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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALL’ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI – LIMITAZIONI E DIVIETI IN ATTI DI TIPO PROGRAMMATORIO O PIANIFICATORIO – SUSSISTE. CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEI CD. COMUNI SATURI – IMPATTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO – BURDEN SHARING – IRRAGIONEVOLEZZA. CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONE – ISTRUTTORIA – RAGIONEVOLEZZA. APPROVAZIONE PIANO ENERGETICO COMUNALE TRAMITE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA – TERMINI. MISURE COMPENSATIVE – ONERI ISTRUTTORI – GENERICITA’ – VIOLAZIONE LINEE GUIDA DM 10-9-2010. DIVIETO DI REPOWERING – CONTRADDITTORIETA’ – IRRAGIONEVOLEZZA – DIVIETO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – PERICOLO PUBBLICA SICUREZZA E PUBBLICA INCOLUMITA’

    T.A.R. NAPOLI, SEZ. VII, SENTENZA 20 novembre 2018, N. 7144

    (Presidente Messina – Estensore Ianniello)

    INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALL’ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI – LIMITAZIONI E DIVIETI IN ATTI DI TIPO PROGRAMMATORIO O PIANIFICATORIO – SUSSISTE

    La normativa statale (art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003) consente alle Regioni un limitato margine di intervento, al solo fine di individuare aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti, in attuazione delle linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico il 10 settembre 2010, emanato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali.

    Tale individuazione, entro i limiti specificati dal suddetto DM, ben può essere effettuata anche con un atto di natura generale purché le limitazioni siano imposte in seguito ad un’adeguata istruttoria e siano coerenti con i principi di logicità e di ragionevolezza.

    CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEI CD. COMUNI SATURI – IMPATTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO – BURDEN SHARING – IRRAGIONEVOLEZZA

     “Se è vero che gli impianti eolici possono essere realizzati solo in determinate zone, è altrettanto vero che il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti, non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori istallazioni.”

    Il criterio adottato dalla P.A. per limitare ulteriori installazioni di impianti eolici in aree sature deve fondarsi su un obiettivo di tutela delle stesse sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

    Nel caso di specie, il giudice amministrativo ha ritenuto irragionevole il criterio della potenza complessiva istallata (in applicazione degli obiettivi nazionali e regionali energetici di riduzione delle emissioni e di sviluppo delle rinnovabili e del risparmio energetico – c.d. burden sharing -) in quanto la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è un “indicatore asettico, non idoneo a rappresentare la localizzazione degli impianti eolici sul territorio regionale né la loro interferenza in termini ambientali; l’impatto ambientale e paesaggistico degli impianti eolici sul territorio è, con tutta evidenza, determinato dal numero degli aerogeneratori installati e dalle loro dimensioni e non dalla “potenza” complessivamente generata dagli aerogeneratori.

    CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONE – ISTRUTTORIA – RAGIONEVOLEZZA

    L’indicazione delle aree come non idonee non può costituire un impedimento assoluto alla realizzazione dell’impianto, dovendosi pur sempre valutare in concreto, caso per caso, se – nonostante i vincoli insistenti sull’area – l’impianto sia realizzabile, non determinando una compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione dell’area o del sito”.

    APPROVAZIONE PIANO ENERGETICO COMUNALE TRAMITE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA – TERMINI

    E’ legittima l’approvazione da parte dei Comuni di un Piano Energetico Comunale (PEC) all’installazione di insediamenti eolici tramite la procedura abilitativa semplificata prevista dall’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011 “poiché risponde ad evidenti criteri di razionalità dell’azione amministrativa l’esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell’installazione degli impianti al fine di orientare l’attività amministrativa di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste installazioni” (Tar Campania, Napoli, sentenze nn. 1708/05, 3559/05).

    Tuttavia, il potere di approvazione del piano deve essere esercitato entro un termine perentorio, al fine di non vanificare gli obiettivi di celerità dei tempi di realizzazione degli impianti (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, n.4018/2006).

    MISURE COMPENSATIVE – ONERI ISTRUTTORI – GENERICITA’ – VIOLAZIONE LINEE GUIDA DM 10-9-2010

    E’ illegittima la delibera regionale nel caso in cui imponga alle imprese del settore un onere economico, a titolo di misura compensativa a favore del Comune in cui è ubicato l’impianto, in via automatica e generalizzata in quanto il versamento (nel caso di specie, pari a 3% dei proventi a titolo di misura compensativa) viola le linee guida del D.M. 10-9-2010

    DIVIETO DI REPOWERING – CONTRADDITTORIETA’ – IRRAGIONEVOLEZZA – DIVIETO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – PERICOLO PUBBLICA SICUREZZA E PUBBLICA INCOLUMITA’

    La delibera che prevede il divieto di repowering è senza dubbio in contrasto con l’esigenza di produrre maggiori quantità di energia da fonti rinnovabili grazie all’adeguamento degli impianti eolici al progresso tecnologico ed è altresì contraddittoria nel prevedere – nelle aree idonee – la possibilità del repowering purché sia previsto un obbligo di riduzione delle pale del 30% in quanto è irragionevole utilizzare il parametro della potenza complessivamente istallata per individuare le cd. aree sature. Anche il divieto di manutenzione straordinaria, è da considerarsi irragionevole, atteso che quest’ultimo potrebbe cagionare pericoli per la pubblica sicurezza e per la pubblica incolumità.

    Massima a cura degli avv.ti Benedetta Leone e Aniello Polise

    07144/2018 REG.PROV.COLL.

    00350/2017 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Settima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 350 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    …. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti ….., domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico presso lo studio …..;

    contro

    Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ….., domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in ……

    per l’annullamento

    Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

    a) della Delibera di Giunta …. n. …. del 4 ottobre 2016, avente ad oggetto “Criteri per la individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 legge regionale 5 aprile 2016, n. 6”, del relativo documento tecnico allegato recante “Criteri per l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica”, entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale digitale della Regione Campania n. … del 21 novembre 2016, nonché del Decreto Dirigenziale, n. 442 del 5 dicembre 2016, “DGR n. 533 del 04.10.2016 – Individuazione Comuni “saturi”, e dei relativi Allegati: n. 1, denominato “Calcolo del carico insediativo medio regionale e comunale” e n. 2, denominato “Elenco dei Comuni saturi”, pubblicati sul Bollettino Ufficiale digitale della Regione Campania n. …. del 7 dicembre 2016, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché ad oggi non conosciuto;

    nonché, con motivi aggiunti depositati in data 21.06.2017, b) della Delibera di Giunta Regionale n. …. del 4 ottobre 2016, avente ad oggetto “Criteri per la individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 legge regionale 5 aprile 2016, n. 6”, del relativo documento tecnico allegato recante “Criteri per l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica”, entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale digitale della Regione Campania n. … del 21 novembre 2016, nonché del Decreto Dirigenziale, n. … del 5 dicembre 2016, “DGR n. … del 04.10.2016 – Individuazione Comuni “saturi”, e dei relativi Allegati: n. 1, denominato “Calcolo del carico insediativo medio regionale e comunale” e n. 2, denominato “Elenco dei Comuni saturi”, pubblicati sul Bollettino Ufficiale digitale della Regione Campania n. … del 7 dicembre 2016, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché ad oggi non conosciuto;

    nonché, con motivi aggiunti depositati in data 19.09.2018, c) in parte qua, anche della nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive – UOD 03 “Energia, Efficientamento Energetico e Risparmio Energetico Green Economy e Bioeconomia”, prot. n. …. del 26 giugno 2018, avente ad oggetto “Comunicazione di chiusura ed archiviazione del procedimento, ai sensi dell’art. 10 bis Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di rilascio di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un impianto Eolico per la produzione di energia elettrica, proposto dalla Società …. Srl (ex …. SPA) della potenza di 30 MW ubicato nel Comune di …..presentato con istanza numero protocollo …. del 02/12/2013””, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché ad oggi non conosciuto.

