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Risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. – Danno da ritardo per tardiva assegnazione di un alloggio ERP. Interesse legittimo pretensivo. Spettanza del bene della vita. Regola del più probabile che non.  Onere della prova.

    TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. V – SENTENZA 04 Luglio 2018, n. 4438

    Risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. – Danno da ritardo per tardiva assegnazione di un alloggio ERP. Interesse legittimo pretensivo. Spettanza del bene della vita. Regola del più probabile che non.  Onere della prova.

    In tema di risarcibilità del danno da ritardo, la riconducibilità alla fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. richiede una applicazione rigorosa dell’onere della prova, operando con pienezza il principio dispositivo, sancito in generale dal richiamato art. 2697 c.c., senza che possa residuare alcun spazio per il temperamento derivante dal metodo acquisitivo, proprio, invece, dell’azione di annullamento.

    Il danno da ritardo, di cui all’art. 2 bis, della l. n. 241/1990, non costituisce una fattispecie autonoma di illecito ma è da ricondursi al più ampio genus dell’art. 2043 c.c., di cui condivide gli elementi costitutivi della responsabilità”, purché “sia fornita la prova di una lesione della sfera patrimoniale e non patrimoniale del soggetto danneggiato, verificatosi in conseguenza dell’inerzia dell’amministrazione.

    Il riconoscimento del risarcimento del danno da ritardo o omesso ritardo di un atto amministrativo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla valutazione sulla spettanza del bene della vita e, conseguentemente, alla dimostrazione che la richiesta del provvedimento è destinata ad esito favorevole e, quindi, deve essere dimostrata la spettanza definitiva del bene collegato all’interesse legittimo.

    Per gli interessi pretensivi l’obbligazione risarcitoria affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (cioè secondo il canone “del più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse; di talché ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, per intero o sotto forma di perdita di chance.

    Il riconoscimento della responsabilità della Pubblica amministrazione per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, l’accertamento che l’inosservanza delle cadenze procedimentali è imputabile a colpa o dolo dell’Amministrazione medesima, che il danno lamentato è conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell’Amministrazione nonché la prova del danno lamentato.

    Massime a cura dell’avv. Benedetta Leone e del dott. Aniello Polise

     

    Pubblicato il 04/07/2018

    04438/2018 REG.PROV.COLL.

    05010/2010 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Quinta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 5010 del 2010, proposto da
    …., rappresentate e difese dagli avvocati …., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in ….;

    contro

    Comune di …., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. … in ….;
    I.A.C.P. della Provincia di …., rappresentato e difeso dall’avv. …., con domicilio eletto presso la Sede legale dello I.A.C.P., in ….;

    per l’accertamento

    – della responsabilità per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati agli istanti da parte del Comune di …., in persona del legale rapp.te p.t., e/o dell’I.A.C.P. Provincia di …, in persona del legale rapp.te p.t., e/o della Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P., in persona del legale rapp.te p.t.;

    e, per l’effetto, per la condanna dei medesimi, Comune di … in persona del legale rappresentante p.t., I.A.C.P. Provincia di …., in persona del legale rapp.te p.t. e Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P., in persona del legale rapp.te p.t., in solido o per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle ricorrenti, che saranno meglio precisati e provati in corso di procedimento, pari a complessivi € 150.000,00 o pari alla diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorati in ogni caso degli interessi e della rivalutazione dal fatto al soddisfo;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di …. e dello I.A.C.P. della Provincia di …;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2018 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Parte ricorrente agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della tardiva assegnazione dell’alloggio E.R.P., di cui al bando 1/89 del Comune di …, lamentando la responsabilità e la colpa dell’Amministrazioni coinvolte.

    Si sono costituiti il Comune e lo I.A.C.P., eccependo preliminarmente, quanto al primo, il difetto di legittimazione e la prescrizione parziale del diritto invocato, e concludendo, entrambi, per il rigetto integrale del ricorso.

    III. All’udienza del 10.04.2018, fissata per la trattazione, il ricorso è stato introitato per la decisione.

    IV. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni sollevate dall’Amministrazione locale resistente.

