Vai al contenuto
Home » Articoli » POTERI CAUTELARI PRESIDENZIALI E COLLEGIALI

POTERI CAUTELARI PRESIDENZIALI E COLLEGIALI

    TAR CAMPANIA, SEZ. III, ordinanza cautelare 28 settembre 2016, n. 1538

    Poteri cautelari presidenziali e collegiali

    Il Collegio non è fornito di poteri minori rispetto a quelli spettanti al Presidente ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

    Alla camera di consiglio fissata possono quindi essere disposte misure cautelari provvisorie che, altrimenti, dovrebbero formare oggetto di separata istanza, in contrasto con i principi di speditezza e di concentrazione delle tutele.

    Pertanto non può precludersi l’esame dei motivi aggiunti notificati per i quali non sono decorsi i termini ex artt. 55 e 119 cod. proc. amm., mediante adozione di misure cautelari provvisorie con effetto sino alla successiva udienza in camera di consiglio.


     

    N. 01538/2016 REG.PROV.CAU.

    N. 03873/2016 REG.RIC.           

    REPUBBLICA ITALIANA

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    sul ricorso numero di registro generale ….. del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

    S.C.S.Q., in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra M.B., rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via …. n. …..;

    contro

    Comune di ……, in persona del legale rappresentante Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato ….. ….., con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;

    C.U.C.T.A. presso il Comune Capofila di ……., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

    per l’annullamento

    previa sospensione dell’efficacia

    (quanto al ricorso)

    a) del bando di gara pubblicato sulla G.U. 5^ serie speciale – Contratti Pubblici n. … del ……2016 con cui è stata disposta la procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica presso il centro di cottura di Via Capuozzo n. 26 (CIG 6697131754) sito in Torre Annunziata così come modificato dall’avviso di rettifica dei termini pubblicato sulla G.U. 5^ serie speciale – Contratti Pubblici n. 87 del 29.7.2016; b) ove e per quanto lesiva della lex specialis di gara (bando, capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara); c) di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto; nonché in via gradata per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente per l’illegittimo operato della Stazione appaltante.

    (quanto ai motivi aggiunti)

    del provvedimento di esclusione prot. 11/cuc del 21.9.2016, per aver presentato l’offerta di gara fuori tempo massimo.

     

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di …..;

    Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2016 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Considerato, in via preliminare, che:

    – il Collegio a cui è demandata la trattazione dell’istanza cautelare non può ritenersi fornito di poteri minori rispetto a quelli spettanti al Presidente ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

    – all’udienza fissata possono quindi essere disposte misure cautelari provvisorie che, altrimenti, dovrebbero formare oggetto di separata istanza, in contrasto con i principi di speditezza e di concentrazione delle tutele;

    – pertanto non sembra che sia da precludere l’esame dei motivi aggiunti notificati il 22/9/2016 e per i quali non sono decorsi i termini ex artt. 55 e 119 cod. proc. amm., mediante adozione di misure cautelari provvisorie con effetto sino alla successiva udienza in camera di consiglio;

    Ritenuto che:

    – all’esame proprio della fase cautelare e della documentazione agli atti di causa, non appare priva di fondamento la censura della ricorrente avverso l’esclusione, essendo contestata l’efficacia della rettifica dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte;

    – al danno avente i caratteri della estrema gravità ed irreparabilità (in quanto preclude la partecipazione alla gara, con effetti irreversibili in caso di sua conclusione) può ovviarsi mediante l’ammissione con riserva della Società ricorrente, limitatamente all’esame dell’offerta presentata, senza che ciò arrechi compromissione all’interesse pubblico;

    – a tal fine va accolta l’istanza cautelare, con effetti sino alla prossima udienza in camera di consiglio dell’11 ottobre 2016;

    Ritenuto, altresì, necessario ordinare il deposito di tutti gli atti della procedura, ivi compreso il bando ed il disciplinare di gara, il provvedimento di approvazione della rettifica dei termini, nonché gli atti relativi al prosieguo della procedura, ponendo l’obbligo a carico dell’amministrazione fermo restando l’onere del ricorrente di depositare gli atti di cui abbia la disponibilità;

    Riservata ogni altra decisione anche in ordine alle spese della fase cautelare;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) accoglie la domanda di sospensione della disposta esclusione, nei limiti e termini di cui in motivazione; rinvia per l’ulteriore prosieguo alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2016 e pone a carico delle parti l’indicato incombente istruttorio.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Vincenzo Cernese, Consigliere

    Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

    L’ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    Giuseppe Esposito

    Fabio Donadono

    IL SEGRETARIO

    Condividi su