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REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA – ART. 128 C.D.S. – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – SUSSISTENZA DI OBIETTIVE CIRCOSTANZE DI URGENZA  REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA – ART. 128 C.D.S. – RAGIONEVOLE DUBBIO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. V – sentenza 13 Luglio 2018, n. 4670

    REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA – ART. 128 C.D.S. – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – SUSSISTENZA DI OBIETTIVE CIRCOSTANZE DI URGENZA 

    REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA – ART. 128 C.D.S. – RAGIONEVOLE DUBBIO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE

    – Il procedimento relativo alla revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 128 co. 1 del C.D.S., in quanto espressione del potere discrezionale dell’amministrazione procedente, deve essere preceduto, di regola, dalla comunicazione di avvio del procedimento a tutela delle garanzie partecipative che la legge attribuisce al destinatario dell’atto. L’omissione di tale comunicazione non determina l’illegittimità del provvedimento se sussistono obiettive ragioni di tale gravità ed urgenza, da riscontrare di volta in volta in relazione alle circostanze acquisite e disponibili alla conoscenza dell’autorità amministrativa, da non richiedere l’apporto cooperativo del destinatario delle misure, risultando, in concreto, prioritario il fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose altamente probabili.

    – In materia di revisione della patente di guida non qualunque sinistro o tipologia di sinistro giustifica ex se la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano, distinguendola, la singola fattispecie.

    Massima a cura dell’avv. Benedetta Leone e del dott. Aniello Polise

    Pubblicato il 13/07/2018

    04670/2018 REG.PROV.COLL.

    04421/2017 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Quinta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
    -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato …., con domicilio eletto presso lo studio …. in …., via …..;

    contro

    Ministero ….., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale …, domiciliata ex lege in ….

    per l’annullamento

    previa sospensione:

    1-del DECRETO emesso dal Ministero …. – (Direttore Generale ….,) in data 31 agosto 2017, prot. n. D.D. 1496 DGT/4, conosciuto in data 25 SETTEMBRE 2017, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto in data 29/06/2017 dal sig. -OMISSIS-, avverso il provvedimento n.6710 del 31/05/2017 dell’Ufficio Motorizzazione Civile di ….-sezione di …- con il quale è stata disposta, a norma dell’art.128 del D.L.vo n.285/1992, la revisione della patente di guida ctg. B nr. -OMISSIS-, a seguito dell’incidente stradale avvenuto il 17/03/2017;

    2- del provvedimento n.6710 del 31/05/2017 dell’Ufficio Motorizzazione Civile di ….-sezione di …- con il quale è stata disposta, a norma dell’art.128 del D. L.vo n.285/1992, la revisione della patente di guida ctg. B nr. -OMISSIS-, a seguito dell’incidente stradale avvenuto il 17/03/2017- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero ….

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 aprile 2018 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    1.Con atto notificato in data 26 ottobre 2017 e depositato il successivo 9 novembre -OMISSIS-ha impugnato il decreto emesso dal Ministero …. in data 31 agosto 2017, prot. n. D.D. 1496 DGT/4, conosciuto in data 25 settembre 2017, con cui era stato respinto il ricorso gerarchico proposto in data 29/06/2017 dal ricorrente, avverso il provvedimento n.6710 del 31/05/2017 dell’Ufficio Motorizzazione Civile di ….-sezione di ….- con il quale era stata disposta, nei suo confronti, a norma dell’art.128 del D.L. vo n.285/1992, la revisione della patente di guida ctg. B nr. -OMISSIS-, a seguito dell’incidente stradale avvenuto il 17/03/2017, nonché tale provvedimento n.6710 del 31/05/2017 dell’Ufficio Motorizzazione Civile di …-sezione di ….

    Avverso gli atti impugnati ha articolato le seguenti censure:

    1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento di fatto, palese erroneità, illogicità, non emergendo dal provvedimento impugnato le ragioni a sostegno della disposta revisione, né risultando essere stato fatto alcun approfondimento in ordine all’incidente occorso, in relazione al quale il ricorrente ha costantemente manifestato la propria assenza di colpa.