    IV.1. Quanto al lamentato difetto di legittimazione passiva del Comune, per essere la contestata graduatoria formata esclusivamente dalla Commissione provinciale per l’assegnazione degli alloggi di cui all’art. 6 della l.r. n. 18/1997, rileva il Collegio che la relativa eccezione è priva di pregio, essendo la stesso ente locale autorità essenziale nella procedura di assegnazione.

    Prioritariamente, deve osservarsi che è la stessa Amministrazione comunale, indetto il bando, a curare l’istruttoria delle domande con attribuzione di un punteggio provvisorio e successiva trasmissione della documentazione ai fini della formulazione della graduatoria ad opera della predetta Commissione, pur facendosi salvo l’esame, da parte di quest’ultima, delle eventuali osservazioni prima della stesura di quella definitiva.

    Né va sottovalutato, quanto al lamentato danno da ritardo che, per stessa ammissione dell’Amministrazione comunale, intervenuta la sentenza n. 7437/2003, solo con determina n. 621 dell’8.06.2005 (rectius atto del 7.06.2006, n. 92), ovvero due anni dopo, la stessa provvedeva, previo scorrimento della graduatoria, alla prima assegnazione in capo alla sig.ra …., ricorrente. Il medesimo ente comunale solo in un secondo momento, nel 2006, un anno dopo l’assegnazione, avviava la verifica del possesso dei requisiti, ostativa al riconoscimento del beneficio (atto dirigenziale 9.06.2006, n. 11910), come comunicato con nota n. 15052 del 18.07.2006. In ottemperanza della ulteriore sentenza n. 6614/2007, immediatamente esecutiva (confermata in appello con sentenza n. 1627/2009), di annullamento della sopravvenuta esclusione dalla graduatoria dell’istante (nota comunale prot. 16342/2006 e verbale n. 255/2006), la stessa Amministrazione locale disponeva ed adottava il provvedimento di assegnazione, n. 539 del 20.05.2009 e prot. n. 14857 del 12.06.2009, ma otteneva lo sgombero dell’alloggio da parte del controinteressato solo in data 29.10.2009, potendosi provvedere alla stipula del contratto di locazione con l’attuale ricorrente, tardivamente, in data 6.04.2010.

    IV.2. Con riferimento alla eccezione di prescrizione delle pretese risarcitorie, per quanto di interesse, per il periodo precedente alla data del 15.09.2005, antecedentemente ai 5 anni decorrenti dalla data di proposizione del ricorso -ritenendosi decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2947 c.c. quanto alla responsabilità aquiliana-, si osserva quanto segue.

    IV.2.1. Orbene, a prescindere dall’allegazione, da parte ricorrente, degli atti di diffida che coprono il periodo che va dal 16.09.2004 sino al 24.11.2009, la medesima istante ha provato, per le motivazioni che saranno di seguito svolte, un esborso per i canoni mensili indebitamente versati solo a partire dallo stesso mese di settembre 2005 e sino al mese di dicembre del medesimo anno. Essendo provato il danno patrimoniale risarcibile solo con riferimento a quest’ultimo periodo, l’eccezione di parziale prescrizione, per come formulata, è quindi irrilevante ai fini del presente gravame.

    V. Ciò posto, il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

    V.1. Occorre premettere in fatto che:

    a) con un primo ricorso, le ricorrenti assumevano che la Commissione Assegnazione alloggi E.R.P. di …., in riferimento al bando 1/89 del Comune di …., illegittimamente retrocedeva da 10 a 5 punti il punteggio riportato in graduatoria dalla Sig.ra …, sul presupposto della sopravvenuta perdita del requisito connesso “all’esistenza di uno sfratto”, per essere stato medio tempore forzosamente eseguito, determinando, conseguentemente, tale circostanza, a parere della medesima Commissione, la collocazione della ricorrente in posizione non più utile all’assegnazione dell’alloggio. Con sentenza del 23.05.2003, n° 7437, resa da questo tribunale, detto provvedimento veniva annullato, ravvisandosi gli elementi della manifesta illogicità;

