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Appalti pubblici – condanna di un’azienda per reati estinti o depenalizzati – mancata dichiarazione delle condanne – possibile causa di esclusione da una gara ai sensi dell’art. 38, lett. c) e lett. f), d. lgs. 163/06 – insussistenza

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I – sentenza 6 dicembre 2017, N. 69/2018

    APPALTI PUBBLICI – CONDANNA DI UN’AZIENDA PER REATI ESTINTI O DEPENALIZZATI – MANCATA DICHIARAZIONE DELLE CONDANNE – POSSIBILE CAUSA DI ESCLUSIONE DA UNA GARA AI SENSI DELL’ART. 38, LETT. C) E LETT. F), D. LGS. 163/06 – INSUSSISTENZA

    In materia di appalti pubblici, l’adozione di una misura cautelare custodiale e, a maggior ragione, la pendenza di procedimenti penali non possono costituire causa di esclusione da una gara, visto che l’art. 38 lett. c) D. Lgs. 163/06 stabilisce che essa va disposta allorquando, nel caso di una s.r.l., sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. (Nel caso di specie, le condanne riportate dall’azienda si riferiscono a reati estinti che non incidono sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 163/06).

    Parimenti, non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, lett. f), D. Lgs. 163/06, nel caso in cui l’azienda non dichiari le condanne per reati estinti o depenalizzati, in ragione dell’effetto privativo che l’abrogatio criminis opera sul potere della stazione appaltante di apprezzare l’incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato. D’altronde, la decisione di qualificare un episodio della storia professionale delle imprese come negligenza o grave errore professionale costituisce esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, valutabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti.

    Massima a cura dell’Avv. Maria Allegra Zito e del Dott. Claudio Esposito

     

     

    Pubblicato il 04/01/2018

    00069/2018 REG.PROV.COLL.

    01911/2017 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1911 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    … s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati …, …, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato …, in …, …;

    contro

    … s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso il suo studio in …, …;
    …, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;

    nei confronti di

    … s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati …, …, presso i quali ha eletto domicilio in …, …;
    … s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …, presso il quale ha eletto domicilio in …, …;
    … s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato …, in …, …;
    …, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati …, …, …, …, …, …, …, …, …, con domicilio eletto presso il …, in …, …;
    …, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

    per l’annullamento

    – della procedura indetta dalla … s.p.a. per la fornitura, in 5 lotti territoriali, dei servizi di lavanoleggio (c.d. “lavanolo”) per le …, della relativa lex specialis nella parte in cui prevede la possibilità di aggiudicazione al medesimo concorrente di due lotti e di tutti gli atti consequenziali, ivi comprese le intervenute aggiudicazioni definitive dei lotti n. 2 e n. 3;

    – delle aggiudicazioni definitive dei lotti nn. 2 e 3 adottate con determina n. 57 del 24 marzo 2017, in quanto disposte in assenza delle aggiudicazioni degli altri lotti e, per l’effetto, ancora instabili e rivedibili;

    – in via gradata, dell’aggiudicazione del lotto n. 2, disposta con determina n. 57 del 24 marzo 2017 in favore del r.t.i. …/… s.r.l. e di tutti gli atti presupposti, ivi compresi l’atto di conferimento a consulente esterno dell’incarico di verificare la congruità della sua offerta, l’atto di recepimento della sua relazione e conseguente giudizio di congruità e, per quanto possa occorrere, la nota del Direttore Generale di … s.p.a. prot. 94/17 del 24 aprile 2017;

    – di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale

    – nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione nelle more eventualmente stipulata per il lotto 2 tra il r.t.i. aggiudicatario e … s.p.a. con richiesta espressa di subentro anche in corso di esecuzione.

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di … s.p.a., di … s.p.a., di … s.r.l., di … s.r.l. e …;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2017 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    La società … s.p.a. ha partecipato alla gara d’appalto indetta nel 2015 dalla centrale di commitenza … s.p.a. per l’affidamento del servizio “lavanolo” per le …, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    La selezione è destinata alla sottoscrizione di una convenzione con durata di 24 mesi entro i quali le … potranno stipulare contratti di fornitura tramite emissione di atti di adesione (ordinativi di fornitura), documenti che formalizzano l’accordo contrattuale con gli enti destinatari delle prestazioni e che avranno una durata di 5 anni.

