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Omessa adeguata pubblicazione della convocazione per la prova orale nei concorsi pubblici – responsabilità precontrattuale della P.A. in sede di concorso a pubblico impiego – violazione dell’art. 6 del d.p.r. n.487 del 1994 – eccesso di potere

    T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ. IV – sentenza 29 ottobre 2018, N. 6345

    OMESSA ADEGUATA PUBBLICAZIONE DELLA CONVOCAZIONE PER LA PROVA ORALE NEI CONCORSI PUBBLICI – RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE  DELLA P.A. IN SEDE DI CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO –   VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DEL D.P.R. N.487 DEL 1994  – ECCESSO DI POTERE

    Incorre in responsabilità precontrattuale la Pubblica Amministrazione che, nel corso di una procedura selettiva di concorso a pubblico impiego, non effettui alcuna comunicazione individuale né un’adeguata pubblicazione sul proprio sito internet, inerente la data di svolgimento della prova orale. Ciò denota ed integra sicuramente una violazione dei principi di buon andamento sotto il profilo della violazione dell’adeguata pubblicità e trasparenza che deve scandire ogni fase della procedura selettiva, nonché sotto l’ulteriore profilo di violazione dei criteri di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, che costituiscono una specificazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità.

    Integra violazione di legge e segnatamente dell’ articolo 6 del DPR n.487 del 1994  il mancato rispetto del termine necessario di 20 giorni tra la data di ricezione della comunicazione della prova al candidato e la data di svolgimento dei colloqui. Tanto al fine di garantire allo stesso un anticipo tale da rendere effettivo il diritto di partecipazione alle prove.

    Massima a cura degli avv.ti Maria Allegra Zito e Benedetta Mazziotti

     

     

    Pubblicato il 29/10/2018

    N. 06345/2018 REG.PROV.COLL.

    N. 03423/2015 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3423 del 2015, proposto da
    ………, rappresentato e difeso dall’avvocato ……., con domicilio eletto presso il suo studio in ………… e domicilio digitale come da PEC registri giustizia;

    contro

    ………., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Napoli via …… e domicilio digitale come da PEC registri giustizia;;

    nei confronti

    ………… non costituito in giudizio;

    per l’annullamento della procedura comparativa per l’attribuzione di incarico di collaboratore al coordinamento dell’attività editoriale, bandita dall’accademia di belle arti di Napoli, nonchè della relativa graduatoria redatta in data …… c.a.;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di Accademia Belle Arti di Napoli;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Il ricorrente, docente universitario ……… presso il corso di editoria e giornalismo e docente a contratto presso l’Università Federico Secondo di Napoli rispettivamente per i corsi di scrittura e di letteratura italiana, ha partecipato alla procedura comparativa per titoli e colloquio orale indetta dall’Accademia di belle arti di Napoli in data …………, ai fini del conferimento di incarico di collaboratore a coordinamento dell’attività editoriale con durata entro il ……….

    Espone di avere presentato domanda corredata dei titoli e del curriculum, e che, pur ammesso alla prova orale , non aveva potuto partecipare perché la data indicata nel bando non era stata pubblicata sul sito Internet dell’ Accademia in modo adeguato e tempestivo, come desumibile dalla documentazione rilasciata in sede di accesso agli atti .

    Articola censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando che aveva incolpevolmente ignorato la data di convocazione per il colloquio, essendo contenuta una errata indicazione della stessa nel bando ( 16 marzo 2015 e dunque anteriore finanche alla data di scadenza della presentazione delle domande fissata al il 24 marzo 2015), né essendo stato dato avviso alcuno sul sito Internet dell’Accademia.

    Al riguardo assume di essersi recato il 23 aprile presso la sede dell’Accademia, ivi apprendendo che era già pubblicata la graduatoria con indicazione del vincitore, e che l’avviso degli orali sarebbe stato pubblicato alla data del 14 aprile, ma in una sezione del sito differente ovvero tra le procedure comparative di tecnico di laboratorio e non tra quella di collaboratore al coordinamento dell’attività editoriale .

    Lamenta altresì violazione dei criteri di buona fede e correttezza, come specificazione del principio del buon andamento dell’articolo 97 della Costituzione ed eccesso di potere per omessa comunicazione della ammissione alla prova orale, e per simulazione procedimentale, avendo nella sostanza la procedura mascherato una chiamata diretta della odierna controinteressata.

    In particolare evidenzia che il curriculum presentato dalla controinteressata non presentava specifiche competenze in campo redazionale ed editoriale, a differenza del proprio – tuttavia valutato in maniera meno favorevole del tutto apoditticamente.

