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INTERDITTIVA ANTIMAFIA – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO – INFORMATIVE A “CASCATA” – RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CRIMINALE DESUNTO DA COINTERESSENZE SOCIETARIE CON ALTRE IMPRESE ATTINTE DA INTERDITTIVE

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I – sentenza 4 luglio 2018, n. 4938

    INTERDITTIVA ANTIMAFIA – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO – INFORMATIVE A “CASCATA” – RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CRIMINALE DESUNTO DA COINTERESSENZE SOCIETARIE CON ALTRE IMPRESE ATTINTE DA INTERDITTIVE

    Sussiste giurisdizione del giudice amministrativo sia in ordine al giudizio impugnatorio sulla informativa antimafia, trattandosi di provvedimento amministrativo a contenuto discrezionale incidente su posizioni di interesse legittimo dell’impresa destinataria, sia sui consequenziali atti di revoca e recesso contrattuali, siccome conseguenti non già all’esercizio di poteri negoziali iure privatorum quanto all’adozione di un atto autoritativo costituente espressione di potere di valutazione di natura pubblicistica.

    In via generale, quando due società danno vita a un nuovo soggetto giuridico, tale fattispecie fonda la presunzione che la seconda impresa (quella, cioè, non attinta da un’interdittiva) sia stata scelta per la condivisione degli interessi inquinati e illeciti già ravvisati nella gestione della prima, essendo verosimile che l’intesa di sinergie imprenditoriali ascrivibile a un’impresa certamente “mafiosa” obbedisca al medesimo disegno illecito di asservimento agli interessi delle organizzazioni criminali.

    Il giudizio di contaminazione criminale è giustificato dal mero rilievo della partecipazione alla nuova società di un’impresa già gravata da un’informativa ostativa e non necessita dell’allegazione di ulteriori e diversi indici sintomatici, fermo restando che, in ogni caso, resta intatta la facoltà della seconda impresa di smentire tale presunzione e superarne la valenza probatoria.

    Inoltre, gli elementi posti a base dell’informativa antimafia, oltre a poter essere penalmente irrilevanti o a costituire oggetto di procedimenti e processi penali, possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, atteso che un fatto delittuoso, del quale deve essere fornita prova perché in sede penale sia sanzionato con una condanna, mantiene un suo carattere indiziario e può essere valido elemento di dimostrazione dell’esistenza di un pericolo di collegamento fra impresa e criminalità organizzata.

    Nel caso di specie, il rischio di contaminazione criminale è stato desunto, rispettivamente, da cointeressenze societarie con altre imprese attinte da interdittive e, altresì, da rapporti personali dell’amministratore e socio di maggioranza della società con persone gravitanti nell’orbita della criminalità organizzata.

    Massima a cura dell’avv. Maria Allegra Zito e del dott. Claudio Esposito

     

    Pubblicato il 24/07/2018

    04938/2018 REG.PROV.COLL.

    04063/2017 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 4063 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
    -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso il suo studio in …, …;

    contro

    …, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso …, domiciliataria ex lege in …, via …;
    -OMISSIS- – -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso la p.e.c. professionale;
    -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS-, …, …, …, …, …, …, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

    per l’annullamento

    I) con il ricorso introduttivo:

    – del provvedimento … CAT. 12b.16/ANT/Area I prot. n. 0060401 del 31 luglio 2017, notificato a mezzo pec in pari data, con cui è stata disposta l’interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 84, comma 4, e art. 91, comma 6, D. Lgs. 159/2011 nei confronti della società ricorrente;

