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Condono edilizio – scissione di fabbricato – richiesta di sanatoria – istanze di condono separate – soggetti legittimati alla richiesta ex art. 31 L. 47 del 1985

    TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. III – sentenza 21 gennaio 2019, N. 327

    (Presidente: Donadono, Estensore: Esposito)

    Condono edilizio – scissione di fabbricato – richiesta di sanatoria – istanze di condono separate – soggetti legittimati alla richiesta ex art. 31 L. 47 del 1985

    In materia di condono edilizio, il limite di 750 mc. – posto dall’art. 39, comma 1, L. n. 724/1994 – dev’essere individuato con riferimento all’immobile unitariamente considerato e nella titolarità di un unico soggetto al momento della presentazione della domanda di condono, senza che sia possibile suddividere la consistenza del bene in più porzioni, ognuna delle quali inferiore al limite medesimo.

    Peraltro, l’art. 31, comma 3, della legge n. 47 del 1985 – nel disporre che: “Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima” – va interpretato nel senso che la parte non proprietaria deve dimostrare di avere un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere la sanatoria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282), nel cui ambito possono essere ricondotte una molteplicità di casi, prefigurati nella sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2001.

    Massima a cura del dott. Claudio Esposito e dell’Avv. Giovanna Sestile

     

    Pubblicato il 21/01/2019

    00327/2019 REG.PROV.COLL.

    03860/2018 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3860 del 2018, proposto da:
    …, rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio eletto presso l’avvocato … in … alla … e domicilio digitale: …;

    contro

    …, in persona del legale rappresentante …, rappresentato e difeso dall’avvocato …, presso il quale è elettivamente domiciliato in … alla Via …, con domicilio digitale: …;

    per l’annullamento

    del provvedimento del …, con il quale sono state contestualmente rigettate le distinte istanze presentate ai sensi della legge n. 724 del 1994 dai sigg.ri …, …, … e …; di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente, ivi compresi il preavviso di diniego prot. n. 25106 del 24/4/2018 e la proposta di rigetto prot. n. 34527 del 14/6/2018, a firma congiunta del … e del …, nonché per quanto occorra il parere del … prot. 39599 del 20/11/2017.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del …;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore per l’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avvocati …;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    È impugnato il provvedimento avente natura di atto plurimo, con cui il … del competente Settore ha rigettato le quattro domande di condono del 28/2/1995 separatamente presentate dalla ricorrente e dai figli, relative ad altrettante porzioni di un unico immobile sito alla … (il provvedimento è stato impugnato dagli altri interessati con distinti ricorsi R.G. n. 3861 e n. 3862 del 2018, chiamati alla stessa udienza pubblica).

    Il … si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria.

    La ricorrente ha prodotto documentazione e formulato istanza di prelievo.

    La trattazione dell’istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo all’udienza in camera di consiglio del 23/10/2018, su istanza della parte ricorrente.

    Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2019, al termine della discussione orale, il ricorso è stato assegnato in decisione.

    DIRITTO

    1. – Con l’impugnato provvedimento sono state contestualmente rigettate le suindicate istanze di condono edilizio, relative (come detto) a porzioni dello stesso fabbricato.

    È indicato nel provvedimento che:

    – “le unità immobiliari oggetto delle citate istanze di condono fanno parte di un unico complesso immobiliare, sito in … alla via …, costituito da un fabbricato condominiale di n. 3 piani (piano seminterrato, piano terra e piano primo) collegati a mezzo di unico vana scala, per n. 5 unità immobiliari, oltre un locale garage staccato da detto fabbricato, il tutto realizzato su suolo individuato catastalmente nel …”;

    – “il fabbricato condominiale (sub. nn. 1 – vano scala, 2,3,4,5,7) ha un volume complessivo di mc. 1.084,52, nel mentre il manufatto sub. n. 6 un volume di mc. 202,70, e quindi per un volume complessivo del complesso immobiliare di mc. 1.287,22”.

    Con la domanda prot. n. 11100 del 28/2/1995 (fasc. 2499/bis, successivamente integrata), la ricorrente richiedeva in qualità di proprietaria la sanatoria straordinaria dell’abitazione al primo piano del fabbricato, interno 4 (in catasto urbano al fg. 9, p.lla 271 sub 5), per una superficie utile di mq. 80,10 e un volume di mc. 242,88.

    1.1. Il diniego si fonda sulla mancanza di legittimazione a presentare separate istanze di condono e, correlativamente, sul superamento (con riguardo alla consistenza dell’intero edificio) del limite di 750 mc. fissato dall’art. 39, primo comma, della legge n. 724 del 1994 (a tenore del quale: “Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria”).

    Viene considerato che tale limite non avrebbe potuto essere aggirato attraverso la presentazione di separate istanze per parti dell’edificio, avanzate da soggetti che non erano legittimati per la quota parte del bene, non essendo titolari di diritti sul fabbricato o sue porzioni.

