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DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE – MANCATO INTERVENTO A UN NUMERO DI SEDUTE ORDINARIE O CONSILIARI STABILITE DAGLI STATUTI DEI SINGOLI ENTI LOCALI – ASSENZA DI IDONEE GIUSTIFICAZIONI

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I – sentenza 11 aprile 2018, N. 3059

    DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE – MANCATO INTERVENTO A UN NUMERO DI SEDUTE ORDINARIE O CONSILIARI STABILITE DAGLI STATUTI DEI SINGOLI ENTI LOCALI – ASSENZA DI IDONEE GIUSTIFICAZIONI

    L’istituto della decadenza dalla carica di consigliere comunale attua un delicato equilibrio tra esigenze di tutela della rappresentatività democratica nelle amministrazioni locali, di salvaguardia delle minoranze politiche, di ordinato svolgimento delle funzioni istituzionali, di corretto funzionamento degli organi assembleari e deliberativi, di predilezione nella cura dell’interesse pubblico da parte di chi ricopre incarichi istituzionali.

    Di conseguenza, decade dalla carica di consigliere comunale colui che, senza giustificato motivo, non interviene a un numero di sedute ordinarie o consiliari stabilite dagli Statuti dei singoli enti locali, in virtù di quanto disposto dall’art. 43, ultimo comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000. (Nel caso di specie, il consigliere comunale aveva disertato, nello stesso anno, due sedute ordinarie e tre sedute consiliari, senza fornire idonee giustificazioni).

    Massima a cura dell’avv. Maria Allegra Zito e del dott. Claudio Esposito

    Pubblicato il 08/05/2018

    03059/2018 REG.PROV.COLL.

    02371/2013 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2371 del 2013, proposto da
    …, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso la pec professionale;

    contro

    …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato … in …;

    nei confronti

    …, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato … in …;

    per l’annullamento

    della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2013 avente ad oggetto “Art. 25 Statuto Comunale – Decadenza Consigliere Comunale – Provvedimenti”, nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del … e di …;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza del giorno 11 aprile 2018 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Il ricorso in epigrafe ha ad oggetto la deliberazione del Consiglio Comunale di … n. 10 del 22 febbraio 2013 con cui è stata deliberata la decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale.

    L’atto segue ad una contestazione avviata in seguito ad esposto del Sig. …, odierno controinteressato, in qualità di candidato non eletto alle elezioni amministrative del 2011, all’esito della quale era emersa l’assenza ingiustificata del ricorrente alle sedute consiliari ordinarie del 7 maggio 2012 e del 28 novembre 2012 e alla seduta straordinaria del 10 agosto 2012. Secondo quanto riportato nell’impugnato provvedimento – ritualmente preceduto da comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990 con assegnazione di un termine per controdeduzioni – tali condotte integrano la causa di decadenza prevista dall’art. 25 dello Statuto dell’ente locale secondo cui “Il Consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consiliari o a due convocate in sessione ordinaria, viene dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale…” (cfr. art. 43, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000: “Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”).

    Il ricorrente contesta la legittimità della gravata delibera consiliare e affida il ricorso ai seguenti motivi di diritto: violazione dell’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, violazione dell’art. 25 dello Statuto del …, eccesso di potere, travisamento dei fatti. In sintesi, non solleva rilievi di carattere procedimentale ma afferma che le proprie assenze sarebbero giustificate poiché: a) quanto alla seduta del 7 maggio 2012, l’istante era impegnato presso la propria azienda agrozootecnica nell’assistenza ad un veterinario in un difficile intervento d’urgenza su un bovino di razza marchigiana e l’intervento si protraeva fino alle 19.30, quindi oltre la chiusura dei lavori del Consiglio; b) il 10 agosto 2012 si trovava presso una località di villeggiatura balneare e non era stato reso edotto della convocazione del Consiglio Comunale poiché il relativo avviso era stato recapitato al suocero, senza l’osservanza delle formalità prescritte dal codice di procedura civile; c) il 28 novembre 2012 non aveva potuto partecipare alla seduta del Consiglio a causa dell’intenso traffico stradale dovuto ad avverse condizioni meteorologiche che gli avevano impedito di raggiungere il Comune.

    Conclude con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

    Si sono costituite in giudizio le controparti processuali che replicano analiticamente alle censure, contestano le giustificazioni fornite dal ricorrente e concludono per il rigetto del ricorso.

    Il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 885 del 5 giugno 2013 con la seguente motivazione: “Considerato, ad un sommario esame condotto alla luce delle giustificazioni sulle assenze fornite dal ricorrente, che il provvedimento impugnato appare resistere alle censure prospettate in gravame”.

    All’udienza dell’11 aprile 2018 la causa è passata in decisione.

    Il ricorso è infondato e va respinto.

    Preliminarmente, benché non sia stata eccepita la carenza di giurisdizione, occorre premettere che, nella specifica fattispecie in scrutinio, si controverte della legittimità del provvedimento di decadenza di un consigliere comunale per la mancata partecipazione alle sedute dell’organo consiliare, comminata in base ad una disposizione statutaria e all’art. 43, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 secondo cui ” Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”.

    Invero, tale previsione introduce una seppur limitata sfera di potestà discrezionale in capo ai singoli enti locali nell’individuazione dei presupposti per la dichiarazione di decadenza, con riflessi sulle posizioni giuridiche incise e, quindi, sulla giurisdizione che spetta al giudice amministrativo ove siano coinvolti interessi legittimi, come nel caso in esame.

