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Edilizia residenziale pubblica – Diniego di regolarizzazione del rapporto locativo di un alloggio di proprietà comunale con conseguente ordine di sgombero ad horas – Giurisdizione del Giudice Amministrativo Redazione del ricorso in doppio originale – Conformità alla normativa di rito Edilizia residenzale pubblica – Alloggi di servizio

    TAR NAPOLI, SEZ. V, SENTENZA N. 22 Giugno 2018, n. 4207

    Edilizia residenziale pubblica – Diniego di regolarizzazione del rapporto locativo di un alloggio di proprietà comunale con conseguente ordine di sgombero ad horas – Giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Redazione del ricorso in doppio originale – Conformità alla normativa di rito

    Edilizia residenzale pubblica – Alloggi di servizio

    1. In materia di edilizia residenziale pubblica, appartiene al Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità della reiezione dell’istanza di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, a titolo di regolarizzazione, da parte di chi lo occupa abusivamente. Infatti, tali controversie si riferiscono alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri e non già a quella successiva ricadente nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato.

    Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di diniego regolarizzazione di immobile ERP e di conseguente ordine di sgombero di un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune.

    2. E’ conforme alla normativa di rito la redazione del ricorso “in doppio originale” (uno digitale e uno cartaceo) con notifica, con le tradizionali modalità materiali, del solo ricorso cartaceo, allorquando il ricorrente provveda alla notifica del medesimo (sebbene in originale cartaceo) nei sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato ed al deposito (in nativo digitale) nei trenta giorni successivi. La redazione di un secondo originale in formato cartaceo e la sua materiale notificazione consentono di raggiungere comunque lo scopo cui l’atto era preordinato, sicché, a norma dell’art. 156 c.p.c., le eccepite difformità rispetto al modello legale non possono dare luogo ad alcuna forma di nullità

    3. Un immobile qualificato come “alloggio di servizio”, la cui assegnazione è connessa all’incarico ed ha efficacia fino al perdurare del rapporto di lavoro subordinato, soggiace alla disciplina relativa alla regolarizzazione del rapporto locativo allorquando l’immobile rientri nel piano di edilizia residenziale pubblica. (Nel caso di specie, la ricorrente ha promosso istanza di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, a titolo di regolarizzazione, in quanto, a seguito del decesso del marito, quale legittimo assegnatario dello stesso in qualità di custode, era divenuta occupante sine titulo, mentre in precedenza era convivente con soggetto assegnatario, sia pure in qualità di custode).

    4. In tema di regolarizzazione del rapporto locativo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato sine titulo, la Pubblica Amministrazione (ente gestore) non può intimare lo sgombero ad horas ma è obbligata, ai sensi del comma 3 dell’art. 30 della L. 18/97, a diffidare preventivamente, con lettera raccomandata, l’occupante senza titolo a rilasciare l’ alloggio assegnando un termine per il rilascio non superiore a 60 giorni.

    Parimenti illegittimo è il comportamento della P.A. per violazione dell’art. 7 L. 241/90 laddove ometta la necessaria comunicazione di avvio del procedimento in relazione all’ordine di sgombero ad horas, sia pure consequenziale a quello di regolarizzazione, nonché per violazione dell’art. 10 bis l. 241/90 per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione presentata dalla ricorrente.

    Massime a cura dell’avv. Benedetta Leone e del dott. Aniello Polise

    Pubblicato il 22/06/2018

    04207/2018 REG.PROV.COLL.

    00365/2017 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Quinta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 365 del 2017, proposto da
    …., rappresentata e difesa dagli avvocati …., con domicilio eletto presso lo studio ……;

    contro

    Comune …., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …;

    per l’annullamento

    1. Della Disposizione Dirigenziale n. …., notificata ex art. 140 c.p.c. il …., con cui il Dirigente della …. del Comune di …. ha disposto, in danno della ricorrente, la conclusione del procedimento amministrativo connesso all’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo dell’alloggio di proprietà del Comune di …. sito in …, n. …, e il conseguente sgombero ad horas;

    2. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di ….;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2018 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    1. Con ricorso notificato in data 23/25 gennaio 2017 e depositato il successivo 2 febbraio …. ha impugnato la disposizione dirigenziale n. … del …, notificata ex art. 140 c.p.c il …, con cui il Dirigente della …. del Comune di … ha disposto in suo danno la conclusione del procedimento amministrativo connesso all’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo dell’alloggio di proprietà del Comune di … sito alla Via … n. … .. per manifesta inammissibilità e il conseguente sgombero ad horas con l’avvertimento che in ipotesi di inottemperanza si sarebbe proceduto al recupero coatto dell’unità immobiliare occupata sine titulo e i relativi atti presupposti.