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con ricorso iscritto al n. 350 dell’anno 2017, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

    di essere uno dei principali operatori nazionali nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

    di essere titolare di sei impianti eolici già in esercizio nei Comuni d….(per una potenza installata complessiva di 179,2 MW), di due progetti già autorizzati e ammessi al regime incentivante a seguito della procedura d’asta indetta ai sensi del D.M. 23 giugno 2016 per una potenza complessiva di 50 MW, nei Comuni di …., nonché di un progetto in corso di autorizzazione, nel territorio del Comune di …. della potenza di 30 MW;

    che, tuttavia, la Regione Campania aveva assunto un atteggiamento ostile all’istallazione degli impianti per la produzione di energia eolica;

    che, in particolare, la Giunta Regionale aveva approvato la Delibera n. …/2016, recante “Criteri per la individuazione delle aree non idonee all’istallazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW”, e la Delibera n. …./2016, recante “Approvazione degli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20kW”;

    che i provvedimenti contengono diposizioni in contrasto con la disciplina nazionale ed europea in materia di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, ingiustificate e gravemente lesive degli interessi economici e imprenditoriali della società ricorrente, così come di tutti gli operatori del settore;

    che, in particolare, con la Delibera n. …/2016, meglio indicata in epigrafe e oggetto del presente ricorso, la Regione approvava un articolato documento tecnico contenente i criteri per l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW. Tuttavia i criteri adottati dalla Regione risultano generici ed illogici e alcuni di essi si pongono, come sopra segnalato, in palese contrasto con la normativa nazionale ed europea in materia di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili;

    che la delibera individua le c.d. “aree non idonee” alla localizzazione di parchi eolici sulla scorta di due parametri: 1) il primo, costituito dalla concentrazione sul territorio regionale di impianti di produzione da fonti rinnovabili già esistenti, all’asserito scopo di perseguire obiettivi di tutela delle aree di pregio paesaggistico “in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 15 della L.R. 6/2016”; 2) il secondo, rappresentato dai presupposti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell’art. 15 della L.R. 6/2016;

    che, con riferimento al punto 1), la delibera assume che gli impianti eolici già realizzati nella Regione Campania insisterebbero “su poche aree del territorio regionale compromettendone i tratti identitari”, sicché, al fine di evitare un aggravamento di tale compromissione, dichiara inidonee all’installazione di nuovi impianti eolici le aree situate nei Comuni c.d. “saturi”, ossia nei Comuni il cui “carico insediativo medio comunale” (vale a dire il rapporto tra la potenza complessivamente installata e la superficie complessiva del territorio comunale) superi 5 volte il “carico insediativo medio regionale” (cioè il rapporto tra la potenza complessivamente installata e la superficie complessiva del territorio regionale);

    che l’elenco aggiornato dei Comuni c.d. “saturi” nel territorio della Regione Campania è stato formalmente adottato con il Decreto Dirigenziale n. … del 5 dicembre 2016 (“DGR n. … del 4/10/2016 – individuazione Comuni “saturi”; si veda in particolare, l’Allegato n. 2) e che tale elenco include sostanzialmente la totalità dei Comuni campani sede degli impianti della ricorrente;

    che, con riferimento, invece, al parametro di cui al punto 2), l’individuazione delle aree non idonee sulla scorta dei presupposti indicati dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell’art. 15 della L.R. 6/2016 è contenuta nelle tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate alla delibera e articolate per tipologie di impianto;

    che, mediante l’individuazione nelle tabelle delle c.d. “aree non idonee”, la Regione ha sostanzialmente “vincolato” l’intero territorio regionale, sulla scorta peraltro di criteri generici e privi di un fondamento tecnico-scientifico, con l’effetto di rendere di fatto impossibile la realizzazione di nuovi impianti eolici sul territorio campano, con potenziali impatti anche sulle opere di rete;

    che la delibera impugnata contiene diverse disposizioni, palesemente illegittime, volte ad incidere sulle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge regionale;

    che, in particolare, il titolo autorizzativo si intende, in ogni caso, decaduto alla fine del “ciclo produttivo” degli impianti già autorizzati, ferma restando la facoltà del titolare degli impianti, prima della scadenza dell’autorizzazione, di richiedere il repowering totale, garantendo però un coefficiente di riduzione del numero di aerogeneratori pari almeno al 30% (si veda il punto 1 del paragrafo “Norme transitorie e finali” dell’Allegato alla delibera); inoltre, gli impianti autorizzati che ricadono in aree ora individuate come non idonee, al termine della loro “vita utile”, dovranno essere smantellati (si veda il punto 2 del paragrafo “Norme transitorie e finali” dell’Allegato alla delibera);

    di aver pertanto impugnato gli atti in epigrafe;

    che, nelle more del giudizio, il 31 marzo 2017, è stata pubblicata la Legge Regionale Campania n. 10, e che tale legge inseriva, all’interno dell’art. 15 della L. R. n. 6/2015, i nuovi commi 1-bis e 1-ter;

    che il comma 1 bis accerta (e contestualmente limita) l’applicabilità della DGR n. …/2016 a tutti i procedimenti di AU “non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge” o “avviati dopo tale data”; mentre il comma 1-ter istituisce un termine di efficacia dell’AU – collegato a una pretesa durata di vita utile dell’impianto – che viene fissato, riprendendo proprio il testo della DGR n. …3, in 25 anni dal suo rilascio;

    che quest’ultima norma è certamente illegittima, sia perché potrebbe essere intesa nel senso che la delibera n. …./2016 avrebbe efficacia retroattiva (si applicherebbe cioè anche agli impianti già autorizzati) sia perché il limite dei 25 anni è stato fissato in modo del tutto arbitrario (il ciclo di vita degli impianti non può essere determinato con norma generale ed astratta ma va valutato caso per caso, con riferimento al singolo impianto);

    di aver pertanto proposto motivi aggiunti, depositati in data 21.06.2017, per contestare la legittimità costituzionale della predetta norma legislativa regionale;

    di aver ricevuto, nelle more, la nota 26 giugno 2018, che, con riferimento al procedimento autorizzativo del progetto eolico di …., invita la Società ad “integrare la documentazione tecnica progettuale”, già agli atti del procedimento, con la “ulteriore”, ma non meglio specificata, “documentazione prevista” dalla Delibera di Giunta Regionale n. 533/2016;

    di aver pertanto depositato, in data 19.09.2018, ulteriori motivi aggiunti per contestare la legittimità di tale nota.

    Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

    Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

    All’udienza pubblica del 20.11.2018, il ricorso è stato assunto in decisione.

