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ACCESSO AGLI ATTI – RICORSO AVVERSO RIESAME COMMISSIONE ACCESSO AI DOCUMENTI – INAMMISSIBILITA’

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. VI – sentenza 23 Luglio 2018, n. 4862

    ACCESSO AGLI ATTI – RICORSO PROPOSTO DA PARTE DEI CONTROINTERESSATI NEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI AVVIATO DA UN SOCIO DI UNA SOCIETÀ PER PRENDERE VISIONE ED ESTRARRE COPIA DELLA CORRISPONDENZA E DEGLI ATTI AGGIUNTIVI E/O MODIFICATIVI DI UNA TRANSAZIONE INTERCORSA TRA ESSI CONTROINTERESSATI ED UN’AMMINISTRAZIONE CHE HA AVUTO AD OGGETTO ANCHE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’ISTANTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIESAME ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO – INAMMISSIBILITÀ

    È inammissibile il ricorso avverso il riesame disposto dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministravi in quanto tale atto assume la veste di “sollecitazione al riesame” rivolto all’amministrazione e non di pronuncia idonea ad acquisire i crismi della decisione e a incidere direttamente nella sfera giuridica della parte ricorrente, e non costituisce l’atto conclusivo del procedimento, ma un rimedio di tipo giustiziale interno cui seguiranno ulteriori fasi procedimentali

    Massima a cura dell’avv. Achille Buffardi e dell’avv. Marco Bergamo

    04862/2018 REG.PROV.COLL.

    00781/2018 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Sesta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 781 del 2018, proposto da
    ………….., in persona del Legale Rapp.Te pro tempore, ………….., in persona del Legale Rapp.Te pro tempore, ………….., in persona del Legale Rapp.Te pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato ………….., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale ………….. n. …………..;

    contro

    Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

    nei confronti

    ………….. non costituito in giudizio;

    per l’annullamento

    a) del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ufficio affari Generali e attività di indirizzo politico amministrativo del 28/12/2017, prot. DICA 0025736 P-4.8.1.8.3 con allegata;

    b) decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 19/12/2017, trasmessa all’Agenzia del Demanio il 02/01/2018 e successivamente alle società ricorrenti in data 17/01/2018 a seguito di espresso atto di accesso agli atti; c) degli eventuali atti esecutivi a seguito del provvedimento sub a) da parte dell’Agenzia del Demanio di Napoli; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque incidente negativamente negli interessi delle società ricorrenti.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Con istanza di accesso agli atti prot. n. 1110 del 31.01.2017, la sig,ra ………….., odierna controinteressata, ha chiesto, in contraddittorio con la ………….., ………….. in liquidazione – già ………….. e ………….. in liquidazione, odierne ricorrenti, all’Agenzia del demanio copia della corrispondenza e/o atti aggiuntivi modificativi dalla data del 6.7.2005 aventi ad oggetto atto di transazione e permuta del 06.7.2005 rep. 427/05.

    Con nota dell’1.03.2017 prot. n. 2017/2770/DRCAM, l’Agenzia del Demanio ha esposto l’inesistenza di atti novativi e/o modificativi con le medesime formalità dell’atto di transazione e permuta.

    In seguito ad ulteriori precisazioni della controinteressata circa l’attuale titolarità di specifici beni immobili oggetto dell’atto di transazione e permuta (con “riscontro a comunicazione” del 14.03.2017, istanza del 5.06.2017, trasmessa a mezzo fax il 14.06.2017) e risposte dell’Agenzia (con nota 31.03.2017 prot. n. 2017/4449/DRCAM e nota del 14.07.2017 prot. n. 2017/9804/DRCAM), la stessa ha proposto ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi avverso il provvedimento prot. n. 2017/9804/DRCAM, con il quale l’Agenzia denegava il domandato accesso, rappresentando che l’interesse ad essa sotteso “non risultava esplicitato così come richiesto ai sensi della legge 241/90”.

    La Commissione per l’accesso domandava con provvedimento del 18.10.2017 alla ricorrente di indicare specificamente gli atti per i quali permanesse un interesse all’accesso e alla decisione del ricorso, alla luce dell’accoglimento parziale, avvenuto con provvedimento dell’11.09.2017, prot. n. 2017/12103/DRCAM, per mezzo del quale il Demanio produceva “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” allegato all’atto di permuta alla lettera D, e rigettava, per la restante parte, l’istanza di accesso, non ravvisando alcun collegamento tra i documenti richiesti e l’interesse rappresentato.

