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SELEZIONE PUBBLICA – NOTIFICA DEL RICORSO AD ALMENO UN CONTROINTERESSATO – NECESSITÀ

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III – sentenza 8 marzo 2017, N. 1341

    1. Selezione pubblica – Notifica del ricorso ad almeno un controinteressato – necessità
    2. Conoscenza degli indirizzi dei controinteressati – onere di diligenza a carico del ricorrente – improponibilità della richiesta di autorizzazione ai pubblici proclami e di integrazione del contraddittorio
    3. Intervento volontario – non sana il difetto di valida instaurazione del giudizio, ove proposto dopo la scadenza del termine per impugnare e al fine di far valere principalmente l’inammissibilità del ricorso

    1. Ai sensi dell’art. 41, co. 2, c.p.a., il ricorso avverso l’esito di una selezione pubblica (nella specie, per l’assegnazione di licenze taxi e di autorizzazioni al noleggio con conducente) va notificato a pena di decadenza ad almeno un controinteressato.
    2. Il ricorrente non può addurre di non conoscere gli indirizzi dei controinteressati, laddove non abbia compiuto alcuna attività per vincere tale stato di ignoranza, cosicché in tal caso non può trovare ingresso la richiesta di autorizzazione ai pubblici proclami e di integrazione del contraddittorio.
    3. L’intervento volontario in giudizio dei controinteressati non sana il difetto di valida instaurazione del contraddittorio, ove sia stato proposto dopo la scadenza del termine per impugnare e al fine di far valere principalmente l’inammissibilità del ricorso.

    Pubblicato il 08/03/2017

    N. 01341/2017 REG.PROV.COLL.
    N. 05577/2016 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
    (Sezione Terza)
    ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex art. 60 cod. proc. amm.;

    sul ricorso numero di registro generale 5577 del 2016, proposto da: …, rappresentati e difesi dall’avvocato …, con domicilio ex art. 25 c.p.a. in Napoli presso la Segreteria del T.A.R. Campania, Piazza Municipio, 64;

    contro

    Comune di …, in persona del legale rappresentante Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato … in Napoli, Via …;

    nei confronti di

    …., non costituiti in giudizio;
    ……, intervenuti volontariamente in giudizio;
    …., intervenuto volontariamente in giudizio;

     

    e con l’intervento di

    ad opponendum:

    …, rappresentati e difesi dall’avvocato …, con domicilio eletto presso il suo studio in …., Via …, …; …, rappresentato e difeso dagli avvocati …, …, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato … in Napoli, Via …;

    per l’annullamento

    della determinazione n. 1189 del 22.09.2016 avente ad oggetto il “Bando di concorso per titoli ed esame per l’assegnazione di n. 4 licenze di taxi e n. 20 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente – approvazione e pubblicazione graduatorie” e di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e successivo, in particolare delle determinazioni n. 244 del 18.02.2016 di approvazione e pubblicazione del concorso, n. 469 del 12.04.2016 con cui è stata nominata la Commissione, n. 495 del 18.04.2016 con la quale sono stati recepiti e fatti propri i verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 14.04.2016 e n. 2 del 15.04.2016 e per l’effetto è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi e quello degli esclusi, n. 594 del 6.05.2016 con la quale è stato approvato l’elenco dei titoli dei candidati ed il calendario dei colloqui; nonché del verbale n. 8 della Commissione di concorso, assunto al prot. comunale n. 22698 del 20.09.2016.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di …;
    Visto l’atto di intervento ad opponendum di …;
    Visto l’atto di intervento ad opponendum di …;
    Viste le produzioni delle parti;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
    Considerato che il giudizio è suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

    Premesso che:
    – con ricorso notificato al Comune a mezzo del servizio postale il 18/11/2016 (pervenuto all’Ente il 22/11/2016 e depositato il 13/12/2016), i sigg.ri … insorgono avverso l’esito della selezione (di cui alla graduatoria approvata con determinazione n. 1189 del 22/9/2016) per l’assegnazione di n. 4 licenze di taxi e di n. 20 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente, alla quale hanno partecipato collocandosi rispettivamente al 34°, 26°, 84°, 131° e 28° posto;
    – con le censure articolate deducono l’invalidità dei provvedimenti per illegittima composizione della Commissione esaminatrice, mancata esclusione di un candidato sprovvisto di requisiti, difformità del bando dalla legge, nonché la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza, oltre all’illogicità manifesta;
    – con istanza contenuta nel ricorso, è stata chiesta l’autorizzazione alla notifica ai controinteressati per pubblici proclami, non avendo rinvenuto i loro indirizzi né essendo stato consentito l’accesso agli atti;
    – il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, non notificato ad almeno un controinteressato (contestando le asserite difficoltà nel reperimento dei dati relativi ai controinteressati), confutando nel merito le censure;
    – in giudizio sono intervenuti volontariamente i controinteressati, formulando la stessa eccezione e contrastando a loro volta le ragioni dei ricorrenti;
    – con decreto presidenziale n. 86 dell’11/1/2017 è stata disattesa l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, stante la necessità della preliminare delibazione sulla integrità del contraddittorio, rimettendone la determinazione al Collegio;

    Considerato che:
    – nel termine di decadenza, il ricorso avverso l’impugnata graduatoria del 22/9/2016 non è stato notificato ad alcun controinteressato, come prescritto dall’art. 41, co. 2, c.p.a.;
    – non può validamente addursi che fossero sconosciuti gli indirizzi dei controinteressati, non risultando che i ricorrenti abbiano compiuto alcuna attività direttamente volta ad acquisire detta conoscenza, in violazione della regola di ordinaria diligenza “alla quale il notificante deve informare la sua condotta per vincere l’ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando” (TAR Lazio, Sez. III, 6/5/2015 n. 6511);
    – in particolare, tali dati non sono stati neppure direttamente richiesti al Comune, avendo altro contenuto le istanze di accesso (cfr. gli atti depositati dai ricorrenti e dal Comune);
    – il difetto di instaurazione di un valido contraddittorio non è sanato dall’intervento volontario in giudizio (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 24/11/2014 n. 5812: “è giurisprudenza nota e consolidata che la proposizione di un intervento ad opponendum da parte del controinteressato pretermesso non possa spiegare alcuna efficacia sanante nel caso in cui essa avvenga dopo la scadenza del termine di notificazione dell’impugnativa che sia stata totalmente omessa nei suoi confronti”), che peraltro è stato effettuato al fine di far valere principalmente l’inammissibilità del ricorso;
    Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile e che non può pertanto trovare ingresso la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, non trattandosi di integrare il contraddittorio e che è espressamente esclusa allorquando il ricorso sia inammissibile (art. 49, co. 2, c.p.a.);
    Ritenuto che vanno poste a carico dei ricorrenti, per la regola della soccombenza, le spese processuali in favore del Comune resistente, nella misura liquidata in dispositivo, disponendone per valide ragioni (attesa la natura volontaria dell’atto di intervento) la compensazione tra i ricorrenti e gli interventori;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
    Condanna i ricorrenti in solido al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio in favore del Comune resistente, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge; spese compensate tra i ricorrenti e gli interventori.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
    Fabio Donadono, Presidente
    Alfonso Graziano, Consigliere
    Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

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