    2. Il provvedimento gravato è motivato sulla base dei seguenti rilievi “RILEVATO CHE l’alloggio di proprietà del Comune di … sito in … alla Via … n. … era occupato dal sig. .. nato a .. il … in qualità di custode;

    il sig. … nato a … il … è deceduto il ….;

    L’assegnazione di un alloggio di servizio ha efficacia esclusivamente fino al perdurare del rapporto di lavoro subordinato in capo al soggetto individuato quale custode;

    l’alloggio di proprietà del Comune di… sito in … alla … n. …, rientrando nel novero dei alloggi di servizio, “destinato ad attività di custodia, non soggiace alla disciplina relativa alla regolarizzazione del rapporto locativo (applicabile esclusivamente agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica);

    al … la sig.ra … nata a … il … presenta un’esposizione debitoria pari ad E 260,15;

    VISTO

    il D. Lgs. 267/2000, art. 4 c. 2 ed il D. Lgs. 165/2001, art.107, c. 2, che demandano al Dirigente competente la redazione dei provvedimenti gestionali;

    la L.R.C. 18/97 SS.ii,n1r11,

    la L.R.C. 13/2000 ss.ii.mm

    l’art. 53 comma 2 della L. 475 del 1978 che testualmente recita; “La regolarizzazione del rapporto locativo e’ subordinata: a) al protrarsi dell’occupazione da porle dello stesso nucleo familiare almeno da un anno prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 5,73; b) al recupero da parte dell’ente gestore di tutti i canoni arretrati; c) alla circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad assegnatario gia’ individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge”.

    3. La ricorrente a sostegno del ricorso deduce in punto di fatto:

    – a) di risiedere dal 1971 nell’alloggio di … a …al n. … – Quartiere … assegnato nel 1971 al marito sig. …., deceduto il …;

    – b) l’alloggio de quo rientra nell’ambito di un complesso di fabbricati (15 per n. 394 alloggi) facenti parte del piano di edilizia residenziale pubblica, gestiti, dapprima dalle …, poi, dalla … S.p.A. ed in ultimo dalla …;

    – c) nel corso degli anni, quasi tutti gli alloggi di via … erano stati trasferiti agli assegnatari;

    – d) pur avendo nel corso degli anni corrisposto il dovuto, così come richiesto dai gestori incaricati, la ricorrente non aveva mai ricevuto dall’amministrazione resistente alcuna contestazione in ordine alla sua titolarità, né tantomeno un riscontro in ordine alle sue richieste volte al subentro nella locazione/regolarizzazione dell’occupazione, a far data dal decesso del marito, assegnatario dell’alloggio quale custode, nonché al riscatto dell’immobile;

    – e) con nota prot n…. l’Assessorato …. comunicava per contro alla ricorrente che “la Regione Campania, con delibera di giunta n. …, ha definitivamente approvato il piano di vendita degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di …, in ottemperanza alle previsioni di cui alla L 560/93 … tra i beni in vendita rientra anche l’unità immobiliare da Lei occupata, per la quale, qualora ricorrano i requisiti normativi previsti, Le verrà concessa l’opportunità di esercitare il diritto di opzione all’acquisto, secondo le modalità riportate nella offerta di vendita che la ….”:

    – f) in data …. (prot n. …) la società … S.p.A. per conto del Comune di …trasmetteva alla ricorrente tutta la documentazione necessaria per accettare l’offerta di acquisto dell’alloggio di interesse, offerta da lei accettata con la correlativa corresponsione a titolo di cauzione dell’importo di € 3.894,08, pari al 5% del prezzo di vendita (€ 77.881,60);

    – g) anche al fine di sollecitare una definizione della annosa questione, in data … la ricorrente sottoscriveva un modulo prestampato prot n. …., col quale chiedeva la regolarizzazione del rapporto;