    In seguito ad una nota di chiarimenti presentata dalla odierna controinteressata il 17.11.2017, con cui si confermava l’ interesse ad accedere a tutti gli atti e i documenti in relazione ai quali era stato denegato l’accesso, la Commissione con provvedimento del 19.12.2017 (DICA 0025736 P-4 del 28.12.2017) accoglieva il ricorso rilevando come l’interesse della ricorrente sussistesse “in ragione della titolarità in capo all’istante di specifici beni immobili ricadenti nell’oggetto della transazione, nonché in virtù della qualità di socia della società che ebbe a stipulare l’atto transattivo”.

    Avverso tale decisione proponevano ricorso la ………….., la ………….. in liquidazione – già ………….., e ………….. in liquidazione denunciando vizi procedimentale e sostanziali.

    Si costitutiva l’Agenzia del Demanio concludendo per l’inammissibilità ed il rigetto del ricorso, mentre non si costitutiva, benché ritualmente intimata, la sig.ra ……………

    Alla Camera di Consiglio del 4 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

    Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

    Premesso che, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., nel “rito sull’accesso” il giudice decide con sentenza in forma semplificata, va innanzitutto considerato che, per consolidata giurisprudenza, il ricorso in materia di “accesso”, pur avendo natura “impugnatoria” relativamente al modo e ai termini della sua proposizione (tra le ultime: TAR Lazio, Lt, 2.4.12, n. 263; TAR Campania, Na, Sez. VI, 2.12.10, n. 26573; TAR Molise, 5.8.09, n. 634),rimette al giudice una cognizione avente natura di accertamento e di (eventuale) condanna e che la medesima parabola argomentativa orienta il sindacato sui passaggi procedimentali e giustiziali relativi alla gestione delle istanze di accesso da parte delle amministrazioni interessate;

    Ne discende quindi che va preliminarmente verificata (ed in concreto esclusa) la ritualità del presente gravame, in considerazione, per un verso, dell’esito conclusivo della vicenda procedimentale-amministrativa, culminata, proprio a seguito dell’atto di riesame disposto dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi e qui gravato, nel rinnovato provvedimento di diniego pronunciato in data 26.01.2018 dalla Direzione Regionale del Demanio (prot. n.2018/1496/DRCAM), intervenuto prima della decisione (ed, anzi, della proposizione) del presente ricorso; e, per altro verso e lungo questa stessa direttrice argomentativa, che avverso quest’ultimo l’odierna controinteressata ha proposto ricorso presso questa Sezione (definito in questa stessa Camera di Consiglio) e gli odierni ricorrenti, nell’incrociata qualità di controinteressati, hanno ivi riproposto ed ampliato le censure di rito e di merito relative alla medesima vicenda ostensiva sostanziale, concentrandosi quindi in quel distinto e parallelo gravame l’interesse complessivo alla decisione.

    Per tali ragioni, il Collegio ritiene che il presente gravame sia inammissibile, trovando tale rilievo conforto nell’orientamento del giudice amministrativo per cui, da un lato (e sia pure ai fini del sindacato incidentale in sede cautelare) si è ritenuto “l’atto impugnato (e cioè il riesame disposto dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministravi) assume la veste di sollecitazione al riesame rivolto all’amministrazione e non di pronuncia idonea ad acquisire i crismi della decisione e a incidere direttamente nella sfera giuridica della parte ricorrente, e non costituisce l’atto conclusivo del procedimento, ma un rimedio di tipo giustiziale interno cui seguiranno ulteriori fasi procedimentali (Tar Lazion, ord. n. 1966/2018); dall’altro lato, in presenza di asseriti errores in judicando (ed, a fortiori, come nel presente caso, in procedendo) della commissione per l’accesso, ed addirittura di definitivo arresto del procedimento giustiziale (i.e. pronuncia di inammissibilità da parte della Commissione sulla scorta della ritenuta assenza di elementi nuovi rispetto a precedenti istanze, il cui rigetto non sarebbe stato tempestivamente impugnato dall’interessata), la successiva decisione giurisdizionale, lungi dall’arrestarsi allo scrutinio del censurato vizio nel segmento sub-procedimentale, ha scrutinato il merito della pretesa ostensiva e l’esatta conformazione del rapporto giuridico tra le parte interessate (Cfr. Tar Toscana, sent. 276/2016).

    In conclusione il ricorso è inammissibile.

    Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Paolo Passoni, Presidente

    Davide Soricelli, Consigliere

    Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Carlo Buonauro Paolo Passoni
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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