Vai al contenuto
Home » Articoli » PUBBLICA SICUREZZA – REGOLAMENTAZIONE COMUNALE SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI – SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE (ART. 10 R.D. N. 773/1931)

PUBBLICA SICUREZZA – REGOLAMENTAZIONE COMUNALE SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI – SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE (ART. 10 R.D. N. 773/1931)

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III, 09 GIUGNO 2017, N. 3125

    Pubblica sicurezza – Regolamentazione comunale sale da gioco e giochi leciti – Sospensione autorizzazione (art. 10 R.D. n. 773/1931)

    La violazione delle prescrizioni recate dal Regolamento Comunale e dall’ordinanza sindacale in tema di orario di apertura delle sale da gioco non può integrare – automaticamente e senza l’intermediazione di un quid pluris di illiceità comportamentale – un abuso idoneo a legittimare, di per sé sola, la sanzione della sospensione dell’attività alla stregua dell’art. 10 del T.U.L.P.S..

    Bisognerà, difatti, considerare gli eventuali effetti gravosi sugli interessi economici dell’impresa ricorrente e le consequenziali ricadute occupazionali in una ottica di proporzionalità tra violazione e correlata sanzione.

    Massima a cura dell’avv. Vittoria Chiacchio.

    Pubblicato il 09/06/2017

    03125/2017 REG.PROV.COLL.

    01618/2017 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2017, proposto dalla Società
    …, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati…, …, con domicilio eletto presso lo studio di…. in Napoli, corso…;

    contro

    Comune di…, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati…; ….

    per l’annullamento:

    1) della Disposizione Dirigenziale n. 23 del 14.04.2017, con la quale il S.U.A.P. del Comune di … ha disposto la sospensione per giorni sessanta, a partire dalla data di notifica del provvedimento medesimo, dell’esercizio di sala Slot e sala Bingo sito in Napoli alla via …..n. … facente capo alla Società …;

    2) per quanto di ragione, del “Regolamento sale da gioco e giochi leciti” del Comune di…, approvato con delibera consiliare n. 74 del 21.12.2015;

    3) per quanto di ragione, dell’Ordinanza Sindacale del Comune di … n. 1 del 4.04.2016;

    4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, anche se non conosciuto, con riserva di produrre motivi aggiunti.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di …;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..

    Premesso che va preliminarmente disattesa l’eccezione del Comune resistente in relazione alla denunciata violazione delle regole del processo amministrativo telematico, in quanto sono depositati il ricorso in formato nativo digitale (firmato digitalmente in data 27/4/2017) ed il ricorso in formato analogico (avviato alla notifica a mezzo del servizio postale il 24/4/2017), debitamente asseverato ex art. 22, d.lgs. n. 82/2005 con atto formato sottoscritto in modalità digitale, nonché la relata di notifica asseverata con le stesse modalità digitali, per cui il ricorrente ha adempiuto alle formalità previste dall’art. 136 c.p.a. e dall’art. 9 del d.P.C.M. n. 40 del 2016, che non vietano la redazione di un doppio originale, laddove in materia processuale vige piuttosto il principio della strumentalità delle forme ex art. 156 c.p.c. (cfr. TAR Lazio, sez. III, 9/5/2017, n. 5545);

    Reputato inoltre condivisibile sul punto l’avviso secondo il quale ove in un giudizio ratione temporis soggetto alla disciplina a regime del P.A.T. (Processo amministrativo telematico) sia depositata la copia per immagini, scansionata, di un ricorso cartaceo e tale copia sia firmata digitalmente, l’atto depositato è sì irregolare e difforme rispetto al modello normativamente tipizzato dall’art. 9, comma 1 del d.P.C.M. n. 40 del 2016 che prescrive che tutti gli atti delle parti, del giudice e dei loro ausiliari siano formati e sottoscritti con modalità native digitali, ma siffatta difformità non ridonda in nullità dell’atto medesimo, in virtù del c.d. principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., poiché la copia scansionata dell’atto creato in formato analogico con sottoscrizione manuale, da un lato è di indubbia attribuibilità al suo autore e dall’altro risulta leggibile e pienamente conoscibile dalle controparti, cosicché alcun vulnus si è prodotto al diritto di difesa (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 10 febbraio /2017, n. 175);

    Posto in punto di fatto che è impugnata la disposizione dirigenziale n. 23 del 13 aprile 2017 con la quale il Dirigente del S.U.A.P. del Comune di … ha ordinato la sospensione per giorni sessanta dell’attività di sala slot (VLT) e sala Bingo esercitate dalla società ricorrente, per avere la Polizia municipale elevato nel 2017 a carico del titolare tre verbali di accertamento (in realtà due, poiché due di essi sono pressoché contestuali, concernendo uno la sala VLT e l’altro la adiacente sala bingo ancorché avente ingresso indipendente e il successivo effettuato dopo qualche settimana) di violazione del divieto di apertura delle sale stesse in orario notturno, fissato dall’art. 17 Regolamento comunale e dall’ordinanza sindacale in epigrafe, nella fascia oraria corrente tra le ore 18 e le 23 di tutti i giorni, festivi compresi;

    Considerato, nel merito del gravame, che l’art. 13 del Regolamento sale da gioco e giochi leciti del Comune di …, approvato con delibera consiliare n. 74 del 21.12.2015 va interpretato in relazione e conformità all’art. 10 del R.D. n. 773/1931 recante il Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza, al quale la norma locale fa espresso rinvio;

    Atteso che la citata norma statale ricollega l’irrogazione della sanzione della sospensione dell’autorizzazione e dell’attività – nella specie di sale da gioco – alla commissione di un “abuso” da parte del titolare, all’uopo richiedendosi una motivazione rigorosamente attendibile (T.A.R. Lazio -Roma, Sez. I, 13/01/2015,n. 475), dovendo inoltre sia la revoca che la sospensione del titolo, essere graduate secondo il principio di proporzionalità (T.A.R Sicilia – Catania, Sez. IV, 15/02/2016, n. 501);

    Ritenuto che la violazione delle prescrizioni recate dal Regolamento e dall’ordinanza sindacale in tema di orario di apertura delle sale da gioco, dei quali ha fatto applicazione il provvedimento impugnato, non può integrare automaticamente e senza l’intermediazione di un quid pluris di illiceità comportamentale, un abuso idoneo a legittimare di per sé l’avversata sospensione secondo l’art. 10 del T.U.L.P.S;

    Rilevato che peraltro nella specie emergono concrete circostanze che, pur non escludendo la sussistenza di violazioni reiterate al limite di orario imposto dal Regolamento comunale, le quali determinano e legittimano l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie, risultano, tuttavia, oggettivamente adeguate e conferenti al fine di dimostrare una manifesta sproporzione ed ingiustizia della sanzione applicata, specialmente se si considerano i suoi verosimili gravosi effetti sugli interessi economici dell’impresa ricorrente e delle conseguenti ricadute occupazionali;

    Reputato, dunque, il ricorso fondato e suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti costituite;

    Ritenuto che le spese possano essere compensate stante la novità della questione trattata.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla la Disposizione Dirigenziale n. 23 del 13.04.2017, con la quale il S.U.A.P. del Comune di … ha disposto la sospensione per giorni sessanta, a partire dalla data di notifica del provvedimento medesimo, dell’esercizio di sala Slot e sala Bingo sito in Napoli alla via …n. … facente capo alla Società……

    Spese compensate.

    Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

    Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

         
         
    L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
    Alfonso Graziano   Fabio Donadono
         
         
         
         
         

    Condividi su