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TERMINE IMPUGNATIVA, PIENA CONOSCENZA ATTO LESIVO(ART. 41, CO. 2, C.P.A.) AUTORIZZAZIONI DA COLLAUDO IMPIANTODISTRIBUZIONE GPL; TARDIVA IMPUGNATIVA; RISARCIMENTO; DANNI EVITABILI (ARTT. 2043 E 1227, CO. 2, C.C.)

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III, 25 GENNAIO 2017, N. 549

    Termine impugnativa, piena conoscenza atto lesivo(art. 41, co. 2, c.p.a.);

    Autorizzazioni da collaudo impiantodistribuzione GPL;

    Tardiva impugnativa;

    Risarcimento; danni evitabili (artt. 2043 e 1227, co. 2, c.c.)

    1. La piena conoscenza di cui all’art. 41 comma 2 c.p.a. (e, precedentemente, nell’art. 21 comma 1, l. n. 1034 del 1971), rilevante ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione dell’atto amministrativo, non richiede la piena ed integrale informazione sui provvedimenti che si intendono impugnare, estesa agli eventuali atti endoprocedimentali la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale; è sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso. L’onere di impugnativa sorge pertanto dalla conoscenza dell’esistenza dell’atto e della sua portata lesiva, potendosi poi integrare il ricorso con i motivi aggiunti, (art. 120 comma 5 c.p.a.; cfr. T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. II, 18/02/2013, n. 523).

    In tema di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianto di distribuzione di gas petrolio liquefatto (GPL), la “piena conoscenza” dell’atto lesivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, co. 2, c.p.a., può ritenersi acquisita non già all’atto del rilascio dell’autorizzazione e del permesso di costruire, ma quantomeno allorquando l’impianto controinteressato, collaudato con esito favorevole, era in grado di iniziare a funzionare.

    1. Nel novero dei comportamenti esigibili dal destinatario di un provvedimento lesivo, è sussumibile, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., anche la formulazione, nel termine di decadenza, della domanda di annullamento, quante volte il ricorso a siffatto rimedio processuale, secondo il paradigma della causalità ipotetica basata sul giudizio probabilistico, avrebbe potuto evitare, in tutto o in parte, il pregiudizio (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2011).Va rigettata la domanda di risarcimento del danno, ex artt. 2043 e 1227 c.c., in caso di ricorso amministrativo tardivo, perché il comportamento del ricorrente che non ha atteso diligentemente alla cura dei propri interessi ha assunto un ruolo eziologico decisivo nella produzione di un pregiudizio che il corretto utilizzo dei rimedi rammentati, inquadrato nella condotta complessiva esigibile, avrebbe plausibilmente consentito di evitare, alla luce dei vizi denunciati, della gravità del pregiudizio lamentato e del tasso di effettività della tutela che i mezzi non sperimentati o tardivamente utilizzati avrebbero consentito di ottenere.


    N. 00549/2017 REG.PROV.COLL.

    N. 04143/2011 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 4143 del 2011, proposto da:
    G., residente in …, alla Via …, n. …, rappresentato e difeso dagli Avv. ti ……, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla …, n. …;

    contro

    – COMUNE DI …, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. …, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via .. ;
    – REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. …, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81;

    nei confronti di

    M., con sede in … (NA) alla Va …, n. .., in persona del legale rappresentante, …, rappresentata e difesa dall’Avv. …, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via …, n. …;

    per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari

    1) dell’autorizzazione prot. n. 22734 del 24.12.2009 del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di …, rilasciata in favore della … Gas S.r.l. per la “installazione e l’esercizio di impianto distribuzione di gas petrolio liquefatto (GPL)”, in …, alla Via ….;

    2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui “il permesso di costruire n. 44/2009 del 23.12.2009”, e tutti gli atti dell’istruttoria che ha preceduto il rilascio dell’autorizzazione commerciale e del permesso di costruire sopra citati ed, in particolare, il parere favorevole della Commissione edilizia comunale del 5.11.2009 ed il provvedimento di collaudo dell’impianto;

    e per la condanna

    al risarcimento dei danni ingiusti anche in forma specifica, derivanti al ricorrente dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, consistente nel rilascio in favore della ….. S.r.l. dei titoli autorizzativi all’installazione ed esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti alla Via Galileo Galilei, in carenza dei prescritti presupposti.

