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Appalti pubblici – oggetto sociale attinente alla gara – interpretazione estensiva del requisito idoneativo – ammissione alla gara di tutti i concorrenti che offrono idonee garanzie di affidabilita’

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I – sentenza 9 maggio 2018, N. 3385

    APPALTI PUBBLICI – OGGETTO SOCIALE ATTINENTE ALLA GARA – INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DEL REQUISITO IDONEATIVO – AMMISSIONE ALLA GARA DI TUTTI I CONCORRENTI CHE OFFRONO IDONEE GARANZIE DI AFFIDABILITA’

    In materia di appalti pubblici, la previsione che richiede ai concorrenti un oggetto sociale attinente alla gara intende garantire che i soggetti partecipanti abbiano acquisito concreta e non meramente potenziale esperienza con riferimento alle prestazioni che costituiranno oggetto di affidamento.

    L’interesse pubblico sottostante a tale requisito non è certamente la creazione di una riserva a favore delle imprese già presenti sul mercato, ma, al contrario, l’apertura del mercato stesso attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.

    Detto requisito idoneativo va, d’altronde, coniugato con i principi eurounitari, in modo da consentire la partecipazione a soggetti che, seppure non abbiano effettuato le medesime prestazioni, offrano comunque idonee garanzie di affidabilità, nell’ottica di un ampliamento del mercato (in tal senso anche Consiglio di Stato, Sez. III, n. 695/2016).

    Nel caso di specie, le società controinteressate presentano un oggetto attinente – da intendersi come inerente e non coincidente – alla prestazione principale della gara.

    Massima a cura dell’Avv. Maria Allegra Zito e del Dott. Claudio Esposito

    Pubblicato il 23/05/2018

    03385/2018 REG.PROV.COLL.

    00136/2018 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 136 del 2018, proposto da
    … … s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …, …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato … in …, piazza …, …;

    contro

    Comune di …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …, …, …, …, …, …, …, …, …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in …, piazza …, …;

    nei confronti

    … …, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati …, …, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato …, in …, via …,…;
    … – … s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso il suo studio in …, via …, …;
    … s.r.l., … s.r.l., … s.p.a., … s.r.l., … s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

    per l’annullamento

    – della determinazione dirigenziale n. 6 del 30 novembre 2017 di aggiudicazione definitiva della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del I stralcio funzionale del Piano Urbanistico Attuativo del Parco Cimiteriale di …;

    – di tutti i verbali di gara, nella parte in cui è stata disposta l’ammissione alla gara dell’a.t.i. … … s.r.l./… s.r.l., dell’a.t.i. … …/… s.r.l. e dell’a.t.i. … s.p.a./… s.r.l./… s.r.l. e sono stati attribuiti i punteggi alle offerte tecniche ed economiche presentate dalle stesse associazioni temporanee di imprese;

    – di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti, compreso il disciplinare di gara, con riferimento al punto 8.1 dello stesso.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di …, di … …. e della società … – … s.r.l.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con ricorso notificato e depositato, rispettivamente, il 3 ed il 12 gennaio 2018 la società … … s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese con le società … s.p.a., … s.p.a., … s.p.a. – premesso di aver partecipato, collocandosi in 4^ posizione, alla procedura indetta nel 2016 dal Comune di … per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del I stralcio funzionale del Piano Urbanistico Attuativo del parco cimiteriale di … – impugna gli atti indicati in epigrafe, ivi compresa la determinazione dirigenziale n. 6/2017 recante aggiudicazione in favore della prima graduata costituenda associazione temporanea di imprese tra le società … s.r.l. (mandataria) e … s.r.l. (mandante).

    Articola censure avverso la mancata esclusione di tutti e tre i raggruppamenti temporanei di imprese che la precedono in graduatoria (oltre alla prima classificata a.t.i. …., la seconda graduata a.t.i. … …/…s.r.l. e la terza a.t.i. … s.p.a./… s.r.l./… s.r.l.).

    Affida il gravame ai seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 143 del D. Lgs. n. 163/2006; violazione degli artt. 24 e 95 del D.P.R. n. 207/2010; violazione e falsa applicazione dei punti 8.1, 8.2 e 15 del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto dei presupposti e per istruttoria perplessa e carente; violazione e falsa applicazione dell’art. 2436 c.c., violazione del capitolato speciale d’appalto.

    Conclude con le richieste di accoglimento del gravame, di conseguente annullamento degli atti impugnati, di reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto e, in subordine, di risarcimento per equivalente monetario.

