Vai al contenuto
Home » Articoli » PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI – PUBBLICA UTILITA’ – RISARCIMENTO DANNI EX ART. 30 CPA – TERMINI

PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI – PUBBLICA UTILITA’ – RISARCIMENTO DANNI EX ART. 30 CPA – TERMINI

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. V – sentenza 13 Dicembre 2017, n. 5708

    Procedimenti espropriativi – pubblica utilita’ – risarcimento dei danni ex art. 30 cpa – termini

    Nei procedimenti espropriativi per pubblica utilità, l’azione di condanna al risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a., derivanti da illegittima occupazione dei fondi:

    1) può essere applicata alle fattispecie nelle quali il fatto causativo del danno è successivo all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo

    2) l’azione, ai sensi dell’art. 30 c.p.c. comma 3, è considerata tempestiva qualora venga proposta nel termine di 120 giorni dalla data di immissione in possesso nel caso in cui l’amministrazione (fino all’emanazione del decreto di esproprio) “abbia adottato degli atti formali astrattamente idonei al trasferimento della proprietà ai quali i ricorrenti pur avendone conoscendone legale, hanno prestato acquiescenza”;

    3) in ogni caso, il termine decennale di cui all’art. 46 del D.P.R. 327/01 previsto per l’emanazione del decreto di esproprio, non decorre dalla data di approvazione del PIP (in quanto atto di mera natura interinale, inidoneo a incidere sulla sfera giuridica dei proprietari delle aree) ma deve essere individuato nella data che ha definitivamente sancito l’esecutività del suddetto piano.

    Massima a cura dell’avv. Benedetta Leone e del dott. Aniello Polise

     

     

    Pubblicato il 01/12/2017

    05708/2017 REG.PROV.COLL.

    00948/2016 REG.RIC.

    logo

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Quinta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 948 del 2016, proposto da: 
    …. rappresentati e difesi dagli avvocati …., con domicilio eletto – ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a), del c.p.a. – presso la Segreteria del T.a.r. della Campania, in Napoli, piazza Municipio; 

    contro

    Comune di….., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato ….., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to …..

    per la condanna

    del Comune di ….. al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione dei fondi di proprietà dei ricorrenti, dall’illegittima reiterazione dei vincoli espropriativi, previo annullamento anche in via incidentale di tutti i provvedimenti relativi all’esproprio di alcune particelle site nel Comune di ….., località …., di proprietà dei ricorrenti;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di …..;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis del c.p.c., notificato in data 30 settembre 2015, i ricorrenti, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, convenivano il Comune di ….. in giudizio davanti al Tribunale di Nola per sentire pronunciare la condanna della predetta amministrazione comunale al risarcimento del danno asseritamente subito per effetto della occupazione qualificata come “usurpativa” di una parte del terreno di loro proprietà, – censito al catasto del Comune di …. al foglio 13, particella 903 (ex 675), di mq 778; particella 901 (ex 677), di mq 73; in quella sede quantificavano il danno asseritamente subito in € 397.157,86 (di cui € 361.052,60 a titolo di danni materiali ed € 36.105,26 a titolo di danni morali).

    A fondamento della loro pretesa i ricorrenti deducevano l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, l’illegittimità della reiterazione del vincolo espropriativo nonché l’illegittimità della determinazione delle indennità di esproprio corrisposte per effetto del decreto di esproprio adottato in data 6 settembre 2012.

    Con ordinanza del 2 dicembre 2015, il Tribunale di Nola dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la questione devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, condannando le parti ricorrenti al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di giudizio.

    Con ricorso notificato in data 1° marzo 2016, gli odierni ricorrenti hanno riassunto davanti a questo Tribunale la domanda risarcitoria, riproponendo le censure formulate davanti al giudice ordinario.

    In particolare, i ricorrenti sostengono che il decreto di esproprio del 6 settembre 2012, relativo al fondo di loro proprietà sarebbe intervenuto dopo il termine decennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, insita nel piano degli insediamenti produttivi, adottato dal Comune di …. con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 24 settembre 1998.