    DIRITTO

    La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: A) 1) la ricorrente ha interesse a ricorrere contro disposizioni che, palesemente, ledono i suoi interessi; 2) Anche l’interesse alla salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente deve essere contemperato con altri e non meno fondamentali interessi pubblici, quali, a mero titolo di esempio, l’interesse allo sviluppo economico, la promozione di tecnologie meno inquinanti (quindi un altro profilo della salvaguardia ambientale), la tutela dell’iniziativa economica privata; e spetta al Legislatore statale trovare un punto di equilibrio tra costi e benefici in grado di contemperare tutti gli interessi: le disposizioni delle Linee Guida nazionali non stabiliscono affatto una tutela minima del bene ambientale e paesaggistico (che potrebbe, per tale ragione, essere legittimamente incrementata dalla normativa regionale di dettaglio), ma rappresentano uno standard vincolante, a cui bisogna fare riferimento quale punto esatto di bilanciamento tra i diversi interessi rilevanti. Dunque, una disciplina regionale che sposti il punto di equilibrio identificato dall’ordinamento nazionale, incrementando la sua capacità dissuasiva nei confronti dell’installazione di impianti eolici, potrà forse essere animata dal fine nobile di tutelare l’ambiente ma è illegittima esattamente come la disciplina che alteri l’equilibrio in senso opposto, fissando un livello di tutela inferiore; 3) le Regioni possono specificare il contenuto delle Linee Guida ma con scelte effettuate in concreto, con istruttorie caso per caso e non tramite categorizzazioni generali; 4) le disposizioni della Delibera n. … presentano poi un ulteriore profilo di illegittimità tutte le volte che sono rivolte ad aggravare, con previsioni di oneri più stringenti, la posizione delle centrali eoliche già autorizzate o addirittura già entrate in esercizio; 5) l’illogicità dei criteri adottati dalla Regione si evince dal fatto che, ove questi fossero effettivamente applicati, la quota residua di territorio su cui sarebbe ancora permessa l’installazione di impianti eolici si ridurrebbe alla misura dello 0,19% della superficie regionale complessiva; tale cifra percentuale risulterebbe poi ancora inferiore, attestandosi al solo 0,16% se – come inevitabile, trattandosi di energia eolica – si prendessero in considerazione solo le superfici territoriali connotate da una presenza ventosa in grado di giustificare dal punto di vista economico l’installazione di un impianto eolico; 6) qualora la L.R. n. 6/2016, dal cui art. 15 traggono delega formale le disposizioni impugnate, dovesse essere interpretata come preordinata a legittimare una normativa di dettaglio di questo tipo, essa stessa si porrebbe in inevitabile contrasto con i principi costituzionali e sarebbe pertanto passibile di rinvio alla competente Corte e di successiva declaratoria di incostituzionalità; B) le aree non idonee sono state individuate senza alcuna istruttoria; è palese l’illogicità rilevabile nell’individuazione del criterio della “potenza complessivamente installata” per approntare l’elencazione dei c.d. “Comuni saturi”: viene infatti utilizzata un’informazione tecnica attinente la capacità produttiva degli impianti per definire l’alterazione degli “aspetti caratteriali del paesaggio”; è evidente che non è la quantità di energia prodotta in una determinata area che deve essere utilizzata per valutazioni di natura paesaggistica, bensì la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti eolici; nella tabella risultano, in definitiva, incluse tutte le aree oggetto di tutela ai sensi dell’art. 142 comma 1 del d.lgs. 42/2004, ciò che è in contrasto con le linee guida; lo stesso è a dirsi per il divieto assoluto di installazione di impianti eolici in aree appartenenti a siti tutelati dall’UNESCO (un sito UNESCO non produce, infatti, di per sé stesso alcun vincolo di natura urbanistica), nonché nella qualificazione degli “immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico”, ai sensi dell’art. 134 c.1, lett.a) del d.lgs. 42/2004, come aree non idonee in assoluto; C) Il punto 2) del paragrafo denominato “Ulteriori disposizioni” del documento allegato alla DGR n. …/2016 impone “per ogni aerogeneratore esistente, da costruire, autorizzato o in corso di autorizzazione” l’elaborazione di “un apposito studio sulla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale”; tale disposizione è illegittima in quanto si rivolge anche agli impianti già autorizzati (o addirittura già realizzati), gravandoli di un onere aggiuntivo irragionevole e sproporzionato; D) Il paragrafo del documento allegato alla Delibera n. …/2006 denominato “Disposizioni per i Comuni” è affetto da numerosi vizi di legittimità; infatti, da un lato dispone l’approvazione di un Piano Energetico Comunale (PEC) che i Comuni interessati all’installazione di insediamenti eolici tramite la procedura abilitativa semplificata prevista dall’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011 sarebbero tenuti ad adottare “prima del rilascio di nuove autorizzazioni all’installazione”; dall’altro prescrive la fissazione di misure compensative di tipo patrimoniale a favore dei Comuni nei cui territori siano installati impianti eolici, a prescindere da qualsivoglia istruttoria concreta sul progetto e fissandone per di più la misura nella percentuale fissa del 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto; E) Il combinato disposto dei punti 1), 3) e 9) del paragrafo dell’allegato alla Delibera n. …/2016, denominato “Ulteriori disposizioni”, detta una serie di regole in tema di oneri di decommissioning le quali, aggravando tali oneri per le imprese private rispetto a quanto previsto dalle Linee Guida nazionali, risultano, per le ragioni già esposte in premessa al punto 2), illegittime sia per violazione delle Linee Guida medesime sia per eccesso di potere; soprattutto, tali oneri sono illegittimi se riferiti anche alle autorizzazioni già rilasciate, per violazione del principio di irretroattività; è stabilito il termine di anni 25 quale limite presuntivo massimo di vita utile di un impianto: una simile previsione di carattere generale, del tutto estranea alle disposizioni delle Linee Guida nazionali e nuovamente stabilita ignorando l’esigenza di un’istruttoria concreta per ogni singola centrale eolica, non è sorretta da alcuna giustificazione tecnica ed è illegittima; F) Con riferimento agli impianti realizzati su aree non idonee, la disposizione prevede – ancora una volta senza l’ausilio di alcuna istruttoria in concreto – un apodittico divieto assoluto di repowering non corredato da alcuna giustificazione di natura tecnica, dal momento che detti impianti possono ben essere (e di regola sono) già stati sottoposti ad una valutazione ambientale che ne ha dimostrato la perfetta compatibilità; a tale previsione la norma aggiunge l’ulteriore divieto di attività di manutenzione straordinaria: un’imposizione che, oltre a non essere sorretta da alcuna giustificazione tecnica ed a comprimere illegittimamente il contenuto delle autorizzazioni già rilasciate, risuona né più né meno come funzionale ad un’auspicata prematura rottura dell’impianto (anche a prezzo dell’incremento dei rischi in tema di sicurezza e pubblica incolumità che essa si espone a provocare); per quanto riguarda gli impianti situati in “aree idonee”, il punto 1) afferma la possibilità di richiedere un repowering totale con la previsione di un obbligo di “riduzione del numero degli aerogeneratori pari almeno al 30%. Tale previsione è ingiustificata, apodittica, non suffragata di risultanze istruttorie, priva di qualsiasi motivazione di natura tecnica (solo una valutazione ambientale potrebbe infatti definire soglie motivate caso per caso), lesiva del contenuto delle autorizzazioni già rilasciate ed infine persino di difficile realizzazione pratica; G) Nelle premesse del provvedimento impugnato non si trova alcun cenno in merito alle risultanze dell’analisi preventiva (AIR) sugli effetti delle nuove previsioni regolamentari;

    nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 21.06.2017: sia che disponga solo per il futuro sia che invece ambisca a produrre effetti retroattivi, il nuovo comma 1-ter, dell’art. 15, della L. R. n. 6/2016, così come introdotto dal comma 59, dell’art. 1, della L. R. n. 10 del 31 marzo 2017, è, nel merito, certamente incostituzionale per violazione ed elusione delle Linee Guida Nazionali e, di conseguenza, segnatamente, degli articoli 23 e 117 della Costituzione; esso inserisce arbitrariamente un termine di efficacia dell’autorizzazione unica collegandolo ad una pretesa vita utile dell’impianto, che viene stabilita, peraltro, dalla medesima fonte regionale ed in maniera del tutto apodittica, in un massimo di 25 anni dal rilascio dell’autorizzazione medesima; si tratta di una nozione convenzionale fondata su una presunzione assoluta e generalizzata, che infrange una volta di più quella regola di istruttoria “in concreto” che le Linee Guida Nazionali istituiscono in maniera trasversale ed immanente, quale principio caratterizzante la materia;

    nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 19.09.2018: 1) illegittimità derivata; si ripropongono le censure già avanzate in precedenza; 2) la nota in epigrafe invita la Società ad integrare la documentazione tecnica progettuale già agli atti del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto eolico di …. (uno degli otto progetti nella titolarità della ricorrente che insistono sul territorio campano), senza minimamente identificarla in modo specifico, ma limitandosi a un vago e sommario rinvio alla DGR n. 533/2016; tale richiesta contrasta con i principi di trasparenza, efficienza, non aggravamento e leale collaborazione nelle relazioni tra pubblica amministrazione e privati.

    L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

    In memoria depositata in data 19.01.2018 la ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso.

    In memoria di replica depositata in data 30.01.2018 la ricorrente ribadiva la propria legittimazione ed il proprio interesse a ricorrere.

    All’udienza pubblica del 20.02.2018, con ordinanza collegiale n. 1545/2018, veniva disposta un’istruttoria.

    In data 12.04.2018 la Regione Campania, in adempimento della disposta istruttoria, depositava la nota prot. n. 2018. 0238913 del 12.4.2018.

    In data 10.10.2018 la ricorrente depositava le proprie controdeduzione alla relazione depositata dalla Regione Campania in adempimento all’istruttoria.

    In memoria depositata in data 19.10.2018 la ricorrente ribadiva l’erroneità e la lacunosità delle spiegazioni date dalla Regione nella sua relazione e ribadiva la fondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

    1.1.Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni, opposte dalla Regione Campania, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e/o legittimazione a ricorrere; secondo la Regione Campania, infatti, la parte ricorrente avrebbe impugnato un atto di programmazione, di carattere generale ed astratto, privo di attuale lesività in mancanza di atti applicativi. Il ricorso sarebbe inammissibile anche per genericità delle censure.

    1.2.L’eccezione opposta dalla Regione è infondata. Infatti, la DGR n. …/2016 prevede una serie di disposizioni, molte delle quali applicabili anche agli impianti già autorizzati (si vedano, in particolare, le disposizioni sul divieto di repowering e di manutenzione straordinaria; nonché la fissazione del limite di durata degli impianti autorizzati in venticinque anni); per tali disposizioni, la cui immediata lesività è evidente, non può dubitarsi della sussistenza dell’interesse a ricorrere. Ma l’interesse e la legittimazione a ricorrere devono ritenersi sussistenti anche per le altre disposizioni (in particolare, per quelle che individuano i cd. Comuni saturi) perché – come osservato dalla parte ricorrente – “Se l’amministrazione informa le imprese di un determinato settore che una certa attività economica è sottoposta a dei limiti, e a delle sanzioni in caso di inottemperanza, l’interesse all’impugnazione si collega alla decisione delle imprese di svolgere la propria attività senza subire, o senza subire ancora, i predetti limiti” (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 01/07/2015, n. 905). È infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità; secondo la Regione il ricorso si risolverebbe in una contestazione generalizzata e complessiva delle disposizioni e dei criteri introdotti in via generale ed astratta dalla Giunta regionale. L’eccezione è infondata; non può infatti parlarsi di ricorso cumulativo (si impugna la DGR 533/2016, e con motivi aggiunti un atto di chiusura/archiviazione di un procedimento relativo ad un’istanza di autorizzazione unica) ed è pacifico che si possano impugnare le varie disposizioni di un unico atto generale.

    2.1.Nel merito, il ricorso è in parte fondato e va accolto; in parte infondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

    2.2.Nelle varie censure proposte sub A) la parte ricorrente contesta la possibilità stessa di introdurre limitazioni alla facoltà di istallare impianti eolici con un atto a carattere generale. Le uniche limitazioni possibili sarebbero dunque quelle decise in base ad un’istruttoria condotta caso per caso; risultando, altrimenti, in contrasto con i limiti posti dalla normativa statale ed europea. Tale censura è infondata: come già ritenuto da questa Sezione (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 4878) “La normativa statale (art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003) consente alle Regioni un limitato margine di intervento, al solo fine di individuare «aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti», in attuazione delle predette linee guida. Queste ultime sono state adottate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, emanato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). Nella Parte I, Disposizioni generali, le suddette linee guida stabiliscono che le Regioni possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17. Tale paragrafo indica i criteri e i principi che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Le Regioni possono procedere alla individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al suddetto punto e sulla base dei criteri di cui all’allegato 3. L’allegato 3 prevede, poi, che l’individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione «deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto» e che non può riguardare «porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela»”. Tale individuazione, entro i limiti specificati dal suddetto DM, ben può essere effettuata anche con un atto di natura generale; purché – come si vedrà oltre – le limitazioni siano imposte in seguito ad un’adeguata istruttoria e siano coerenti con i principi di logicità e di ragionevolezza.

    3.1.Con la censura di cui alla lettera B) la parte ricorrente si duole delle disposizioni che individuano le cd. aree non idonee. In particolare, si contesta la legittimità del criterio con cui si individuano i cd. Comuni saturi; e si contesta la legittimità del divieto di installazione di impianti su, sostanzialmente, tutte le aree oggetto di tutela ai sensi dell’art. 142 comma 1 del d.lgs. 42/2004, nonché nelle aree appartenenti a siti tutelati dall’UNESCO (un sito UNESCO non produce, infatti, di per sé stesso alcun vincolo di natura urbanistica), nonché sugli “immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico”, ai sensi dell’art. 134 c.1, lett.a) del d.lgs. 42/2004, che sono indicate come aree non idonee in assoluto.

    3.2.Questa Sezione, nella sentenza n. 4878/2017, ha già ritenuto che la Regione ha il potere di individuare aree e siti non idonei all’istallazione degli impianti in questione, nonché di “tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell’ambito della medesima area” (così la lett. e) dell’Allegato 3 delle linee guida). Nella sentenza citata, si è ritenuto che il criterio elaborato dalla Regione non violasse i limiti imposti alla potestà legislativa regionale (paragrafo 3.4. della sentenza) e che non fosse irragionevole, ancorché gli impianti eolici siano naturalmente concentrati sulle linee del vento: “se è vero che gli impianti eolici possono essere realizzati solo in determinate zone, è altrettanto vero che il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti, non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori istallazioni.” (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 4878/2017, paragrafo 3.5.).