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Merlino gas S.r.l.;

    Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Uditi – Relatore alla pubblica udienza del 10 gennaio 2017 il dott. Vincenzo Cernese – i difensori delle parti come da verbale di udienza;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Con ricorso notificato il 18.6.2011 e depositato il 13.7.2011 …. – nella dedotta qualità di titolare di una stazione di rifornimento policarburanti (impianto petrolifero, autolavaggio, negozio “no-oil”, bar e ristorante), sita nel Comune di … alla Via …, n. …, già autorizzata all’erogazione di benzine e gasolio sin dal 1968, nonché dal 2001 di metano e dal 2005 anche di gas petrolio liquefatto (G.P.L.) riferisce, in fatto, che:

    – proprio per quanto attiene il G.P.L. il detto impianto rappresenta il punto di erogazione del Comune di … (13.573 abitanti) e dei comuni con esso confinante e vicini, e serve un ampio bacino di utenza di oltre 140.000 abitanti;

    – di avere da ultimo appreso che il Comune di …. con autorizzazione prot. n. 22734 del 24.12.2009 del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive e “Permesso di costruire n. 44/2009 del 23.12.2009” ha assentito in favore della … Gas S.r.l. la “installazione e l’esercizio di impianto di distribuzione di gas petrolio liquefatto (GPL)” alla Via …, in prossimità dell’impianto di Via … in … e comunque nell’ambito dello stesso bacino di utenza di tale ultimo impianto.

    – tuttavia, l’impianto di distribuzione di G.P.L. in questione – inquadrabile nella categoria dei “chioschi”, in quanto dotato di solo due colonnine e di un chiosco per il gestore con annesso servizio igienico – sorge in zona “D” del vigente Piano Regolatore Generale comunale, nella quale sono invece ammesse solo le “stazioni di servizio” e le “stazioni di rifornimento”, dotate di almeno quattro colonnine e di servizi accessori e complementari ed inoltre l’impianto de quo – che si trova fuori del centro abitato – ha il proprio accesso a soli circa 30 mt. dall’intersezione di via … con via S. Domenico, mentre la distanza di sicurezza per gli accessi degli impianti di carburante siti al di fuori del centro abitato non può essere inferiore a 95 mt.

    Date tali premesse e preso atto che tale impianto di G.P.L. – siccome prossimo a quello del ricorrente si pone in rapporto di stretta concorrenza (sleale, in quanto installato in spregio alla normativa di settore) ed incide sul bacino di utenza e sulle vendite dell’impianto di Casandrino (cfr. planimetria con l’indicazione dei distributori G.P.L. della zona doc. 3), A., ha proposto la formale impugnativa in epigrafe avverso tutte le autorizzazioni ed i titoli edilizi e commerciali rilasciati alla … Gas S.r.l. per l’installazione e l’esercizio dell’impianto di G.P.L. in questione.

    Parte ricorrente ha chiesto anche la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni ingiusti, anche in forma specifica, derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, consistente nel rilascio in favore della … Gas S.r.l. dei titoli autorizzativi all’installazione ed esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti alla Via .., in carenza dei prescritti presupposti, per tal guisa determinando inevitabilmente la lesione degli interessi e diritti del ricorrente, che ha così subito in via diretta uno sviamento di clientela e la perdita di occasioni di crescita del proprio impianto e delle sue prospettive future.

    Si è costituita in giudizio il Comune di …, preliminarmente eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto, sì come infondato.

    Si è costituita in giudizio anche la Regione Campania, preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passive e, nel merito, chiedendone il rigetto, sì come infondato.

    Ha resistito in giudizio la controinteressata … gas S.r.l., preliminarmente eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza, all’uopo analiticamente controdeducendo alle avverse censure.

    Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2017 il ricorso è stato assunto in decisione.

    Preliminarmente il ricorso, nella sua parte impugnatoria – condividendosi le eccezioni, sul punto, sollevate dal Comune di …, dalla Regione Campania e dalla società controinteressata …. Gas S.r.l. – è irricevibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a) c.p.a. per essere stato proposto oltre il termine di decadenza dagli artt. 29 e 41, co. 2, c.p.a.

    Siffatte norme dispongono, infatti che << L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni >> (art. 29 c.p.a.); inoltre << Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione o piena conoscenza (……..) >> (art. 41, co. 2, c.p.a. “Notificazione del ricorso e suoi destinatari”).

    Pertanto, nelle fattispecie relative alla impugnativa di permessi di costruire o autorizzazioni, in genere, rilasciati a terzi, rispetto ai quali non è prevista alcuna comunicazione o notificazione a coloro che potrebbero essere potenzialmente pregiudicato dal rilascio degli stessi, rileva come regola generale la “piena conoscenza” dell’atto (cfr., da ultimo, T.a.r. Campania, sez. II, 12.1.2016, n. 120).

