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Individuazione del soggetto controinteressato – Giudizio avverso ordinanza di demolizione – Nozione di controinteressato – Controinteressato formale – Vantaggio diretto e mediato- Carenza di qualificazione quale controinteressato in capo al confinante

    T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ. II – sentenza 12 dicembre 2018 n.7124

    1- Individuazione del soggetto controinteressato – Giudizio avverso ordinanza di demolizione.

    Non assumono la qualità di parti necessarie del giudizio i soggetti terzi, estranei al procedimento repressivo di un abuso edilizio; in particolare, in sede di impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all’amministrazione l’illecito edilizio da altri commesso. Infatti la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 8.5.2014, n.429; T.A.R. Basilicata, 8.11.2012, n.480; Cons. Stato, IV, 6.6.2011, n.3380; TAR Piemonte, I, 21.4.2011, n. 420).

     

    2- Nozione di controinteressato – Controinteressato formale.

    La qualità di controinteressato in senso formale, quindi di contraddittore necessario nel processo amministrativo impugnatorio, va riconosciuta al soggetto che dal provvedimento impugnato riceva una concreta e diretta utilità giuridica e abbia pertanto un qualificato interesse a mantenere nel proprio patrimonio tale utilità.

    3- Vantaggio diretto e mediato- Carenza di qualificazione quale controinteressato in capo al confinante.

    Nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all’amministrazione l’illecito edilizio da altri commesso”. In materia edilizia, pertanto, con particolare con riguardo ai provvedimenti di natura repressiva di illecito edilizio, va tendenzialmente negato il riconoscimento della qualità di controinteressato ai proprietari confinanti dell’area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo del quale è stata ordinata la demolizione dall’Autorità competente.

    Massima a cura dell’avv. Vittoria Chiacchio e dell’avv. Valeria Aveta.

    Pubblicato il 12/12/2018

    07124/2018 REG.PROV.COLL.

    04950/2016 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 4950 del 2016 proposto dai Sigg…., rappresentati e difesi dall’avv. ….e con domicilio eletto presso il suo studio in ….

    contro

    Comune di ….. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. …. e con domicilio eletto presso il suo studio in …..;

    e con l’intervento di

    ad opponendum:…, rappresentata e difesa dall’avv. …. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in……;

    per l’annullamento

    previa sospensione, dell’ordinanza di demolizione n.21 del 13/7/2016 quanto a lavori presunti abusivi.

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.16 del 2017 di accoglimento della domanda cautelare;

    Vista la memoria di parte ricorrente;

    Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.4846 del 2017 con incombenti, inclusa la relazione di sopralluogo del 2/12/2015, a carico del Comune di …. non costituito in giudizio;

    Vista la documentazione con successiva memoria di parte ricorrente;

    Vista la costituzione del Comune di …. con deposito di successiva memoria;

    Vista l’istanza di ammissione alla prova testimoniale depositata da parte ricorrente;

    Vista la documentazione depositata dal Comune di …;

    Visto l’atto di intervento ad opponendum della sig.ra ….;

    Vista la memoria di parte ricorrente;

    Vista la memoria del Comune di …..;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica del 6/11/2018, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

    FATTO

    Espongono i ricorrenti di essere proprietari di una porzione del fabbricato in …. alla Via …. n.31, precisamente di due vani al piano terra, di un vano al primo piano e di un vano al secondo piano; dagli atti di vendita risulta che al 1982 già esisteva un vano con pianerottolo. Con nota n.9795 del 20/10/2015 i ricorrenti comunicavano al Comune che la porzione di fabbricato di proprietà non aveva subito trasformazioni al 1982, ma dopo l’avvio del procedimento è stata adottata l’impugnata ordinanza di demolizione.

    Con ordinanza istruttoria il Tribunale ha disposto incombenti, inclusa la relazione di sopralluogo del 2/12/2015, a carico del Comune di …. inizialmente non costituito in giudizio. Il Comune di … si è successivamente costituito per dedurre l’inammissibilità per mancata notifica alla controinteressata … autrice dell’esposto, l’irrilevanza del decorso del tempo, il mancato apporto collaborativo di parte ricorrente a seguito dell’avvio del procedimento e la incontestata realizzazione di un vano abitativo in luogo del sottotetto a falda unica inclinata.

    Parta ricorrente ha poi depositato istanza di ammissione alla prova testimoniale.

    La Sig.ra …. ha depositato atto di intervento ad opponendum per sostenere che la demolizione era atto dovuto e che il ricorso introduttivo del giudizio sarebbe inammissibile.

    Alla udienza pubblica del 6 novembre 2018 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

    DIRITTO

    1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione del DPR n.380/2001, della L.R. n.19/2001, della L.R. n.15/2000 e della Legge n.241/1990, nonché il difetto di motivazione, la carenza dei presupposti ed il difetto di istruttoria.

    2. Nella fattispecie in esame il Collegio ritiene, quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità per mancata notifica del ricorso alla controinteressata…, che la medesima non sia meritevole di positiva valutazione.

    In particolare va in questa sede ribadito il pacifico orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale (VI, 3.3.2015, n. 356; VIII, 1.12.2010, n.26444), secondo cui non assumono la qualità di parti necessarie del giudizio i soggetti terzi, estranei al procedimento repressivo di un abuso edilizio; in particolare, in sede di impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all’amministrazione l’illecito edilizio da altri commesso. Infatti la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 8.5.2014, n.429; T.A.R. Basilicata, 8.11.2012, n.480; Cons. Stato, IV, 6.6.2011, n.3380; TAR Piemonte, I, 21.4.2011, n. 420).