    Sostengono inoltre che nei confronti della Sig.ra ….. il procedimento espropriativo non si sarebbe validamente concluso, non essendole stato notificato alcun provvedimento di esproprio.

    Sostengono infine che non sarebbe maturata alcuna prescrizione del loro diritto (in considerazione della natura permanente dell’illecito da occupazione illegittima) e che non sarebbe applicabile il termine decadenziale di cui all’art. 30 del c.p.a., in quanto detto termine non si applica ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo.

    Si è costituito in giudizio il Comune di ….., evidenziando che:

    – tutti gli atti della procedura espropriativa sono stati adottati e non sono stati tempestivamente impugnati dalle parti ricorrenti (in particolare, non sono stati tempestivamente impugnati dai ricorrenti né il decreto di occupazione né il decreto di esproprio);

    – sussisterebbe il vincolo espropriativo di cui al piano regolatore del 1990, essendo stato quest’ultimo reiterato con deliberazioni di Giunta n. 4 e n. 9 del 2010 (rimaste inoppugnate);

    – la dichiarazione di pubblica utilità deve farsi decorrere dalla deliberazione della Giunta comunale del 31 luglio 2003 n. 183, con la quale è stata dichiarata la esecutività del piano ed è stato disposto il suo deposito presso la Segreteria comunale.

    All’udienza pubblica del 21 marzo 2017 è stata prospettata alle parti questione di irricevibilità, per tardività, sia della domanda di nullità ex art. 30 del c.p.a. (azione fondata sul presupposto della inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità al momento della adozione del decreto di esproprio) sia della domanda di annullamento; il procuratore delle parti ricorrenti ha chiesto quindi termine per controdedurre.

    Con memoria depositata in data 4 ottobre 2017, i ricorrenti fanno rilevare che:

    – il termine di 120 giorni previsto dall’art. 30, comma 3, del c.p.a. non sarebbe applicabile ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 6 luglio 2015 n. 6); nel caso di specie, la norma non sarebbe applicabile, in quanto il fatto illecito si è consumato al momento della scadenza della dichiarazione di pubblica utilità (che i ricorrenti fanno coincidere con il decorso di dieci anni dall’approvazione del piano PIP, avvenuta con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 24 settembre 1998) e, quindi, quando il codice del processo amministrativo non era ancora entrato in vigore;

    – nel caso di specie troverebbe applicazione il termine di prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria, decorrente dalla data del 24 settembre 2004 (termine che sarebbe stato interrotto dagli atti di messa in mora inviati dai ricorrenti al Comune nel 2012 e nel 2014);

    – dopo aver evidenziato la natura di illecito permanente della occupazione illegittima, i ricorrenti sollevano una questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 3, del c.p.a. ove interpretato nel senso della sua applicabilità anche a fatti illeciti anteriori.

    Nella memoria depositata in data 16 ottobre 2017, il Comune di …., pur riconoscendo che il danno da occupazione illegittima costituisce un illecito permanente e che il termine di cui all’art. 30, comma 3, non si applica ai fatti illeciti intervenuti anteriormente, evidenzia che nel caso di occupazione usurpativa il dies a quo deve essere individuato nella data della immissione in possesso, che nel caso di specie è avvenuta in data 31 luglio 2012 (e quindi in data posteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo).

    All’udienza pubblica del 7 novembre 2017, su richiesta dei procuratori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

    La domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati è irricevibile, per tardività.

    Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta quanto segue:

    – con atto di accordo bonario del 5 marzo 2009, redatto in forma di scrittura privata autenticata, registrato a … il 20 marzo 2009 al n. …, i Sigg.ri …. concordavano di trasferire al Comune di …., a titolo di cessione bonaria nell’ambito del procedimento espropriativo, il suolo sito nel territorio del Comune di …., censito in catasto al foglio 13, particella 676 (ex 123/b), della superficie di mq 376 a fronte della liquidazione della indennità di esproprio di € 10.337,34 (già disposta con determina n. 39/SAT del 19 febbraio 2009 sulla base di verbale di accettazione della indennità del 16 novembre 2006, sottoscritto dai Sigg.ri …..;

    – con decreto di esproprio del 6 settembre 2012, prot. n. 21255, il Comune di …. ha disposto l’esproprio dei terreni censiti al catasto del Comune di …. al foglio 13, particella n. 675, di mq 778 e particella 677 di mq 73, quantificando in via provvisoria l’indennità di esproprio in € 38.295,00; il decreto risulta notificato al Sig. ….. in data 20 settembre 2012;

    – con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del 28 novembre 2012 (registrate al protocollo del Comune di …. al n. 28860) la Sig.ra …. e il Sig. …. hanno dichiarato di accettare le indennità di espropriazione (dal che deve desumersi che al momento delle predette dichiarazioni detti soggetti avessero conoscenza del contenuto del decreto di esproprio);

    – con determinazione dirigenziale n. 193 e 194 del 27 novembre 2012 (pubblicate in data 27 dicembre 2012), il Comune di …. ha disposto in favore dei ricorrenti la liquidazione rispettivamente di € 35.010,00, a titolo di indennità di esproprio del fondo censito al foglio 13, particella n. 903 (ex 675), e di € 3.285,00, a titolo di indennità di esproprio del fondo censito al foglio 13, particella n. 901 (ex 677).

    Non avendo i ricorrenti tempestivamente impugnato gli atti sopra richiamati e, anzi, avendo ad essi prestato acquiescenza, dichiarando di accettarne il contenuto dispositivo, i ricorrenti non possono ora chiederne l’annullamento.

    Del pari si rivela irricevibile, per tardività, la domanda di condanna formulata dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 30 del c.p.a.

    Ai sensi del 3° comma della predetta norma, “La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo”.

    Orbene, assumendo per mera ipotesi (secondo la prospettazione dei ricorrenti) che l’intera procedura sia inefficace/nulla, in quanto al momento della emanazione del decreto di esproprio era scaduta la dichiarazione di pubblica utilità, dovremmo conseguentemente ritenere che il dies a quo del fatto illecito causativo di danno sia costituito dalla data di immissione in possesso (è evidente infatti che prima della presa di possesso dell’area alcun danno si è ancora concretamente realizzato nella sfera giuridica dei ricorrenti).

    Ne consegue che, diversamente da quanto rappresentato dai ricorrenti, il termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 3, del c.p.a. è applicabile alla fattispecie de qua, in quanto il fatto causativo del danno è successivo alla entrata in vigore del codice del processo amministrativo, e la domanda di condanna formulata dagli odierni ricorrenti deve essere considerata intempestiva, atteso che essa avrebbe dovuto esser proposta nel termine di 120 giorni dalla data di immissione in possesso, avvenuta in data 31 luglio 2012 (non è invocabile la giurisprudenza che qualifica l’occupazione illegittima come illecito permanente, in quanto nel caso di specie sono stati adottati dalla amministrazione atti formali, astrattamente idonei al trasferimento della proprietà, ai quali i ricorrenti, pur avendone conoscenza legale, hanno prestato acquiescenza).

    In ogni caso, le domande azionate dai ricorrenti sono infondate nel merito.

    Tutto il ricorso si fonda sulla considerazione in base alla quale il decreto di esproprio sarebbe nullo/illegittimo, in quanto intervenuto quando oramai era scaduto il termine decennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, che i ricorrenti fanno decorrere dalla deliberazione del Consiglio comunale del 24 settembre 1998 n. 81.