    – degli atti e delle relazioni redatte e sottese al provvedimento interdittivo e, segnatamente, del provvedimento … CAT. 12b.16/ANT/AREA I prot. n. 60398 del 31 luglio 2017, notificato a mezzo pec in pari data, con cui è stato disposto il rigetto della domanda di iscrizione della società ricorrente nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, L. 190/2012, della comunicazione di avvio del procedimento resa … Cat. 12.B.16/ANT/AREA I prot. n. 26888 del 5 aprile 2017, tesa all’adozione di un provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione, della comunicazione di avvenuta annotazione nel casellario informatico dell’A.N.AC. prot. 0104192 notificato a mezzo pec in data 4 settembre 2017, della nota prot. 12002 del 2 agosto 2017 resa dal Comune di -OMISSIS- e notificata a mezzo pec alla ricorrente in pari data con cui l’ente locale ha richiesto la produzione della contabilità finale dei lavori (con riferimento all’appalto di realizzazione tratto rete fognaria a servizio della zona sud dell’abitato di -OMISSIS-) onde far conoscere il valore dei lavori eseguiti ai fini della definizione dei rapporti economici, della nota datata 3 agosto 2017 e pervenuta a mezzo pec dall’-OMISSIS- – …, con cui il R.U.P. ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori e la messa in sicurezza del cantiere, fissando per il giorno 29 agosto 2017 (successivamente prorogato al 12 settembre 2017) l’inizio delle operazioni di constatazione delle opere eseguite, per procedere al recesso dal contratto di appalto relativo alla realizzazione di una rotatoria in -OMISSIS-, della nota prot. 55033/17 del 24 agosto 2017 con cui la -OMISSIS- ha disposto la revoca dell’autorizzazione al contratto di subappalto stipulato nell’ambito del appalto di prestazione di lavori e servizi al fine della manutenzione, compreso pronto intervento, alle reti idriche e fognarie nonché impianti distribuiti sul territorio della società, di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente;

    II) con i motivi aggiunti:

    – della nota prot. n. 0126272 del 13 novembre 2017 … con cui è stata disposta l’annotazione della ricorrente nel casellario informatico delle imprese, a seguito di comunicazione della …;

    – ove e per quanto occorra, degli atti e delle relazioni redatte e sottese al provvedimento interdittivo e, segnatamente, delle note del … prot. n. 0241045/6-9 di prot. “P” del 6 maggio 2017, prot. n. 0241045/6-8 di prot. “P” del 20 aprile 2017, prot. n. 0241045/6-7 di prot. “P” del 14 febbraio 2017, tutte relative a relazioni utili all’iscrizione della -OMISSIS- nella c.d. white list provinciale, delle relazioni del …, incaricato …, del 18 gennaio 2017, 31 marzo 2017, 21 aprile 2017, 30 giugno 2017.

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS- – -OMISSIS- e del …;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    La società -OMISSIS- impugna l’informativa antimafia del 31 luglio 2017 indicata in epigrafe con cui la … ha ravvisato la sussistenza delle situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84, comma 4, e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, il provvedimento prefettizio di pari data recante rigetto della domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012 (c.d. white list) e gli atti conseguenti di comunicazione dell’annotazione nel casellario … di cui all’art. 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, di sospensione dei lavori in vista dell’adozione dell’atto di recesso contrattuale in epigrafe da parte di … – -OMISSIS- della Provincia di -OMISSIS- e di revoca ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 dell’autorizzazione al contratto di subappalto di prestazione di lavori e servizi al fine della manutenzione, compreso pronto intervento, alle reti idriche e fognarie disposto dalla società -OMISSIS-.

    Deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 159/2011, degli artt. 3, 43, 97 della Costituzione, errore sui presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.

    Conclude con le richieste di accoglimento dell’impugnazione e di conseguente annullamento degli atti impugnati.

    Si sono costituite le controparti processuali che si oppongono all’accoglimento del gravame.

    In adempimento dell’ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- … ha trasmesso gli atti istruttori posti a base della informativa antimafia ed in relazione ai quali l’istante ha proposto motivi aggiunti.

    … -OMISSIS- eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva non avendo adottato gli atti impugnati, chiede di essere estromessa dal giudizio e rileva la carenza di giurisdizione di questo Plesso sul contenzioso relativo alla procedura di affidamento dell’appalto.

    All’udienza del 4 luglio 2018 la causa è passata in decisione.