    – h) il .. con nota prot n. ..(avente ad oggetto “piano di dismissione patrimonio comunale – riavvio del processo di vendita”), la società …i (quale affidataria dei servizi di dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di …) ha comunicato alla ricorrente che l’alloggio “a Lei locato” rientra tra i beni di interesse e che, avendo già esercitato il diritto di opzione, al fine di velocizzare le procedure necessarie per addivenire alla stipula del rogito di compravendita, avrebbe dovuto contattare un ufficio competente per la produzione della necessaria documentazione;

    -i) sennonché il Comune di … del tutto inopinatamente adottava l’atto gravato.

    4. Ciò posto, la ricorrente ha articolato avverso lo stesso, in quattro motivi di ricorso le seguenti censure:

    1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO – ILLOGICITA’ MANIFESTA – CARENZA DI MOTIVAZIONE – CARENZA DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA

    La ricorrente deduce in primo luogo l’illegittimità dell’ordinanza gravata per violazione degli artt. 7 e 10 bis l. 241/90, avendo l’Amministrazione comunale del tutto bypassato il contradditorio procedimentale previsto da tali norme, impedendole in tal modo di poter rappresentare le proprie legittime ragioni che, opportunatamente vagliate, avrebbero condotto ad una diversa determinazione; in particolare la ricorrente avrebbe dedotto di risiedere nell’alloggio de quo da quasi 50 anni e che negli anni, dopo la morte del marito … aveva chiesto al Comune la voltura del contratto di locazione e/o, comunque, il riscatto dell’alloggio (cfr.: nota del …, nota del …, nota del …e nota del …) e che il Comune di … non le aveva mai in precedenza contestato alcunché in ordine alla sua permanenza in detto alloggio e che gli alloggi facenti parte del medesimo fabbricato erano stati tutti trasferiti, come del pari era stato trasferito quello del sig. …, anch’esso custode di un (altro) fabbricato facente parte del medesimo complesso … ed infine che l’alloggio di interesse della ricorrente rientrerebbe, al contrario di quanto assunto nel provvedimento impugnato, nell’ambito di quelli di edilizia residenziale pubblica; circostanza negli anni più volte confermata dalla stessa Amministrazione resistente, dalla …. S.p.A. ed infine dalla …., con l’invio delle note in precedenza indicate.

    2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 475 DEL 1978 – ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DEI PRESUPPOSTI.

    Nella prospettazione attorea il provvedimento gravato sarebbe altresì illegittimo, in quanto inficiato da carenza di presupposti e di istruttoria, oltre che da evidente contraddittorietà.

    Infatti il Comune avrebbe respinto l’istanza della ricorrente sull’errato presupposto che l’alloggio di Via…“non soggiace alla disciplina relativa alla regolarizzazione del rapporto locativo (applicabile esclusivamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”.

    L’assunto, nella prospettazione attorea, sarebbe assolutamente infondato, in primo luogo, perché l’alloggio di interesse rientrerebbe proprio nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, atteso che negli anni era stata la stessa amministrazione a qualificarlo tale. In particolare con la delibera n. … del … il Comune di …aveva affidato la gestione di tale patrimonio (tra cui quello di Via …) alla … con la previsione di un trasferimento degli alloggi agli assegnatari, qualificando l’alloggio in parola come ….; con la nota prot n. …del …. l’Assessorato … comunicava alla ricorrente che “la Regione Campania, con delibera di giunta n. … del …, ha definitivamente approvato il piano di vendita degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di …, in ottemperanza alle previsioni di cui alla L 560/93 … tra i beni in vendita rientra anche l’unità immobiliare da Lei occupata; con l’offerta di acquisto prot n. … del …, accettata dalla ricorrente, la società … S.p.A. aveva trasmesso all’interessata tutta la documentazione necessaria per la successiva mera formalizzazione dell’acquisto dell’alloggio; con la nota del … (prot n. ….), avente ad oggetto: “piano di dismissione patrimonio comunale – riavvio del processo di vendita”, la società …, quale affidataria dei servizi di dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di …, comunicava alla ricorrente che l’alloggio “a Lei locato” rientra tra i beni di interesse. Da ciò, ad avviso della ricorrente, l’assoluta inconferenza ed infondatezza anche dell’avverso richiamo all’alloggio in parola quale “alloggio di servizio” destinato ad attività di custode, come tale escluso dall’ambito …. e dalla possibile regolarizzazione del rapporto locativo, con conseguente cessione. Da ciò anche il difetto di istruttoria del gravato provvedimento, oltreché la contraddittorietà dell’azione amministrativa.

