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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO DI POTERE

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, sez. I – sentenza 27 settembre 2017, N. 3440

    Trasporto pubblico locale – delibera della giunta regionale – eccesso di potere – sviamento di potere.

    Costituisce eccesso di potere per disparità di trattamento tra aziende del trasporto pubblico la modifica all’art. 5 della disciplina del Fondo per il trasporto pubblico locale, secondo cui i contributi economici in favore dei lavoratori dipendenti del TPL, in possesso dei requisiti per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ovvero dei lavoratori interessati da un provvedimento di licenziamento individuale (per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento) e/o da procedura di licenziamento collettivo ex legge 223/91, debbano essere rivolti prioritariamente alle aziende del trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione e solo per la quota residua alle restanti aziende di settore.

    Peraltro, tale criterio discretivo di ripartizione delle risorse integra anche sviamento di potere, avuto riguardo alla finalità enunciata dal legislatore con l’originaria norma attributiva dell’incentivo in parola, atteso che questa mirava a consentire un’equa distribuzione delle risorse fra tutte le imprese che versano in situazioni di effettiva decozione economica e finanziaria, secondo un criterio di riparto proporzionale degli incentivi stessi.

    Massima a cura dell’avv. Maria Allegra Zito e del dott. Claudio Esposito

     

    Pubblicato il 04/10/2017

    N. 04627/2017 REG.PROV.COLL.

    N. 03440/2017 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.;

    sul ricorso numero di registro generale 3440 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    …, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via …;

    contro

    …, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati …,  …, presso i quali ha eletto domicilio in Napoli, via …;

    nei confronti di

    …, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati …, domiciliato in Napoli, piazza …;
    …., .., in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

    per l’annullamento

    previa sospensione dell’efficacia

    della delibera di Giunta Regionale della … in data 18 luglio 2017 n. 468 recante approvazione del nuovo testo dell’art. 5 della disciplina del Fondo per il Trasporto Pubblico Locale nella parte in cui dispone che “le risorse destinate agli incentivi all’esodo debbano essere prioritariamente rivolte alle aziende del trasporto pubblico locale a carico del bilancio regionale e, pertanto, gli incentivi di cui all’art. 5 sono rivolti prioritariamente alle aziende del trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione … e, per la quota residua, fino ad esaurimento delle risorse, alle restanti aziende del T.P.L. tramite avviso pubblico”;

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione … e del Comune di …;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    In ragione della situazione di grave difficoltà occupazionale nel settore del trasporto pubblico locale, con delibera di Giunta Regionale n. 192/2012 adottata ai sensi dell’articolo 36 della L. Reg. n. 14/2009 (Testo unico in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) veniva deliberata l’istituzione di un Fondo regionale per i lavoratori delle aziende del Trasporto Pubblico Locale (di seguito anche TPL) con dotazione iniziale di euro 15.000.000,00 per la “gestione della crisi occupazionale dei processi di sviluppo di cui agli articoli 5 e 37 della Legge n. 1 del 27/1/2012” destinato a finanziare diversi interventi, tra i quali, l’incentivo all’esodo (art. 5).

    Tale fondo, in sintesi, consente l’erogazione di un contributo economico in favore dei lavoratori dipendenti del TPL in possesso di specifici requisiti che intendano risolvere il proprio rapporto di lavoro in anticipo rispetto alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione, ovvero siano interessati da un provvedimento di licenziamento individuale per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al suo regolare funzionamento o, ancora, da una procedura di licenziamento collettivo ex L. n. 223/1991.

    Nella sua originaria formulazione, l’art. 5 prevedeva che i contributi di incentivo all’esodo sarebbero stati erogati a tutte le aziende del settore secondo un riparto proporzionale.

    Con successiva delibera n. 734/2016, oltre a disporre misure di finanziamento del fondo di cui alla delibera n. 192/2012, la Giunta Regionale deliberava l’istituzione di un tavolo di confronto e concertazione con le parti sociali, coordinato dall’Assessorato al Lavoro, d’intesa con la Direzione Generale Mobilità, al fine di aggiornare la disciplina del fondo regionale per i lavoratori delle aziende del Trasporto Pubblico Locale alla luce delle normative di settore.

    Tuttavia, con la gravata delibera n. 468/2017 la Giunta Regionale della …, richiamando il verbale del tavolo di confronto e concertazione del 6 marzo 2017, approvava il nuovo testo dell’art. 5. Nello specifico, la Regione riteneva di dover disporre un trattamento preferenziale, nell’accesso al fondo, alle aziende regionali del trasporto pubblico locale disponendo, nello specifico, quanto segue “nel perseguimento degli obiettivi di buon andamento dell’azione amministrativa, tenuto conto delle esigenze di efficientamento della gestione delle società a titolarità regionale, i cui esiti incidono sul bilancio regionale, che le risorse destinate agli incentivi all’esodo debbano essere prioritariamente rivolte alla aziende del trasporto pubblico locale a carico del bilancio regionale e, pertanto, gli incentivi di cui all’art.5 sono rivolti prioritariamente alle aziende del trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione … e, per la quota residua, fino ad esaurimento delle risorse, alle restanti aziende del T.P.L. tramite avviso pubblico”.

    Avverso tale deliberato insorge … che premette di aver avviato nel 2017, in ragione dello stato di crisi aziendale e in esecuzione del piano strategico di risanamento 2017-2019, una procedura di licenziamento collettivo per circa 194 lavoratori e rappresenta, quindi, di avere interesse ad un’equa ripartizione del fondo regionale per i lavoratori delle aziende del Trasporto Pubblico Locale al fine di agevolare l’esodo dei dipendenti.