    3.3.La parte ricorrente, tuttavia, lamenta l’illegittimità del criterio adottato dalla Regione sotto altri due profili, non oggetto di censura nel caso esaminato con la sentenza n. 4878/2017: per un verso si duole del fatto che il criterio sarebbe stato adottato senza una preventiva istruttoria; per altro verso sostiene che sarebbe irragionevole utilizzare il parametro “potenza complessivamente installata” per individuare i c.d. “Comuni saturi”: viene infatti utilizzata un’informazione tecnica attinente la capacità produttiva degli impianti per definire l’alterazione degli “aspetti caratteriali del paesaggio”.

    3.4.Sul punto, con l’ordinanza collegiale sopra indicata, è stata disposta un’istruttoria: in particolare, è stato chiesto alla Regione di chiarire, “a) con riguardo all’individuazione dei cd. Comuni saturi: le ragioni per le quali sia stato adottato il parametro della potenza complessivamente installata, con eventuale allegazione di relazioni istruttorie in base alle quali si è pervenuto all’individuazione del detto criterio, così come formulato nella delibera impugnata”. La Regione, nella relazione depositata in adempimento all’ordinanza collegiale istruttoria, ha precisato che «il governo ha provveduto ad assegnare delle quote di riduzione delle emissioni di gas serra alle singole regioni. Il “Burden Sharing”, infatti, ha indicato la ripartizione tra le regioni italiane per il rispetto dell’obiettivo europeo di produzione da fonti rinnovabili per il 2020. Con il Burden Sharing Regionale, effetto delle politiche internazionali e nazionali con il Piano Strategico per l’Energia, in sostanza, ogni regione ha avuto assegnata una quota minima di incremento dell’energia (elettrica, termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili, necessaria a raggiungere l’obiettivo nazionale – al 2020 – del 17% del consumo finale lordo. In proposito, il GSE, ai sensi del Decreto 11 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7), ha pubblicato nel 2016, sul proprio sito istituzionale, il “Monitoraggio statistico degli obiettivi nazionali e regionali sulle fonti rinnovabili di energia” aggiornato al 2014; e, come evidenziato nella tabella riportata a pagina 9 del predetto rapporto statistico, la Campania ha registrato nel 2014 un valore del 15,5% dell’indicatore “Quota dei Consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili”, ampiamente al di sopra del target fissato a tale data (9,8%) e prossimo al target fissato per il 2020 (16,7%)». Pertanto, prosegue la Regione, è stato utilizzato il criterio della potenza complessivamente istallata perché gli obiettivi del Burden Sharing Regionale sono espressi in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile (il citato DM Burden Sharing 15 marzo 2012, all’art. 3, precisa infatti che “Ai fini del presente decreto, il consumo di energia rinnovabile in una regione o provincia autonoma è dato dalla somma dei seguenti quattro termini: a) energia elettrica lorda da fonte rinnovabile prodotta da impianti ubicati nella regione; …omissis …”) e non in termini di numero di installazioni che insistono sul territorio.

    3.5. I chiarimenti prodotti dalla Regione non risultano idonei a superare le censure proposte dalla parte ricorrente. Infatti, come ammesso dalla stessa Regione, gli obiettivi fissati dal cd. Burden sharing sono, per l’appunto, obiettivi minimi di incremento della quota di energia prodotta in base a fonti rinnovabili. Dunque, per un verso la Regione non può legittimamente giustificare una disciplina restrittiva perché avrebbe già raggiunto gli obiettivi fissati (trattandosi, per l’appunto, di obiettivi minimi, mentre è evidente il favor legislativo, sia nazionale sia europeo, per un incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, anche oltre gli obiettivi minimi). Per altro verso, il criterio della potenza complessiva – se è ragionevole in base agli obiettivi del DM Burden Sharing 15 marzo 2012, che intendono per l’appunto favorire l’aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili – non è ragionevole in base agli obiettivi perseguiti dalla Regione Campania con la delibera impugnata. Infatti, come si legge nella delibera in parola, “Ai fini del concreto perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle risorse paesaggistiche, culturali, territoriali ed ambientali, si rende necessario evitare ulteriore compromissione dei tratti identitari di tali aree considerate di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 15 della legge regionale 6/2016”. Dunque, la Regione intende perseguire l’obiettivo di tutela di queste aree sotto il profilo ambientale e paesaggistico, preservandone i tratti identitari, o quanto meno impendendone l’ulteriore compromissione. Al tal fine, il criterio della potenza complessiva istallata, ancorché certo e obiettivo, deve effettivamente ritenersi irragionevole: come eccepito dalla parte ricorrente, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è un indicatore asettico, non idoneo a rappresentare la localizzazione degli impianti eolici sul territorio regionale né la loro interferenza in termini ambientali; l’impatto ambientale e paesaggistico degli impianti eolici sul territorio è, con tutta evidenza, determinato dal numero degli aerogeneratori installati e dalle loro dimensioni e non dalla “potenza” complessivamente generata dagli aerogeneratori. Il criterio adottato dalla delibera impugnata potrebbe rendere, paradossalmente, “saturo” (e dunque inidoneo all’istallazione di ulteriori impianti eolici) un Comune in cui siano, in ipotesi, localizzati pochi impianti, tecnologicamente avanzati e dunque molto efficienti, mentre tale potrebbe non essere un Comune in cui sono localizzati aerogeneratori molti più numerosi (che determinano, dunque, un “effetto selva”) ma che, magari perché più obsoleti e meno efficienti, producono una quantità di energia complessivamente inferiore. Il criterio, dunque, appare manifestamente irragionevole; nonché contraddittorio con la disposizione, pure contenuta nella delibera impugnata, con cui si impone una riduzione del numero degli aerogeneratori pari almeno al 30%. Come si vedrà oltre, la Regione giustifica quest’ultima disposizione per l’appunto in base alla necessità di favorire l’installazione di impianti più efficienti e in grado di produrre, con minore ingombro paesaggistico, maggiore energia pulita favorire l’installazione di impianti più efficienti e in grado di produrre, con minore ingombro paesaggistico, maggiore energia pulita. Il che è ragionevole ma contraddittorio col criterio della potenza complessivamente istallata. Pertanto, ferma restando la legittimità di una disposizione che vieta ulteriori istallazioni in un’area ormai satura, va accolta la censura che contesta la logicità e la ragionevolezza del criterio adottato dalla Regione per l’individuazione delle aree sature.

    3.6. La parte ricorrente ha censurato le disposizioni di cui alla delibera n. …./2016 anche perché si considerano aree inidonee in assoluto (nel senso che è vietata l’istallazione di qualsiasi tipo di impianto) gli “immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico”, ai sensi dell’art. 134 c.1, lett.a) del d.lgs. 42/2004; nonché “tutte le aree ricadenti in siti riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità”. Per le aree soggette a vincolo idrogeologico, paesaggistico, archeologico,

    SIC, ZPS, IBA, di pregio agricolo, l’individuazione delle aree non idonee è riportata alle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate alla delibera impugnata, articolate per tipologia di impianto.

    La censura è infondata, nei sensi e nei limiti indicati. Infatti, ai sensi della lett. f) dell’All. 3 paragrafo 17 delle Linee guida di cui al DM 10.09.2010, “…le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all’interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

    – i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 dello stesso decreto legislativo;

    – zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;

    – zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

    – le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;

    – le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;

    – le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);

    – le Important Bird Areas (I.B.A.);

    – le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

    – le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo;

    – le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;

    – zone individuate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.”