    Il ricorrente censura i gravati provvedimenti in primo luogo per difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando che gli stessi erano stati adottati unicamente a seguito della comunicazione n.29/18/1 dei CC di …. datata 17/04/2017, in assenza di qualsiasi violazione del codice della strada, consistente, in base a quanto si legge nel provvedimento, nell’essersi, a seguito di incidente stradale del giorno 17/03/2017, “allontanato senza fornire le proprie generalità e omettendo di prestare soccorso alle persone ferite”.

    Questo solo accadimento, contestato tra l’altro in fatto dal ricorrente, pur in assenza di sanzioni per violazione del codice della strada, aveva ingenerato nell’Amministrazione procedente (l’Ufficio della Motorizzazione Civile di ….) il dubbio che il ricorrente non fosse più in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida, volti a garantire la sicurezza nella circolazione stradale, così come prescritto dall’art. 128 del D.Lgs. 285/1992.

    Infatti il provvedimento impugnato si limiterebbe ad affermare: “che il giorno 17/03/2017 in località …., a seguito di incidente stradale, si allontanava senza fornire le proprie generalità e omettendo di prestare soccorso alle persone ferite”.

    Deduce al riguardo che il carattere discrezionale del provvedimento di revisione, quanto alla valutazione in ordine alla “persistenza” dei requisiti e della idoneità, avrebbe richiesto l’instaurazione del contraddittorio, al fine di consentire l’acquisizione del maggior numero di elementi non solo in ordine all’ “an” dell’applicazione delle misure, ma anche in ordine a quale, tra le misure alternativamente previste, fosse più opportuno applicare.

    Pertanto, nella prospettazione attorea, il mero accadimento di un sinistro non potrebbe essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano (distinguendola) la singola fattispecie.

    Osserva il ricorrente che il nesso tra l’evento incidente, (in assenza di violazioni del codice della strada) e la sussistenza di dubbi sulla perdita dell’idoneità tecnica alla guida non risulterebbe in alcun modo evidenziato e di avere contestato la sussistenza di una propria colpa, proponendo ricorso al Giudice di Pace di …., iscritto al nr.1326/2017 avverso l’ordinanza prefettizia emessa in data 19/04/2017, (prot. nr.0014586) con la quale era stata disposta la sospensione della patente di guida ctg. B nr. -OMISSIS-.

    Il G.d.P. di …. aveva pertanto disposto la sospensione del provvedimento impugnato, fissando l’udienza per la comparizione delle parti per il giorno 20 novembre 2017. Il Prefetto di …., in esecuzione della predetta ordinanza, aveva pertanto disposto la restituzione della patente di guida al ricorrente.

    Assume inoltre che il fatto contestato, anche nella sua formulazione letterale, risulterebbe erroneo e non corrispondente alle circostanze accertate dal Nucleo Operativo dei Carabinieri dalle quali emergerebbe che il ricorrente, dopo l’incidente, si era fermato ed aveva dialogato con la conducente del veicolo contrario e di seguito, accertatosi che non vi erano persone ferite o bisognevoli di soccorso, dopo aver fornito i dati richiesti e declinato le sue generalità, si era allontanato dal posto.

    2) Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, non essendo indicato quale sia il comportamento che avrebbe fatto sorgere dubbi in ordine alla inidoneità tecnica alla guida. Violazione di legge, e violazione dei principi sul giusto procedimento, in quanto il provvedimento, non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt.7 e 8 ex legge n.241/1990, non sussistendo ragioni di particolare urgenza per consentirne l’omissione.

    Il ricorrente contesta in primo luogo il difetto di motivazione del gravato provvedimento impositivo della revisione, contenente l’indicazione del tutto generica e non circostanziata di una presupposta “comunicazione”: “il giorno 17\03\2017 in località … a seguito di incidente stradale si allontanava senza fornire le proprie generalità e omettendo di prestare soccorso alle persone ferite” riportata dai Carabinieri all’ufficio provinciale in data 17 aprile 2017, sulla base del rilievo che la predetta segnalazione e, più ancora, le (ipotizzate) specifiche risultanze fattuali di tale “comunicazione di notizia di reato”, non risultavano precisate o comunque rese disponibili all’interessato, come invece prescritto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

    Lamenta che nei casi in cui la revisione della patente di guida è dettata da provvedimenti discrezionali, la motivazione addotta non può limitarsi a riferimenti generici, ma deve contenere indicazione di fatti specifici e concreti poiché, in caso contrario, comporterebbe un eccesso di potere da parte dell’autorità che lo ha emesso.