    b) solo con determina n. 621 dell’8.06.2005, variamente sollecitata, l’Amministrazione comunale si attivava per l’esecuzione del giudicato, ricollocando la sig.ra …, ricorrente, nella spettante posizione in graduatoria ed annullando l’assegnazione nei confronti del controinteressato, sig. A.A.;

    c) in data 31.07.2006, tuttavia, a seguito di una ulteriore e successiva verifica sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, della L.R. n. 18 del 1997, attivata dal Comune, la Commissione Assegnazione Alloggi di -… provvedeva ad escludere dalla graduatoria la medesima sig.ra .., essendo risultato che la stessa aveva temporaneamente trasferito la propria residenza in altro Comune (e, precisamente, dal 28.03.2002 al 28.11.2005, era emigrata nel Comune di ….). Con provvedimento n. 16342 del 3.08.2006, l’Amministrazione comunale comunicava la mancanza dei requisiti di cui all’art. 10 della l. n. 18/1997 e la conseguente esclusione della graduatoria;

    d) questo tribunale, con sentenza n° 6614/2007, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n° 1627/2009, annullava anche il suddetto ultimo provvedimento, ritendo essersi, nella specie, trascurata la circostanza del notevole lasso di tempo intervenuto dall’assegnazione e, dunque, della ragionevole necessità della ricerca di soluzioni abitative alternative nell’assenza, colpevole, della consegna dei locali de quibus;

    e) solo il 12 novembre 2009 venivano consegnate alla ricorrente le chiavi dell’appartamento libero e vuoto di persone e cose, una volta eseguito lo sfratto nei confronti del predetto controinteressato, sig. A.A.;

    f) considerate le pessime condizioni di manutenzione dell’alloggio, la stipula del contratto di locazione con l’effettiva presa di possesso intervenivano, però, solo in data 6.04.2010;

    g) con il presente gravame, le ricorrenti, assegnataria e figlia convivente, in tale qualità, facente parte del medesimo nucleo familiare, chiedono, ora, il risarcimento dei danni medio tempore patiti per il ritardo nell’ottenimento del riconosciuto bene della vita, ovvero l’assegnazione dell’alloggio, qualificandone la responsabilità da contatto sociale, di natura contrattuale.

    V.2. Ritiene il Collegio, invece, ricorrere tutti gli elementi costituitivi di una responsabilità della P.A. di tipo aquiliano per l’ingiusto danno arrecato, in violazione del disposto di cui all’art. 2043 c.c. in combinato disposto all’art. 2 bis della l. n. 241/1990, relativo, in particolare, all’inosservanza dolosa a colposa del termine entro il quale concludere positivamente il procedimento, configurandosi, nel caso di specie, un danno da ritardo risarcibile.

    V.2.1. Ora, secondo orientamento giurisprudenziale ormai costante, come da ultimo ribadito, infatti:

    a) “il danno da ritardo, di cui all’art. 2 bis, della l. n. 241/1990, non costituisce una fattispecie autonoma di illecito ma è da ricondursi al più ampio genus dell’art. 2043 c.c., di cui condivide gli elementi costitutivi della responsabilità” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 11.05.2018, n. 1056), purché “sia fornita la prova di una lesione della sfera patrimoniale e non patrimoniale del soggetto danneggiato, verificatosi in conseguenza dell’inerzia dell’amministrazione” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 17.05.2018, n. 5500);

    b) con l’ulteriore precisazione che “il riconoscimento del risarcimento del danno da ritardo o omesso ritardo di un atto amministrativo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla valutazione sulla spettanza del bene della vita e, conseguentemente, alla dimostrazione che la richiesta del provvedimento è destinata ad esito favorevole e, quindi, deve essere dimostrata la spettanza definitiva del bene collegato all’interesse legittimo” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 18.05.2018, n. 681);

    c) ed invero, “per gli interessi pretensivi l’obbligazione risarcitoria affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (cioè secondo il canone “del più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse; di talché ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, per intero o sotto forma di perdita di chance” (Cons. di St, sez. IV, 14.06.2018, n. 3657);

    d) con la precisazione, cioè, che “il riconoscimento della responsabilità della Pubblica amministrazione per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, l’accertamento che l’inosservanza delle cadenze procedimentali è imputabile a colpa o dolo dell’Amministrazione medesima, che il danno lamentato è conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell’Amministrazione nonché la prova del danno lamentato” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 18.01.2018, n. 164).