    DIRITTO

    1. Il ricorso ha ad oggetto l’interdittiva antimafia emessa nei confronti della società -OMISSIS- e gli ulteriori atti indicati in epigrafe (rigetto della domanda di iscrizione nella c.d. “white list”, comunicazione dell’annotazione nel casellario …, avvio del recesso contrattuale da parte di … -OMISSIS- e revoca dell’autorizzazione al contratto di subappalto disposta da -OMISSIS-).

    2. Preliminarmente, occorre affermare la giurisdizione di questo giudice amministrativo sia in ordine al giudizio impugnatorio sulla informativa antimafia, trattandosi di provvedimento amministrativo a contenuto discrezionale incidente su posizioni di interesse legittimo dell’impresa destinataria, sia sui consequenziali atti di revoca e recesso contrattuali, siccome conseguenti non già all’esercizio di poteri negoziali iure privatorum quanto, per l’appunto, all’adozione di un atto autoritativo costituente espressione di potere di valutazione di natura pubblicistica rimesso al vaglio di questo Plesso giurisdizionale.

    3. Il ricorso è stato poi ritualmente notificato ex art. 41 c.p.a. anche ad … che, in qualità di stazione appaltante, ha preannunciato il recesso dal contratto d’appalto con la società ricorrente per effetto della informativa prefettizia ed ha ordinato la sospensione dei lavori e la messa in sicurezza del cantiere, ragion per cui va respinta la relativa eccezione di difetto di legittimazione passiva.

    4. Passando al merito, occorre riportare gli elementi posti a base della gravata interdittiva, come risultanti anche dagli atti istruttori acquisiti dalla … e dai verbali del … ivi richiamati.

    4.1. L’assetto proprietario e gestionale della società si articola come segue: I) -OMISSIS- (95% del capitale sociale) che riveste anche l’incarico di amministratore unico; II) -OMISSIS- (residuo 5%).

    4.2. Il pericolo di infiltrazione mafiosa è stato desunto dalla sussistenza di collegamenti societari con altre imprese attinte da interdittive antimafia e da relazioni personali dell’amministratore p.t. -OMISSIS- con soggetti gravitanti nell’orbita di sodalizi criminosi.

    Innanzitutto, la … ha posto in rilievo l’esistenza di compartecipazioni societarie con altre imprese che risultano già destinatarie di provvedimenti interdittivi e, segnatamente:

    – con la Società -OMISSIS-, quest’ultima partecipata, oltre che dalla -OMISSIS- per una quota pari al 5%, dalla -OMISSIS- (45%) e dalla -OMISSIS- (45%) entrambe colpite da provvedimenti interdittivi; il residuo 5% è detenuto dalla -OMISSIS- (cfr. documenti depositati dalla … in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, pag. 23);

    – con la -OMISSIS-, soggetto partecipato oltre che dalla ricorrente (per il 50% del capitale sociale) anche dalla -OMISSIS- (residuo 50%) – il cui capitale è ripartito tra -OMISSIS- e -OMISSIS- – società che, a sua volta, detiene l’80% della -OMISSIS- (società interdetta sopra indicata; il residuo 20% è detenuto dai predetti -OMISSIS- e -OMISSIS-); a tale riguardo, la … ha posto in rilievo che l’amministratore unico della -OMISSIS- è -OMISSIS-, già indagato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p..

    4.3. Quanto ai rapporti personali dell’amministratore p.t. della -OMISSIS- con soggetti gravitanti in ambiti criminali, la … ha dato atto che:

    – risultano numerosi controlli dell’amministratore unico -OMISSIS- con -OMISSIS- il quale: a) è indicato nell’ordinanza cautelare “Medea” come imprenditore legato al capoclan -OMISSIS- e percettore di commesse pubbliche regionali di somma urgenza per la manutenzione e gestione degli acquedotti regionali campani assegnate da -OMISSIS-, politico di riferimento della famiglia -OMISSIS-, che in qualità di responsabile del settore regionale del ciclo integrato delle acque, avrebbe procurato a diversi imprenditori, tra i quali per l’appunto -OMISSIS- (come peraltro da lui stesso sostenuto nell’interrogatorio del 15 gennaio 2014), lavori in regime di somma urgenza per la manutenzione e la gestione di acquedotti regionali campani, permettendo al clan dei casalesi di poter fruire di uno stabile sostentamento economico in cambio di denaro ed appoggio elettorale; b) ha intrattenuto diversi rapporti di frequentazione con -OMISSIS- detto “-OMISSIS-”, rinviato a giudizio per reati ex art. 416 bis c.p. e altri reati aggravati dall’art. 7 della L. n. 203/1991. Si aggiunga che dalla nota della Questura di … del 3 novembre 2014 e dalla nota del …, … del 5 novembre 2014 (pagine 8 e 19 della documentazione depositata in adempimento dell’ordinanza istruttoria) è risultato che -OMISSIS- risultava indagato per il reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. nell’ambito del p.p. -OMISSIS- pendente presso la Procura della Repubblica di Napoli per il quale, tuttavia, parte ricorrente afferma che è intervenuta archiviazione ad opera del GIP presso il Tribunale di Napoli in data 17 gennaio 2017.

    5. Tanto premesso, può passarsi al vaglio delle censure articolate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.

    Con una prima argomentazione parte ricorrente lamenta che gli atti impugnati sarebbero illegittimi per violazione degli artt. 84, comma 4, e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e per carenza dei presupposti in quanto non sussisterebbe alcuna delle situazioni tipizzate dal codice antimafia (es. provvedimenti che dispongono la misura cautelare o il giudizio, proposta di applicazione di taluna delle misure di prevenzione, omessa denuncia all’Autorità Giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., etc.) dai quali il legislatore fa discendere il rischio di contaminazione criminale e, inoltre, deduce il difetto di motivazione in quanto la valutazione prefettizia si fonderebbe esclusivamente su indizi riferiti ad altri soggetti. Quanto alla compartecipazione nella Società -OMISSIS-, la ricorrente sottolinea che detta società è stata costituita in data 13 febbraio 2009, quindi prima dell’adozione delle interdittive antimafia nei confronti della-OMISSIS- (16 febbraio 2009) e della -OMISSIS- (17 dicembre 2015) e, inoltre, non ha mai operato ed è stata sciolta con atto del 23 marzo 2016, circostanze che escluderebbero qualsiasi coinvolgimento, inoltre la quota di partecipazione detenuta (5%) sarebbe del tutto irrilevante e inidonea a determinare la benché minima forma di condizionamento e di cogestione.

    In riferimento alla compartecipazione in -OMISSIS-, la ricorrente evidenzia che la -OMISSIS- – titolare del residuo 50% in -OMISSIS- – non è mai stata colpita da qualsivoglia provvedimento interdittivo (l’unica società attinta è la -OMISSIS- che è controllata dalla -OMISSIS-), -OMISSIS- è stata costituita per procedere a mere operazioni immobiliari e non ha mai attivato alcun rapporto con amministrazioni pubbliche e, attualmente, non è operativa; ancora, -OMISSIS- e -OMISSIS- menzionati nella interdittiva non risultano indagati in procedimenti penali e, anzi, la loro posizione è stata archiviata dal GIP con decreto del 17 gennaio 2017. Inoltre, la ricorrente evidenzia che l’attuale amministratore della società è immune da precedenti penali e, inoltre, né la società né i soci risulterebbero in alcun modo menzionati nell’ordinanza cautelare “Medea” citata nell’informativa prefettizia (cfr. motivi aggiunti).

    L’insieme di tali elementi deporrebbe per la carenza del rischio di contaminazione criminale che, prosegue la istante, non potrebbe desumersi dall’influenza delle altre società nelle quali -OMISSIS- detiene partecipazioni societarie, neppure alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale sulle c.d. “interdittiva antimafia a cascata”.

    Con le residue argomentazioni parte ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione assumendo, in particolare, che la Prefettura si sarebbe appiattita sugli esiti dell’istruttoria svolta dalle Forze dell’Ordine abdicando alla propria autonoma funzione valutativa.