    Per quanto rileva nel presente giudizio, la procedura relativa al lotto n. 2 (servizi di “lavanolo” destinati alle …, …, …, … e …) si è conclusa con aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società … s.p.a./… s.r.l. (punti 99,89) mentre in seconda e terza posizione si sono collocate, rispettivamente, la società … s.r.l. (punti 84,41) e la … s.p.a. (punti 81,79).

    La società ricorrente contesta l’esito della procedura concorsuale ed affida il gravame a diversi motivi di diritto con i quali deduce l’illegittimità, rispettivamente, dell’intera selezione e, in via gradata, del provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 2 in favore del r.t.i. … s.p.a./… s.r.l. censurando la mancata esclusione delle prime due graduate (r.t.i. … e … s.r.l.).

    In particolare, con il primo gruppo di censure articolate avverso l’intera procedura di evidenzia pubblica, … s.p.a. ha contestato che:

    – le aggiudicazioni dei lotti n. 2 e n. 3 sono state disposte non contestualmente a quelle degli altri tre lotti messi a gara, in asserita violazione della lex specialis;

    – la previsione circa la possibilità di aggiudicazione allo stesso concorrente di due lotti su cinque per la fornitura di servizi identici (con conseguente identità delle offerte tecniche presentate per i vari lotti e sostanziale coincidenza dei prezzi offerti) sarebbe limitativa della concorrenza; di converso, ove mai si fosse inteso effettivamente perseguire la finalità concorrenziale propria della suddivisione di un appalto in lotti, l’aggiudicazione alla medesima impresa avrebbe dovuto essere limitata ad un solo lotto.

    Con riguardo al secondo gruppo di censure dedotte contro la mancata esclusione delle prime due graduate nel lotto n. 2, parte ricorrente assume:

    I) quanto al raggruppamento aggiudicatario … s.p.a./… s.r.l.:

    – la violazione dell’art. 38, primo comma, lett. g), del D.Lgs. 163/06, avendo appreso che la capogruppo … s.p.a. versa in una situazione di irregolarità fiscale per la quale ha stipulato un accordo di ristrutturazione del debito, tra l’altro, neppure omologato dal Tribunale ordinario;

    – la violazione delle norme dettate per la verifica di anomalia dell’offerta e l’erroneità del giudizio di congruità reso all’esito del relativo subprocedimento;

    II) quanto invece alla società … s.r.l. (seconda classificata), l’istante rappresenta che il socio di maggioranza nonché direttore tecnico, dott. … della predetta società sarebbe stato tratto in arresto e sottoposto ad indagini penali per vicende legate all’esecuzione di un servizio analogo (lavanolo) a quello per cui è causa ed ha riportato condanne riferite a reati contro la Pubblica Amministrazione, peraltro non indicate nella domanda di partecipazione alla selezione concorsuale; pertanto, l’operatore economico avrebbe dovuto essere escluso per carenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 38, comma 1, lett. ‘c’ (condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale) ed ‘f’ (grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara ovvero errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante), nonché per contrarietà della condotta al protocollo di legalità che i concorrenti si sono impegnati a rispettare.

    Infine, sono state censurate le valutazioni espresse dal seggio di gara con riguardo alle offerte tecniche del lotto 2, poiché dall’esame delle stesse non sarebbero emerse significative differenze tali da giustificare il divario di punteggio riportato.

    Con successivo atto di motivi aggiunti la società … s.p.a. specifica e ribadisce le censure già articolate avverso la mancata esclusione delle società controinteressate alla luce della documentazione versata dalle controparti processuali.

    Si sono costituite … s.p.a. e le società controinteressate che eccepiscono in rito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, contestano il dedotto e concludono per il rigetto del ricorso.

    … s.r.l. oppone anche l’irricevibilità dei motivi aggiunti siccome tardivamente proposti avverso atti già gravati con il ricorso introduttivo.