    Assume pertanto che nel caso di specie sussisterebbero tutti i presupposti per addivenire alla richiesta regolarizzazione ivi compresa la necessità di recupero dei canoni locativi arretrati, ammontanti a soli € 260,15. Deduce peraltro che a tale recupero non dovevano in ogni caso applicarsi gli interessi, non avendo la stessa mai ricevuto alcuna diffida in merito al pagamento, per cui in mancanza di costituzione in mora non potevano applicarsi gli interessi, vertendosi in materia di canoni per affitti e pigioni.

    Parimenti sussistente, sarebbe a dire della ricorrente l’ulteriore requisito relativo alla necessità che “… l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad assegnatario già individuato in graduatorie pubbliche a norma di legge” non avendo l’amministrazione mai comunicato alcunché al riguardo.

    3) VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 – VIOLAZIONE DELLA LR N. 18/97 – ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITA’ MANIFESTA – CARENZA DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – SPROPORZIONE – TRAVISAMENTO – CARENZA DEI PRESUPPOSTI

    Secondo la ricorrente il provvedimento gravato sarebbe altresì illegittimo laddove dispone “lo sgombero ad horas” senza adeguata ragione e senza alcun preavviso e senza tenere conto dell’età della ricorrente, pensionata di circa ….

    Lo sgombero ad horas sarebbe ancora più sproporzionato avuto riguardo al rilievo che la ricorrente avrebbe titolo per rimanere nell’alloggio de quo e che in ipotesi ancor più gravi, come la decadenza del diritto di assegnazione, il Legislatore (L n. 513/77 art. 26) avrebbe previsto un termine di 90 giorni per il rilascio dell’immobile.

    L’art. 30 della LR 18/97, violato nel caso di specie, disporrebbe inoltre: “a tal fine l’Ente gestore diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l’occupante senza titolo a rilasciare l’alloggio. Il provvedimento, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a 60 giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 474 del Codice di procedura civile, titolo esecutivo nei confronti dell’occupante senza titolo”.

    4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – CARENZA DEI PRESUPPOSTI – CARENZA DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITA’ MANIFESTA – TRAVISAMNETO – SPROPORZIONE – ECCESSO DI POTERE.

    Il provvedimento gravato sarebbe altresì illegittimo, in quanto inficiato da evidente violazione del principio del legittimo affidamento e disparità di trattamento avendo il Comune rigettato l’istanza della ricorrente, senza tener conto delle vicende fattuali e giuridiche intervenute quale dianzi evidenziate e senza in alcun modo tener conto del legittimo affidamento ingenerato nella stessa nel corso di ben quasi 50 anni.

    5. Si è costituito il Comune di …., deducendo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per avere la ricorrente notificato lo stesso in modalità analogica, mediante invia raccomandata AR e poi provveduto al suo deposito in modalità digitale, secondo le regole del PAT.

    Da ciò anche l’irricevibilità del ricorso, dovendosi avere riguardo alla sola data del deposito dell’orginale in formato nativo digitale, sicuramente tardiva rispetto al termine di decadenza di 60 giorni.

    Ha inoltre dedotti il difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del G.O. Nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso.

    6. Con ordinanza cautelare n. 00290/2017 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensiva sulla base dei seguenti rilievi:

    “Ritenuto allo stato prive di fondamento le eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità del ricorso formulate dal Comune di ….;

    Ritenuto che l’istanza di sospensiva sia meritevole di accoglimento, nella ricorrenza dei presupposti del periculum in mora (atteso lo sgombero ad horas intimato alla ricorrente in conseguenza del diniego di regolarizzazione) e del fumus boni iuris;