    La giurisprudenza della Cassazione, anche se con riferimento alla impugnativa di titoli edilizi rilasciati ad altri, quanto alla decorrenza del dies a quo del termine per l’impugnazione era approdata all’arresto per il quale il suddetto termine decorre dalla ultimazione delle opere, (solo allora acquisendosi piena conoscenza dell’atto) e, quindi, in linea di principio dal completamento dei lavori o, comunque, dal momento in cui la costruzione realizzata è tale che non si possano avere dubbi in ordine alla portata dell’intervento.

    Tuttavia è a dire che la giurisprudenza risulta avere ridimensionato nella sua concreta portata il suddetto insegnamento giurisprudenziale, apportandovi << significativi e sostanziali “correttivi”, in presenza di svariate situazioni in cui l’ultimazione dei lavori non può ragionevolmente essere invocata dal vicino quale circostanza inderogabile da cui far decorrere il termine decadenziale per l’impugnativa del titolo edilizio ritenuto illegittimo e lesivo dei propri interessi >> (C. di S., sez. IV, 28.10.2015, n. 4910); al riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che: << Ai fini della corretta individuazione della piena conoscenza dell’atto oggetto di impugnazione e dunque del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, la piena conoscenza dell’atto lesivo non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale”, dei provvedimenti che si intendono impugnare. Ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da essere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso…” (cfr. ex multis C. di S. sez. IV, 6.10.2015, n. 4642; C. di S., sez. IV, 22.9.2014, n. 4756; C. di S., sez. IV, 28.5.2012, n. 3159).

    Anche più recentemente la giurisprudenza ha ribadito che: << La piena conoscenza dell’atto lesivo, che determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, non può essere intesa quale conoscenza piena ed integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni; per individuare il dies a quo di decorrenza basta infatti la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, al fine di garantire l’esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l’impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell’atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti >> (Consiglio di Stato, sez. III, 28/12/2016, n. 5511).; ed, ancora. << Affinché possa ritenersi integrata la piena conoscenza di cui si parla nell’art. 41 comma 2 c.p.a. (e, precedentemente, nell’art. 21 comma 1, l. n. 1034 del 1971), rilevante ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione dei provvedimenti amministrativi, è escluso che essa vada intesa come piena e integrale informazione sui provvedimenti che si intendono impugnare, estesa agli eventuali atti endoprocedimentali la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale; è invece sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso. L’onere di impugnativa sorge pertanto dalla conoscenza dell’esistenza dell’atto e della sua portata lesiva, potendosi poi integrare il gravame con lo strumento del ricorso per motivi aggiunti, come, del resto, statuito anche dall’art. 120 comma 5 c.p.a. >> (T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. II, 18/02/2013, n. 523).

    Orbene, tenuto conto di quanto sopra, nella fattispecie, anche a tralasciare un eventuale percezione anticipata della eventuale lesione del proprio interesse, l’attuale parte ricorrente ha acquisito la “piena conoscenza” della esistenza dell’autorizzazione petrolifera prot. n. 22734 del 24.12.2009 e del permesso di costruire n. 44/2009 del 23.12.2009”, (se non in un momento anteriore), successivamente impugnati, quanto meno a partire dalla data di ultimazione dei lavori, da farsi coincidere con quella del collaudo dell’impianto della … Gas s.r.l., come da verbale del 14 settembre 2010, quale condicio sine qua non per la idoneità al funzionamento ed alla messa in esercizio dell’impianto autorizzato dal Comune con atto n. prot. n. 22734 del 24.12.2009.

    In punto irricevibilità del ricorso in esame, il Comune di …, nella memoria costituzione depositata 21.7.2011, rileva che il ricorrente impugna tardivamente provvedimenti datati 2009 e si limita nel ricorso ad asserire di essere venuto a conoscenza di tali atti senza, però, indicare la data di tale scoperta da ciò facendone derivare la evidente tardività dell’impugnativa essendo decorsi diversi anni non solo dal rilascio dei titoli, ma anche dalla entrata in funzione dell’impianto.

    D’altra parte il ricorrente riferisce nell’istanza di risarcimento di aver subito un danno proprio in conseguenza (ed ovviamente a partire dal momento) dell’apertura del nuovo impianto.