    Con successivo atto di motivi aggiunti parte ricorrente passa poi alla confutazione analitica delle conclusioni rassegnate dagli organi inquirenti negli atti istruttori depositati dalla … in adempimento dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale, assumendo che l’intera costruzione probatoria si fonderebbe su circostanze ed indizi che riguardano solo in via mediata la società ricorrente. Inoltre, evidenzia la presunta contraddittorietà tra i primi verbali del gruppo … – dai quali traspare una valutazione favorevole in ordine alla richiesta di iscrizione nella c.d. “white list” (informativa del 16 dicembre 2016 – allegato n. 23) – e quelli successivi che, in seguito ad appro-OMISSIS-enti occasionati dall’inserimento nella compagine di un nuovo socio (-OMISSIS-, immune da procedimenti penali), addivengono a risultati completamente opposti.

    6. I rilievi sono complessivamente destituiti di giuridico fondamento.

    7. In via generale va rammentato che l’interdittiva antimafia costituisce una misura amministrativa preventiva finalizzata ad evitare che ad alcuni procedimenti particolarmente delicati dell’attività della pubblica amministrazione (procedimenti di scelta del contraente in materia di contrattualistica pubblica, concessioni) possano partecipare, conseguendone i relativi benefici, imprese nei cui confronti si siano verificati tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. L’elemento centrale per la definizione della fattispecie non è quindi costituito dalla sussistenza di un rapporto di contiguità o di una vera e propria affiliazione degli esponenti aziendali all’associazione criminale, ma dal rischio di condizionamento delle scelte societarie che deriva dal tentativo di infiltrazione mafiosa.

    Si tratta pertanto di una circostanza di natura oggettiva (la riduzione della libertà di autodeterminazione economica che deriva dal tentativo di infiltrazione) e, in linea di principio, caratterizzata dalla natura non sanzionatoria (almeno nelle ipotesi in cui non si riesca a dimostrare la sostanziale cointeressenza di interessi con l’associazione criminale) ma puramente preventiva dell’attribuzione di benefici pubblici ad imprese che siano comunque, anche se con diverse modalità, soggette al condizionamento della criminalità organizzata.

    8. Mette conto poi evidenziare che l’art. 84, comma 4 lett. d) consente al Prefetto di poter desumere l’esistenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazioni mafiose, oltre che dalle ipotesi tipizzate di cui alle lett. a), b) e c), anche dagli accertamenti disposti mediante gruppi interforze di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011 come è avvenuto legittimamente nel caso in esame.

    9. Le argomentazioni che tendono poi a parcellizzare e a dequotare i singoli profili di rilevanza indiziaria evidenziati nell’atto prefettizio collidono con il consolidato indirizzo pretorio – dal quale non vi è ragione di discostarsi in questa sede – secondo cui il sindacato del giudice sulla valutazione compiuta dall’autorità prefettizia di sussistenza del pericolo mafioso deve incentrarsi sull’atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione dall’autorità come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa.

    Ciò in quanto la valutazione che l’autorità prefettizia è chiamata a compiere, per determinarsi in ordine alla sussistenza o meno del pericolo di infiltrazione mafiosa dell’attività d’impresa ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, deve svolgersi sul complesso degli elementi raccolti e non va condotta partitamente su ciascuno di essi. In altri termini, non viene in rilievo, nel caso, la necessità di accertare singole e individuate responsabilità come, invece, necessariamente avviene nel processo penale, ma, piuttosto, l’esigenza, prevalente rispetto ad altre pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà di iniziativa economica e la libertà di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell’attività economica del Paese.

    10. In sede di redazione dell’informativa antimafia il Prefetto gode di ampi margini di discrezionalità, potendo, tra l’altro, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da circostanze ex se prive di certezza assoluta, quali, ad esempio, provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi, o collegamenti parentali con soggetti malavitosi; peraltro, trattandosi in sostanza di un giudizio di probabilità, elaborato alla stregua della nozione di pericolo, al fine dell’efficacia preclusiva dell’informazione de qua, è necessario che gli elementi fondanti la stessa siano, nel loro complesso, tali da ingenerare il serio pericolo che l’attività d’impresa possa in qualche modo agevolare le attività criminali o esserne, comunque, condizionata.