    V.2.2. Orbene, nel caso di specie, quanto all’ingiustizia del danno, ricorrono i requisiti non solo della condotta illecita dell’Amministrazione e dell’Istituto intimati, riconducibile all’adozione dei provvedimenti illegittimi giudizialmente annullati, ma è altresì possibile pianamente effettuare il richiesto giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita, avendo parte ricorrente, titolare dell’interesse legittimo pretensivo, ottenuto l’auspicata assegnazione dell’alloggio (già in base alla determina n. 621 del 2005), cui è seguita, sia pure tardivamente, la stipula del contratto di locazione, in data 6.04.2010.

    V.2.3. Con riguardo, nella specie, all’illegittimità del comportamento, rilevabile, quanto alla gravità delle violazioni, quale indice presuntivo della colpa degli enti resistenti, non appare ultroneo evidenziare che:

    a) con riferimento all’annullamento del verbale n. 68/96 del 21.06.1996, con il quale la Commissione aveva illegittimamente dimezzato il punteggio attribuito sulla base dell’intervenuta esecuzione del procedimento di sfratto in corso all’epoca della presentazione della domanda, la sentenza n. 7437/2003 di annullamento ha, in particolare, evidenziato, ravvisando elementi sintomatici dell’eccesso di potere e della violazione di legge, che l’abbandono dell’alloggio collegato alla esecuzione di una ordinanza di convalida per finita locazione, palesemente rientrasse, e con maggiore significatività proprio in quanto indicativo di una intervenuta accentuazione del fabbisogno abitativo, nel requisito legislativamente valutabile rappresentato dalla mera condizione di dovere rilasciare l’alloggio (art. 7, n. 10, del d.P.R. n. 1035/1972), con contestuale diritto all’assegnazione del punteggio aggiuntivo ivi previsto;

    b) quanto all’impugnativa avverso il verbale n. 70 del 27.06.2006 della 2° Commissione, con il quale l’attuale ricorrente, sig.ra …., invece, era stata successivamente esclusa dalla medesima graduatoria per l’assegnazione di un alloggio E.R.P. sul presupposto dell’accertamento, tardivo, dell’intervenuto cambio di residenza, la decisione resa con sentenza di primo grado, n. 6614/2007 confermata in appello dal Consiglio di Stato (n. 1627/2009) motivava nei termini che seguono:

    “Subito evidente risulta la violazione dell’art. 10 (della l. r. n. 18/1997). Nel caso della ricorrente, la verifica della permanenza dei requisiti non è stata disposta, come previsto dalla legge, all’atto dell’assegnazione (avvenuta nel giugno 2005) bensì un anno dopo. Ma non basta: la norma è stata ulteriormente violata in quanto sia alla data della formulazione della “graduatoria” sia a quella della “verifica” (2006) la ricorrente era in possesso del requisito della residenza in …, senza che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza, per nulla contemplata dalle norme, che durante la lunga attesa dell’attuazione di un provvedimento finalmente legittimo, l’interessata sia stata nella necessità di stabilire per qualche tempo la proprio residenza in un alloggio sito in altra località. A ciò si aggiungono le considerazioni contenute nell’ordinanza della Sezione n. 2805/2006 e cioè che la normativa vigente deve essere interpretata nel senso che la permanenza dei requisiti necessari per l’assegnazione dell’alloggio deve essere riferita all’ipotesi fisiologica presupponente la legittimità della procedura di assegnazione e che la contraria opzione ermeneutica appare illogica ed irrazionale in quanto consente alla amministrazione di giovarsi dell’illegittimo protrarsi della procedura ad essa imputabile per conseguire un risultato contrastante con il decisum contenuto nella sentenza passata in giudicato ed avente effetto retroattivo. Tutto quanto sopra rende evidente che nella fattispecie l’Amministrazione, come è stato puntualmente dedotto in ricorso, oltre ad essere incorsa in una palese violazione delle norme da applicare e del giudicato formatosi tra le parti, ha posto in essere un provvedimento affetto da eccesso di potere per sviamento”.