    1.2. Il rigetto riporta la motivazione contenuta nel preavviso di diniego, osservando che le unità immobiliari fanno parte di un unico complesso immobiliare e i comproprietari del suolo su cui è stato realizzato il fabbricato “erano i soli soggetti legittimati a richiedere la sanatoria, essendo i sigg.ri …, … e … soggetti non legittimati a presentare istanza di condono, perché non titolari di diritti su detto fabbricato al momento di presentazione delle rispettive istanze di sanatoria (non si rinvengono agli atti titoli legittimanti essi soggetti alla presentazione delle istanze di condono), e il complesso immobiliare risulta avere un volume complessivo di mc. 1.287,22, di cui mc. 1.084,52 il fabbricato condominiale (fg. 9 – part. n. 271 – sub. nn. 2,3,4,5,7) e mc. 202,70 il locale garage (fg. 9 – part. n. 271 – sub. n. 6), maggiore dei 750 mc. previsti dall’art. 39, comma 1 delta citata norma”.

    Nel provvedimento si afferma ancora che i richiedenti diversi dalla ricorrente non erano legittimati, “essendo gli stessi divenuti comproprietari delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato solo successivamente alla data di presentazione delle istanze”.

    Nella motivazione del diniego, poggiante anche sul citato parere …, è altresì richiamata la giurisprudenza per la quale la cubatura massima ex art. 39 cit. va riguardata con riferimento all’unico immobile unitariamente considerato, senza che esso possa scindersi in più unità abitative con la presentazione di separate istanze, né che possa ritenersi legittimato il soggetto diverso dal proprietario che, titolare di diritti reali minori o di godimento, non abbia tuttavia una specifica posizione differenziata, non limitata a un rapporto familiare-affettivo.

    2. – Il diniego è avversato dalla ricorrente con tre motivi di ricorso, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 31 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, nonché della circolare del Ministero LL.PP. 17/6/1995 n. 2241/UL, oltre all’eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, erronea rappresentazione dei fatti e motivazione stereotipa e preconcetta.

    Nei primi due motivi è dedotto che ciascun richiedente era legittimato alla presentazione dell’istanza di condono, per la sua personale posizione in relazione al bene di cui è attualmente comproprietario.

    Con un terzo motivo si aggiunge che in ogni caso il diniego non potrebbe concernere l’istanza della ricorrente, proprietaria della porzione scorporabile dell’immobile oggetto di istanza di condono.

    3. – Possono essere trattati congiuntamente i due motivi con cui si contestano le ragioni di diniego attinenti alla mancanza di legittimazione dei soggetti non proprietari.

    La ricorrente pone l’accento sulla “effettività delle posizioni soggettive dei richiedenti e dello stato di fatto” (pag. 9 del ricorso), sostenendo che non si è inteso aggirare il limite di cubatura con la presentazione di quattro istanze di condono, riguardanti ciascuna di esse un distinto e frazionato cespite catastale.

    È affermato che le porzioni immobiliari vennero eseguite per essere destinate sin dal principio alle esigenze abitative di ciascuno dei figli e delle rispettive famiglie, le quali già dal 1992 ne prendevano possesso, trasferendovi la propria residenza autonoma e provvedendo a sottoscrivere il contratto per le utenze domestiche.

    In ragione di ciò, si sostiene che il diritto personale di godimento, in essere prima dell’entrata in vigore della legge n. 724 del 1994, concedeva la facoltà di presentare l’istanza di sanatoria, invocando a tal proposito l’art. 31, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 (per il quale può avanzare la domanda, oltre al soggetto che ha titolo a richiedere la concessione edilizia, ogni altro soggetto interessato al conseguimento del condono).

    Con ulteriori argomentazioni è ribadito il carattere di effettività della situazione dei richiedenti, di talché non potrebbe ritenersi – come indicato dal Comune sulla scorta della citata giurisprudenza amministrativa – che nella specie si versi in un’ipotesi di “precario progetto di convivenza familiare” finalizzato ad aggirare la disposizione di legge, trattandosi piuttosto di legittimazione alla presentazione della domanda di condono che si fonda su una posizione titolata.

    3.1. Le censure non sono meritevoli di favorevole considerazione.

    Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, nel caso in esame, dalla giurisprudenza la quale ha evidenziato che il limite di 750 mc. posto dalla norma in questione deve essere individuato con riferimento all’immobile unitariamente considerato e nella titolarità di un unico soggetto al momento della presentazione della domanda di condono, senza che sia possibile suddividere la consistenza del bene in più porzioni, ognuna delle quali inferiore al limite medesimo.