    La società ricorrente lamenta l’illegittimità della delibera giuntale n. 468/2017 e deduce le censure di seguito rubricate: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della L. n. 241/1990, disparità di trattamento, violazione del principio di imparzialità, illogicità manifesta, violazione dei principi di concorrenzialità, contraddittorietà, eccesso di potere per presupposto erroneo, travisamento dei fatti, violazione della delibera di G.R. n. 734/2016.

    Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento della delibera impugnata.

    Si è costituito ad adiuvandum il Comune di … che si associa ai profili di illegittimità articolati dalla ricorrente.

    All’udienza camerale del 27 settembre 2017 fissata per l’esame della domanda cautelare, la Sezione si è riservata di provvedere con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., dandone avviso alle parti presenti, essendo integro il contraddittorio, matura la causa per la decisione e sussistendo gli altri presupposti di legge.

    Il ricorso è fondato e va accolto.

    Merita favorevole apprezzamento la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento tra aziende del trasporto pubblico dal momento che, in virtù della modifica apportata all’art. 5 della disciplina del Fondo per il TPL, alle imprese a carico del bilancio regionale viene accordato un ingiustificato ed illogico accesso preferenziale alle risorse, a discapito delle altre aziende partecipate dagli enti locali.

    La scelta attuata con l’impugnata delibera regionale si appalesa palesemente discriminatoria, poiché tende a favorire le società del trasporto pubblico partecipate dalla Regione … sia per l’accesso alle risorse sia nel quantum, poiché solo le prime potranno approvvigionarsi integralmente agli incentivi, dovendo viceversa le altre imprese soddisfarsi per la quota residua del fondo, con conseguente allungamento ed incertezza dei tempi di erogazione dell’incentivo.

    Peraltro, sussiste all’evidenza anche sviamento di potere che, come noto, consiste nell’effettiva e comprovata divergenza fra l’atto e la sua funzione tipica, ovvero quando il potere è stato esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso e, in particolare, quando l’atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico individuato dal legislatore.

    La delibera giuntale istitutiva n. 192/2012 richiamava infatti l’art. 36 della L. Reg. n. 14/2009: si tratta quindi di una misura di sostegno a situazioni di crisi occupazioni territoriali, settoriali ed imprenditoriali di rilevante interesse sociale, consistente in incentivi all’esodo per offrire un sostegno alle aziende che ricorrono a politiche di gestione del personale dipendente.

    Tale essendo la finalità delineata dal legislatore regionale, il criterio discretivo di ripartizione di risorse non può essere costituito dalla proprietà delle aziende del TPL (regionale o locale) da cui dipendono i lavoratori interessati da procedure di licenziamento collettivo e di incentivo all’esodo volontario, ma deve essere garantita parità di accesso per tutte le imprese che versano in situazioni di effettiva decozione economica e finanziaria, secondo un criterio di riparto proporzionale degli incentivi, in modo da consentire una equa distribuzione delle risorse, così come era previsto nella precedente formulazione dell’art. 5.

    Ad ulteriore conferma della fondatezza del gravame, vi è poi la considerazione che – come dedotto dalla difesa del Comune di … e non contestato dall’amministrazione regionale – una parte delle risorse che confluiscono nel fondo del TPL derivano da trasferimenti nazionali e comunitari (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, c.d. FSC 2014-2020; Piano di Azione e Coesione, PAC di cui alla delibera di G.R. n. 497/2013) che, evidentemente, vanno erogate in favore delle aziende del TPL nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento.

    E’ parimenti fondato il secondo motivo di gravame.

    Difatti, a sostegno della modifica dell’art. 5, nella delibera regionale gravata si richiama il verbale del tavolo di confronto e concertazione del 6 marzo 2017 (“in data 6 marzo 2017 si è svolto il tavolo di confronto e concertazione con le parti sociali interessate con la presenza dell’Assessore al Lavoro e del Presidente della Commissione Consiliare Trasporti, che ha condiviso l’opportunità di modificare l’art. 5 della Disciplina del Fondo TPL approvato con DGR 192 del 12/04/2012…ritenuto dover modificare l’art. 5 della Disciplina del Fondo TPL approvato con DGR 192 del 12/04/2012, in conformità a quanto concordato con il Tavolo di confronto e concertazione). Tuttavia, dalla produzione documentale emerge in realtà che l’introduzione del contestato criterio di riparto delle risorse ed il trattamento preferenziale riservato alle aziende del TPL a partecipazione regionale non sono stati deliberati dal predetto organo collegiale (al quale hanno preso parte, tra gli altri, l’Assessore al Lavoro della Regione … e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali) che, invero, si è limitato a modificare altri commi del richiamato art. 5 che non costituiscono oggetto del presente giudizio.

    Sussiste quindi eccesso di potere per carenza del presupposto e per travisamento dei fatti, profili che unitamente a quelli già vagliati concorrono ad inficiare la legittimità del provvedimento regionale.

    Le considerazioni svolte conducono, in definitiva, all’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della delibera impugnata nella parte indicata in epigrafe.

    La novità delle questioni esaminate e la natura pubblica delle parti processuali giustificano la compensazione delle spese processuali.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata nella parte indicata in epigrafe.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

    Salvatore Veneziano, Presidente

    Ida Raiola, Consigliere

    Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

     

     

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