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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. ONERE DELLA PROVA E COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELLE PARTI. MANCATA ESECUZIONE DI INCOMBENTI ISTRUTTORI ORDINATI DAL GIUDICE.

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III, 23 NOVEMBRE 2017, N. 5528

    Giustizia amministrativa. Onere della prova e comportamento processuale delle parti. Mancata esecuzione di incombenti istruttori ordinati dal giudice.

    La mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione degli incombenti istruttori disposti dal Giudice amministrativo può essere considerata quale comportamento processuale significativo, in presenza del quale va dato credito alle deduzioni ed allegazioni in punto di fatto della parte ricorrente.

     La Pubblica Amministrazione, pur avendo la più ampia facoltà di costituirsi o meno in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, nell’osservanza comunque degli obblighi derivanti dal principio di imparzialità che domina la titolarità e l’esercizio delle funzioni pubbliche, nondimeno ha il dovere di adempiere all’ordinanza istruttoria disposta dal Giudice che è diretta all’Amministrazione non in qualità di parte processuale bensì di Autorità pubblica, che non può sottrarsi al dovere di leale cooperazione con il giudice. Tanto al fine di accertare la verità dei fatti, in applicazione del principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo vigente nel processo amministrativo per bilanciare la disparità di fatto solitamente esistente tra le parti processuali nella disponibilità del materiale probatorio.

    Massima a cura dell’avv. Vittoria Chiacchio

     

    N. 05528/2017 REG.PROV.COLL.

    N. 02918/2017 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2017, proposto da:
    … , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale denominata …, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio per legge in Napoli presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

    contro

    Comune di …, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

    per l’annullamento

    della comunicazione di “diniego apertura autolavaggio mezzi di…, Via …”, avvenuta con nota prot. n. 10375 del 03.07.2017, sulla pratica n. 141/2017 adottata dal Comune di …, Settore Gestione delle Entrate e S.U.A.P (notificata in data 03.07.2017 a mezzo pec), con la quale si ordina al ricorrente il diniego della richiesta e la revoca della S.C.I.A. con diffida a cessare contestualmente qualsiasi attività e relativa all’impianto di autolavaggio de quo; di tutti gli atti ivi richiamati, ivi inclusi – laddove rilevante – il provvedimento n. 4933 del 28.03.2017 reso su altra richiesta prot. n. 7378 del 10.05.2017, sempre relativa all’esercizio dell’attività di autolavaggio; nonché degli atti connessi; con contestuale domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le produzioni delle parti;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2017 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

    PREMESSO che:

    – il ricorrente deduceva di essere titolare di un’attività di autolavaggio esercitata nel Comune di … (NA) in via …;

    – con nota prot. 4832 del 24/3/2016 presentava al Comune di …una prima S.C.I.A. artigianale per l’attività di autolavaggio;

    – in ordine alla predetta segnalazione, il Comune, con nota prot. n. 5489 del 7/4/2016, richiedeva integrazione di “documentazione per ASL”;

    – con determinazione n. 4375 del 6/7/2016, la Città Metropolitana di Napoli rilasciava l’Autorizzazione Unica Ambientale;

    – con nota prot. n. 15408 del 5/10/2016, il Comune comunicava la sospensione della pratica a causa della rilevazione di abusi che comprometterebbero la validità dell’AUA rilasciata;

    – sennonché con provvedimento prot. n. 4933 del 28/3/2017, l’Ente comunicava il diniego definitivo della predetta S.C.I.A. artigianale per la mancata integrazione della documentazione richiesta nonché per il riesame dell’AUA rilasciata;

    – successivamente il ricorrente chiedeva, con nota prot. n. 7378 del 10/5/2017, il riesame del provvedimento di diniego del 28/3/2017, allegando il parere favorevole prot. n. 3927 del 7/11/2016 della ASL Napoli 2 Nord al rilascio della licenza sanitaria ed il parere favorevole prot. n. 428 del 21/4/2017 dell’U.T.C.;

    – il ricorrente presentava altresì una nuova S.C.I.A., acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 9062 del 12/6/2017;

    – sulla predetta istanza, il Comune di … con provvedimento n. 10375 del 3/7/2017 comunicava il “diniego della richiesta e la revoca della SCIA, con diffida a cessare qualsiasi attività”, richiamando le motivazioni già espresse e confermate nel precedente provvedimento prot. n. 4933 del 28.03.2017, in quanto l’interessato non avrebbe adempiuto alla richiesta di integrazione documentale; nel contempo l’Ufficio rappresentava di avere in corso l’istruttoria della istanza di revisione del precedente provvedimento di diniego;