    In ogni caso censura l’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida non preceduta da avviso di avvio del procedimento, non essendo state evidenziate ragioni di particolare urgenza per consentirne l’omissione.

    Deduce infine che il provvedimento di revisione non sarebbe adeguatamente motivato e il rigetto del ricorso gerarchico si fonderebbe su argomentazioni che contrastano con la circolare 26 gennaio 2009, prot.7053, applicabile per analogia, la quale impone, oltre che di notiziare l’interessato dell’apertura del procedimento di revisione (adempimento che nel caso di specie non era stato effettuato) anche di effettuare valutazioni caso per caso.

    L’amministrazione avrebbe infatti dedotto l’esistenza di dubbi sull’idoneità alla guida del ricorrente unicamente, ed in via automatica, dal fatto che questi era stato coinvolto in un sinistro, senza alcuna sua responsabilità e senza subire alcuna sanzione per violazione al C.D.S., omettendo quella valutazione specifica richiesta dalla circolare per disporre la revisione della patente.

    3. Si è costituito il Ministero resistente, con memoria di mero stile.

    4. All’esito dell’udienza camerale del 21 novembre 2017 l’istanza cautelare è stata accolta sulla base dei seguenti rilievi “Ritenuto ad un primo sommario esame che l’istanza di sospensiva sia meritevole di accoglimento per sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, in relazione al dedotto profilo della mancata comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente pretermissione del contraddittorio procedimentale;

    Ciò avuto riguardo alla circostanza che nell’ipotesi di specie pur essendo state accertate lesioni all’esito dell’incidente stradale le stesse non paiono integrare “le lesioni gravi”, presupposto per l’adozione del provvedimento vincolato di cui all’art. 128 comma 1 ter del codice della strada, per cui appare ravvisabile il ricorso al potere discrezionale di cui all’art. 128 comma 1”.

    5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 24 aprile 2018.

    6. I motivi di ricorso, in quanto fondati sui medesimi presupposti di difetto di motivazione e di istruttoria, avuto riguardo al carattere discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida, nonché sulla connessa e presupposta violazione procedimentale, data dalla pretermissione del contraddittorio, per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90, possono essere esaminati congiuntamente ed in ordine logico.

    7. Ciò premesso, al fine di valutare i motivi di ricorso, occorre procedere all’accertamento del potere esercitato nell’ipotesi di specie dall’Ufficio Motorizzazione Civile di …-sezione di … con il provvedimento impugnato, non essendo nello stesso esattamente specificato in base a quali commi del richiamato art. 128 lo stesso sia stato adottato.

    8. Ed invero dalla disamina di tale disposto normativo si evince che nello stesso sono sussumibili diverse fattispecie, alcune delle quali espressione di potere discrezionale, ed altre di potere vincolato.

    Ai sensi del medesimo infatti “1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

    1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente.

    1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

    1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

    1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all’articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

    1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all’articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. ..”.

    8.1 Peraltro dalla disamina della motivazione dei provvedimenti gravati e del rapporto n. 29/18/1 del 17/04/2017 del Comando Stazione Carabinieri di …., cui gli stessi rinviano, non residuano dubbi che in concreto sia stato esercitato il potere discrezionale di cui all’art. 128 comma 1 c.d.s., non venendo in rilievo nessuna delle ipotesi di attività vincolata prese in considerazione dagli artt. 128 commi 1 bis, 1 ter, 1 quater ed 1 quinquies.

    Infatti il provvedimento della motorizzazione civile risulta così motivato “vista la comunicazione n. 29/18/1 carabinieri ….. in data 17/04/2017, dalla quale risulta che la s.v., il giorno 17/03/2017

    in località ….. a seguito di incidente stradale si allontanava senza fornire le proprie generalità e omettendo di prestare soccorso alle persone ferite.

    Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella s.v. dei requisiti di idoneita’ tecnica prescritti per il possesso della patente di guida;

    Visto l’art. 128 del d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada)….”.

