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L’ART. 7 DELLA L.R. N. 19/2009 – C.D. “PIANO CASA”

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. II – sentenza 5 luglio 2016 n. 3334

    L’art. 7 della L.R. n. 19/2009 – c.d. “Piano Casa”

    La L.R. n. 19 del 2009 – c.d. “Piano Casa”, come modificata dalla L.R. n. 1 del 2011, nel disciplinare gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ha inteso promuovere iniziative funzionali ad incrementare la qualità urbana ed edilizia attraverso il miglioramento e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

    Ma se l’obiettivo della L.R. n. 19/2009 è quello di “incrementare … il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate …”, con esso contrasta la decisione – a fronte della possibilità concessa dall’art. 7, co. 7, della legge regionale in parola di individuare, con provvedimento dell’amministrazione comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, le aree nelle quali non sono consentiti gli interventi di riqualificazione urbanistico edilizia di cui al precedente co. 5 – di escludere l’intero territorio comunale dalla possibilità di realizzare tali interventi.


    N. 03334/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 01460/2015 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2015 proposto dalla ………… S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ………….. e con domicilio eletto presso il suo studio in …;

    contro

    Comune di ……….in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. …………e con domicilio eletto presso il suo studio in …;

    per l’annullamento previa sospensione,

    del provvedimento n. …………del 16/2/2015 di negazione del rilascio del Permesso di costruire.

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Vista la memoria di costituzione del …………;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica del 21 giugno 2016, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

    FATTO

    Espone in fatto parte ricorrente che con istanza del 4/7/2012 chiedeva il rilascio di Permesso di costruire per intervento di sostituzione edilizia e cambiamento di destinazione d’uso, negato con il provvedimento impugnato sul presupposto che l’applicazione sul territorio comunale dell’art. 7, comma 5 della L.R. n. 19/2009 sarebbe stata esclusa con Delibera di Consiglio comunale n. 9/2011.

    Il Comune di …………si è costituito in giudizio per eccepire la tardività dell’impugnazione della Delibera consiliare n. 9/2011, per evidenziare la accurata istruttoria che ha preceduto il preavviso di diniego e comunque l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

    Alla udienza pubblica del 21 giugno 2016 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

    DIRITTO

    1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 20 del DPR n. 380/2001, degli artt. 1 e 7 della L.R. 19/2009, nonché la carenza d’istruttoria.

    2. Premesso che l’eccezione di tardività non pare fondata dal momento che solo con l’impugnato provvedimento del 2015 si è concretizzata la lesione dell’interesse in capo a parte ricorrente a mezzo del diniego di Permesso di costruire, va evidenziato che nella fattispecie in esame si ha riguardo ad un presupposto provvedimento amministrativo a carattere generale – la Delibera di Consiglio comunale con la quale l’Ente ha ritenuto di escludere su tutto il territorio comunale la possibilità di realizzare interventi contemplati dall’art. 7 della L.R. n. 19/2009 – cui sono connessi atti esecutivi assolutamente vincolati nell’an e nel quomodo quale il rilascio del Permesso di costruire per l’intervento di sostituzione edilizia che parte ricorrente avrebbe intenzione di realizzare; peraltro l’interesse al ricorso è implicito nei danni patrimoniali subiti per effetto del provvedimento gravato di impugnazione.

    2.1 Ora la L.R. n.19 del 2009 – c.d. “Piano Casa”, come modificata dalla L.R. n.1 del 2011, nel disciplinare gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ha inteso, coerentemente con l’impianto del testo normativo in esame, promuovere le iniziative funzionali ad incrementare la qualità urbana ed edilizia attraverso il miglioramento e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. In sostanza il Legislatore campano ha inteso promuovere gli investimenti privati per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, con la funzione primaria, sebbene non esclusiva, di contrastare la grave crisi economica che ha investito anche il settore edilizio; la suddetta legge si pone in linea con le analoghe iniziative assunte da altre Regioni, ad esempio il Veneto e la Sardegna, successivamente sviluppate a seguito del raggiungimento – il 31 marzo 2009 – in sede di Conferenza Stato – Regioni ed Enti locali, dell’Intesa di massima con la quale è stata prevista, tra l’altro, l’introduzione con legislazione regionale di incentivi, attraverso premi di volumetria, per la realizzazione di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale esistente, entro determinati limiti massimi, nonché di forme semplificate e celeri per l’attuazione degli interventi edilizi.

    Sebbene i contenuti delle leggi regionali emanate risultino variegati e differenziati tra loro, anche il c.d. Piano Casa Campania si caratterizza per l’introduzione di norme eccezionali e temporanee, destinate ad operare per un periodo di tempo limitato; in tale quadro si collocano gli artt. 4, 5, 7 e 8, essendo stata prevista la possibilità di realizzare gli interventi disciplinati da tali disposizioni esclusivamente ove la domanda volta ad ottenere i relativi titoli edilizi sia presentata entro un termine perentorio normativamente prestabilito, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale in esame.

    3. Ciò premesso, il Collegio ritiene ai fini dell’accoglimento del ricorso di rimarcare che, se l’obiettivo della LR n. 19/09 è quello di “incrementare…..il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate…”, effettivamente tale obiettivo mal si concilia con la decisione di escludere l’intero territorio comunale – a fronte della possibilità concessa dalla legge di “individuare, con provvedimento dell’amministrazione comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, le aree nelle quali non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5” – dalla possibilità di realizzare gli interventi di riqualificazione urbanistico edilizia previsti dal 5° comma.

    3.1 In altri termini, l’esclusione dell’intero territorio comunale non è solo illegittima in quanto contrastante con la ratio della legge, ma è anche affatto immotivata e per ciò stesso illegittima per violazione di legge, atteso che la disposizione normativa in questione pretende – come si è detto – che il provvedimento limitativo sia “motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio”.

    La delibera di cui si controverte, infatti, pur dando atto nelle premesse (cfr. l’ultimo alinea) che è “necessario individuare con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio le limitazioni per i campi di applicazione delle leggi regionali summenzionate” (alla stregua, appunto, dell’art. 7, VII comma della LR n. 19/2009, come sostituito dall’art. 1, I comma, lett. “ddd”: articolo che, invero, consente ai Comuni di circoscrivere le aree unicamente riguardo agli interventi di cui al quinto comma dell’art. 7, non già di escludere tutti gli interventi previsti dall’art. 7), non spende poi alcuna parola per giustificare la disposizione contenuta nell’art. 3 del dispositivo con cui non solo non si specificano le zone nelle quali sarebbero esclusi gli interventi previsti dal precedente quinto comma, ma addirittura si afferma genericamente che “non sono applicabili le norme previste dall’art. 7 (riqualificazione aree urbane degradate)”.

    4. Per tali motivi il proposto gravame merita di essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.

    In ragione della peculiarità della controversia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

    La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

    Claudio Rovis, Presidente

    Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

    Carlo Dell’Olio, Consigliere

    L’ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 05/07/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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