    Detta sentenza veniva poi confermata dal Consiglio di Stato con decisione n.1627/2009, che, in aggiunta, espressamente escludeva che “la dilatazione dei tempi procedurali dovuta all’illegittimità della condotta dell’amministrazione possa ritorcersi in danno del ricorrente vittorioso”.

    V.2.4. Né, avuto riguardo specificatamente all’imputabilità della illecita condotta e, nella specie, alla ricorrenza dell’elemento soggettivo della colpa, può ravvisarsi alcun errore scusabile in capo agli enti procedenti, non avendo gli stessi proceduto ad una opportuna ed adeguata istruttoria, tenendo, cioè, una condotta complessivamente sintomatica di una carente organizzazione posto che:

    a) la normativa di riferimento è di piana lettura, come confermato dalle pronunce intervenute che sanzionano le illegittimità dei provvedimenti gravati come evidenti o palesi;

    b) la P.A. complessivamente intesa ha impiegato un tempo incongruo per ottemperare alle citate sentenze, considerato che la relativa esecuzione non richiedeva affatto un complesso procedimento;

    c) i provvedimenti amministravi illegittimi, giudizialmente annullati, sono la conseguenza di una grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali deve essere costantemente ispirato l’esercizio della funzione.

    In conclusione, gli illeciti stigmatizzati sono stati posti in essere in un contesto di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tale da palesare, in considerazione della necessaria competenza propria degli attori esercenti una funzione pubblica, una negligenza e imperizia degli uffici o degli organi dell’amministrazione, dovendosi, pertanto, escludere l’ipotesi dell’errore scusabile, configurabile solo nel caso – non ricorrente nella fattispecie in esame – di contrasti giurisprudenziali, di incertezza del quadro normativo o di complessità della situazione di fatto.

    V.2.5. Con riferimento, poi, al nesso di causalità, il conseguimento dell’alloggio -indetta la procedura nel 1989 e collocatasi la sig.ra … in posizione utile con 10 punti, salvo poi subire la decurtazione (con verbale n. 68/1996) e l’esclusione (verbale n. 70 e provvedimento n. 16342 del 2006), giudizialmente annullate (sentt. nn. 7437/2003 e 6614/2007)-, è stato possibile solo nel 2010 proprio a causa della censurata attività amministrativa, sostanziatasi, come detto, nel disconoscimento di requisiti pacificamente posseduti e, conseguentemente, nella tardiva consegna dell’appartamento.

    Il comportamento scorretto degli enti intimati ha pertanto rappresentato, secondo la logica civilistica del più probabile che non, la “condicio sine qua non” di scelte pregiudizievoli. Risultano, pertanto, provati, ex art. 2697 c.c., tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, sia di carattere oggettivo, che di carattere soggettivo.

    V.3. In particolare, la ricorrente, unitamente alla figlia, ha potuto conseguire l’assegnazione dell’alloggio solo nell’aprile 2010 sicché l’illegittimo operato ha precluso per lungo tempo il conseguimento di un bene della vita, di primario rango costituzionale. Entrambe hanno, dunque, subito un danno “ingiusto” e, sul piano economico, un costo “illegittimo”, in quanto ha inciso sulle prospettive, l’attività e la convenienza economica delle scelte preventivate.

    L’indebita condotta degli enti resistenti ha, in altri termini, ingenerato una situazione di incertezza tale da indurle a scelte negoziali che non avrebbero compiuto se avessero tempestivamente ricevuto, con l’adozione di tempestivi provvedimenti, riscontro positivo alle loro legittime pretese (cfr. Cons. St., Ad. Plen. n. 5/2018).

    V.3.1. In primo luogo, conseguendo a tempo debito l’alloggio, le stesse non sarebbero state costrette a trovarne uno diverso sul libero mercato, sostenendo un canone di locazione ben maggiore di quello previsto per l’attuale allocazione abitativa. A tal proposito, le ricorrenti dichiarano di avere pagato, a fronte dell’attuale canone pari a € 34,36, un affitto mensile di € 350,00 per 100 mesi, dal gennaio 2002 fino all’aprile 2010, richiamando, all’uopo, il contratto di locazione e la documentazione contabile inerente ai pagamenti al fine di richiedere il ristoro delle differenze riscontrate.