    Il decreto di rigetto del ricorso gerarchico è invece motivato sulla base dei seguenti rilievi “Visto il rapporto n. 29/18/1 del 17/04/2017 del Comando Stazione Carabinieri di …., dal quale risulta che il ricorrente alla guida del veicolo urtava lateralmente altro veicolo, causando incidente con feriti ed ometteva prestare assistenza allontanandosi dal luogo del sinistro;

    Valutate le considerazioni esposte dal ricorrente;

    Considerato che le circostanze indicate nel provvedimento impugnato, risultanti dal rapporto di polizia sopra citato, sono idonee a legittimare i dubbi sulla base dei quali l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione ha disposto la contestata revisione tenuto conto che il comportamento di guida sopra descritto può essere ragionevolmente interpretato come indizio di insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale;

    Ritenuto che il provvedimento impugnato non ha natura sanzionatoria, ma cautelare nel superiore interesse della sicurezza della circolazione stradale…”.

    Nel rapporto n. 29/18/1 del 17/04/2017 del Comando Stazione Carabinieri di …. di comunicazione della notizia di reato si contesta al ricorrente la violazione degli arti. 189 commi 1, 6 e 189 c. 1 s 7 del Codice della Strada, sulla base del rilievo che il ricorrente si fosse allontanato dal luogo del sinistro con danni alle persone senza fornire le proprie generalità ed omettendo di prestare soccorso alle persone rimaste ferite.

    Nell’allegata relazione dell’incidente stradale così si ricostruisce la dinamica del sinistro, sulla base delle sommarie informazioni assunte al momento del sopralluogo “La presunta dinamica del sinistro stradale così si può riassumere: Si presume che il veicolo Fiat Panda veniva urtato lateralmente dal veicolo Fiat Punto tg.-OMISSIS-il quale conducente, consapevole di quando accaduto, si allontanava dal luogo”.

    Dalla disanima dei referti di P.S. allegati da parte ricorrente si deduce inoltre che le lesioni riscontrate sui due passeggeri del veicolo Fiat Panda, urtato dal veicolo Fiat Punto condotto dal ricorrente, sono state considerate come lesioni lievi, comportando una prognosi di 5 gg.

    Dal tenore letterale della motivazione dei gravati provvedimenti, che fanno riferimento alla sussistenza di dubbi sulla persistenza nel ricorrente dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida e dalla circostanza che lesioni riportate dalle vittime dell’incidente stradale de quo non siano qualificabili quali lesioni gravi (con la conseguente esclusione dell’applicabilità nell’ipotesi di specie del disposto dell’art. 128 comma 1 ter c.d.s.) si evince pertanto che nell’ipotesi di specie si sia inteso esercitare il potere discrezionale di cui all’art. 128 comma 1 del c.d.s. secondo il quale, come innanzi accennato, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri …possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica.

    9. Posta tale qualificazione, il ricorso si rileva fondato, avuto in primo luogo riguardo all’assorbente rilievo dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che, in quanto verificatasi in relazione ad un provvedimento di carattere discrezionale, si rilevava tanto più pregnante, in quanto il ricorrente – che tra l’altro ha contestato la stessa dinamica dell’incidente ed i presupposti di fatto, deducendo di essersi fermato al momento dell’incidente e di non aver riscontrato lesioni a carico della conducente e dei passeggeri della Fiat Panda – avrebbe potuto dare il proprio apporto in sede procedimentale; con la conseguenza che il provvedimento adottato in assenza di detto apporto risulta affetto da deficit istruttorio e motivazionale, non solo in ordine ai dubbi sulla sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, ma anche della stessa ricostruzione fattuale della vicenda.