    … s.p.a. e … s.r.l. propongono altresì ricorsi incidentali sostanzialmente identici lamentando la mancata esclusione di … s.p.a. per anomalia dell’offerta e chiedono che, in accoglimento del gravame, il ricorso principale venga dichiarato inammissibile.

    .. eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ragione della estraneità ai fatti di causa, per non essere il soggetto giuridico emanante gli atti impugnati.

    All’udienza del 6 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

    In limite litis, va respinta l’eccezione in rito sollevata dalla difesa ….

    In senso contrario, il ricorso è stato ritualmente notificato al predetto ente che figura tra i destinatari della fornitura di lava – noleggio oggetto del lotto n. 3.

    Difatti, si è visto che la procedura in esame è volta alla stipula di una convenzione che definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle … delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. Tale convenzione va ricondotta alla categoria dei contratti normativi, in quanto si tratta di uno strumento che permette la conclusione di una pluralità di contratti determinandone sia l’elemento soggettivo, individuando i soggetti da cui potranno essere conclusi, sia – più o meno specificamente – quello oggettivo ossia il regolamento contrattuale da recepire nei successivi accordi.

    Atteso dunque il collegamento negoziale tra la predetta convenzione e i successivi contratti di fornitura che saranno stipulati dalle singole amministrazioni destinatarie della fornitura, deve ritenersi che l’eventuale inefficacia della prima – conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione – potrebbe riverberare i propri effetti anche sui secondi. Pertanto, … è stata correttamente evocata in giudizio al fine di far valere, anche nei suoi confronti, le conseguenze giuridiche derivanti dall’eventuale accoglimento del gravame.

    Passando all’esame delle censure, in omaggio a consolidato indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2014), si impone il previo scrutinio del ricorso incidentale c.d. “escludente” volto ad ottenere l’accertamento della doverosità dell’esclusione dalla procedura della società … s.p.a., posto che l’eventuale accoglimento renderebbe inammissibile, per accertato difetto di legittimazione attiva, il gravame principale; questo perché, secondo tale impostazione, la partecipazione legittima alla gara del concorrente non vincitore rappresenta fattore legittimante alla proposizione del ricorso avverso l’aggiudicazione.

    Al riguardo, con motivi sostanzialmente coincidenti, le società controinteressate … e … censurano la mancata esclusione della ricorrente principale – o, in subordine, l’azzeramento del punteggio relativo alla componente tecnica dell’offerta – per non avere la commissione esaminatrice accertato la presunta anomalia dell’offerta di … s.p.a., con specifico riferimento al costo del personale.

    Il ricorso incidentale non può trovare accoglimento.

    Nella sostanza, le società controinteressate chiedono a questo Collegio di sostituirsi alla commissione giudicatrice e di esprimere un giudizio di incongruità dell’offerta della ricorrente principale, sebbene non risultino accertati dal competente seggio di gara i presupposti di legge per l’apertura del subprocedimento di anomalia (l’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone infatti ai commi 2 e 3 quanto segue: “2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”).

    Tuttavia, tale intento non può essere assecondato. Infatti, è noto che il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta si connota per poteri che, poiché inerenti alla verifica dell’anomalia delle offerte, attengono alla sfera propria di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, quindi il giudice amministrativo può certamente sindacare le valutazioni compiute dal seggio di gara sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può operare autonomamente siffatta verifica, pena l’invasione di quella sfera tipica (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4336/2017; Sez. IV, n. 963/2015).

    Può quindi passarsi all’esame del ricorso principale e dei motivi aggiunti proposti da … s.p.a. che contengono censure sovrapponibili.

    La Sezione ritiene di poter prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti in quanto il gravame, complessivamente considerato, non può trovare accoglimento.

    Preliminarmente, mette conto evidenziare che, con atto depositato il 12 luglio 2017, … s.p.a. ha rinunciato ai primi due motivi di gravame articolati avverso la legittimità dell’intera procedura concorsuale indetta da … s.p.a. e che, nella iniziale prospettazione attorea, avrebbero travolto le aggiudicazioni relative ai lotti n. 2 e n. 3.