    11. Nel merito, il Collegio ritiene che i provvedimenti impugnati si sottraggano ai rilievi di parte ricorrente, avendo la … fatto buon governo delle disposizioni normative e dei principi giurisprudenziali in materia di informative prefettizie.

    12. Nello specifico, si è visto che il rischio di contaminazione criminale è stato desunto, rispettivamente, da cointeressenze societarie con altre imprese attinte da interdittive e, altresì, da rapporti personali dell’amministratore e socio di maggioranza della -OMISSIS- con persone gravitanti nell’orbita della criminalità organizzata.

    13. Quanto al primo aspetto, il ragionamento della Prefettura è legittimo alla luce del noto l’orientamento del Consiglio di Stato in materia di “informativa a cascata” (Sez. III, n. 2774/2016).

    A tale proposito, i giudici di Palazzo Spada hanno distinto l’ipotesi in cui l’impresa attinta da interdittiva e quella in bonis abbiano avviato relazioni commerciali o associativi, come ad esempio, la costituzione di a.t.i. (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2232/2016) da quella in cui le due imprese abbiano dato vita ad un nuovo e stabile soggetto giuridico.

    Nel primo caso, perché possa presumersi il “contagio” alla seconda impresa della “mafiosità” della prima è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici. Laddove, in particolare, l’analisi dei rapporti tra le due imprese manifesti una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l’assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli associativi o delle relazioni commerciali, può presumersi l’esistenza di un sodalizio criminoso tra i due operatori. Viceversa, qualora l’esame dei contatti tra le due imprese riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente e remoto delle relazioni di impresa, va escluso l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società.

    Diverso è il caso in cui le due società (quella colpita da interdittiva e quella in bonis) abbiano dato vita ad un nuovo soggetto giuridico; tale fattispecie integra senz’altro gli estremi di quella situazione che consente (anzi: impone) di reputare automaticamente estesa a quest’ultima la valutazione sulla permeabilità mafiosa già posta a fondamento dell’informativa ostativa nei riguardi della prima.

    La costituzione di un vincolo stabile e qualificato, come quello ravvisabile tra i due soci di una società, fonda, in particolare, la presunzione che la seconda impresa (quella, cioè, non già attinta da un’interdittiva), sia stata scelta per la condivisione degli interessi inquinati e illeciti già ravvisati nella gestione della prima.

    Appare, segnatamente, del tutto plausibile inferire dalla scelta del partner per la costituzione di una nuova società la presupposta (e logica) comunanza di interessi illeciti tra le due imprese. Risulta, invero, del tutto improbabile che un’impresa già attinta da sospetti di permeabilità mafiosa selezioni, come socio, un’impresa del tutto estranea al circuito criminoso nel quale essa orbita o che, in ogni caso, accetti la proposta di collaborazione di un operatore del tutto impermeabile ad interessi contigui alla criminalità organizzata; al contrario, è del tutto verosimile che l’intesa di sinergie imprenditoriali ascrivibile a un’impresa certamente “mafiosa” obbedisca al medesimo disegno illecito di asservimento agli interessi delle organizzazioni criminali. Risulta, in altri termini, estremamente probabile che, secondo l’id quod plerumque accidit, il legame societario trasmodi, nella fattispecie considerata, in sodalizio criminale o che, addirittura, quest’ultimo costituisca la causa della costituzione del vincolo associativo. L’elevata verosimiglianza che la nuova società sia costituita al fine di perseguire più efficacemente gli scopi illeciti delle organizzazioni criminali con cui una delle due imprese risulta collusa e l’estrema improbabilità che l’operazione societaria resti immune da condizionamenti mafiosi e impermeabile a qualsivoglia tentativo di condizionamento consentono, in definitiva, di utilizzare la relativa presunzione quale fondamento di un’interdittiva che colpisca sia la nuova società, in via autonoma, sia il nuovo socio.