    9.1. Infatti, secondo la giurisprudenza, la valutazione di cui all’art. 128 del Codice della strada (revisione della patente di guida) implica un’attribuzione sommaria di responsabilità che ha carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l’immediatezza e la celerità dei provvedimenti d’urgenza in senso stretto, non essendo, cioè, insite automaticamente nella previsione normativa quelle particolari esigenze di celerità che giustificano in ogni caso l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Ne consegue che tale provvedimento deve essere preceduto di regola dalla comunicazione di avvio del procedimento a tutela delle garanzie partecipative che la legge attribuisce al destinatario dell’atto (ex multis T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 09-02-2010, n. 330; T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 09-02-2010, n. 330; Cons. Stato Sez. VI Sent., 09-06-2008, n. 2760; Cons. Stato Sez. VI, 10-10-2006, n. 6013 che ha altresì precisato che “il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all’art. 128, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) si caratterizza come un’attribuzione sommaria di responsabilità che ha un carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l’immediatezza e la celerità dei provvedimenti d’urgenza in senso stretto, non essendo cioè insite automaticamente nella previsione normativa quelle particolari esigenze di celerità che giustificano in ogni caso l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Il grado di urgenza, cioè, sarà da riscontrare di volta in volta in relazione alle circostanze acquisite e disponibili alla conoscenza dell’autorità amministrativa, che risultino obiettivamente di tale gravità ed evidenza da non richiedere, eventualmente, l’apporto cooperativo del destinatario delle misure, risultando, in concreto, prioritario il fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose altamente probabili”).

    9.2. Da ciò la fondatezza del ricorso sotto questo primo profilo, avuto riguardo alla circostanza che non sono esplicitate e non sono comunque evincibili dagli atti quelle particolari ragioni di celerità del procedimento in grado di consentire l’omissione di comunicazione di avvio del procedimento.

    9.3. Né risulta applicabile all’ipotesi di specie il disposto sanante dell’art. 21 octies comma 2 l. 241/90, in quanto, vertendosi in ipotesi di attività discrezionale, l’amministrazione resistente avrebbe dovuto dimostrare in giudizio, ai sensi della seconda parte di tale disposto, che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, laddove la stessa per contro si è limitata a costituirsi con una memoria di mero stile, senza nulla dedurre né documentare in relazione agli sviluppi successivi della vicenda di cui è causa, risultando per contro le uniche documentazioni agli atti quelle depositate da parte ricorrente.

    10. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento in relazione ad un provvedimento quale quello di specie di natura discrezionale, peraltro, non consentendo l’apporto del ricorrente, ha determinato altresì il connesso difetto di istruttoria e di motivazione, del pari censurati con il presente ricorso.

    10.1.Ed invero, nonostante nell’ipotesi di specie l’atto possa dirsi motivato per relationem, con rinvio al rapporto n. 29/18/1 del 17/04/2017 del Comando Stazione Carabinieri di Cerreto Sannita, con il quale si contesta al ricorrente la violazione dell’art. 189 commi 1,6,7 – in quanto secondo la costante giurisprudenza in materia, condivisa dalla Sezione, ai fini della motivazione per relationem è sufficiente che l’atto richiamato sia reso disponibile all’interessato, non dovendo necessariamente essere allegato (ex multis T.A.R. Napoli, sez. V, 13/04/2018, n. 2447) – lo stesso risulta sprovvisto di idonea motivazione, limitandosi a richiamare la violazione dei richiamati obblighi prescritti dal c.d.s. in relazione ad un contesto fattuale peraltro contestato dal ricorrente, che deduce come le vittime del sinistro non avessero nell’immediato lamentato alcuna lesione per cui si era allontanato dopo aver riscontrato ciò.

    10.2. Il Collegio non ignora che secondo la giurisprudenza il provvedimento di cui all’articolo 128 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 presuppone l’esistenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici – psichici prescritti o della sua idoneità tecnica e che la misura non costituisca una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, ma sia funzionale rispetto alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale (Consiglio di Stato, VI, 18 marzo 2011, n. 1669), per cui la revisione della patente di guida può quindi legittimamente basarsi su qualunque episodio dal quale emerga un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psico – fisica o tecnica (T.a.r. Lazio Roma, sez. III, 18 gennaio 2011, n. 387); non rilevando poi l’addebitabilità dell’incidente all’interessato e/o possibili profili di colpa riferibili ad altri soggetti coinvolti.