    Si sono costituite le controparti processuali che eccepiscono in rito l’inammissibilità del ricorso sotto distinti profili e, nel merito, si oppongono all’accoglimento.

    Il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 213 del 7 febbraio 2018 confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1404 del 29 marzo 2018.

    All’udienza pubblica del 9 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

    DIRITTO

    1. Si controverte in ordine alla legittimità della gara indetta dal Comune di … con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 (vigente ratione temporis), per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del I stralcio funzionale del Piano Urbanistico Attuativo del parco cimiteriale di …, per un importo dell’investimento pari ad euro 14.000.000,00 con termine di partecipazione fissato al 30 maggio 2016.

    All’esito della selezione, nelle prime quattro posizioni si collocavano, rispettivamente: 1) l’a.t.i. … s.r.l./… s.r.l.; 2) l’a.t.i. … …/… s.r.l.; 3) l’a.t.i. … s.p.a./… s.r.l./… s.r.l.; 4) l’a.t.i. … s.p.a./… s.p.a./… s.p.a./… s.p.a..

    Quindi, con determinazione dirigenziale n. 6 del 30 novembre 2017 l’appalto veniva aggiudicato alla prima graduata a.t.i. …/….

    Con il ricorso in trattazione, la società … s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo dell’a.t.i. collocata in quarta posizione lamenta la mancata esclusione delle prime tre graduate al fine di conseguire l’aggiudicazione deducendo diversi motivi di gravame.

    2. Il ricorso è infondato e, pertanto, può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalle controparti processuali circa la presunta inammissibilità dell’impugnativa; tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015; Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione “più liquida” sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..

    3. Preliminarmente occorre dare atto che, nella illustrazione dei motivi del ricorso, si procederà ad esaminare dapprima le censure con cui la ricorrente rappresenta cause di esclusione comuni alle tre a.t.i. che la precedono in graduatoria, segnatamente per: I) carenza del requisito di idoneità professionale ex art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; II) mancanza dei rilievi planoaltimetrici nei progetti definitivi e conseguente violazione dell’art. 24 del D.P.R. n. 207/2010; III) carenza delle offerte economiche e violazione dell’art. 143 del D.Lgs. n. 163/2006; IV) violazione del progetto preliminare predisposto dall’amministrazione circa il numero minimo di manufatti da realizzare; V) violazione dell’art. 9 dello schema di contratto allegato al bando di gara riguardo alla quota di tumulazioni da concedere agli utenti e alla presunta erronea redazione del piano economico finanziario (P.E.F.).

    Rispetto a tali rilievi, può essere posticipato l’esame del profilo di illegittimità che attiene specificamente alla illegittima ammissione dell’a.t.i. aggiudicataria …/… per presunta carenza dei requisiti economico – finanziari ex art. 95 del D.P.R. n. 207/2010. Ciò in quanto, l’infondatezza (per le ragioni di seguito riportate) delle censure sub 1) – 5) comuni alle imprese poziori non consente alla ricorrente di scalare la graduatoria e di aspirare all’aggiudicazione dell’appalto, con conseguente inammissibilità del residuo motivo di gravame per carenza di interesse dovuta alla insussistenza della c.d. “prova di resistenza”, così come eccepito dalle difese del Comune di … e di … s.r.l..

    Tanto premesso, può passarsi al vaglio dei motivi di gravame.

    4. Con la prima censura, … s.p.a. deduce la carenza in capo ai raggruppamenti controinteressati del requisito richiesto dal punto 8.1 del disciplinare di gara che, ai fini della valutazione sulla idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006), richiedeva l’ “iscrizione alla C.C.I.A.A. di qualsiasi provincia o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza con oggetto sociale attinente con quello della gara, ovvero attivazione dell’oggetto sociale” laddove la parola “ovvero” andrebbe intesa nella sua accezione esplicativa (“cioè”) anziché alternativa, come si desumerebbe dall’art. 13.4 del disciplinare che imponeva ai concorrenti di rendere una dichiarazione attestante “l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – CCIAA, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, riportante: numero e data di iscrizione, forma giuridica e sede legale, oggetto sociale attinente con quello della gara (ovvero attivazione dell’oggetto sociale)”. La ricorrente ritiene in particolare che nessuna delle società componenti le a.t.i. controinteressate, al momento della partecipazione alla gara, presentava un oggetto sociale attinente alla procedura di gara e concretamente attivato.

    Il profilo di illegittimità è infondato in punto di diritto e di fatto.

    La previsione che richiede ai concorrenti un oggetto sociale attinente alla gara, oltre che attivato, intende garantire che i soggetti partecipanti abbiano acquisito concreta e non meramente potenziale esperienza con riferimento alle prestazioni che costituiranno oggetto di affidamento.