    Dunque, la Regione ben poteva indicare le aree in questione come non idonee; purché, come indicato dal DM 10.09.2010, “con le modalità di cui al paragrafo 17”. In particolare, giova ricordare il limite imposto dalla lett. d) del predetto paragrafo: “L’individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”. Dunque, l’indicazione delle predette aree come non idonee non può costituire un impedimento assoluto alla realizzazione dell’impianto, dovendosi pur sempre valutare in concreto, caso per caso, se – nonostante i vincoli insistenti sull’area – l’impianto sia realizzabile, non determinando una compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione dell’area o del sito.

    4.1. Nella censura sub C), la parte ricorrente afferma che il punto 2) del paragrafo denominato “Ulteriori disposizioni” del documento allegato alla DGR n. …/2016 impone “per ogni aerogeneratore esistente, da costruire, autorizzato o in corso di autorizzazione” l’elaborazione di “un apposito studio sulla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale”; e che tale disposizione è illegittima in quanto si rivolge anche agli impianti già autorizzati (o addirittura già realizzati), gravandoli di un onere aggiuntivo irragionevole e sproporzionato.

    4.2. La censura è infondata. Come eccepito dalla Regione, tale disposizione si giustifica con esigenze di tutela della sicurezza e della pubblica incolumità; dunque non può essere considerata irragionevole né l’onere che essa comporta può essere considerato sproporzionato, alla luce dei beni (sicurezza e pubblica incolumità) che la stessa mira a tutelare.

    5.1. Con la censura sub D) la parte ricorrente afferma che il paragrafo del documento allegato alla Delibera n. …/2006 denominato “Disposizioni per i Comuni” è affetto da numerosi vizi di legittimità. Infatti, da un lato dispone l’approvazione di un Piano Energetico Comunale (PEC) che i Comuni interessati all’installazione di insediamenti eolici tramite la procedura abilitativa semplificata prevista dall’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011 sarebbero tenuti ad adottare “prima del rilascio di nuove autorizzazioni all’installazione”; dall’altro prescrive la fissazione di misure compensative di tipo patrimoniale a favore dei Comuni nei cui territori siano installati impianti eolici, a prescindere da qualsivoglia istruttoria concreta sul progetto e fissandone per di più la misura di tale compensazione nella percentuale fissa del 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto.

    5.2. La censura è in parte infondata, nel sensi e nei limiti che seguono; in parte fondata. In particolare, è parzialmente infondata nella parte in cui ci si duole dell’illegittimità della disposizione che prevede l’approvazione di un Piano Energetico Comunale (PEC) che i Comuni interessati all’installazione di insediamenti eolici tramite la procedura abilitativa semplificata prevista dall’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011. Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tar – relativa all’istallazione degli impianti di telefonia mobile – il piano delle installazioni non è di per sé illegittimo “poiché risponde ad evidenti criteri di razionalità dell’azione amministrativa l’esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell’installazione degli impianti al fine di orientare l’attività amministrativa di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste installazioni” (Tar Campania, Napoli, sentenze nn. 1708/05, 3559/05); tuttavia, il potere di approvazione del piano deve essere esercitato entro un termine perentorio, al fine di non vanificare gli obiettivi di celerità dei tempi di realizzazione degli impianti (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, n.4018/2006). Tali principi appaiono applicabili anche al caso di specie: dunque, è legittima la disposizione in forza della quale i Comuni interessati dalla possibilità di insediamenti eolici assoggettati alla Procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del D.Lgs. 28/2011 devono, entro il termine di 90 giorni dall’adozione della DGR …/2016, procedere all’approvazione del PEC; la predetta disposizione è invece illegittima se interpretata nel senso che, anche nel caso in cui il termine di 90 giorni sia scaduto inutilmente, le autorizzazioni non possano essere rilasciate fino all’approvazione del PEC: ciò significherebbe, di fatto, rinviare sine die la possibilità di ottenere l’autorizzazione, vanificando le esigenze di semplificazione ed accelerazione che l’art. 6 d.lgs. 28/2001 ha inteso soddisfare.

    5.3. L’altra disposizione censurata con il motivo di cui alla lett. D) del ricorso è quella in forza della quale “A titolo di misura compensativa, per tutte le tipologie di impianti ad esclusione del microeolico (fino a 20 kW di potenza), è stabilito un onere economico a carico di tutti i soggetti autorizzati, in favore del Comune ove l’impianto è ubicato, pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto (punto 9 D.M. 10/09/2010), somma da utilizzarsi con esclusiva finalità di ristoro di carattere ambientale e territoriale, in ossequio alla vigente normativa”. Secondo la parte ricorrente, l’illegittimità della disposizione discende dal fatto che la misura compensativa sia prevista a prescindere da qualsivoglia istruttoria concreta sul progetto e fissandone per di più la misura nella percentuale fissa del 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto. La Regione, sul punto, eccepisce che il trasferimento di parte dei profitti a favore dei Comuni debba essere destinato unicamente alla realizzazione di “misure di ristoro di carattere ambientale e territoriale”, conformemente a quanto previsto dalle linee guida. Tali “misure” non possono essere individuate nella delibera, atteso che le linee guida prevedono una valutazione caso per caso, dunque da effettuarsi in sede di conferenza di servizi; tuttavia, la delibera ha previsto la fonte di finanziamento delle predette misure.

    5.4. La suddetta censura è fondata. L’Allegato 2 (punti 14, 15 e 16.5) della Linee guida prevede che “Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee-guida, che per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l’autorizzazione unica può prevedere l’individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri: a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull’ambiente; b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione; c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale; d)secondo l’articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004, le misure compensative sono solo «eventuali», e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale; … f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune; g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell’applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l’esecuzione delle misure di mitigazione di cui all’allegato 4, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale; h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto.”

    Dalle norme sopra riportate si evince con molta chiarezza che le misure compensative sono solo eventuali e che possono essere decise solo in base ad una valutazione caso per caso, da effettuarsi in sede di conferenza di servizi, perché bisogna tener conto “delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale” (in tal senso è orientata anche la giurisprudenza: si veda, tra le pronunzie più recenti, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 04/06/2018, n. 536). La stessa Regione riconosce che le misure compensative non possono essere individuate nella delibera, atteso che le linee guida prevedono una valutazione caso per caso, dunque da effettuarsi in sede di conferenza di servizi; ma sostiene che la delibera ha previsto la fonte di finanziamento delle predette misure. In realtà non è così: dalla disposizione censurata si evince con chiarezza che alle imprese del settore è stato imposto un onere economico, a titolo di misura compensativa a favore del Comune in cui è ubicato l’impianto, in via automatica e generalizzata. In altre parole, non può dubitarsi, stando alla lettera della disposizione censurata, che qualsiasi impresa che intenda realizzare un impianto eolico (di qualsiasi genere, esclusi soltanto quelli fino a 20 Kw di potenza) debba versare, per ciò solo, un importo pari a 3% dei proventi a titolo di misura compensativa: ma è proprio tale onere automatico, generalizzato e per di più quantificato in misura fissa, ciò che le linee guida hanno inteso impedire.