    10.3. Peraltro deve aderirsi anche a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la revisione della patente di guida non può esser disposta unicamente sulla base dell’accertata violazione delle norme sulla circolazione stradale. Ed, infatti, si è affermato che: – “E’ illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dei Trasporti ha disposto nei confronti di un automobilista la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.), motivato con un mero richiamo ad una violazione degli obblighi di regolazione della velocità del veicolo, senza indicare alcun ulteriore elemento che, in relazione alla situazione dei luoghi, alle condizioni della circolazione, ad ogni altra prescrizione impartita, possa assurgere a fatto indiziante del “deficit” di idoneità alla guida” (Consiglio di Stato, VI – 9 aprile 2009 n. 2189); – “E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento con il quale l’Ufficio della Motorizzazione civile ha disposto, nei confronti di un soggetto, ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada, la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, motivato con esclusivo riferimento al fatto che l’interessato, alla guida della propria autovettura, ha omesso di concedere la precedenza ad un motociclo proveniente dall’opposta corsia di marcia, nel caso in cui sia stata omessa la indicazione delle ragioni alla stregua delle quali tale evento, oltre ad integrare una violazione delle norme del Codice della Strada, implichi altresì una verifica circa la permanente idoneità tecnica dell’interessato.” (T.a.r. Emilia Romagna – Bologna, I 9 novembre 2015 n. 977); – “E’ illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto nei confronti di un soggetto la revisione della patente di guida, ex art. 128 del Codice della Strada, che sia motivato con esclusivo riferimento al fatto che, alla guida di un’autovettura, su strada urbana, l’interessato aveva impegnato un’intersezione senza dare la precedenza ad un ciclomotore, nonostante l’obbligo impostogli dall’apposito segnale. In tal caso, infatti, il mero richiamo all’infrazione stradale commessa, anche senza considerare l’episodicità della stessa e la responsabilità a carico del conducente, non è di per sé sufficiente, in quanto non esime l’Amministrazione dall’esternare le ragioni che hanno dato luogo al sorgere dei dubbi sulla persistenza dei necessari requisiti psico-fisici.” (T.a.r. Veneto, III, 10 aprile 2015 n. 390).

    10.3.1 Infatti il provvedimento di revisione della patente ex art. 128 comma 1, Codice della Strada consta di una valutazione tecnica, rimessa al prudente apprezzamento dell’amministrazione. Da un lato, non sono necessari accertamenti giudiziali di illeciti, civili o amministrativi, (come si evince dal giudizio prognostico richiesto dalla norma), dall’altro, però, è necessario che l’amministrazione dia conto degli elementi specifici emersi nella vicenda concreta, dai quali desumere il sospetto che il soggetto abilitato non dia più garanzia del possesso delle abilità necessarie a svolgere l’attività di guida. Pertanto, è dal riscontro di fatti determinati, circostanziati e significativi, idonei a determinare una condizione di incertezza, che deve emergere un quadro indiziario preciso, concordante e oggettivamente atto a far sorgere un ragionevole dubbio sulla perdurante capacità psico – fisica o tecnica alla guida (ex mulitis T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 23-03-2018, n. 734).

    10.3.2. Del pari si è affermato in giurisprudenza il principio secondo il quale “in materia di revisione della patente di guida non qualunque sinistro o tipologia di sinistro giustifica ex se la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano, distinguendola, la singola fattispecie (ex multis T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 13-02-2018, n. 38).

    10.4. Nell’ipotesi di specie, per contro, il provvedimento, facendo mero riferimento alla circostanza che il ricorrente non si fosse fermato e non avesse prestato assistenza alle persone ferite coinvolte nel sinistro, non risulta adeguatamente motivato anche avuto riguardo alla circostanza che dai referti del p.s. si evince che lesioni riportate dalle vittime del sinistro – accertate intorno alle 15,40 rispetto al sinistro verificatosi intorno alle 11,15 – non fossero dotate di quel carattere di evidenza tale da rendere nell’immediato evincibile la violazione dei richiamati disposti dell’art. 189 commi 1,6,7, c.d.s..

    11. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati.

    12. Sussistono nondimeno particolari ed eccezionali ragioni, avuto riguardo alle questioni giuridiche sottese alla presente decisione, per compensare le spese di lite fra le parti, con la sola esclusione del contributo unificato che va posto a carico della resistente amministrazione.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

    lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe indicati.

    Compensa le spese di lite fra le parti, con l’eccezione del contributo unificato che segue la soccombenza e va pertanto posto a carico della resistente amministrazione.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Santino Scudeller, Presidente

    Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

    Paolo Marotta, Consigliere

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Diana Caminiti Santino Scudeller
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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