    V.3.2. Orbene, quanto alla prova dell’effettivo danno subito in termini di danno emergente, osserva, tuttavia, il Collegio che, in tema di risarcibilità del danno da ritardo, la riconducibilità alla fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. richiede una applicazione rigorosa dell’onere della prova, operando con pienezza il principio dispositivo, sancito in generale dal richiamato art. 2697 c.c., senza che possa residuare alcun spazio per il temperamento derivante dal metodo acquisitivo, proprio, invece, dell’azione di annullamento (Cons. di St., sez. V, 22.03.2016, n. 1239).

    V.3.3. Ora, nel caso di specie, dalla produzione in atti, a fronte di un contratto di locazione ad uso abitativo concluso in data 1.04.2007, risultano depositati esclusivamente le copie di n. 6 matrici di assegno circolare per il pagamento di canoni, riferiti all’anno 2005 (pari ad € 350 ciascuno), mentre sono assenti quietanze o altre forme comunque attestanti l’effettivo esborso relativamente al periodo di vigenza contrattuale indicato, nel lasso temporale, cioè, che va dall’aprile 2007 all’aprile 2010 (data di effettiva immissione nell’alloggio E.R.P.).

    V.3.4. Quanto, all’ulteriore danno patrimoniale lamentato, e, precisamente, per i costi aggiuntivi sostenuti per i traslochi (€ 3.500,00) e per l’acquisto di nuova mobilia non essendo quella posseduta, definita ormai fatiscente, adatta al nuovo alloggio (€ 2.342,00), manca la prova, quanto ai primi, dell’effettivo esborso (non essendo prodotte fatture) e, quanto ai secondi, del nesso di causalità che deve necessariamente sussistere tra il danno-conseguenza lamentato e l’illegittimità dei provvedimenti con conseguente inosservanza delle cadenze procedimentali nell’adozione degli atti di tardivo riconoscimento del bene auspicato (danno-evento).

    V.3.5. Parimenti, con riferimento alle ulteriori voci di danno non patrimoniale, non risulta adeguatamente dimostrato, né, da un lato, che il danno biologico lamentato dalle ricorrenti, con aggravamento delle riscontrate patologie, sia conseguenza immediata e diretta, quale condicio sine qua non e secondo un giudizio di alta probabilità, della sola illegittima condotta dell’amministrazione concretantesi nella ritardata assegnazione dell’alloggio, né, dall’altro, che effettivamente si sia verificato un danno pregiudizievole per la vita di relazione o per l’immagine, astrattamente riconducibile all’essere state costrette a vivere in un contesto lontano dagli affetti e in cui non erano radicati significativi rapporti sociali, perennemente alla ricerca di un alloggio soddisfacente.

    VI. Sulla base delle esposte motivazioni, il ricorso è quindi meritevole di accoglimento avuto riguardo al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dall’illegittima condotta delle amministrazioni intimate e dall’evento conseguenza che ne è, secondo le allegazioni, scaturito, limitatamente, cioè, alle voci di danno per le quali il Collegio ritiene sufficientemente assolto l’onere della prova e, nella specie, l’esborso, a titolo di canone, degli affitti mensili come risultanti dagli assegni emessi nelle date dell’11.07., 9.08., 8.09., 11.10., 9.11. e 9.12.2005 (n. 6, pari ad € 350, ciascuno).

    VII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto condanna l’Amministrazione comunale e lo I.A.C.P., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla parte ricorrente secondo le modalità e nei limiti di cui in motivazione.

    Condanna, altresì, i medesimi enti intimati, alla rifusione in favore di parte ricorrente, pro quota e in pari ripartizione, delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre C.P.A. ed I.V.A., da corrispondersi ai procuratori dichiaratisi antistatari.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Santino Scudeller, Presidente

    Pierluigi Russo, Consigliere

    Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Gabriella Caprini Santino Scudeller

    IL SEGRETARIO

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