    Ritenuto, sotto quest’ultimo profilo, che il provvedimento non appare immune dal contestato vizio di difetto di presupposti, laddove fonda il diniego di regolarizzazione relativo all’immobile nel quale la ricorrente vive dal … sulla non configurabilità dell’immobile in questione come alloggio ERP, trattandosi di alloggio di servizio assegnato al marito della ricorrente, deceduto nel …;

    Ritenuto in particolare che nell’ipotesi di specie non si verte in tema di alloggio di servizio di bene demaniale, ma di alloggio di servizio del custode di fabbricato ERP, legato pertanto da un nesso pertinenziale con il medesimo, in relazione al quale, una volta venuta meno la sua destinazione funzionale (non avendo il Comune dedotto di dovere assegnare lo stesso ad un nuovo custode), deve intendersi estesa la destinazione ad immobile ERP propria del fabbricato nel quale è inserito (destinazione invero incontestata);

    Ritenuto inoltre che non possa annettersi valenza ostativa alla regolarizzazione all’esposizione debitoria della ricorrente, pari a circa euro 260,00, per non avere il Comune dimostrato di avere intimato in precedenza il pagamento della predetta somma”.

    7. Con memoria depositata in data 23 maggio 2017, in vista dell’udienza di discussione del ricorso, il Comune di … ha rappresentato che l’immobile sul quale si controverte, a seguito di un supplemento istruttorio sollecitato dall’Avvocatura comunale, sarebbe risultato afferente al patrimonio disponibile dell’Ente, così come attestato dal Dirigente …. con la nota … del …., versata in atti, ribadendo l’inapplicabilità all’immobile per il quale si controverte del regime relativo al patrimonio Erp, considerazione questa contestata dalla ricorrente con successiva memoria.

    8. Ciò posto con ordinanza collegiale n. 03824/2017 la Sezione ha disposto istruttoria, sulla base dei seguenti rilievi: “Ritenuta la necessità, avuto riguardo a quanto dedotto dal Comune con memoria depositata in data 23 maggio 2017 – con il quale si rappresenta, come da nota depositata in data 16 maggio 2017, che l’immobile di cui è causa è iscritto nell’inventario dell’ente nel libro dei fabbricati appartenenti al patrimonio disponibile – e a quanto controdedotto in merito da parte ricorrente con la memoria depositata in data 13 giugno 2017, che il Comune fornisca documentati chiarimenti in relazione alla data e all’atto in forza del quale l’immobile è entrato a far parte del patrimonio disponibile, in considerazione del rilievo che lo stesso, pur essendo stato inserito nel patrimonio soggetto a dismissione non risulta alienato ed era incluso, quale bene pertinenziale (ex alloggio del custode), in un complesso immobiliare ERP, come risultante dalla precedente documentazione in atti;

    Rilevato che detta questione assume primaria importanza, oltre che ai fini del riparto di giurisdizione, avuto riguardo alla circostanza che il ricorso all’autotutela esecutiva ex art. 823 comma 2 c.c. sussiste solo in relazione ai beni demaniali e patrimoniale indisponibili”.

    9. Il Comune di … ha depositato, in tempi successivi, di due distinte note e segnatamente la prima nota della …. s.p.a. …. del … con la quale si rappresenta che l’immobile de quo “risulta attualmente inventariato tra i beni patrimoniali disponibili fabbricati dell’Ente in virtù della Delibera di …., che ne ha decretato la dismissione ai sensi della Legge 560/93” e successivamente la nota n. …del pari della …. s.p.a. con la quale si rappresenta che “A rettifica, integrazione ed ulteriore specifica della ns precedente nota prot. n. … del …., l’alloggio in oggetto risulta di proprietà del Comune di ….e appartiene al patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica, vista la finalità che ne ha originato la costruzione, pertanto esso rientra nell’ambito della categoria inventariale dei beni patrimoniali indisponibili e l’Ente, in virtù della Delibera di …., ne ha decretato la dismissione ai sensi della Legge 560/93 conservando, quindi, l’originaria destinazione e funzione di ERP”.

    10. In vista dell’udienza di discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie di discussione ex art. 73 comma 1 c.p.a..

    11. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 10 aprile 2018.

    12. In via assolutamente prioritaria va vagliata l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione articolata dal Comune di ….