    6.1. Con la censura sub E), la ricorrente si duole in primo luogo della disposizione che prevede la redazione di uno specifico “progetto di decommissioning”, che indichi “il dettaglio degli interventi di smantellamento e ripristino dei luoghi e dei costi attesi” con l’ulteriore aggiunta di una fideiussione di durata quinquennale a pena di decadenza o revoca dell’autorizzazione. Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe le linee guida e sarebbe inapplicabile alle autorizzazioni già rilasciate.

    6.2. La censura è infondata nella parte in cui si lamenta il contrasto della suddetta disposizione con le linee guida nazionali. Infatti, come riconosciuto dalla ricorrente stessa, ai sensi delle linee guida punto 13.1, lettere a) e j)) l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica dev’essere corredata dal “progetto definitivo dell’iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi”; e dall’ “impegno alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l’importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell’amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni”.

    Dunque, la Regione può legittimamente imporre “progetto di decommissioning”, che indichi “il dettaglio degli interventi di smantellamento e ripristino dei luoghi e dei costi attesi” con l’ulteriore aggiunta di una fideiussione di durata quinquennale a pena di decadenza o revoca dell’autorizzazione.

    6.3. La censura è invece fondata nella parte in cui ci si duole dell’applicabilità di tale disposizione anche agli impianti già autorizzati. Tale applicabilità si evince dal punto 9) della delibera impugnata, che testualmente prevede: “le società proponenti, indipendentemente dalla potenza dell’impianto e dalla data di concessione dell’autorizzazione, dovranno, entro e non oltre quattro mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, esibire il progetto di impianto nel quale è descritto il ciclo di produzione e la vita utile attesa dello stesso unitamente al progetto di decommissioning assistito da garanzia fideiussoria come descritto nei punti che precedono”. Nella parte in cui si pretende di estendere tale onere anche agli impianti già autorizzati, la disposizione viola il principio di irretroattività: come è noto, l’atto amministrativo produce i suoi effetti solo per l’avvenire, a meno che la legge stessa non preveda espressamente il potere di disporre per il passato, o a meno che la retroattività non sia desumibile dalla natura stessa dell’atto (come accade per l’annullamento o per la convalida).

    6.4. Con la censura sub E) la parte ricorrente si duole inoltre della illegittimità della disposizione che fissa il termine di anni 25 quale limite presuntivo massimo di vita utile di un impianto: si afferma infatti che tale previsione di carattere generale sia del tutto estranea alle disposizioni delle Linee Guida nazionali e sia stata stabilita ignorando l’esigenza di un’istruttoria concreta per ogni singola centrale eolica; che, inoltre, non sia sorretta da alcuna giustificazione tecnica.

    6.5. Giova ricordare come tale disposizione sia stata ribadita dal comma 1-ter, dell’art. 15, della L. R. n. 6/2016, così come introdotto dal comma 59, dell’art. 1, della L. R. n. 10 del 31 marzo 2017, che per l’appunto prevede un termine di efficacia dell’autorizzazione unica collegandolo ad una pretesa vita utile dell’impianto, che viene stabilita, peraltro, dalla medesima fonte regionale, in un massimo di 25 anni dal rilascio dell’autorizzazione medesima. Dunque, nel caso di specie ci troviamo di fronte ad una disposizione prima imposta con atto amministrativo e poi “legificata”; il che è consentito, anche nel caso in cui – come accade nella specie – il provvedimento sia stato già impugnato dinanzi al giudice amministrativo; come ritenuto dal Consiglio di Stato, è ammissibile l’approvazione di un provvedimento amministrativo con una legge, perché solo la formazione del giudicato paralizza un intervento legislativo contrastante col “dictum” giurisdizionale. La pendenza del ricorso avente ad oggetto il provvedimento amministrativo da approvare, invece, non impedisce l’approvazione della legge provvedimento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1559/2004); il principio è stato ribadito dalla Consulta: “non è preclusa alla legge ordinaria, né a quella di fonte regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati alla autorità amministrativa (sentenza n. 267 del 2007); né ciò determina un vulnus al diritto di difesa del cittadino riguardo agli effetti provvedimentali dell’atto normativo, posto che la posizione soggettiva di questo troverà la sua adeguata tutela, ovviamente non sul piano della giurisdizione amministrativa ma, tramite questa, su quello, proprio della tipologia dell’atto in ipotesi lesivo, della giurisdizione costituzionale” (C. Cost. n. 289/2010). Sicché questo Tribunale non può annullare la disposizione censurata ma potrebbe solo, ove sussistessero i presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza, sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma legislativa regionale dinanzi alla Consulta (ed è ciò che chiede la parte ricorrente nei motivi aggiunti depositati in data 21.06.2017).

    6.6. Nel caso di specie, tali presupposti non sussistono; infatti, come eccepito dalla Regione Campania, se è vero che la normativa nazionale non prevede una durata massima dell’autorizzazione, è anche vero che nelle norme di riferimento (D.lgs. 387/2003 e D. Lgs. 28/2011) non vi sono disposizioni in senso contrario; e che la vetustà degli impianti costituisce un fattore di rischio per la pubblica sicurezza. Per tale ragione, prosegue la Regione, imporre un limite temporale all’autorizzazione, superato il quale è necessaria una nuova autorizzazione e quindi un nuovo contemperamento di interessi e una nuova valutazione della progettazione, risponde a finalità di incolumità pubblica; inoltre, in ragione dell’innovazione tecnologica in continuo progresso, si evidenzia come nuovi impianti permettono di ottenere una maggiore produzione di energia rinnovabile a parità di impatto paesaggistico. La disposizione regionale, prosegue la Regione, è pertanto volta ad evitare che turbine che hanno terminato il loro ciclo di vita, nel contemperamento delle esigenze di tutela del paesaggio con le esigenze di produzione di energia pulita, restino in esercizio determinando un negativo impatto paesaggistico senza che vi sia produzione di energia pulita secondo gli standard di efficienza del momento. Per quanto concerne la quantificazione del ciclo di vita in 25 anni, la Regione osserva che sia il Dm 23 giugno 2016 che il Dm 6 luglio 2012, adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel disciplinare il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti per gli impianti di che trattasi, stabiliscono che tale diritto decorra dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto e sia pari alla vita media utile convenzionale, ovvero 20 anni; dunque la Regione, fissando un termine di anni 25 (superiore a quello stabilito nella normativa nazionale) ha adottato una regola non certo penalizzante per le imprese del settore. Si tratta di osservazioni ragionevoli e condivisibili; non sussiste, pertanto, il presupposto della manifesta illogicità o irragionevolezza della disposizione, necessario per poter sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (C. Cost. nn. 137/2009; 289/2010). Infatti, la Corte Costituzionale ha più volte affermato che la legittimità delle leggi provvedimento deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto; esse, in specie, proprio in relazione al pericolo di ingiustificate disparità di trattamento che è insito nella adozione di disposizioni legislative di tipo particolare, sono soggette ad un controllo stretto di costituzionalità, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della ragionevolezza, in tal modo garantendo i soggetti interessati dagli effetti dell’atto, il cui scrutinio sarà tanto più stringente quanto più marcati sono i profili provvedimentali caratteristici della legge soggetta al controllo (così, ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007).

    7.1. Con la censura sub F) la parte ricorrente si duole delle disposizioni che, per gli impianti già autorizzati e realizzati in aree qualificate come non idonee, il divieto di cd. repowering ed il divieto di manutenzione straordinaria: secondo la parte ricorrente, tali divieti non sono sorretti da alcuna giustificazione tecnica e, per quanto concerne il divieto di manutenzione straordinaria, comporta anche rischi per l’incolumità e la sicurezza pubblica.