    La disposizione va interpretata in conformità a condivisibile indirizzo giurisprudenziale e al principio del favor participationis, in termini ragionevolmente flessibili di analogia o inerenza (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4529/2014; T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 52/2010). Difatti, l’interesse pubblico sottostante al requisito idoneativo de quo non è certamente la creazione di una riserva a favore delle imprese già presenti sul mercato, ma, al contrario, l’apertura del mercato stesso attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 1204/2009; T.A.R. Campania, Salerno, n. 664/2017). Detto requisito idoneativo va, d’altronde, coniugato con i principi eurounitari, in modo da consentire la partecipazione a soggetti che, seppure non abbiano effettuato le medesime prestazioni, offrano comunque idonee garanzie di affidabilità, nell’ottica di un ampliamento del mercato (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 695/2016; Sez. V, n. 1030/2016; T.A.R. Toscana, n. 85/2016; T.A.R. Lazio, Roma, n. 1785/2016).

    Ebbene, dall’esame delle visure camerali emerge che le società controinteressate presentano un oggetto attinente – da intendersi come inerente e non coincidente per le ragioni illustrate – alla prestazione principale della gara e concretamente attivato.

    Difatti, la società … s.r.l. svolge fin dal 26 ottobre 1999 l’attività “lavori generali di costruzione di edifici” che corrisponde al codice CPV n. 45210000 (sistema di classificazione unitario degli appalti pubblici approvato con Regolamento CE n. 213/2008) indicato nel disciplinare (pag. 5) per la prestazione principale della concessione. A far data dal 1999, ha intrapreso l’attività corrispondente alla categoria OG1 – edifici civili e industriali coerentemente con quanto richiesto nel bando che recita: “II.I.2) Tipo di appalto: Concessione e gestione di lavori pubblici. Categoria prevalente OG1. Luoghi di svolgimento delle attività: Città di …, …”. Inoltre, nelle visure camerali della … s.r.l. e della … s.r.l. si fa espresso riferimento alle costruzioni monumentali e cimiteriali (nella seconda società anche alla lavorazione delle pietre e del marmo, materiali destinati all’edilizia cimiteriale e monumentale) e, quindi, non può dubitarsi della attinenza dell’oggetto sociale delle imprese rispetto alla gara di cui si controverte.

    Analoghe considerazioni vanno svolte anche per le altre concorrenti: I) … s.c.a r.l. eroga servizi funebri e cimiteriali quali, a titolo esemplificativo, manutenzione di cappelle e manufatti cimiteriali con esecuzione di opere di ammodernamento e, dal 3 novembre 2004, esercita attività di lavori generali di costruzioni di edifici; II) … s.r.l., nel proprio oggetto sociale, contempla l’attività di costruzione di edifici civili, industriali e monumentali e, dall’8 novembre 2007, effettua lavori edili per categoria OG1; III) … s.p.a. opera nel settore della costruzione di edifici civili, industriali e monumentali e, dal 1 aprile 1998, esegue lavori edili; IV) … s.r.l. eroga servizi di gestione di operazioni cimiteriali e, dal 6 febbraio 1992, è attiva nella costruzione, trasformazione, riparazione di opere civili; V) … s.r.l. è operativa nella custodia e gestione di cimiteri e, dal 1 luglio 1986, nella costruzione di edifici e lavori di manutenzione edile.

    5. Con una ulteriore censura comune alle a.t.i. controinteressate, parte ricorrente sostiene che i progetti definitivi presentati dagli altri operatori sarebbero privi di rilievi plano – altimetrici, quindi si porrebbero in violazione dell’art. 24, comma 2 lett. c), del D.P.R. n. 207/2010 e sottolinea che tali documenti sarebbero viceversa necessari, tenuto conto della particolare orografia dei luoghi oggetto di appalto (l’intervento prevede la realizzazione di un parco cimiteriale con i relativi manufatti su di una estesa collina di …). Secondo la ricorrente, tale illegittimità comporterebbe anche una grave carenza progettuale visto che, tra l’altro, le controinteressate non avrebbero tenuto conto della presenza di cavi interrati di media tensione nell’area posta tra il confine est del cimitero dei … e il cimitero di …; evidenzia che i progetti prevedono interventi di edificazione sia in superficie che nel sottosuolo in corrispondenza dell’elettrodotto e, inoltre, le a.t.i. controinteressate avrebbero anche ignorato l’esistenza della fascia di rispetto, con conseguente impossibilità di realizzare l’opera.