    Al riguardo, non risultando espletate le formalità di cui al comma 3 dell’art. 84 c.p.a. (notifica della rinuncia almeno 10 giorni prima dell’udienza), il Collegio ritiene di poter comunque desumere dall’atto sufficienti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di tali censure, ai sensi del comma 4 della predetto articolo.

    Pertanto, i primi due motivi di gravame vanno dichiarati improcedibili ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a..

    Con riguardo agli altri profili di illegittimità, per ragioni di economia processuale, possono essere previamente esaminati quelli diretti avverso la mancata esclusione della seconda graduata … s.r.l., sebbene siano stati articolati dalla società ricorrente in via gradata. Difatti, l’anticipato scrutinio si lascia preferire sotto il profilo logico poiché la relativa infondatezza conduce alla declaratoria di inammissibilità delle residue censure proposte contro il r.t.i. aggiudicatario per carenza di interesse alla decisione. Ciò in quanto, dato l’ordine in graduatoria della ricorrente (terza) l’intangibilità della posizione della seconda classificata non consentirebbe in ogni caso alla … s.p.a. di aspirare all’aggiudicazione dell’appalto, neppure in caso di conclamata illegittimità dell’ammissione della prima graduata.

    I rilievi proposti avverso l’atto di ammissione alla gara di … s.r.l. sono infondati per le motivazioni di seguito riportate.

    Le vicende penali che hanno riguardato l’esponente aziendale non integrano la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 (decreto superato dal D.Lgs. n. 50/2016, ma applicabile ratione temporis alla procedura in esame).

    Difatti, per consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3063/2012), l’adozione di una misura cautelare custodiale e, a maggior ragione, la pendenza di procedimenti penali non può costituire causa di esclusione da una gara, visto che l’art. 38 lett. c) D.Lgs. 163/06 stabilisce che essa va disposta allorquando, nel caso di una s.r.l., sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Ai fini della inibizione della partecipazione a gare pubbliche, residua solamente la pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. n. 1423/1956 (cfr. art. 38 lett. ‘b’ del D.Lgs. 163/06), caso che non sussiste nella fattispecie in esame.

    Quanto alle condanne riportate dal medesimo esponente aziendale, dalla documentazione di causa risulta che esse si riferiscono a reati estinti, come tali non incidenti sul possesso dei requisiti di ordine generale (cfr. art. 38, comma 2, lett. ‘c’ secondo cui “l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”).

    Va parimenti esclusa la sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 38 lett. f), secondo cui sono esclusi i soggetti “che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.

    Nel caso di specie, non viene in rilievo la prima ipotesi disciplinata dalla norma in quanto non è stata contestata una condotta negligente tenuta in pregressi rapporti contrattuali intrattenuti con la stazione appaltante che bandisce la gara. Viceversa, si tratta dell’allegazione di procedimenti penali e pregresse condanne che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, denoterebbero la negligenza professionale sanzionata dalla seconda ipotesi della disposizione.

    Le argomentazioni non persuadono, innanzitutto perché la istante non ha indicato precedenti provvedimenti di risoluzione contrattuale disposti in danno della controinteressata, dai quali poter desumere la sussistenza di un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale.

    Quanto alle condanne non dichiarate, si è visto che esse si riferiscono a reati estinti per i quali ex lege non sussiste l’onere dichiarativo né possibile rilevanza escludente.

    Difatti, è pacifico l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali per reati gravi non ricomprende le condanne per reati estinti o depenalizzati, non già per il fatto che quei fenomeni estintivi siano ex se sintomatici della non gravità dei reati, quanto piuttosto in ragione dell’effetto privativo che l’abrogatio criminis (ovvero il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’estinzione del reato) opera sul potere della stazione appaltante di apprezzare l’incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 761/2016; n. 4392/2013).