    7.2. La Regione, nella relazione depositata in adempimento all’ordinanza istruttoria, ha osservato che, finito il ciclo di vita degli impianti, la regola generale è costituita dall’obbligo di smantellamento dell’impianto e riduzione in pristino; e, ove l’area sia stata dichiarata non idonea all’installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte eolica, è di tutta evidenza che non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni. Le attività non soggette ad autorizzazione, come la manutenzione ordinaria, invece, possono normalmente essere poste in essere.

    7.3. Tali osservazioni non risultano condivisibili. Posto che per “repowering” si intende l’operazione attraverso la quale, con un rinnovamento degli impianti, si ottiene un incremento della produzione di energia, il divieto di repowering è in primo luogo in contrasto con l’esigenza di produrre maggiori quantità di energia da fonti rinnovabili grazie all’adeguamento degli impianti eolici al progresso tecnologico; in secondo luogo la disposizione è contraddittoria con quella che pure prevede – nelle aree idonee – la possibilità del repowering purché sia previsto un obbligo di riduzione delle pale del 30%. Come riconosciuto dalla Regione stessa, infatti, il repowering consente di produrre maggiori quantità di energia con un minor numero di torri e di pale, e dunque anche con un minor ingombro paesaggistico ed un minor consumo di suolo. Inoltre, come si è osservato sub 3.5., se è irragionevole utilizzare il parametro della potenza complessivamente istallata per individuare le cd. aree sature, deve ritenersi irragionevole anche il divieto di repowering. Quanto al divieto di manutenzione straordinaria, è anch’esso irragionevole, atteso che la Regione non ha dato spiegazioni convincenti sulla ratio del predetto divieto ed atteso che quest’ultimo potrebbe cagionare anche pericoli per la pubblica sicurezza e per la pubblica incolumità.

    8.1. Con la censura sub G), la parte ricorrente si duole del fatto che nelle premesse del provvedimento impugnato non si trova alcun cenno in merito alle risultanze dell’analisi preventiva (AIR) sugli effetti delle nuove previsioni regolamentari.

    8.2. La censura è infondata. Come eccepito dalla Regione, la DGR impugnata non approva un disegno di legge, né un regolamento, rivestendo natura di atto generale a valenza programmatoria e pianificatoria; sicché – anche ammesso che la mancata indicazione delle risultanze dell’analisi preventiva (AIR) possa determinare l’invalidità del regolamento – nel caso di specie la disposizione di cui all’art. 6 comma 1 l. n. 180/2011 non appare applicabile.

    9.1. Coi motivi aggiunti depositati in data 21.06.2017 la parte ricorrente si duole dell’illegittimità costituzionale del comma 1-ter, dell’art. 15, della L. R. n. 6/2016, nella parte in cui fissa la durata dell’efficacia dell’autorizzazione in 25 anni, chiedendo al giudice amministrativo di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta.

    9.2. La censura è infondata, come già esaminato al paragrafo 6.6..

    10.1. Con i motivi aggiunti depositati in data 19.09.2018 la parte ricorrente si duole della genericità della richiesta di integrazione documentale di cui alla nota impugnata sub c) in epigrafe; infatti, secondo la parte ricorrente, la documentazione mancante sarebbe indicata non in modo specifico ma con un mero rinvio alla delibera n. 533/2016, violando così i principi di trasparenza, efficienza, non aggravamento e leale collaborazione nelle relazioni tra pubblica amministrazione e privati.

    10.2. Giova preliminarmente osservare come la nota impugnata con i predetti motivi aggiunti sia qualificata come un preavviso di diniego ex art. 10 bis l. n. 241/1990; l’impugnativa avverso tale preavviso, dunque, dovrebbe essere considerata in linea di principio inammissibile: per giurisprudenza costante, infatti, il preavviso ex art. 10 bis è un atto meramente endoprocedimentale e non ex se lesivo (tra le tante, Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 19/04/2018, n. 4339).

    10.3. Tuttavia, nel caso di specie, non risulta essere stato poi adottato il diniego definitivo; quando ciò accade, la giurisprudenza ritiene ammissibile il ricorso con cui si impugna un atto formalmente qualificato come preavviso ex art. 10 bis, ma che di fatto comporta un arresto procedimentale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3554/2011; Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1023/2013).

    10.4. Dunque, il ricorso per secondi motivi aggiunti va ritenuto ammissibile e fondato. Infatti, è effettivamente generica la richiesta di integrazione documentale effettuata con rinvio all’intera delibera n. 533/2016; d’altronde, poiché il ricorso introduttivo è stato considerato in parte fondato, la delibera stessa è in parte annullata. Ne consegue l’annullamento della nota impugnata sub c) in epigrafe.

    11.1. In conclusione, il ricorso va in parte accolto, nei sensi e nei termini di cui in motivazione; per l’effetto, la Delibera n. …/2016 impugnata sub a) in epigrafe va annullata limitatamente:

    a) alle disposizioni in forza delle quali “A tal fine, risulta utile l’indice di saturazione elaborato dai dati resi disponibili dal GSE, soggetto facente parte del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale). Pertanto, viene definito “carico insediativo medio regionale” il rapporto tra la potenza complessivamente istallata e la superficie complessiva del territorio regionale. Viene invece definito “carico insediativo medio comunale” il rapporto tra la potenza complessivamente istallata e la superficie complessiva del territorio comunale. Non sono idonee all’istallazione di nuovi impianti eolici le aree situate in Comuni il cui “carico insediativo medio comunale” supera di 5 volte il “carico insediativo medio regionale””;

    b) alla disposizione in forza della quale “A titolo di misura compensativa, per tutte le tipologie di impianti ad esclusione del microeolico (fino a 20 Kw di potenza), è stabilito un onere economico a carico di tutti i soggetti autorizzati, in favore del Comune ove l’impianto è ubicato, pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energie elettrica prodotta annualmente dall’impianto (Punto 9 DM 10.09.2010), somma da utilizzarsi con esclusiva finalità di ristoro ambientale e territoriale, in ossequio alla vigente normativa.”;

    c) alla disposizione in forza della quale “le società proponenti, indipendentemente dalla potenza dell’impianto e dalla data di concessione dell’autorizzazione, dovranno, entro e non oltre quattro mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, esibire il progetto di impianto nel quale è descritto il ciclo di produzione e la vita utile attesa dello stesso unitamente al progetto di decommissioning assistito da garanzia fideiussoria come descritto nei punti che precedono”;

    d) alla disposizione in forza della quale, per gli impianti già in esercizio ovvero autorizzati e in costruzione nelle aree non idonee, “sono consentite solo attività di manutenzione ordinaria.”

    11.2. Il ricorso va accolto anche quanto ai secondi motivi aggiunti, con annullamento della nota impugnata sub c) in epigrafe.

    Respinge per il resto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

    Sussistono giusti motivi, attese la complessità e la novità delle questioni, nonché la soccombenza parziale e reciproca, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

    1. Accoglie in parte il ricorso n. 350 dell’anno 2017 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati sub a) in epigrafe, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; annulla la nota impugnata sub c) in epigrafe; respinge per il resto il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione.

    2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Estensore

    Valeria Ianniello, Primo Referendario

    Cesira Casalanguida, Primo Referendario

     
     
    IL PRESIDENTE, ESTENSORE
    Guglielmo Passarelli Di Napoli
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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