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OTTEMPERANZA AL GIUDICATO FORMATOSI SU DECRETO INGIUNTIVO

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. VII – sentenza 22 giugno 2016, n. 3184

    Ottemperanza al giudicato formatosi su decreto ingiuntivo

    Non costituisce in alcun modo ottemperanza al comando giudiziale l’avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio e la comunicazione della ragioneria comunale che il debito sarà pagato.

    Per orientamento pacifico infatti l’amministrazione, in via generale, è tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può venire meno a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per ciò che concerne l’an e il quando; per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento dell’obbligazione pecuniaria nascente a suo carico dal giudicato di condanna, l’amministrazione non può invocare asserite carenze di fondi di bilancio, le quali non costituiscono di per sé legittima causa di impedimento all’ottemperanza, ma è tenuto, viceversa, ad assumere tutte le iniziative dirette ad effettuare il pagamento dovuto pena, altrimenti, la sostanziale vanificazione della tutela giurisdizionale apprestata.


    N. 03184/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 03465/2015 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Settima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3465 del 2015, proposto da:
    …… Srl, in persona del legale rappresentante P.T., rappresentata e difesa dall’avv. ….., con domicilio eletto presso il suo studio in …….;

    contro

    Comune di …. in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso per legge dagli avv. …….. domiciliato in …….;

    per l’ottemperanza

    del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. …./13 del Tribunale di Napoli;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di …..;

    Viste le memorie difensive;

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Letto il ricorso in ottemperanza, ritualmente notificato e depositato, con il quale la parte ricorrente chiede l’esecuzione del summenzionato decreto;

    Trattenuta la causa in decisione all’udienza indicata;

    DIRITTO

    1. Va premesso che con il presente ricorso la soluzione …… srl chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. …./13 del 31.7.2013 del Tribunale di Napoli, in virtù del quale il Comune di …..è stata condannato al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro ……000=, oltre gli interessi richiesti, e alla rifusione delle spese di giudizio, quantificate nell’importo complessivo di euro 111= per spese ed euro 450= per onorario.

    2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal CPA, rileva che:

    – sussiste la legittimazione passiva dell’intimato Comune di ….;

    – sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento essendo il decreto divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini, come da certificazione in atti.

    – le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidati, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo.

    3. Il Collegio precisa che non costituisce in alcun modo ottemperanza al comando giudiziale l’avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio e la comunicazione della ragioneria comunale che il debito sarà pagato “non prima del 2018” (come da nota comunale depositata in atti).

    Per orientamento pacifico infatti l’amministrazione, in via generale, è tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può venire meno a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per ciò che concerne l’an e il quando; per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento dell’obbligazione pecuniaria nascente a suo carico dal giudicato di condanna, il Comune di Napoli non può, pertanto, invocare asserite carenze di fondi di bilancio, le quali non costituiscono di per sé legittima causa di impedimento all’ottemperanza, ma è tenuto, viceversa, ad assumere tutte le iniziative dirette ad effettuare il pagamento dovuto pena, altrimenti, la sostanziale vanificazione della tutela giurisdizionale apprestata.

    4. In ragione di quanto precede, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di …… dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore della ……… srl delle somme liquidate in suo favore come nel decreto ingiuntivo azionato.

    L’Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto provvedimento entro giorni trenta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

    In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta sottoindicato, che entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza – a cura di parte ricorrente – darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico dell’inadempiente Amministrazione, e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della peculiarità del contenzioso.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di …….di dare esecuzione in favore della parte ricorrente al decreto azionato di cui in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva.

    Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di …., con facoltà di delega a funzionario della Prefettura, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza.

    Determina fin d’ora in euro 500= (cinquecento=) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.

    Condanna il Comune di ……… al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 600= (seicento), oltre IVA e CPA come per legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

    Alessandro Pagano, Presidente

    Marina Perrelli, Consigliere

    Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore

    L’ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 22/06/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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