    D’altronde, la decisione di qualificare un episodio della storia professionale delle imprese come negligenza o grave errore professionale ai sensi dell’art. 38 lett. f) è assistita dall’ampia discrezionalità di apprezzamento riconosciuta alla stazione appaltante; quest’ultima infatti è l’unico soggetto titolato a individuare il punto di rottura del rapporto fiduciario. La medesima facoltà spetta alle amministrazioni diverse dall’originaria stazione appaltante, le quali sono chiamate a stabilire, in rapporto alle rispettive esigenze, il significato e il limite di tollerabilità della deviazione rispetto alla corretta condotta contrattuale. La suddetta valutazione, poi, costituendo esercizio di un potere discrezionale, è soggetta al sindacato del giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti.

    Cosicché non può trovare accoglimento il motivo proposto con cui si chiede a questo Plesso di sostituirsi all’amministrazione in una valutazione che attiene alla sfera della discrezionalità dell’ente.

    In altri termini, la circostanza della ricorrenza o meno della causa di esclusione dell’art. 38 lett. f) costituisce un giudizio rimesso integralmente alla stazione appaltante; quindi, mentre in relazione a fatti oggettivi (condanne, inadempimenti, risoluzioni) è possibile configurare una dichiarazione falsa o non veritiera, alla medesima conclusione non può pervenirsi in relazione a un giudizio di competenza esclusiva della pubblica amministrazione. Nel caso di specie, tale mendacio non può ipotizzarsi nella mera dichiarazione di non ricorrenza dell’ipotesi di cui alla lett. f) citata, in considerazione proprio della mancanza di un provvedimento accertativo di presunti inadempimenti/errori/negligenze, né la dichiarazione resa può ritenersi fuorviante o non esauriente rientrando nella competenza della pubblica amministrazione l’accertamento “con qualsiasi mezzo di prova” come recita la disposizione, della sussistenza del presupposto in questione.

    Può quindi concludersi per la infondatezza dei motivi di gravame articolati avverso la mancata esclusione di … s.r.l., in quanto le circostanze evidenziate dalla parte ricorrente finalizzate all’esclusione della seconda graduata non integrano i presupposti di cui all’art. 38 lett. c) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero, si aggiunga, violazione del protocollo di legalità, di cui la istante omette di riferire la specifica previsione in ipotesi violata.

    Infine, è manifestamente infondata, la censura con cui parte ricorrente contesta le valutazioni espresse dal seggio di gara con riguardo alle offerte tecniche del lotto 2.

    L’argomentazione addotta a sostegno del motivo di diritto (dalle offerte tecniche dei soggetti controinteressati non sarebbero emerse significative differenze tali da giustificare il divario di punteggio riportato) si appalesa infatti generica e in alcun modo supportata da idonei elementi probatori.

    La rilevata infondatezza delle censure scrutinate conduce, in accoglimento dell’eccezione in rito sollevata dalla difesa di … s.r.l. (punto 1.2 della memoria depositata il 22 maggio 2017), alla inammissibilità dei rilievi articolati avverso la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario … s.p.a. /… s.r.l. Difatti, non potendo escludersi dalla gara il concorrente secondo graduato, sussiste evidente carenza di interesse, poiché la ricorrente (terza classificata) non riveste una posizione utile per conseguire l’aggiudicazione.

    Riassumendo, il Tribunale così provvede:

    – respinge i ricorsi incidentali proposti da … s.p.a. e … s.r.l.;

    – quanto al ricorso e ai motivi aggiunti proposti da … s.p.a., li dichara in parte improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse (primi due motivi del ricorso introduttivo), in parte li respinge (censure proposte avverso la mancata esclusione di … s.r.l. e contro la valutazione delle offerte tecniche) e in parte li dichiara inammissibili (profili di illegittimità articolati contro la mancata esclusione del r.t.i. aggiudicatario).

    La complessità delle questioni esaminate ed il mancato accoglimento sia dei gravami incidentali che di quello principale giustificano la integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così provvede:

    – respinge i ricorsi incidentali proposti da … s.p.a. e … s.r.l.;

    – dichiara in parte improcedibile il ricorso principale proposto da … s.p.a., in parte lo respinge e, per il resto, lo dichiara inammissibile;

    – compensa le spese processuali tra le parti costituite.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

    Salvatore Veneziano, Presidente

    Paolo Corciulo, Consigliere

    Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Gianluca Di Vita Salvatore Veneziano
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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