    La stessa è infondata atteso che, come acclarato con la disposta istruttoria, nell’ipotesi di specie si verte in tema di diniego regolarizzazione di immobile ERP e di conseguente ordine di sgombero di un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, per cui deve ritenersi sussistente la giurisdizione dell’adito Tar alla luce del condivisibile orientamento affermatosi in giurisprudenza (cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ordinanze n. 9694 del 22.4.2013, n. 7045 del 21.3.2013; T.A.R. Basilicata, sez. I, 12.12.2016, n. 1109; id., 1.6.2016, nn. 582, 583, 584 e 585; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 18.11.2015, n. 2658), secondo cui, in materia di edilizia residenziale pubblica, appartiene al Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità della reiezione dell’istanza di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, a titolo di regolarizzazione, da parte di chi lo occupa abusivamente. Infatti, tali controversie si riferiscono alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri e non già a quella successiva ricadente nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato. In tale ottica, si è pure precisato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo anche allorché la discussione sulla legittimità del decreto di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica si configuri come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell’alloggio in regolarizzazione richiesta dall’occupante (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14.3.2013, n. 2687).

    13. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso perché notificato in originale cartaceo e depositato in modalità digitale.

    Ed invero, come da tempo ormai chiarito dalla giurisprudenza, “nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo. In ogni caso, la redazione di un secondo originale in formato cartaceo e la sua materiale notificazione consentono di raggiungere comunque lo scopo cui l’atto era preordinato, sicché, a norma dell’art. 156 c.p.c., le eccepite difformità rispetto al modello legale non possono dare luogo ad alcuna forma di nullità (ex multis T.A.R. Catanzaro, (Calabria), ord, sez. I, 26/04/2017, n. 679; in senso analogo Consiglio di Stato, sez. V, 04/01/2018, n. 56 secondo cui “Deve ritenersi meramente irregolare, e non inesistente o nullo, il ricorso redatto in formato cartaceo sottoscritto con firma autografa dal difensore e parimenti notificato alla controparte. Pur non essendo conforme alle regole di redazione di cui all’art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e art. 9, comma 1, d.P.C.M. n. 40/2016, infatti, non incorre in espressa comminatoria legale di nullità e raggiunge comunque il suo scopo tipico poiché ne è certa la paternità e l’intellegibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui difese. Ne consegue la sola esigenza di regolarizzazione nonostante la parte cui l’appello era indirizzato si sia costituita in giudizio” (regolarizzazione per contro non necessaria laddove il deposito, come nella specie, sia avvenuto comunque in formato nativo digitale)).

    13.1. Ne consegue che il ricorso deve considerarsi ricevibile, avendo il ricorrente provveduto alla notifica del medesimo (sebbene in originale cartaceo) nei sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato ed al deposito (in nativo digitale) nei trenta giorni successivi, conformemente alla normativa di rito.

    14. Ciò posto, nell’esaminare i motivi di ricorso, il Collegio procederà in ordine logico, non avendo la parte espressamente graduato i motivi in senso vincolante per il giudice, non potendosi considerare come graduazione la mera enumerazione degli stessi, secondo il noto insegnamento dell’Adunanza Plenaria di cui alla sentenza n. 5 del 2015.

    15. A tale stregua senza dubbio deve essere postergata la disamina del primo motivo di ricorso, fondato sulla dedotta omissione del contraddittorio procedimentale, di cui agli art. 7 e 10 bis l. 241/90, trattandosi di violazione di carattere procedimentale cui è applicabile, vertendosi in ipotesi di attività vincolata, il disposto dell’art. 21 octies comma 2 prima parte l. 241/90, con la possibilità di applicare la sanatoria processuale nell’ipotesi in cui, stante l’infondatezza delle censure di carattere sostanziale, si appalesi che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ovvero l’assorbimento delle censure nell’ipotesi di fondatezza dei motivi di carattere sostanziale.

    16. Deve pertanto esaminarsi prioritariamente il secondo motivo di ricorso, di carattere assolutamente assorbente in quanto fondato sul rilievo del difetto dei presupposti del gravato provvedimento e sul conseguente difetto di istruttoria e di motivazione.