    Tale argomento è ripreso anche dalla controinteressata … Gas s.r.l., che, nella memoria depositata il 25 luglio 2011, dopo avere osservato che gli atti impugnati sono stati tutti adottati nel 2009, mentre il presente ricorso, quale atto introduttivo del presente giudizio, è stato notificato solo il 18.6.2011, dopo quasi due anni dall’ultimo dei provvedimenti gravati, ritiene non potersi accedere alla tesi di parte ricorrente che vorrebbe gli stessi conosciuti solo di “recente” (in assenza, peraltro, di specificazione del momento dell’avvenuta conoscenza), in quanto lo stesso ricorrente lamenta un presunto danno economico correlato alla messa in esercizio dell’impianto avvenuta due anni orsono (cfr. domanda risarcitoria); elemento questo ultimo – a suo dire – sufficiente a rendere manifesta, almeno sin dall’apertura dell’impianto, la portata lesiva dei titoli autorizzatori rilasciati ed impugnati ben oltre il termine decadenziale imposto ex lege; nella memoria depositata il 712.2006 la controinteressata aggiunge che nel caso in esame la piena conoscenza degli atti impugnati – anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dalla loro adozione – è intervenuta due anni prima della proposizione del ricorso, ovvero quando il distributore di carburante di proprietà della … Gas è entrato in funzione, concludendo nel senso che “oltretutto, trattandosi di distributore di carburante perfettamente visibile dalla strada, la “temerariamente” asserita lesività dei provvedimenti impugnati era percepibile già durante i lavori per la realizzazione del “chiosco”.

    Con memoria del 20.12.2016 parte ricorrente replica nel senso che le considerazioni sopra svolte in tema di ampliamento del concetto di vicinitas danno conto anche dell’infondatezza della eccezione di tardività del ricorso; il titolo commerciale ed il presupposto titolo edilizio sono stati impugnati sulla base dei rapporti commerciali di concorrenza e non di vicinitas per abusi edilizi, e quindi i criteri ordinari vanno temperati tenendo conto della fattispecie concreta.

    Resta fermo il principio che chi eccepisce la tardività del ricorso ha l’onere di dare la prova rigorosa della anticipata conoscenza dei provvedimento impugnati, mentre le controparti non hanno assolto a tale onere.

    I titoli impugnati sono stati rilasciati nel dicembre 2009 ma non è stato allegato né dimostrato in giudizio dalle controparti neppure la data di ultimazione dei lavori e soprattutto la data di entrata in esercizio dell’impianto, né considerano i resistenti

    Pertanto la tardività del rilascio dei titoli impugnati non avrebbe potuto comunque essere apprezzata in via immediata dal ricorrente, come può avvenire nel caso di abusi edilizi riscontrati dal vicino confinante.

    Diversamente opinando si accederebbe ad una interpretazione del concetto di “conoscenza giuridica del provvedimento impugnato”, eccessivamente restrittiva dell’accesso alla giustizia e quindi in contrasto con gli artt. 4 e 113 Cost. e con i principi in materia dell’ordinamento europeo.

    La tesi di parte ricorrente non convince proprio nel momento in cui, ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso sembrerebbe adombrare una dicotomia tra i concetti di “piena conoscenza” e di percezione della lesione che non sembra sussistere, nel senso che i due concetti coincidono, e la “piena conoscenza” di regola coincide con la percezione della lesione, salvo che eccezionalmente la lesione non venga percepita anticipatamente rispetto alla “piena conoscenza” (ed in tal caso il termine per ricorrere decorre dalla predetta percezione), mentre non può darsi il caso inverso in cui, cioè – seguendo la tesi del ricorrente – alla “piena conoscenza” segue una percezione con “effetto ritardato” della lesione: è evidente che con un siffatto artificio si finirebbe con l’eludere la perentorietà del termine per proporre l’impugnativa.

    In contrario deve anche rilevarsi che, operando il G. – come da lui stesso asserito in gravame – nel mercato di riferimento del G.P.L. già dall’anno 2005, ben poteva rendersi della (eventuale) lesione del proprio interesse (se non già all’atto del rilascio dell’autorizzazione prot. n. 22734 del 24.12.2009 e del permesso di costruire n. 44/2009 del 23.12.2009), quanto meno allorquando l’impianto, collaudato con esito favorevole con verbale del 14.9.2010, era in grado di iniziare a funzionare; tuttavia, nonostante in tal momento poteva dirsi acquisita la “piena conoscenza” dell’atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, co. 2, c.p.a., tuttavia ha notificato il ricorso avverso i predetti titoli autorizzativi unicamente in data 18.6.2011.