    2.1 Pertanto (T.A.R. Lazio, Latina, 11.1.2017, n.12) la qualità di controinteressato in senso formale, quindi di contraddittore necessario nel processo amministrativo impugnatorio, va riconosciuta al soggetto che dal provvedimento impugnato riceva una concreta e diretta utilità giuridica e abbia pertanto un qualificato interesse a mantenere nel proprio patrimonio tale utilità. Nella fattispecie, invece, la vicina proprietaria di una unità immobiliare al piano terra dello stesso edificio non è destinatario in forza dell’ordinanza di demolizione impugnata di alcuna diretta utilità giuridica; in altri termini il vantaggio che essa riceve è indiretto e mediato e, se ciò la legittima a intervenire nel processo, non gli conferisce la qualità di controinteressato in senso formale, cioè di (unico) contraddittore (da cui discenderebbe, non essendo stato chiamato in giudizio, la declaratoria di inammissibilità del ricorso). Anche il Giudice d’appello (IV, 4.9.2017, n.4174; 6.6.2011, n.3380; V, 3.7.1995, n.991) ha affermato che “nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all’amministrazione l’illecito edilizio da altri commesso”. In materia edilizia, pertanto, con particolare con riguardo ai provvedimenti di natura repressiva di illecito edilizio, va tendenzialmente negato il riconoscimento della qualità di controinteressato ai proprietari confinanti dell’area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo del quale è stata ordinata la demolizione dall’Autorità competente.

    3. Nel merito, anche in ragione di quanto solo successivamente rappresentato dalla difesa del Comune, il Collegio ritiene di rimeditare quanto anticipato in fase cautelare, ciò ai fini del rigetto del ricorso.

    3.1 In particolare dall’esame degli atti acquisiti in sede di istruttoria emerge che è infondata la censura del difetto di motivazione quanto al provvedimento impugnato relativamente alle circostanze che già nel 1982 esisteva un vano con pianerottolo e che l’immobile era stato edificato antecedentemente al 1° settembre 1967. In ogni caso già prima del 26/4/2018, in particolare dopo l’esposto del 26/6/2015 da parte della controinteressata, tecnici comunali accertavano la realizzazione al secondo piano di una unità abitativa in sopraelevazione dell’edificio preesistente sì da rendere abitabile il sottotetto, in disparte che la denuncia al Catasto solo in data 16/3/1982 – seguita da nota di trascrizione del 5/11/1982 – implicitamente smentisce l’esistenza dell’unità abitativa già al 1967, ragion per cui l’avvenuta realizzazione soli in epoca successiva a tale anno rendeva necessaria l’acquisizione di un titolo edilizio ai sensi della Legge n.765/2007, in disparte che – ricadendo l’immobile all’interno del centro abitato – sarebbe stato necessario anche prima del 1965 acquisire un permesso ex art.31 della Legge n.1150/1942.

    Nella fattispecie va, dunque, ribadito il principio per cui incombe sulla parte privata, e non certo sull’Amministrazione, di provare l’epoca della realizzazione di un’opera edilizia, mentre l’Ente competente ha il potere-dovere di sanzionare quanto non sia munito di idoneo titolo abilitativo. Alla comunicazione di avvio del procedimento di demolizione del 21/6/2016 non seguiva alcuna collaborazione da parte ricorrente, laddove eventuali osservazioni avrebbero potuto condizionare in senso diverso la determinazione come adottata dall’Amministrazione; ora è pacifico che la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo costituisce non solo espressione del principio di democraticità dell’ordinamento, ma anche lo strumento per l’attuazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, ciò anche ai fini di un più adeguato esercizio del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sull’atto oggetto di contestazione. In definitiva l’istituto del cd. preavviso di rigetto ha lo scopo di far conoscere alle Amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell’interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti.

    3.2 Si è, dunque, in presenza di una tipica ipotesi in cui, in materia di demolizione di immobili abusivi, attesa la natura vincolata del potere, non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può, di per sé, legittimare in via di fatto. Peraltro il Collegio ritiene di far proprio quanto di recente ribadito dall’Adunanza Plenaria (17.10.2017, n.9), ovvero che il tempo trascorso (in ipotesi, anche rilevante) fra il momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione non determina l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all’amministrazione uno specifico onere di motivazione, ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento (Cons. Stato, VI, 27.3.2017, n. 1386; 6.3.2017, n. 1060). Il carattere del tutto vincolato dell’ordine di demolizione (che deve essere adottato a seguito della sola verifica dell’abusività dell’intervento) fa sì che esso non necessiti di una particolare motivazione circa l’interesse pubblico sotteso a tale determinazione; infatti il provvedimento di demolizione non deve motivare in ordine a un ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell’opus (Cons. Stato, VI, 21.3.2017, n.1267). Nemmeno occorre motivare in modo particolare un provvedimento con il quale sia ordinata la demolizione di un immobile abusivo quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione: infatti l’ordinamento tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem (in tal senso Cons. Stato, IV, 28.2.2017, n. 908; VI, 13.12.2016, n. 5256). L’ordine di demolizione presenta un carattere rigidamente vincolato e non richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l’interesse pubblico e l’interesse privato al mantenimento in loco dell’immobile, ciò in quanto non può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può in alcun modo legittimare (Cons. Stato, 28.2.2017, n. 908; IV, 12.10.2016, n. 4205; 31.8.2016, n. 3750).

    4. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che il ricorso in esame vada rigettato per come infondato.

    La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

    La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Giancarlo Pennetti, Presidente

    Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

    Germana Lo Sapio, Primo Referendario

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Gabriele Nunziata Giancarlo Pennetti
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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