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SMART WORKING: PROFILI APPLICATIVI E PRIME CRITICITA’ DELLA LEGGE 81/17

    Con la legge n. 81/2017 (articoli 18 e seguenti) è stata introdotta un nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, ovvero il c.d. smart working o lavoro agile. Tale figura contrattuale costituisce una evoluzione del telelavoro e si caratterizza per la possibilità di ciascun datore di lavoro di concludere accordi aziendali o anche solo individuali, rispettivamente con le Organizzazioni Sindacali presenti in Azienda o con i singoli propri dipendenti, al fine di rendere maggiormente flessibile lo svolgimento e l’organizzazione del rapporto di lavoro subordinato. Con il contratto di lavoro agile, infatti, la prestazione lavorativa può essere svolta parzialmente anche all’esterno dei locali aziendali, senza che il dipendente abbia quindi una postazione fissa e senza la necessità di osservare rigidi vincoli di orario. A tal proposito, i soli limiti previsti sono quelli della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale così come stabiliti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore “agile” deve utilizzare per lo svolgimento dell’attività lavorativa strumenti tecnologici che gli consentono di rendere la prestazione “da remoto”, quali ad esempio p.c., portatili, tablet e smarphone. L’organizzazione del lavoro può essere disciplinata per fasi, cicli e obiettivi. Con lo smart working si cerca di raggiungere contemporaneamente lo scopo da una parte di incrementare la competitività aziendale e dall’altra di agevolare la conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro. Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È infine prevista una tutela dei lavoratori agili in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le apposite modalità stabilite dall’INAIL.”

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