    L’Accademia di belle arti si costituiva con memoria solo formale a mezzo dell’Avvocatura distrettuale …….

    Alla udienza pubblica del 26 settembre 2018 ricorso veniva trattenuto in decisione

    DIRITTO

    Preliminarmente va ritenuta la giurisdizione di questo giudice amministrativo, atteso che la controversia non ha ad oggetto l’instaurazione di un rapporto di lavoro privatizzato ma la fase anteriore rappresentata dalla procedura selettiva indetta dall’Accademia, ai sensi dell’articolo 7 comma 6 bis del decreto legislativo 165 del 2001. Invero la procedura de qua è stata preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico e dalla previsione di una procedura comparativa per la selezione delle candidature a mezzo di commissione appositamente costituita; sì che va equiparata a quella concorsuale con radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63 comma quattro decreto legislativo 165 del 2001

    Nel merito la domanda è fondata e va accolta, avendo l’amministrazione agito nello svolgimento della procedura in violazione del principio di buon andamento e di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, nonché con palese eccesso di potere

    Infatti, costituendo l’unica prova da espletarsi dopo la valutazione dei titoli in un colloquio orale, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare ogni opportuno accorgimento e cautela per comunicare detta data ai candidati, con un congruo anticipo. Nella specie non solo la procedura di colloquio è stata svolta in data strettamente a ridosso alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (essendo risultato che la prova orale è stata espletata in data 17 aprile ), ma non risulta effettuata alcuna comunicazione né individuale né sul sito Internet dell’amministrazione, stando alle prospettazioni contenute in ricorso che non sono state oggetto di contestazione alcuna da parte della amministrazione intimata e che pertanto possono ritenersi pacifiche.

    Invero il bando prevedeva semplicemente che la data degli orali sarebbe stata pubblicata a decorrere dal 16 marzo 2015, sul sito dell’Accademia. Pertanto , proprio avendo escluso la forma di comunicazione individuale della data del colloquio , occorreva disporre adeguata pubblicità della stessa sul sito Internet, in special modo per garantire i candidati esterni che ovviamente hanno maggiore difficoltà ad accedere quotidianamente presso i locali dell’Accademia. Tale adeguata pubblicità è mancata, stando alle dichiarazioni contenute nel ricorso che non sono state oggetto di smentita alcuna da parte della amministrazione, le quali indicano che la pubblicazione è avvenuta il giorno 14 aprile in una sezione relativa ai concorsi per tecnici di laboratorio.

    Parte ricorrente ha infatti fornito quanto era nella sua disponibilità, ovvero la graduatoria redatta in data 17 aprile pubblicata il successivo 23 aprile, nonché le richieste inoltrate in data 14 e 15 aprile alla Accademia , volte ad ottenere informazioni sulle convocazioni e la procedura selettiva in oggetto .

    In particolare il ricorrente risulta più volte , segnatamente in data 14 aprile ed in data 15 aprile 2015, avere richiesto con posta elettronica certificata (di cui ha fornito ricevuta elettronica di avvenuta consegna) informazioni circa le convocazioni per il colloquio previsto in caso di ammissione. D’altra parte non può esservi dubbio sulla circostanza che lo stesso fosse stato ammesso al colloquio, atteso che nel verbale della commissione del 17 aprile 2015 figura tra i candidati ammessi ma assenti.

    Ciò denota ed integra sicuramente una violazione dei principi di buon andamento sotto il profilo della violazione dell’adeguata pubblicità e trasparenza che deve scandire di ogni fase della procedura selettiva, nonché sotto l’ulteriore profilo di violazione dei criteri di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, che costituiscono una specificazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità, ed applicabili nel caso in esame, alla stregua dei principi di imparzialità e trasparenza, a cui si aggiungono, con una sorta di vis expansiva, quelli (della comune disciplina di diritto privato) della correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.)

