TAR NAPOLI, SEZ. IV – ordinanza 13 ottobre 2018 n.1311
LAVORI ABUSIVI – RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI – DIFFORMITA’ DIMENSIONI DELL’IMMOBILE E DIVERSE CARATTERISTICHE RISPETTO ALLA S.C.I.A.
L’istanza cautelare è respinta quando risultano inconferenti le argomentazioni sull’asserita intangibilità della S.C.I.A. se risulta evidente che l’immobile attinto con il provvedimento presenta dimensioni maggiori e caratteristiche diverse rispetto a quanto descritto nella S.C.I.A. presentata.
Massima a cura degli avv.ti Benedetta Mazziotti e Maria Allegra Zito
Pubblicato il 13/09/2018
01311/2018 REG.PROV.CAU.
03323/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3323 del 2018, proposto da ……….., rappresentato e difeso dall’avvocato …….., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ……i, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ………..…con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocatura municipale in ……. p.zza ………. P.zzo ……..;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della Disposizione n. ……/A del 21.12.2017 (Contenzioso Amministrativo 216/13), emessa in pari data a firma del Dirigente della Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del territorio – sito Unesco – Servizio Antiabusivismo e condono Edilizio (U.O. Antiabusivismo edilizio) del Comune di ……notificata il 7.06.2018 ed ulteriori atti ad essa connessi, presupposti, collegati e conseguenziali, avente ad oggetto la contestazione di lavori abusivi effettuati …. alla Via …… n. ….. ed intimazione del ripristino dello stato dei luoghi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune ……..;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, pur nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che le argomentazioni spese in merito all’asserita intangibilità della S.C.I.A. sono inconferenti poiché, come anche evidenziato negli scritti difensivi del Comune, l’immobile attinto con il provvedimento presenta dimensioni maggiori e caratteristiche diverse (stabile infissione al suolo) rispetto a quanto descritto nella S.C.I.A.;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare non sia assistita dal requisito del ‘fumus boni iuris’ e che debba, perciò, essere respinta;
Ritenuto che le spese della seguente fase debbano seguire la soccombenza come per legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), in merito all’istanza cautelare:
-) la respinge;
-) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in euro 500,00 oltre agli accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Michele Buonauro, Consigliere
Luca Cestaro, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Luca Cestaro | Anna Pappalardo | |
IL SEGRETARIO