    – avverso tale provvedimento il sig. … proponeva impugnativa, con ricorso notificato il 13/7/2017 e depositato il 14/7/2017;

    – con ordinanza n. 1402 del 19/9/2017 è stata disposta l’acquisizione di tutti gli atti e documenti in base ai quali sono stati emanati gli atti impugnati, con opportuni chiarimenti sulla indicazione dei documenti mancanti di cui è stata chiesta la produzione a corredo della SCIA, nonché sull’esito del procedimento relativo all’istanza revisione di una pregressa inibitoria, di cui si fa cenno nella stessa nota impugnata; nelle more degli incombenti istruttori è stata accolta la domanda cautelare, a conferma del precedente decreto presidenziale n. 1052/2017;

    – il Comune di … non dava esecuzione all’ordinanza istruttoria, comunicata dalla Segreteria del TAR e notificata a cura del ricorrente, né si costituiva in giudizio; per contro il ricorrente produceva in giudizio gli atti e documenti del procedimento nella propria disponibilità;

    RILEVATO che il ricorrente deduce che:

    – non vi sarebbe stata alcuna richiesta di integrazione documentale da parte dell’Ente relativa al procedimento cui il diniego si riferisce;

    – la pratica edilizia sarebbe completa in quanto il ricorrente avrebbe allegato sia il Parere Igienico Sanitario per il rilascio della licenza sanitaria per la struttura sia il Parere favorevole emesso dall’U.T.C. mancanti nella S.C.I.A. precedente; dalla ricevuta dei servizi on line del Comune di … che elenca anche gli allegati alla S.C.I.A. presentata, emergerebbe come il ricorrente abbia corredato la nuova istanza di tutti i documenti necessari;

    – sussisterebbe contraddizione tra provvedimenti in quanto, per un verso, l’Ente revocherebbe la S.C.I.A. del giugno 2017 fornendo come motivazione il medesimo difetto di istruttoria posto a fondamento del diniego alla S.C.I.A. del marzo 2016 e, per altro verso, comunicherebbe all’istante l’intenzione di riesaminare il medesimo provvedimento di diniego;

    – la SCIA prot, n. 9062 del 2/6/2017 sarebbe completa di tutta la documentazione prescritta e sarebbe altresì già corredata del parere igienico sanitario;

    RITENUTO che:

    – ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo;

    – la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione degli incombenti istruttori disposti dal Giudice amministrativo può essere considerata quale comportamento processuale significativo, in presenza del quale va dato credito alle deduzioni ed allegazioni in punto di fatto della parte ricorrente, qualora plausibili, non contraddette da altre evidenze processuali e sorrette dalla documentazione disponibile alla parte privata (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 17/9/2013, n. 1279);

    – per pacifica giurisprudenza, infatti, va riconosciuta alla P.A. la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, nell’osservanza comunque degli obblighi derivanti dal principio di imparzialità che domina la titolarità e l’esercizio delle funzioni pubbliche così da poter essere qualificata come una “parte imparziale”; nondimeno l’amministrazione ha – alla luce del principio dispositivo, temperato dal metodo acquisitivo vigente nel processo amministrativo per bilanciare la disparità di fatto solitamente esistente tra le parti processuali nella disponibilità del materiale probatorio – il dovere di adempiere all’ordinanza istruttoria disposta dal G.A. (cfr. Cons. St., sez. IV, 19/2/2007, n. 881), in quanto diretta all’Amministrazione non in qualità di parte processuale bensì di Autorità pubblica che normalmente ha il monopolio della documentazione rilevante ai fini della decisione e pertanto non può sottrarsi al dovere di leale cooperazione con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti (cfr. Cons. St., sez. VI, 26/3/2013, n. 1671);

    – in mancanza di costituzione nonché di ottemperanza all’istruttoria da parte del Comune di …, vanno considerati come provati i fatti affermati dalla parte ricorrente, che per parte sua ha adempiuto all’onere di fornire tutti gli elementi nella propria disponibilità, comprovanti in particolare la completezza della S.C.I.A. da ultimo presentata;

    – pertanto le censure di difetto di motivazione e di istruttoria, nonché di contraddittorietà risultano fondate ed assorbenti;

    – la pretesa risarcitoria, peraltro genericamente avanzata, va disattesa atteso l’effetto satisfattivo in forma specifica della tutela cautelare riconosciuta e della presente sentenza;

    RAVVISATO che le spese del presente giudizio seguono, come di norma, la soccombenza;

    P.Q.M.

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla la determinazione di cui alla nota prot. n. 10375 del 03.07.2017.

    Condanna il Comune di … al pagamento, in favore di…, delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente, Estensore

    Vincenzo Cernese, Consigliere

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

     

     

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