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ISTANZA DI SANATORIA ED EFFICACIA ORDINANZA DEMOLIZIONE

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III – 21 giugno 2016, N. 3410

    Istanza di sanatoria ed efficacia ordinanza di demolizione

    Per effetto degli artt. 38, 43 e 44 della legge n. 47 del 1985, richiamati dall’art. 32, co. 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, la presentazione dell'istanza di sanatoria dell'abuso edilizio determina l’inefficacia della pregressa ingiunzione di demolizione (cfr. Cons. St., sez. V, 23/6/2014, n. 3143);

    Infatti, contrariamente al caso di istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, comportante unicamente un temporaneo arresto nell’esecuzione della sanzione (cfr. Cons. St., sez. IV, 26/9/2013, n. 4818), per l'istanza di condono la legge prevede una diretta incidenza sui procedimenti in corso.

    Pertanto l’amministrazione ha il dovere di procedere prioritariamente all’esame della domanda di condono, che comporta l’esigenza di una nuova valutazione e determinazione sugli illeciti edilizi ed il superamento degli originari provvedimenti repressivi posto che, in caso di accoglimento, l’abuso compiuto viene sanato, mentre in caso di diniego l'autorità amministrativa è comunque tenuta a reiterare l’ingiunzione di demolizione fissando un nuovo termine per l’ottemperanza da parte dell’interessato (cfr. Cons. St., sez. VI, 11/9/2013, n. 4496);

    E’ da escludere ex art. 7 c.p.a. che il giudice amministrativo possa sostituirsi al Comune in materia attribuita alla competenza dell’amministrazione e non rientrante tra i casi di giurisdizione con cognizione estesa al merito;

    Ciò preclude che, per l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, possa essere dichiarata l’acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale senza una previa determinazione sulla domanda di condono pendente e, in caso di diniego, una conseguente e vincolata rinnovazione della pertinente misura sanzionatoria.

    N. 03410/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 02036/2015 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.;

    sul ricorso numero di registro generale 2036 del 2015, proposto da:
    ....., rappresentato e difeso dall'avvocato ......, domiciliato ex art. 25 cpa presso 

    contro

    Comune di ........, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

    per l'annullamento

    dell'ordinanza n. 15 del 16/03/2015, notificata il 17/03/2015, con la quale si dichiara l’acquisizione al patrimonio del Comune di ..... degli immobili ubicati in ......, l'area di sedime e di pertinenza dello stesso, fino a dieci volte la superficie occupata dall'abuso; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le produzioni delle parti;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

    Premesso che il ricorrente contesta l’ordinanza in epigrafe con la quale il Comune di ...... ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive a seguito dell’accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 30 del 183/32004, all’uopo deducendo che:

    - mancherebbe la preventiva notifica dell’accertamento di inottemperanza;

    - il responsabile dell’Area tecnica sarebbe incompetente in materia, rientrando la determinazione nella competenza del Sindaco;

    - l’amministrazione non avrebbe previamente definito la domanda di condono (prot. n. 16987 del 19/11/2004), che risulterebbe tuttora pendente;

    - mancherebbe la specifica precisazione degli immobili oggetto di acquisizione;

    - mancherebbe una adeguata motivazione sulla determinazione quantitativa dell’area da acquisire;

    - mancherebbe una congrua motivazione sulle ragioni di interesse pubblico connesse all’applicazione della sanzione a distanza di undici anni dall’ingiunzione di demolizione;

    Rilevato che il Comune di ......., sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio e neppure ha eseguito gli incombenti istruttori, disposti con ordinanza n. 673 del 4/5/2016 notificata a cura del ricorrente in data 11-13/5/2016, in ordine allo stato del procedimento relativo alla pratica di condono nonché alla corrispondenza degli abusi oggetto dell’istanza di sanatoria con quelli oggetto dell’ingiunzione di demolizione all’epoca emanata;

    Ritenuto che:

    - dal comportamento processuale del Comune possono desumersi, in punto di fatto, argomenti di prova a sostegno delle allegazioni di parte ricorrente in ordine alla presentazione e perdurante pendenza della domanda di sanatoria del 19/11/2004 per le opere abusive colpite dall’ingiunzione di demolizione del 18/3/2004 ed attualmente acquisite al patrimonio comunale;

    - per effetto degli artt. 38, 43 e 44 della legge n. 47 del 1985, richiamati dall’art. 32, co. 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, la presentazione dell'istanza di sanatoria dell'abuso edilizio determina l’inefficacia della pregressa ingiunzione di demolizione (cfr. Cons. St., sez. V, 23/6/2014, n. 3143);

    - infatti, contrariamente al caso di istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, comportante unicamente un temporaneo arresto nell’esecuzione della sanzione (cfr. Cons. St., sez. IV, 26/9/2013, n. 4818), per l'istanza di condono la legge prevede una diretta incidenza sui procedimenti in corso;

    - pertanto l’amministrazione ha il dovere di procedere prioritariamente all’esame della domanda di condono, che comporta l’esigenza di una nuova valutazione e determinazione sugli illeciti edilizi ed il superamento degli originari provvedimenti repressivi posto che, in caso di accoglimento, l’abuso compiuto viene sanato, mentre in caso di diniego l'autorità amministrativa è comunque tenuta a reiterare l’ingiunzione di demolizione fissando un nuovo termine per l’ottemperanza da parte dell’interessato (cfr. Cons. St., sez. VI, 11/9/2013, n. 4496);

    - è da escludere ex art. 7 c.p.a. che il giudice amministrativo possa sostituirsi al Comune in materia attribuita alla competenza dell’amministrazione e non rientrante tra i casi di giurisdizione con cognizione estesa al merito;

    - ciò preclude che, per l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione risalente al 18/3/2004, possa essere dichiarata l’acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale senza una previa determinazione sulla domanda di condono pendente e, in caso di diniego, una conseguente e vincolata rinnovazione della pertinente misura sanzionatoria;

    - infatti l’acquisizione al patrimonio comunale è una sanzione aggiuntiva applicabile nel caso in cui l’interessato non provveda alla demolizione delle opere abusive, per cui il ricorrente, una volta divenuta inefficace l’originaria ingiunzione, ha titolo, a seguito del diniego della domanda di condono, ad essere rimesso in termini per il ripristino dello stato dei luoghi con una nuova ingiunzione successiva al diniego di sanatoria;

    - la fondatezza delle esaminate doglianze è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte;

    Ritenuto che le spese di giudizio ed il rimborso del contributo unificato vanno poste a carico, come di norma, della parte soccombente;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

    Condanna il Comune di ..... al pagamento, in favore di ......, delle spese di giudizio liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente, Estensore

    Vincenzo Cernese, Consigliere

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

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