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RISARCIMENTO DANNI, NE BIS IN IDEM, DECADENZA FINANZIAMENTO (ARTT. 2909 COD. CIV.; 324 C.P.C., 6349 C.P.C.)

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III –  17 Gennaio 2017, n. 418

    Risarcimento danni, ne bis in idem, decadenza finanziamento (artt. 2909 cod. civ.; 324 c.p.c., 6349 c.p.c.)

    Il principio del ne bis in idem, operante nel processo amministrativo come derivato del più generale principio di carattere ordinamentale preclude l’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando la medesima azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato (T.A.R. Bari, sez. I, 7 luglio 2016, n. 864; T.A.R. Perugia, 13 aprile 2016, n. 338; TAR Milano, sez. III, 30 aprile 2010, n. 1212). E’ inammissibile la richiesta risarcitoria che si traduca in un mero duplicato di quella in precedenza formulata dalla stessa ricorrente, essendo violati i principi sanciti dagli artt. 2909 cod. civ., 324 cod. proc. civ. e 649 codproc. pen.

    N. 00418/2017 REG.PROV.COLL.

    N. 06242/2010 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 6242 del 2010, proposto da:

    F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. …….., con sede legale in Casoria (NA), rappresentato e difeso, come da atto di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. …, C.F. …., in sostituzione dell’avv. …, domiciliato presso la Segreteria del Tar Campania, Napoli, e con indirizzo PEC: …;

    contro

    REGIONE ……., in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo e di decreto dirigenziale n. 105 del 10 febbraio 2011 dall’….(C.F. ……..) dell’Avvocatura regionale (pec. ……), con la quale elettivamente domicilia in ……., alla via ……., n. …..;

    per il risarcimento

    dei danni derivanti dalla mancata realizzazione del progetto: “Centro commerciale ………”, oggetto di finanziamento regionale concesso con decreto regionale n. 2/316 del 16 ottobre 2002.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione …….;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con Decreto Regionale Dirigenziale n. 2/316 del 16 ottobre 2002, la Regione …… aveva ammesso la ricorrente società F. S.r.l., operante nel settore della produzione e della gestione di infrastrutture legate al verde e/o all’ambiente, al finanziamento previsto dal P.O.R. C.  2000/2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione 2347 dell’8 agosto 2003, consistente in un contributo in conto capitale di € 1.530.757,85, pari al 50% della spesa ammissibile di € 3.061.515,70, avente ad oggetto la realizzazione, presso la sede operativa della società in .., del “Centro Commerciale ………..”.

    Con l’odierno ricorso, notificato il 16 Novembre 2010 e depositato il successivo 18, la società ricorrente ha chiesto la condanna della Regione ….. al risarcimento dei danni, patiti per effetto della mancata realizzazione del predetto centro commerciale …….”, quantificati in € 7.808.757,85, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno sulla somma predetta, come per legge.

    Si è costituita in giudizio la regione …… che, con memoria difensiva depositata il 6 dicembre 2016, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del divieto del ne bis in idem.

    Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.

    DIRITTO

    1.- Il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.

    Si condivide, quindi, l’eccezione formulata in memoria dalla resistente Regione Campania.

    Per una più chiara comprensione della complessa vicenda che ha condotto all’odierna richiesta risarcitoria, appare opportuna una sintetica ricostruzione dello svolgersi dei fatti.

    Con il menzionato D.R.D. n. 2/316 del 2002, di ammissione al finanziamento, si prevedeva che, ottenuta l’ammissione al finanziamento, il versamento delle singole rate della concessione finanziaria sarebbe avvenuta successivamente alla verifica delle spese effettuate e quietanzate da parte del beneficiario; quest’ultimo avrebbe dovuto provare l’effettiva esecuzione dei lavori oggetto di finanziamento, allegando alle singole richieste di liquidazione i documenti giustificativi delle spese.

    L’articolo 3 del suddetto decreto dirigenziale prevedeva che: “I lavori dovranno iniziare entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto… Entro sei mesi dalla comunicazione dell’inizio dei lavori la Società …….. S.r.l. è obbligata a realizzare il 30% dell’investimento ammesso a finanziamento. Nel caso in cui la Società beneficiaria non dovesse raggiungere la percentuale dei lavori precedentemente indicata è obbligata a rimborsare le somme già percepite, maggiorate degli interessi legali maturati, con conseguente revoca del presente provvedimento”.

    In seguito, il Prefetto della Provincia di …. emanava il decreto prot. n. 40773/1 del 16 settembre 2002, con cui disponeva l’occupazione di una rilevante porzione dell’opificio di proprietà della ricorrente, le quali sarebbero state destinate alle opere infrastrutturali connesse alla linea ferroviaria dell’Alta Velocità sulla tratta Roma-Napoli.