    La censura è infondata alla luce delle documentate deduzioni difensive rese dal Comune di … (nota R.U.P. PG/2018/62755 del 19 gennaio 2018) – non confutate dalla ricorrente – da cui si evince che le prime tre classificate hanno prodotto gli elaborati richiesti accludendo al progetto definitivo i rilievi plano – altimetrici da cui si desumono le quote altimetriche e le distanze relative alla singole zone di intervento ritenute utili dalla commissione di gara per l’individuazione delle soluzioni proposte dai partecipanti.

    Quanto alla presenza di cavi interrati e della fascia di rispetto, le argomentazioni attoree sono generiche e non documentate; in ogni caso, non sono stati offerti convincenti deduzioni a sostegno della doverosità dell’eventuale esclusione considerato che, come rappresentato dal Comune di …, l’art. 20.1 del disciplinare consente all’amministrazione di richiedere ai concorrenti di apportare modifiche ai progetti definitivi finalizzate all’acquisizione di pareri obbligatori da parte delle Autorità competenti (in tale ipotesi, l’aggiudicazione della concessione è subordinata all’accettazione delle modifiche progettuali nonché al conseguente, eventuale adeguamento del piano economico-finanziario).

    6. Parte ricorrente imputa ancora alle a.t.i. controinteressate la violazione dell’art. 143, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 15.1 del disciplinare, secondo cui “dal piano economico-finanziario dovrà, inoltre, emergere – ai sensi dell’art. 143, comma 7 del Codice – il preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori”; al riguardo, sottolinea che nessuna delle predette a.t.i. ha allegato un atto di impegno assunto da istituti di credito a finanziare il progetto.

    Il rilievo è infondato poiché il disciplinare di gara – così come la disposizione del previgente codice dei contratti pubblici ivi richiamata – non richiedeva l’assunzione di obbligo dell’istituto di credito a sostenere economicamente il progetto, come sostenuto dalla società ricorrente (ipotesi quest’ultima espressamente prevista dalla distinta previsione contenuta nell’art. 144, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 163/2006). Viceversa, il disciplinare richiedeva esclusivamente il loro “preliminare coinvolgimento”, cioè l’avvio di una interlocuzione con tali istituti; tale adempimento risulta espletato, visto che dalla documentazione allegata al ricorso emerge che vi è stata una consultazione preliminare con tali istituti di credito i quali hanno asseverato i P.E.F., attestandone la congruità economico – finanziaria.

    7. Con la successiva censura …. s.p.a. si duole della mancata esclusione delle a.t.i. controinteressate in quanto i relativi P.E.F. indicherebbero un numero di manufatti (tumuli al coperto, loculi al coperto, loculi allo scoperto, cinerari al coperto, lotti per cappelle, lotti per monumenti) inferiori, per almeno una tipologia, a quanto previsto nel progetto preliminare (elaborato di progetto PR.CP.001 – capitolato descrittivo e prestazionale; pag. 66).

    La deduzione va respinta alla luce delle considerazioni svolte dalle difese delle parti resistenti, secondo cui l’effettiva consistenza del numero dei manufatti va desunta non dal P.E.F. ma dagli elaborati tecnici, quindi dal progetto definitivo – rispetto al quale non vi è nessuna contestazione di parte ricorrente – visto che i dati riportati nel piano economico finanziario rilevano unicamente per valutare i flussi economici delle attività e la sostenibilità finanziaria dell’intera operazione.

    Inoltre, la previsione di una quantità inferiore di manufatti per ciascuna tipologia (tumuli, loculi, cinerari, etc.) rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare non risulta espressamente presidiata dalla sanzione espulsiva, incorrendo la più rigida tesi sostenuta nel ricorso nella violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. A tale proposito, va sottolineato il carattere non univoco della formulazione contenuta nell’elaborato del progetto preliminare PR_IP_001 – indirizzi progettuali e normativi – “La articolazione delle diverse tipologie di tumulazione (per resti mortali, per feretri e per urne cinerarie) indicate nel progetto preliminare hanno un carattere indicativo e strumentale al fine di determinare, in ossequio al disposto normativo del D.Lgs. 163/2006 la sostenibilità del progetto da porre in gara” (pag. 2). Tale disposizione riconosce ai concorrenti un margine di autonomia nella compilazione del P.E.F., facoltà di cui pare si sia avvalsa anche l’a.t.i. … che – come evidenziato dall’amministrazione (nota R.U.P. PG/2018/62755 del 19 gennaio 2018) – non ha rispettato le soglie minime nel proprio progetto definitivo presentato in sede di gara, laddove ha previsto la realizzazione di n. 869 loculi allo scoperto contro i n. 1.950 previsti nel progetto preliminare predisposto dall’amministrazione (con la conseguenza che il numero complessivo di loculi, allo scoperto e al coperto, è pari a n. 2.630, anziché 3.030).

