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Giurisdizione giudice ordinario controversie lavoro e controversie procedure di selezione enti pubblici economici o società di capitali in mano pubblica

    TAR  CAMPANIA NAPOLI, SEZ III, sentenza 11 dicembre 2018, n. 6562

    (Pres. ed Est. Donadono)

    Giurisdizione giudice ordinario controversie lavoro e controversie procedure di selezione enti pubblici economici o società di capitali in mano pubblica.

    Spetta al giudice ordinario la giurisdizione nelle controversie di lavoro nei confronti degli enti pubblici economici o delle società di capitali in mano pubblica, ivi comprese quelle relative a procedure di selezione per il reclutamento di personale. L’adozione di un modello operativo costituito da una struttura aziendale e da criteri gestionali di carattere imprenditoriale, seppure inserito nel contesto di una organizzazione pubblicistica per il perseguimento di finalità di interesse generale, comporta l’applicazione del regime giuridico di diritto privato, al quale fanno di norma riferimento i rapporti e le attività che fanno capo ai predetti soggetti.

    Massima a cura del Dott. Claudio Esposito e dell’Avv. Giovanna Sestile

     

    06562/2018 REG.PROV.COLL.

    03896/2018 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 3896 del 2018, proposto da
    …, rappresentato e difeso dall’avvocato ….., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio per legge in Napoli presso la Segreteria del TAR Campania;

    contro

    – …, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato…., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in …;
    – …, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

    e con l’intervento di

    ad adiuvandum:
    – …, rappresentati e difesi dall’avvocato…, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio per legge in Napoli presso la Segreteria del TAR Campania;
    – …., rappresentato e difeso dall’avvocato…., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio per legge in Napoli presso la Segreteria del TAR Campania;

    per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

    – quanto al ricorso introduttivo: dell’avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami di 320 diplomati e 30 laureati da inquadrare in figure professionali del vigente CCNL autoferrotranvieri con rapporto di lavoro full time e a tempo indeterminato, pubblicato sul sito internet istituzionale in data 10 agosto 2018 ed aggiornato in data 05 settembre 2018 nella parte in cui prevede all’art. 3 che <<Tutti i requisiti di carattere generale e specifico richiesti per ogni singolo profilo/figura professionale sono obbligatori e dovranno essere posseduti, pena esclusione, alla data di presentazione della domanda e fino all’eventuale stipula del contratto di lavoro per la figura professionale a cui si è candidati>> nonché nella parte in cui prevede come requisito specifico ed obbligatorio di ammissione alla selezione [profili professionali b), c), d), e), f), g), h)] che i partecipanti abbiano conseguito un <<Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 5 con voto non inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo ordinamento)>> nonché nella parte in cui prevede all’art. 4 che <<L’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente on–line, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/10/2018 (farà fede l’ora e la data della piattaforma online), attraverso il sito http://www…… nella sezione Azienda/selezione e concorsi>> , in quanto tale modalità comporta il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea; del modello elettronico di domanda presente sul sito internet dell’Amministrazione resistente nella parte in cui prevede che il concorrente deve necessariamente dichiarare di essere in possesso del predetto <<Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 5 con voto non inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo ordinamento)>> per poter procedere all’inoltro della stessa; del Regolamento per il reclutamento del personale approvato dall’…; di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente a partecipare al suddetto concorso; nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;

    – quanto agli atti di intervento ad adiuvandum: per l’annullamento previa sospensiva degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ammissione dei cointeressati alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di….;

    Visti gli atti di intervento ad adiuvandum;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

    Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

    Premesso che:

    – con il ricorso introduttivo il ricorrente, aspirante alla partecipazione alla selezione bandita da … con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale in data 10/8/2018 per l’assunzione di 320 diplomati e 30 laureati da inquadrare in figure professionali del vigente CCNL autoferrotranvieri, propone l’impugnativa in epigrafe contestando gli atti ostativi all’ammissione di candidati con “Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 5 con voto non inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo ordinamento)”;

    – con il decreto cautelare n. 1478 del 12/10/2018, a fronte della contestazione da parte del ricorrente di modalità telematiche nello svolgimento della procedura di selezione che inibiscono la presentazione di candidature ai soggetti in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado con votazione inferiore ad un certa soglia, è stata disposta la “ammissione con riserva alla presentazione della propria candidatura nel profilo professionale prescelto, con dichiarazione del titolo di istruzione posseduto e del relativo voto … ”;

    – l’… si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia, nonché l’inammissibilità ed infondatezza dell’impugnativa proposta e chiedendo altresì la revoca della tutela cautelare concessa;

    – con decreto presidenziale n. 1512 del 23/10/2018, all’esito di un’audizione delle parti fuori udienza e senza formalità, è stata confermata la misura cautelare concessa, nella misura in cui essa è strettamente circoscritta alla presentazione della candidatura, per cui comporta essenzialmente da parte di… la eliminazione delle condizioni ostative alla presentazione di una candidatura, ferme restando le conseguenziali determinazioni di competenza dell’azienda resistente sull’ammissibilità o meno del concorrente e riservando al Collegio ogni altra determinazioni sulla giurisdizione, in rito e nel merito;

    – con atto notificato il 27/10/2018 sono interventi ad adiuvandum ulteriori soggetti aspiranti alla partecipazione alla selezione concorsuale, lamentando ugualmente la sussistenza di condizioni ostative alla presentazione della propria candidatura e chiedendo, in particolare, l’ammissione alla procedura e l’estensione in proprio favore delle misure cautelari;

    – con decreto monocratico n. 1561 del 29/10/2018, l’istanza cautelare urgente degli interventori è stata accolta ai soli della presentazione delle candidature, con riserva di ogni altra valutazione collegiale;

    – con atto notificato il 3/11/2018 è sopravvenuto un ulteriore intervento ad adiuvandum;

    – la difesa di … ha ribadito le proprie obiezioni eccependo altresì l’inammissibilità degli interventi in giudizio;

    Rilevato, per quanto riguarda l’eccepito difetto di giurisdizione, che questa stessa Sezione (cfr. TAR Campania, sez. III, 22/4/2015, n. 2255) già in passato si è adeguata all’orientamento manifestato dalla Corte regolatrice dei conflitti, che assegna al giudice ordinario la giurisdizione nelle controversie di lavoro, ivi comprese quelle relative a procedure di selezione per il reclutamento di personale, nei confronti degli enti pubblici economici ovvero delle società di capitali in mano pubblica;

    Considerato infatti che l’adozione di un modello operativo costituito da una struttura aziendale e da criteri gestionali di carattere imprenditoriale, seppure inserito nel contesto di una organizzazione pubblicistica per il perseguimento di finalità di interesse generale, comporta nondimeno l’applicazione del regime giuridico proprio degli strumenti adoperati per quanto riguarda i rapporti e le attività che fanno capo a tali aziende;

    Ritenuto pertanto che non vi è ragione di discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, pur di recente ribadito (cfr. Cass., ss.uu. 27/3/2017, n. 7759), per cui va riconosciuta la giurisdizione sulla controversia in esame del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a., essendo in particolare da escludere nella specie un’applicazione estensiva dell’art. 63, co. 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, che riserva al giudice amministrativo la cognizione sulle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

    Ravvisato che la peculiarità delle questioni sollevate giustifica eccezionalmente la compensazione delle spese di giudizio;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia spettante alla cognizione del giudice ordinario.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente, Estensore

    Francesco Guarracino, Consigliere

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

     
     
    IL PRESIDENTE, ESTENSORE
    Fabio Donadono

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