    Sennonché, il Collegio deve rilevare che, in base alla normativa di riferimento (art. 27 della legge n. 865/1971; legge regionale della Campania 20 marzo 1982 n. 14), quello per l’approvazione del piano degli insediamenti produttivi è un procedimento complesso, che prevede l’adozione del piano da parte del Comune interessato, la formulazione di osservazioni/opposizioni da parte degli interessati, la trasmissione del piano corredato dalle osservazioni/opposizioni alla Regione (cui è poi subentrata la Provincia), l’esercizio da parte della Provincia del c.d. “controllo di conformità”, in esito al quale il piano diventa esecutivo.

    Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che:

    – con deliberazione n. 81 del 24 settembre 1998, il Consiglio comunale di …. si è limitato ad “adottare” il piano degli insediamenti produttivi;

    – il predetto piano è stato poi definitivamente approvato con successiva deliberazione n. 56 del 17 novembre 2000, sulla base delle osservazioni/opposizioni presentate dagli interessati, ed è stato poi trasmesso alla Provincia di Napoli per l’esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale della Campania n. 14/1982 (vigente ratione temporis);

    – il Comune di …. ha chiesto ripetutamente (da ultimo, con nota del 19 giugno 2003 prot. 14945) alla Provincia di Napoli di esercitare il controllo di conformità, di cui al Titolo III, capo V, punto 2 dell’allegato alla legge regionale n. 14/1982 (a norma del quale: “2. Controllo di conformità. Entro cinque giorni da quello in cui è divenuta esecutiva a seguito di controllo di legittimità la deliberazione di approvazione del Piano per gli insediamenti produttivi, unitamente ai Piani, osservazioni, opposizioni ed elaborati grafici, è trasmessa alla Giunta provinciale o alla Giunta comunitaria competente, ai sensi dell’art. 5, I comma, della legge, unitamente ai pareri ed alle osservazioni ed opposizioni presentate. Il Presidente della Giunta provinciale o l’Assessore competente, se delegato, o il Presidente della Comunità montana, su conforme e motivata deliberazione della Giunta può entro trenta giorni dal ricevimento, chiedere al Comune l’adeguamento dello strumento attuativo, in relazione:

    a) al rispetto delle leggi e dei regolamenti;

    b) alla conformità con le previsioni degli strumenti nonché con quello degli atti di pianificazione regionale e territoriale.

    Trascorso il suddetto termine senza alcun intervento da parte della Provincia o della Comunità montana competente, il piano è reso esecutivo a mezzo di deposito nella Segreteria comunale a libera visione del pubblico e dell’eseguito deposito è data notizia mediante avviso da inserirsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e da notificarsi, entro i successivi venti giorni, ai proprietari degli immobili compresi nel Piano nella forma delle citazioni”);

    – con deliberazione n. 183 del 31 luglio 2003, la Giunta comunale di … , sul presupposto della inottemperanza da parte della Provincia di Napoli a quanto previsto dalla legge regionale della Campania n. 14/1984 e sulla base delle norme sopra richiamate, ha dichiarato la esecutività del piano degli insediamenti produttivi ed ha disposto il suo deposito presso la Segreteria comunale.

    Ritiene conseguentemente il Collegio che gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità non possano farsi decorrere che dal provvedimento che ha definitivamente sancito l’esecutività del piano degli insediamenti produttivi, in quanto l’atto di mera adozione di esso è atto di natura interinale, finalizzato alla formulazione di osservazioni/opposizioni da parte degli interessati e in quanto tale inidoneo ad incidere sulla sfera giuridica dei proprietari delle aree interessate.

    Stando così le cose, deve ritenersi che al momento della emanazione del decreto di esproprio (6 settembre 2012), non era ancora scaduta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e, conseguentemente, l’amministrazione comunale non poteva considerarsi priva del potere ablatorio concretamente esercitato.

    In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

    Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Comune di …. delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

    Santino Scudeller, Presidente

    Diana Caminiti, Consigliere

    Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

         
         
    L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
    Paolo Marotta   Santino Scudeller
         
         
         
         
         

    IL SEGRETARIO

    Condividi su