    Nel merito, vanno delineati alcuni principi di diritto al fine di mettere in rilievo come l’istituto della decadenza dalla carica di consigliere comunale attui un delicato equilibrio tra esigenze di tutela della rappresentatività democratica nelle amministrazioni locali, di salvaguardia delle minoranze politiche, di ordinato svolgimento delle funzioni istituzionali, di corretto funzionamento degli organi assembleari e deliberativi, di predilezione nella cura dell’interesse pubblico da parte di chi ricopre incarichi istituzionali, visto che:

    – in via generale, la decadenza dalla predetta carica costituisce una limitazione all’esercizio di un munus publicum, sicché la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente;

    – il carattere sanzionatorio del provvedimento, destinato ad incidere su una carica elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze;

    – sotto distinto profilo, l’istituto è posto a presidio di una ordinata e proficua attività dell’organo collegiale e tende a sanzionare il comportamento del consigliere che, una volta eletto, si disinteressi del mandato conferitogli dai cittadini;

    – le giustificazioni per eventuali assenze per mancato intervento dei consiglieri nelle sedute dell’assemblea possono essere preventive ovvero fornite successivamente, ferma restando l’ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio Comunale in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione;

    – dette assenze possono dar luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni connessi all’incarico pubblico elettivo;

    – visto che l’elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.), le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possano comportare decadenza, devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giustificazione ovvero nella loro estrema genericità e carenza di prova, tale da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza;

    – l’astensionismo ingiustificato di un consigliere comunale costituisce legittima causa di decadenza sul presupposto del disinteresse e della negligenza che l’amministratore mostra nell’adempiere il proprio mandato, con ciò generando non solo difficoltà di funzionamento dell’organo collegiale cui appartiene ma violando, altresì, l’impegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e che ripone in lui la propria fiducia politico – amministrativa (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 638/2011).

    Da tali considerazioni discende la manifesta infondatezza del ricorso.

    Al riguardo, l’art. 24 dello Statuto Comunale di … disciplina i doveri dei consiglieri comunali e stabilisce che “1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute consiliari ed ai lavori delle Commissioni consiliari eventualmente istituite. 2. Ogni Consigliere Comunale è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio del Comune, presso il quale vengono recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale”.

    L’art. 25 dello Statuto dell’ente locale dispone ancora che “Il Consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consiliari o a due convocate in sessione ordinaria, viene dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale…… Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente addotte dal Consigliere interessato, delibera la decadenza e la surroga del primo dei non eletti della stessa lista”.

    Nel caso in questione, il ricorrente non nega di essersi assentato nelle sedute consiliari ma si duole che il Consiglio Comunale non abbia accolto le giustificazioni fornite, ritenendole non idonee. In proposito, risultano integrate entrambe le ipotesi di decadenza previste dallo Statuto dell’ente locale poiché, nello stesso anno, il deducente ha disertato n. 2 sedute ordinarie (7 maggio e 28 novembre 2012) e, complessivamente, n. 3 sedute consiliari (oltre quelle indicate, anche la seduta straordinaria del 10 agosto 2012).

    Ebbene, ritiene il Collegio che il provvedimento si sottragga alle censure di parte ricorrente, non ravvisando idonee giustificazioni alle assenze per le ragioni di seguito riportate:

    a) quanto alla seduta ordinaria del 7 maggio 2012, la documentazione esibita dal ricorrente (attestazione del veterinario circa l’intervento d’urgenza presso l’azienda agrozootecnica dell’istante) non dà atto della effettiva concomitante presenza del ricorrente presso l’azienda agrozootecnica e, inoltre, non dimostra in alcun modo che la partecipazione dello stesso fosse effettivamente necessaria, tale da impedirgli di svolgere l’attività istituzionale per la quale aveva ottenuto la fiducia degli elettori, in ogni caso l’episodio denota una non condivisibile predilezione per la cura di interessi personali economici e professionali ritenuti prevalenti rispetto alla funzione pubblica;

    b) circa l’assenza nella seduta straordinaria del 10 agosto 2012, la motivazione addotta, consistente nella concomitante fruizione di vacanze balneari, non integra quelle ragioni serie, gravi ed obiettive che possano giustificare l’assenza nel Consiglio Comunale; peraltro, le modalità di convocazione (avviso notificato presso il domicilio eletto, mediante consegna a persona indicata dallo stesso consigliere) è conforme al disposto dal regolamento comunale e, come dedotto dalle controparti, la stessa procedura di notifica (avviso consegnato al suocero dell’istante) era stata seguita per una precedente convocazione in vista di una seduta alla quale il ricorrente aveva regolarmente partecipato;

    c) la giustificazione fornita per l’ultima assenza del 28 novembre 2012 è manifestamente generica ed affidata esclusivamente alle dichiarazioni di altre persone, senza ulteriori elementi di riscontro e, inoltre, non spiega la mancata adozione di opportune cautele che avrebbero consentito all’istante di organizzarsi per raggiungere in tempo il Comune al fine di adempiere gli impegni istituzionali connessi all’esercizio della propria funzione.

    In conclusione, richiamate le svolte considerazioni, non resta che ribadire l’infondatezza del gravame.

    La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

    Condanna …al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di … e di .. che liquida complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, da ripartire in parti uguali tra le controparti processuali (€ 2.000,00 ciascuno).

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Paolo Corciulo, Presidente FF

    Ida Raiola, Consigliere

    Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Gianluca Di Vita Paolo Corciulo
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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