    E’ emersa invero negli ultimi anni una nuova concezione dei rapporti tra cittadini e autorità pubblica (c.d. amministrazione partecipata o condivisa), «in virtù della quale la pretesa alla regolarità dell’azione amministrativa va valutata secondo i canoni contrattuali di correttezza e buona fede: si pensi a quanto normativamente previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), il cui art. 10, comma 1, dispone che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria «sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede»; nonché al nuovo Codice dei contratti pubblici, che include tra i principi normativi dell’azione amministrativa la clausola di correttezza (artt. 2, comma 1, e 6, comma 5), della quale è ormai acquisita la sostanziale equivalenza alla buona fede oggettiva

    In sintesi, secondo quanto affermato da Ad. Plenaria n. 5/2018, la responsabilità precontrattuale vi può essere in presenza di comportamenti scorretti tenuti durante tutto l’iter della procedura di evidenza pubblica ( nel presente caso di una assimilabile procedura di concorso) atteso che : “il dovere di correttezza e buona fede rappresenta una manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale che trova il suo principale fondamento nell’art. 2 della Costituzione” e che, nel disegno costituzionale, “il dovere di correttezza è nella maggior parte dei casi, strumentale alla tutela della libertà di autodeterminazione negoziale, cioè di quel diritto … di autodeterminarsi liberamente nelle proprie scelte negoziali, senza subire interferenze illecite derivanti da condotte di terzi connotate da slealtà e correttezza”..

    Da questa interpretazione costituzionalmente orientata del dovere di correttezza discende che esso debba ritenersi operante “in un più vasto ambito di casi, in cui, pur mancando una trattativa in senso tecnico-giuridico, venga, comunque, in rilevo una situazione <relazionale> qualificata, capace di generare ragionevoli affidamenti e fondate aspettative”.

    A ciò aggiunga sì l’ulteriore profilo di violazione di legge, dal momento che la pubblicazione sul sito web ( quand’anche volesse considerarsi tale l’ inserimento dell’avviso in una sezione per una procedura totalmente diversa) , integra altresì violazione dell’articolo 6 del DPR n. 487 del 1994, che prevede un termine necessario di 20 giorni tra la data di ricezione della comunicazione della prova al candidato e la data di svolgimento dei colloqui. Tanto al fine di garantire allo stesso un anticipo tale da rendere effettivo il diritto di partecipazione alle prove. Nel caso di specie tale termine di 20 giorni liberi non è stato affatto osservato, con ulteriori ricadute in termini di illegittimità dell’azione amministrativa.

    A ciò risulta da aggiungere anche l’ulteriore circostanza, comunque anomala e risultante dal verbale della commissione del 17 aprile 2015, che ben quattro candidati in tale contesto erano assenti, il che avrebbe dovuto indurre la commissione ad interrogarsi sulla ritualità della comunicazione agli stessi della prova del colloquio

    Coglie nel segno anche l’ulteriore censura di eccesso di potere nella valutazione dei titoli relativi al curriculum presentato dai candidati, dal momento che il verbale della commissione rilasciato al ricorrente in sede di acceso del ……. non indica alcun criterio predeterminato per la valutazione dei curricula e da’ atto di attribuire il punteggio come da articolo 4 c a) del bando, facendo seguire uno scarno punteggio numerico in corrispondenza del nominativo di ciascun candidato , non consentendo pertanto di ricostruire l’iter logico seguito nella attribuzione dei punteggi stessi .Eppure l’articolo di riferimento non contiene alcuna griglia di valutazione, facendo riferimento alla comparazione del currriculum vitae di ciascun candidato, con mera divisione dei punteggi tra “titoli di studio fino a punti 10, esperienze lavorative fino a punti 20, altre tipologie di titolo fino a punti 10, “ elementi tutti che richiedevano adeguata specificazione da parte della commissione , o in alternativa una diffusa motivazione nella specie del tutto assente ( essendo mancata finanche la suddivisione del punteggio tra le varie voci indicate da detto articolo 4, secondo le risultanze documentali fornite da parte ricorrente e non contrastate da alcun elemento di segno contrario della resistente Accademia, rimasta del tutto indifferente allo svolgimento del presente giudizio al punto da non fornire il minimo riscontro documentale , il che costituisce elemento valutabile ai sensi dell’art. 64 co 4 cpa).

    E’ appena il caso di rilevare, come evidenziato nella memoria depositata da parte ricorrente in data ……….. , che sussiste un interesse attuale del ricorrente alla decisione nel merito del presente ricorso, ancorché la procedura sia stata espletata ed egualmente si sia concluso l’incarico cui il ricorrente aspirava, potendo l’illegittimità dell’azione amministrativa eventualmente fondare un’azione risarcitoria.

    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda e per l’effetto annulla la graduatoria redatta in data………… relativa alla procedura comparativa per l’attribuzione di incarico di collaboratore al coordinamento dell’attività editoriale, bandita dall’accademia di belle arti di Napoli in data ……… ,

    Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente. liquidate in complessivi Euro 3000,00(tremila/00) oltre accessori di legge e contributo unificato.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

    Ida Raiola , Consigliere

    Luca Cestaro , Consigliere

     

     

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