    16.1. Il motivo si appalesa evidentemente fondato in quanto è stato lo stesso Comune di …., in vista dell’udienza di discussione del ricorso, a depositare nota della …. s.p.a., società interamente partecipata dal Comune medesimo, con cui si riconosce la natura di bene patrimoniale indisponibile dell’immobile de quo, da qualificarsi come immobile ERP, laddove per contro l’atto oggetto di impugnativa aveva denegato alla ricorrente la richiesta regolarizzazione sulla base del rilievo che l’immobile de quo non fosse immobile ERP in quanto adibito ad alloggio del custode, con la conseguenza che la ricorrente, dopo il decesso del marito, non poteva vantare alcun titolo per permanere nell’immobile de quo.

    16.2. La motivazione su cui si fonda il gravato provvedimento oltre a contrastare con la successiva attestazione della … s.p.a. è contraddittoria rispetto a tutta la serie di atti succedutisi nel corso del tempo, di cui si è fatta ampia rassegna nella parte in fatto, che testimoniano che l’immobile de quo fosse stato sempre annoverato fra gli immobili ERP tanto che, al pari degli altri inseriti nello stesso comprensorio, ne era stata avviata la dismissione.

    16.3. Come del resto ammesso dallo stesso Comune di… con la memoria ex art. 73 comma 1 c.p.a. con nota n. … del … la … s.p.a., società interamente partecipata dal Comune di … cui è stata affidata la gestione del patrimonio comunale, nel rettificare la precedente nota … del …, ha precisato che l’alloggio oggetto del contenzioso in epigrafe, di proprietà del Comune di … appartiene al patrimonio immobiliare di ERP, in relazione alla finalità per la quale è stato costruito, pertanto è inventariato nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili. Quindi, benché il Comune, in virtù della Delibera di … ne abbia decretato la dismissione ai sensi della L. 560/93, esso conserva l’originaria destinazione e funzione di Erp.

    Infatti il piano di dismissione dell’Ente deliberato con Delibera… non dequalifica il bene de quo da indisponibile a disponibile.

    16.4. Per contro alcuna valenza hanno le considerazioni contenute nella memoria di discussione depositata dal Comune di … nella parte in cui si sottintende che la ricorrente, in quanto non assegnataria del cespite de quo, non avrebbe alcun titolo per procedere all’opzione di acquisto dello stesso, trattandosi di considerazioni non contenute nel provvedimento impugnato ed attinenti peraltro ad attività provvedimentale diversa, quella riferita all’acquisto dell’immobile, laddove nell’ipotesi di specie si verte in tema di regolarizzazione di immobile occupato sine titulo dalla ricorrente in seguito al decesso del marito, legittimo assegnatario dello stesso in qualità di custode. Pertanto alcun rilievo hanno le considerazioni contenute in tale memoria, non potendosi con note difensive integrare in corso di causa il contenuto di un provvedimento, specie laddove, come nel caso, le stesse afferiscano ad un potere (quello relativo alla dismissione del cespite de quo con la vendita alla ricorrente) non ancora interamente esercitato, sebbene le società di gestione del patrimonio immobiliare abbiano invitato la ricorrente ad esercitare detta opzione e la stessa abbia al riguardo provveduto anche a depositare la richiesta cauzione.

    Peraltro deve evidenziarsi che nelle note depositate dalla ricorrente ed alla stessa inviate ai fini dell’opzione all’acquisto si afferma che la stessa poteva essere esercitata non solo dagli assegnatari degli immobili, ma anche da coloro che avevano richiesto la regolarizzazione dell’occupazione; ciò senza rimarcare di rilevare che la ricorrente è divenuta occupante sine titulo solo a seguito del decesso del marito, mentre in precedenza era convivente con soggetto assegnatario, sia pure in qualità di custode.

    Inoltre nell’ipotesi di specie, proprio perché la ricorrente aveva richiesto la regolarizzazione, non si discute sul titolo vantato dalla stessa ai fini dell’occupazione dell’immobile de quo, ma della possibilità di ottenerlo e di permanere pertanto nell’immobile medesimo tramite la richiesta regolarizzazione, sulla quale per contro il Comune non si è pronunciato sull’errato presupposto che lo stesso non fosse qualificabile quale immobile ERP.

    Del tutto inconferenti pertanto si appalesano le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato e nelle memorie del Comune di … circa l’assenza di tale titolo a seguito del decesso del marito, assegnatario dello stesso in qualità di custode.