    Quindi, nella seconda ipotesi (costituzione di un nuovo soggetto), a differenza della prima (relazioni commerciali e costituzione di a.t.i.), il giudizio di contaminazione criminale è giustificato dal mero rilievo della partecipazione alla nuova società di un’impresa già gravata da un’informativa ostativa e non necessita dell’allegazione di ulteriori e diversi indici sintomatici, fermo restando che, in ogni caso, resta intatta la facoltà della seconda impresa di smentire tale presunzione e superarne la valenza probatoria.

    14. Nel caso in trattazione, le cointeressenze societarie tra la -OMISSIS- e le imprese colpite da interdittiva (-OMISSIS- e -OMISSIS-) vanno inquadrate nell’ultima ipotesi delineata poiché, come si è visto, le società in questione hanno dato vita ad un nuovo soggetto giuridico (Società -OMISSIS-) e, pertanto, alla luce del descritto indirizzo giurisprudenziale, può essere automaticamente estesa alla società ricorrente la valutazione sulla permeabilità mafiosa delle imprese già attenzionate e tanto a prescindere dalla frequenza, dalla intensità dei rapporti commerciali e, si aggiunge, anche della concreta operatività della società neocostituita che, già di per sé, comprova l’esistenza di stretti rapporti tra le diverse imprese. Il fatto che la costituzione della Società -OMISSIS- sia antecedente all’adozione delle interdittive nei confronti della -OMISSIS- e della -OMISSIS- non assume carattere dirimente per escludere il rischio di contaminazione poiché ciò che rileva è che, per le modalità di partecipazione (impresa costituita con due società già colpite), per l’assetto proprietario (che vede in netta predominanza le imprese attinte, con il 90% del capitale sociale) e per la sussistenza di elementi di riscontro di rapporti di partecipazione (la -OMISSIS- è controllata dalla -OMISSIS- con la quale la -OMISSIS- -OMISSIS- ha costituito altra società, la -OMISSIS-), l’operazione disvela l’esistenza di stabili relazioni di affari con le società colpite da interdittiva e, quindi, esposte a permeabilità mafiosa.

    15. Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione alla costituzione della -OMISSIS- -OMISSIS- che, come si è visto, vede la partecipazione della -OMISSIS- e, tramite questa e in via mediata, della -OMISSIS- (controllata dalla prima). Ancora una volta, quindi, la Prefettura ha constatato come, nella scelta dei propri soci, la -OMISSIS- -OMISSIS- abbia prediletto società colpite da informative antimafia, subendo l’estensione del giudizio antimafia. Anche con riguardo alla predetta -OMISSIS- non rileva l’inattività sociale, posto che la mera costituzione conferma l’esistenza di un interesse imprenditoriale manifestato da imprese vicine a consorterie criminali nei confronti della società ricorrente.

    16. Va ancora respinto il profilo di illegittimità dedotto con i motivi aggiunti che attiene alla presunta contraddittorietà tra i primi verbali del gruppo … – dai quali trasparirebbe una valutazione favorevole in ordine alla richiesta di iscrizione nella c.d. “white list” (informativa del 16 dicembre 2016, allegato n. 23) – e quelli successivi che, in seguito ad appro-OMISSIS-enti occasionati dall’inserimento nella compagine di un nuovo socio (Sig. -OMISSIS-, titolare del 5% del capitale sociale), addivengono a risultati completamente opposti. Al riguardo, non può escludersi che, proprio in occasione dell’appro-OMISSIS-ento istruttorio, siano state acquisite maggiori informazioni in ordine agli intrecci societari esaminati che hanno corroborato il sospetto di possibile condizionamento criminale nella gestione societaria. In altri termini, non si ravvisa contraddittorietà dell’azione amministrativa perché l’informativa prefettizia potrebbe essere stata legittimamente adottata all’esito di un quadro istruttorio più ampio e arricchito da ulteriori appro-OMISSIS-enti investigativi; di contro, non è predicabile la tesi di parte ricorrente, secondo cui le investigazioni antimafia dovevano unicamente incentrarsi sul nuovo socio di minoranza.