    2.- La società F. S.r.l., con ricorso n. 12980/02 depositato il 27 dicembre 2002 e con successivi motivi aggiunti, impugnava gli atti della procedura espropriativa, in particolare la delibera delle F.s.p.a. n. 27 del 28 giugno 2001, di approvazione dei lavori di completamento della tratta ad Alta Velocità Roma- Napoli, nonché le delibere n. 1 del 2 agosto 2002 e n. 2 del 27 maggio 2002, di approvazione di un ulteriore progetto relativo alla medesima tratta.

    La società ricorrente, con istanza del 10 aprile 2003, chiedeva alla Giunta Regionale della Campania la proroga dei termini di attuazione dell’intervento finanziario, concesso con D.R.D. n. 2/316 del 2002, sino alla conclusione dell’istruttoria avviata dalla T.A.V. per accertare la possibilità di delocalizzare l’opera pubblica.

    In risposta alla suddetta richiesta, la G.R. della Campania emanava il D.D. n. 2/131 del 9 maggio 2003, con il quale rigettava la concessione di proroghe dei termini per l’ultimazione dell’opera e la decadenza della società ricorrente, F. S.r.l., dal finanziamento concesso con D.R.D. 2/316, in relazione alla perdita di disponibilità dei suoli sui quali realizzare le opere finanziate.

    3.- La società ricorrente impugnava il predetto decreto n. 2/131 con ricorso proposto davanti a questo TAR, R.G. n. 7636/03, notificato il 5 luglio 2003.

    In data 16 maggio 2006, perveniva alla società ricorrente una nota del Consorzio I., dalla quale si apprendeva che T.A.V. aveva trasferito la competenza a realizzare il “Drizzano Volla” al Consorzio di Bonifica delle …….., il quale, in conseguenza della variante, aveva stabilito che non era più necessario che I. medesimo eseguisse l’esproprio del caso speciale di F. ed, inoltre, che il decreto di occupazione temporanea n. 49773, emanato sempre a favore del Consorzio I., aveva perso efficacia per la mancata esecuzione entro tre mesi dalla sua emanazione.

    In relazione a ciò, F., con motivi aggiunti notificati in data 9 settembre 2006, proponeva nei confronti sia dei soggetti esproprianti sia della Regione ……, domanda di risarcimento dei danni patiti per effetto della procedura espropriativa avviata sui propri fondi.

    4.- Con sentenza n. 7709 del 21 maggio 2010 il TAR Campania, Sez. III, previa riunione dei due ricorsi n. 12980/02, proposto per l’annullamento degli atti della procedura espropriativa, e n. 7636/03 per l’annullamento degli atti con cui la Regione …., aveva prima negato una proroga dei termini per la realizzazione di un progetto ammesso al finanziamento del POR e poi revocato la concessione del finanziamento, disponeva:

    a) l’estromissione dal giudizio del Consorzio di ……., di T.A.V. s.p.a. e del Consorzio I.;

    b) l’improcedibilità del ricorso n. 12980/03 e dei primi motivi aggiunti;

    c) l’accoglimento del ricorso n. 7636/03, con conseguente annullamento del decreto di revoca del finanziamento;

    d) la dichiarazione d’inammissibilità della domanda risarcitoria proposta nei confronti della Regione ……….

    5.- Nella suddetta sentenza, riguardo all’azione risarcitoria, il giudice chiariva come la società ricorrente avesse avanzato la relativa richiesta solo con il ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 8 settembre 2006, ovvero circa quattro anni dopo la comunicazione del decreto di occupazione e tre anni dopo la revoca del finanziamento da parte della Regione …. In ogni caso, rilevava l’assenza del nesso di causalità tra i presunti danni lamentati ed i provvedimenti ablativi e

    ravvisava nell’annullamento degli atti un effetto ripristinatorio e, pertanto, il presupposto per l’obbligatoria erogazione del finanziamento in precedenza revocato, da corrispondere poi in rapporto “all’effettiva esecuzione dei lavori (…) allegando alle singole richieste di liquidazione i documenti giustificativi delle spese”.

    6.- Avverso la suddetta sentenza F. proponeva ricorso in appello, n. 9245/10; separato ricorso in appello, n. 9522/2010 era proposto dalla Regione …

    Con la sentenza n. 2102 del 4 aprile 2011, il Consiglio di Stato, previa riunione dei due ricorsi, accoglieva il ricorso in appello n. 9245/10, proposto dall’odierna ricorrente e, per l’effetto, accoglieva la domanda di risarcimento del danno nei confronti della Regione ….

    In particolare, la predetta sentenza disponeva il risarcimento sia del danno emergente sia del lucro cessante, affermando testualmente quanto segue:

    ” a) (quanto a danno emergente) rimborso del finanziamento che, secondo quanto già era stato disposto, sarebbe stato spettante, nella misura del 50% dei costi attualizzati dell’intervento presentato, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione a quella di effettiva corresponsione. Quest’ultima sarà soggetta ai medesimi vincoli di scopo, rendicontazione ed ogni altra condizione già previsti per il finanziamento di cui trattasi, con apposita determinazione della tempistica di esecuzione dei lavori, parametrata su quella originaria ma aggiornata al tempo di effettiva erogazione.

    b) (quanto a mancato guadagno) 50% degli utili non percepiti per l’attività del centro commerciale progettato – tenuto conto dell’ordinaria redditività, al netto dalle imposte, di iniziative similari – nel periodo intercorrente fra la data di probabile completamento dei lavori, ove la proroga fosse stata disposta in luogo della revoca, e la data di effettiva liquidazione. Detta liquidazione non sarà soggetta ai vincoli di cui al punto a).”.