    Stando così le cose, l’autorizzazione prot. n. 22734 del 24.12.2009 con cui il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive e “Permesso di costruire n. 44/2009 del 23.12.2009” ha assentito in favore della … Gas S.r.l. la “installazione e l’esercizio di impianto di distribuzione di gas petrolio liquefatto (GPL)” alla Via …, “in prossimità dell’impianto di Via Borsellino in Casandrino e comunque nell’ambito dello stesso bacino di utenza di tale ultimo impianto” non rappresenta un fatto nuovo sopravvenuto tale da essere percepito, per la prima volta, dal ricorrente come lesivo di un suo interesse (peraltro di dubbia tutela), venendo a inserirsi in un ambito mercatale (del g.p.l.) già sufficientemente consolidato con un correlato bacino di utenza.

    Fermo restando il rilievo anche ufficioso della tardività del ricorso, secondo la giurisprudenza la prova della conoscenza dell’atto, ai fini della decorrenza del termine ex art. 41 comma 2, c.p.a. per proporre l’impugnativa giurisdizionale, deve essere fornita dalla parte che eccepisce la tardività di quest’ultima, trattandosi di un fatto impeditivo ex art. 2697, comma 2, c.c. dell’accoglimento della pretesa azionata in giudizio e che in questa prospettiva nel processo amministrativo questa prova va fornita in modo rigoroso, affinché non sia vanificato in modo irragionevole il diritto di azione nei confronti dei provvedimenti dell’amministrazione riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 24 e 113 cost. (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 03/02/2016, n. 424).

    Ad avviso del Collegio, nella vicenda in esame, siffatta prova risulta adeguatamente fornita sia del resistente Comune che dalla società controinteressata.

    In definitiva, non resta che prendere atto della inosservanza del termine perentorio contemplato dal combinato negli artt. 29 e 41, co. 2, c.p.a. per la proposizione del ricorso, che, pertanto, nella sua parte impugnatoria, va dichiarato irricevibile, ai sensi dell’art. dell’art. 35, co. 1, lett. a) c.p.a.

    Il ricorrente ha poi proposto anche domanda di risarcimento, anche in forma specifica, dei danni subiti a causa della mancata indizione di una gara pubblica per l’affidamento della fornitura.

    La domanda va rigettata nel merito per difetto del presupposto, ex art. 2043 c.c., del nesso di causalità.

    L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2011, intervenendo sulla questione dei rapporti fra domanda di annullamento e domanda di risarcimento del danno, con riferimento all’ipotesi in cui la domanda di annullamento dell’atto lesivo sia dichiarata irricevibile per tardività, ha chiarito come la domanda di risarcimento danni debba essere esaminata dal giudice amministrativo anche se l’azione per l’annullamento dell’atto lesivo sia stata da lui dichiarata irricevibile; ciò anche nei giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo che, all’art. 30, ha espressamente previsto l’autonomia dell’azione risarcitoria nel processo amministrativo rispetto a quella di annullamento, superando definitivamente la questione della c.d. pregiudizialità amministrativa.

    E tuttavia, nella verifica della sussistenza dei presupposti di fondatezza della pretesa risarcitoria, ex art. 2043 c.c., la mancata impugnazione dell’atto lesivo (come anche l’impugnazione irricevibile o inammissibile) assume specifico rilievo ai fini della configurazione del nesso di causalità fra fatto lesivo e danno risarcibile.

    Assume rilievo, in particolare, il più volte citato disposto dell’art. 1227, comma 2, del codice civile – norma applicabile anche in materia aquiliana per effetto del rinvio operato dall’art. 2056 – che, dando seguito ad un principio già affermato dalla dottrina francese ottocentesca, considera non risarcibili i danni evitabili con un comportamento diligente del danneggiato.

    L’Adunanza, riprendendo le indicazioni già in precedenza fornite, reputa infatti che la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l’impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione e degli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, oggi sancita dall’art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo, sia ricognitiva di principi già evincibili alla stregua di un’ interpretazione evolutiva del capoverso dell’articolo 1227 cit. e, in quanto tale, applicabile anche ai giudizi soggetti alla disciplina previgente.