    17. Passando all’altro pilastro della interdittiva, costituita dai rapporti personali intrattenuti dall’amministratore della -OMISSIS- -OMISSIS- si osserva quanto segue.

    18. Ai fini che interessano in questa sede, non assume valore esimente l’archiviazione delle indagini preliminari riferite ai sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- nonché a -OMISSIS- (amministratore e socio di maggioranza della -OMISSIS-).

    Difatti, la giurisprudenza è costante nell’affermare che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia, oltre a poter essere penalmente irrilevanti o a costituire oggetto di procedimenti e processi penali, possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1743/2016).

    Analogamente, in caso di archiviazione, i fatti oggetto di un procedimento penale mantengono una loro idoneità ad essere assunti a presupposto di una informativa antimafia atteso che un fatto delittuoso, del quale deve essere fornita prova perché in sede penale sia sanzionato con una condanna, mantiene un suo carattere indiziario e può essere valido elemento di dimostrazione dell’esistenza di un pericolo di collegamento fra impresa e criminalità organizzata e di contiguità mafiosa, non configurata come fattispecie criminosa dal codice penale, essendo diversi i piani su cui muovono l’autorità giudiziaria e quella amministrativa

    19. Nel caso in trattazione, il Prefetto ha posto debitamente in luce i rapporti di -OMISSIS- – col quale -OMISSIS- ha un rapporto di amicizia (cfr. motivi aggiunti, pag. 5) – con il clan -OMISSIS-fornendo un quadro motivazionale, non dequotato dalle argomentazioni difensive, che depone per la sussistenza di un concreto rischio di condizionamento criminale.

    20. Tali contatti personali, indipendentemente dall’esito dei giudizi penali, sono poi corroborati dalle cointeressenze e compartecipazioni societarie già scrutinate (Società -OMISSIS-, -OMISSIS-) che, come sopra riportato (§ 4.2), vedono la partecipazione dei precitati soggetti, delineando un quadro complessivo che, alla stregua del criterio del “più probabile che non” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1743/2016), depone per la permeabilità della governance societaria ad ambienti criminali.

    21. E’ infine destituita di giuridico fondamento la censura con cui parte ricorrente esclude l’attualità del pregiudizio ipotizzato dalla Prefettura.

    In proposito, si osserva che l’attualità del quadro indiziario, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, permane fino all’intervento di fatti nuovi, ulteriori rispetto ad una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo. In altri termini, il rischio di inquinamento mafioso si può considerare superato non tanto e non solo per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo dall’ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, quanto anche per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti a cui è stato ricollegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostri l’inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3126/2007; n. 851/2006).

    Il predetto criterio subisce un temperamento solo nel caso in cui gli elementi di fatto, raccolti dalle forze di polizia, siano talmente risalenti nel tempo da non poter essere più considerati intrinsecamente idonei a supportare il giudizio di pericolo, anche per effetto di sopravvenienze quali la cessazione dell’attività imprenditoriale o l’esaurimento di determinati fenomeni organizzativi criminali (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 6504/2005). Orbene, nel caso di specie, persiste l’attualità delle situazioni indizianti individuate a carico della compagine sociale, non solo perché non sono emersi eventi nuovi di segno contrario, valutabili da parte dell’autorità prefettizia, ma anche perché le situazioni valorizzate dalla Prefettura si collocano in un periodo temporale non remoto.

    22. Le considerazioni illustrate conducono, in definitiva, al rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti avverso la informativa prefettizia e gli atti consequenziali (avverso i quali sono dedotti solo profili di illegittimità in via derivata e non autonoma) adottati dalle intimate amministrazioni.

    La particolare natura e la delicatezza delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche riportate in sentenza.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Salvatore Veneziano, Presidente

    Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

    Maurizio Santise, Primo Referendario

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Gianluca Di Vita Salvatore Veneziano
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

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