    7.- La società F., in considerazione del fatto che non era più possibile da parte dell’Amministrazione Regionale riattivare i finanziamenti per il lungo lasso di tempo intercorso, si risolveva ad adire il Consiglio di Stato chiedendo di ordinare l’esecuzione della sentenza n. 2102/2011, se del caso tramite nomina di un Commissario ad acta.

    Con sentenza n. 5996 del 27 novembre 2012, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso in questione e per l’effetto, preso atto del persistente inadempimento della Regione Campania alle statuizioni di cui alla sentenza n. 2102/2011, ordinava l’ottemperanza alla sentenza e nominava quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, il quale, autorizzato a ciò dalla sentenza, incaricava di svolgere le attività prescritte ad un commissario.

    Quest’ultimo, con delibera n. 2 del 25 novembre 2013, determinava un importo complessivo relativo al lucro cessante, da corrispondere all’odierna ricorrente, pari ad € 74.185,62. La società, ritenuta tale determinazione elusiva del giudicato, ricorreva nuovamente al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4625 dell’11 settembre 2014, rigettava il ricorso, ritenendo che l’attività del commissario si fosse caratterizzata “per lo scrupolo e l’attenzione posti ai parametri di esecuzione” fissati dal giudice d’appello.

    8.- Con le delibere n. 1 e n. 3 del 2013, il danno emergente era stato quantificato in € 2.322.076,57, la cui liquidazione sarebbe avvenuta “in conformità a quanto disposto dalle disposizioni generali del POR ……. e della misura 4.9 per anticipazione e lo stato di avanzamento lavori”. In merito alla suddetta quantificazione commissariale, F. ha adito il Consiglio di Stato, assumendo che il commissario ad acta non avesse corrisposto la somma del danno emergente.

    Con nota prot. n. 162 del 14 febbraio 2014, la società ricorrente rinunciava a realizzare l’intervento; ciò nei fatti la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione Regionale, di quanto disposto dalle summenzionate deliberazioni commissariali n. 1 e n. 3/2013.

    In tal senso si è espresso lo stesso Commissario ad acta che, con le note del 4 e 8 gennaio 2016, in riscontro alla diffida ad ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato avanzata dalla ricorrente, evidenziava come il suo deliberato fosse pienamente conforme alla citata sentenza n. 5996/2012, con la quale veniva quantificato in euro 2.322.076,57 l’importo del danno emergente e stabilito che detta somma non era stata corrisposta in quanto la sentenza di cognizione del Consiglio di Stato condizionava tale corresponsione alla realizzazione del progetto, che non è stata successivamente attuata per scelta della ricorrente.

    9.- Ciò ha trovato conferma nella sentenza n. 4823 del 18 novembre 2016, con la quale il Consiglio di Stato, nel rigettare la domanda per l’esecuzione proposta dall’odierna ricorrente, ha chiarito che: “la sentenza n. 2102 del 2011 è chiara nel condizionare il diritto al risarcimento del danno emergente, consistente nel rimborso del finanziamento, alla realizzazione del progetto stesso”; sul punto ha precisato che: “l’ottenimento della somma pretesa senza l’esecuzione dell’intervento si risolverebbe in “un vantaggio economico per la società che va al di là del pregiudizio subito, con alterazione della stessa funzione compensativa della regola risarcitoria”.

    10.- Alla luce di quanto sopra illustrato, appare quindi evidente che l’odierna richiesta risarcitoria si ponga come un mero duplicato di quella in precedenza formulata dalla medesima società ricorrente, con violazione dei principi sanciti dagli artt. 2909 cod. civ., 324 cod. proc. civ. e 649 codproc. pen.

    La regola del ne bis in idem, operante nel processo amministrativo come derivato del più generale principio di carattere ordinamentale, esclude che il giudice possa pronunciarsi nuovamente su questioni già definite con sentenza (T.A.R. Bari, sez. I, 7 luglio 2016, n. 864; T.A.R. Perugia, 13 aprile 2016, n. 338; TAR Milano, sez. III, 30 aprile 2010, n. 1212).

    Il principio del ne bis in idem, pertanto, preclude l’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando la medesima azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato, sicché è inammissibile il successivo ricorso (Cass. Civ., sez. I, 8 settembre 2006, sentenza n. 2011).

    11.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, o dichiara inammissibile.

    Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Regione ………., delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Vincenzo Cernese, Consigliere

    Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

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