    16.5. Né alcun rilievo ostativo ai fini della richiesta regolarizzazione può assumere l’esposizione debitoria della ricorrente relativamente ai canoni arretrati, stante la modestia della stessa e la mancata costituzione in mora della medesima mediante l’invio di apposita diffida.

    Per contro vi è da evidenziare che per i crediti derivanti da fitti e pigioni non è necessaria – ai fini della decorrenza degli interessi – la costituzione in mora quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore (ex multis Cassazione civile, sez. III, 09/12/2014, n. 25853), tale dovendosi intendere anche quella effettuata su c.c. del medesimo creditore, per cui la contestazione articolata al riguardo dalla ricorrente deve essere sul punto disattesa.

    17. In considerazione della fondatezza del motivo relativo al difetto dei presupposti del gravato provvedimento, risultano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso ed in particolare la censura, da ritenersi peraltro fondata, articolata nel terzo motivo di ricorso, relativa al mancato rispetto del procedimento previsto dall’art. 30 L.R 18/97 che per il rilascio dell’immobile occupato sine titulo, che prevede al riguardo apposita diffida e l’assegnazione di un termine, sia pure non superiore a sessanta giorni – laddove il Comune con il provvedimento gravato ha intimato lo sgombero ad horas – dovendo il Comune medesimo, a seguito dell’annullamento dell’atto gravato, pronunciarsi sulla regolarizzazione richiesta dalla ricorrente e non potendo pertanto intimare lo sgombero.

    18. Peraltro, per mere esigenze di completezza, va evidenziato come anche le ulteriori censure si palesino fondate.

    Fondata è infatti la censura articolata nell’ultimo motivo di ricorso, relativa alla violazione del legittimo affidamento della ricorrente, avendo il Comune per la prima volta con l’atto gravato contestato la pretesa della ricorrente a permanere nell’immobile de quo, in contrasto peraltro con le precedenti determinazioni del Comune medesimo e delle società dallo stesso partecipate, cui era stata affidata la gestione del patrimonio mobiliare, con le quali si informava la ricorrente della possibilità, sia pure nella ricorrenza dei relativi presupposti, di esercitare l’opzione per l’acquisto dell’immobile (cfr al riguardo la nota prot n. … del … dell’Assessorato al Patrimonio del Comune di …; la nota del …, prot n. …, della società … S.p.A; la nota del … prot n. … – avente ad oggetto “piano di dismissione patrimonio comunale – riavvio del processo di vendita”, della società ….).

    Nelle note medesime si rappresentava peraltro, come innanzi evidenziato, che l’opzione di acquisto poteva essere esercitata non solo dagli assegnatari degli alloggi ma anche dai soggetti che avevano presentato istanza di regolarizzazione ed il cui procedimento era pendente.

    19. Parimenti fondato è il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 7 l. 241/90, in considerazione della mancata comunicazione di avvio del procedimento, necessaria in particolare in relazione all’ordine di sgombero ad horas relativo a procedimento che, sia pure consequenziale a quello di regolarizzazione, deve intendersi iniziato d’ufficio, nonché alla violazione del disposto dell’art. 10 bis l. 241/90 per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione presentata dalla ricorrente.

    19.1. Deve al riguardo evidenziarsi che non ricorrendo ragioni di urgenza qualificata il Comune non poteva bypassare il necessario contraddittorio procedimentale, adottando peraltro un atto violativo del legittimo affidamento della ricorrente.

    19.2. Né al riguardo può soccorrere il disposto dell’art. 21 octies comma 2 l. 241/90, in quanto in considerazione della fondatezza delle censure di carattere sostanziale, ove alla ricorrente fosse stato consentito di partecipare al procedimento amministrativo, senza dubbio il contenuto del provvedimento sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato.

    20. L’atto gravato va pertanto annullato.

    21. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la disposizione dirigenziale … del …del Comune di ….

    Condanna il Comune di … alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000.00 (duemila/00), oltre oneri accessori, se dovuti come per legge ed oltre alla refusione del contributo unificato eventualmente anticipato, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Santino Scudeller, Presidente

    Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

    Paolo Marotta, Consigliere

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Diana Caminiti Santino Scudeller
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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