    La norma, secondo la Plenaria, introduce un giudizio basato sulla cd. causalità ipotetica, in forza del quale non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui è tenuto, secondo correttezza e, sul piano teleologico, costituisce espressione del più generale principio di correttezza nei rapporti bilaterali, mirando a prevenire comportamenti opportunistici che intendano trarre occasione di lucro da situazioni che hanno leso in modo marginale gli interessi dei destinatari tanto da non averli indotti ad attivarsi in modo adeguato onde prevenire o controllare l’evolversi degli eventi

    Nel novero dei comportamenti esigibili dal destinatario di un provvedimento lesivo, secondo la Plenaria, è sussumibile, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., anche la formulazione, nel termine di decadenza, della domanda di annullamento, quante volte l’utilizzazione tempestiva di siffatto rimedio sarebbe stata idonea, secondo il ricordato paradigma della causalità ipotetica basata sul giudizio probabilistico, ad evitare, in tutto o in parte, il pregiudizio.

    Ora, nel caso di specie, applicando le regole prima esposte che presiedono al giudizio di causalità ipotetica in materia risarcitoria, il Collegio ritiene di poter concludere che i danni lamentati dalla ricorrente avrebbero potuto essere evitati se l’impresa si fosse tempestivamente avvalsa degli strumenti di tutela predisposti all’uopo dall’ordinamento ed avesse posto in essere le ulteriori iniziative esigibili ex bona fide.

    In primo luogo, la tardività del ricorso ha comportato l’impossibilità di conseguire la sospensione giurisdizionale dei titoli ampliativi rilasciati al terzo, odierno controinteressato.

    Inoltre assume rilevanza anche la circostanza che la ricorrente non solo non abbia proposto domanda di misure provvisorie in corso di causa, ma non abbia neanche sperimentato la via dei ricorsi amministrativi, così come non abbia compiuto atti volti a stimolare l’autotutela al pari di atti di iniziativa finalizzati a richiedere l’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica e la partecipazione alle procedure selettive.

    La tempestiva utilizzazione dei rimedi processuali e amministrativi avrebbe consentito di ottenere una tutela specifica dell’interesse leso; invero, alla stregua del (sempre attuale) brocardo, “diligentibus non dormientibusiurasubcurrunt” il vicino (o l’operatore commerciale) che intenda avversare un intervento edilizio (o un’iniziativa commerciale) ha il preciso onere di attivarsi tempestivamente, secondo i canoni di buona fede in senso oggettivo, senza differire colposamente o comunque senza valida ragione l’impugnativa del relativo titolo alla fine dei lavori, quando ciò non sia oggettivamente necessario ai fini ricorsuali (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 28/10/2015, n. 4909); invero l’irrinunciabile principio della certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati comporta che non si possa lasciare il soggetto titolare di un titolo abilitativo edilizio nella incertezza circa la sorte del proprio titolo oltre una ragionevole misura in quanto, nelle more, il ritardo dell’impugnativa si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all’ulteriore avanzamento dell’attività commerciale che, ex post, potrebbe essere considerata illegittima ed illecita.

    Si deve allora convenire che il comportamento del ricorrente che non ha atteso diligentemente alla cura dei propri interessi ha assunto un ruolo eziologico decisivo nella produzione di un pregiudizio che il corretto utilizzo dei rimedi rammentati, inquadrato nella condotta complessiva esigibile, avrebbe plausibilmente consentito di evitare, alla luce dei vizi denunciati, della gravità del pregiudizio lamentato e del tasso di effettività della tutela che i mezzi non sperimentati o tardivamente utilizzati avrebbero consentito di ottenere.

    Tuttavia nella fattispecie i danni lamentati da parte ricorrente si presentano generici ed indimostrati, in quanto oltre a non essere dimostrato che essi si trovano in rapporto di stretta ed immediata derivazione causale con la messa in esercizio dell’impianto autorizzato della controinteressata essi non risultano quantificati nel loro preciso ammontare

    Pertanto nella configurazione dell’illecito aquilano prospettato da parte ricorrente fa difetto anche l’altro elemento essenziale costituito dalla prova del danno ingiusto subito.

    Conclusivamente la domanda di risarcimento del danno va quindi rigettata.

    In base al normale principio della soccombenza le spese di giudizio sono integralmente poste a carico del ricorrente il pagamento delle spese giudiziali che vengono liquidate come da dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 4143/2011 R.G.) proposto da G. così dispone:

    a) lo dichiara in parte irricevibile e, per la restante parte, infondato;

    b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore della Regione …., del Comune di …. e della …Gas S.r.l. della complessiva somma di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), ripartita in parti eguali fra loro fra loro, oltre oneri di legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

    L’ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    Vincenzo Cernese

    Fabio Donadono

    IL SEGRETARIO

     

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