    8. Con l’ultimo motivo di gravame, …. s.p.a. deduce la violazione dell’art. 9 dello schema di contratto allegato al bando di gara, secondo cui l’affidatario è tenuto a riservare una quota delle tumulazioni in proporzione al tasso di mortalità rilevato nel Comune di …, con conseguente divieto di cedere tutte le concessioni all’utenza; in proposito, la istante obietta che i P.E.F. delle a.t.i. controinteressate prevedono ricavi generati dalla vendita di tutti i manufatti realizzati – senza tener conto della obbligatoria quota di riserva delle tumulazioni – e si fonderebbero quindi su proiezioni non veritiere, con la conseguenza che non sarebbe garantita la sostenibilità finanziaria dell’intervento.

    La censura non ha pregio.

    Sotto un primo profilo, il rilievo non è documentato e si infrange avverso le contestazioni con cui le difese di … s.c. a r.l. e … s.r.l. affermano di aver tenuto conto nei propri P.E.F. della riserva di cessione di manufatti sancita dallo schema di contratto. L’eventuale carenza non integra una specifica causa di esclusione dalla procedura di gara ma rileva unicamente ai fini della eventuale inattendibilità delle offerte dei concorrenti controinteressati che, nella prospettazione attorea, sarebbero inficiate da previsioni economiche su flussi di entrata superiori alle stime reali.

    In ogni caso, il ragionamento non tiene conto della disposizione di cui all’art. 9 dello schema di contratto che riconosce al concessionario il diritto di monetizzare, prima della fine della concessione, anche la quota di tumulazioni oggetto di riserva (“Entro il 12° mese precedente lo scadere della concessione l’Amministrazione Comunale dovrà determinarsi ad autorizzare il Concessionario alla cessione all’ utenza delle concessioni non cedute, come quelle non cedibili a vivi, alle tariffe all’epoca vigenti ovvero a compensare il Concessionario medesimo per il trattenimento della riserva finale che rimarrà così pienamente disponibile all’Amministrazione. In tale secondo caso, allo scadere della concessione ed in corrispondenza della quantità dei manufatti rientranti nel patrimonio disponibile dell’Amministrazione Comunale di …, al Concessionario sarà dovuto il prezzo corrispondente al costo di costruzione, maggiorato degli utili d’ impresa e degli oneri finanziari, dedotti dal piano economico-finanziario di cui all’offerta. Il pagamento da parte dell’Amministrazione avverrà entro e non oltre 90 giorni dalla data di formale comunicazione al Concessionario della determinazione di trattenere la riserva”).

    In conclusione, vanno respinti i motivi di gravame concernenti presunte cause comuni di esclusione delle a.t.i. controinteressate.

    Per l’effetto, non resta di dichiarare l’inammissibilità per carenza di interesse della censura specificamente rivolta avverso l’ammissione in gara dell’a.t.i. …. s.r.l. per carenza di requisiti economico – finanziari di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 (pagine 9 – 15 del ricorso introduttivo). Difatti, si ribadisce che l’eventuale accoglimento di tale profilo di illegittimità non avrebbe alcuna utilità per la società ricorrente che, data la posizione in graduatoria (4^) e la legittima ammissione in gara delle a.t.i. classificate in seconda e terza posizione, non potrebbe in alcun modo aspirare all’aggiudicazione dell’appalto.

    In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso proposto da …. s.p.a. va in parte respinto ed in parte va dichiarato inammissibile.

    In applicazione del criterio della soccombenza di cui agli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio oltre accessori di legge in favore delle controparti processuali nella misura indicata in dispositivo; ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 93 c.p.c. va disposta la distrazione delle spese liquidate ad … in favore dei procuratori antistatari che hanno avanzato rituale richiesta.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, in parte rigetta il ricorso in epigrafe e in parte lo dichiara inammissibile.

    Condanna … s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controparti processuali nella misura di seguito indicata: € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge in favore del Comune di …; € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge in favore della società … s.r.l.; € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge in favore della società … con distrazione in favore dei relativi procuratori antistatari.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Salvatore Veneziano, Presidente

    Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

    Maurizio Santise, Primo Referendario

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Gianluca Di Vita Salvatore Veneziano
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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