    Detto principio ha trovato conferma in una recente e condivisa pronuncia di questo Tribunale con cui è stato statuito che: “in materia di condono edilizio disciplinato dalla L. 24 novembre 1994, n. 724, «ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo a un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono essere riferite ad un’unica concessione in sanatoria che riguarda quest’ultimo nella sua totalità, perché la ratio della norma è di non consentire l’elusione del limite legale di consistenza dell’opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell’intero complesso edificatorio» ( cfr. Cass. pen., sez. 3, 26.4.1999 n. 8584; idem., 19.4.2005, n. 20161; idem, 2.10.2013, n. 12353). Secondo la giurisprudenza, «ciò comporta che, in ipotesi, è ben possibile la sanabilità di singole porzioni di immobile consistenti in autonome entità abitative, ma la loro cubatura va considerata rispetto al limite massimo consentito dalla legge per l’intero edificio di qui quella singola unità faccia parte. Non basta quindi che la singola unità non ecceda i 750 mc., ma occorre che, globalmente considerato, l’intero edificio che ospita quelle singole unità non superi quei limiti massimi» (Cass. pen., n. 12353/13 cit., in un caso in cui erano state presentate sei istanze di sanatoria da parte dei figli – comproprietari – dell’autore della violazione urbanistica riferita all’intero edificio)” (sentenza della sez. II del 30/7/2018 n. 5039).

    Questa stessa Sezione ha, sempre di recente, ribadito che “la volontà del privato di considerare un’unità immobiliare autonomamente utilizzabile ed indipendente rispetto alle altre porzioni ed unità del medesimo fabbricato, non può influire sui criteri e sui limiti inderogabilmente fissati dall’ordinamento per la condonabilità dell’immobile abusivo, per modo che il frazionamento surrettizio di un immobile non può valere a sottrarlo al regime di condonabilità che gli è proprio” (sentenza del 3/9/2018 n. 5317; cfr., altresì, 16/11/2017 n. 5415: “la giurisprudenza ha chiarito che sarebbe comunque illecito l’espediente di frazionare un complesso immobiliare in una pluralità di unità immobiliare allo scopo di suddividere surrettiziamente le richieste di sanatoria (cfr. Cass. pen., sez. III, 8/4/2015, n. 20420) per cui, al fine di impedire l’elusione della normativa, si ritiene illegittimo utilizzare separate domande per aggirare il limite di volumetria previsto di 750 mc, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell’intero complesso, trattandosi di limite inderogabile per la sanatoria di opere abusive (cfr. Cons. St., sez. VI, 5/9/2012 n. 4711)”).

    3.2. Posti questi principi, non si trascura che l’invocato terzo comma dell’art. 31 della legge n. 47 del 1985 (applicabile al condono regolato dalla legge n. 724 del 1994, in virtù del rinvio operato dal primo comma dell’art. 39), dispone che: “Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima”.

    Deve naturalmente trattarsi di un interesse qualificato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11/9/2013 n. 4493: “La norma deve essere interpretata nel senso che la parte non proprietaria deve dimostrare di avere un interesse di rilevanza giuridica ad ottenere la sanatoria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282)”, nel cui ambito possono essere ricondotte una molteplicità di casi, prefigurati nella sentenza della Corte Costituzionale di reiezione delle questioni di legittimità dell’art. 39 citato (cfr. punto 3 della decisione: alienazione di parte della costruzione; titolarità di diritto di godimento limitato alla porzione di immobile; ogni altra posizione qualificata, come per il mutuatario con ipoteca su parte del bene, il locatario o altri aventi titolo a godere delle porzione di immobile).

    Pur in presenza di una pluralità di situazioni raffigurabili, si tratta in ogni caso di una possibilità “derogatoria e, come tale, di stretta interpretazione”, che presuppone “ipotesi di legittima ed ammissibile scissione della domanda di sanatoria per effetto della suddivisione della costruzione o limitazione quantitativa del titolo che abilita la presentazione della domanda di sanatoria”, conseguendone che “è questa l’unica possibilità, cui logicamente può riferirsi la deroga, in quanto la concessione edilizia deve essere necessariamente unica per tutte le opere riguardanti un edificio o un complesso unitario, quando si riferisce a nuova costruzione, e solo eccezionalmente può operarsi una scissione quando esiste una norma che legittima in maniera differenziata soggetti diversi dal costruttore” (C. Cost. cit.).

    In altri termini, l’art. 39 della legge n. 724 del 1994 non si presta a legittimare richieste separate di condono per un cespite unico nella sua fisicità, fatte salve le sole ipotesi in cui la scissione dell’unico edificio possa farsi derivare dalla coesistenza di distinte e titolate posizioni (escludendo in radice la calcolata volontà dei richiedenti di ottenere il condono, eludendo il limite fissato dalla legge).

    Solo in tali casi è rinvenibile (in via eccezionale) l’imputabilità delle richieste di condono non ad un unico sostanziale centro di interessi, bensì a situazioni di diritto differenziate.

    3.3. Venendo al caso di specie, si osserva in ricorso che le unità immobiliari erano dall’origine distinte, progettate per le esigenze abitative dei figli e dei rispettivi nuclei familiari, da ciascuno dei quali possedute in virtù del diritto personale di godimento volontariamente concesso dai genitori, con rapporto che “per di più, si è concretato ben prima dell’entrata in vigore della legge che ne ha facultato la possibile presentazione di istanza di sanatoria; e non è stato di certo posto successivamente in essere allo scopo di poter presentare parcellizzare le istanze di sanatoria” (pag. 10).

    È esibito in giudizio il certificato rilasciato dal Settore Anagrafe il 9/5/2018 (doc. 5 della produzione del 19/10/2018), dal quale risulta che la … risiede dal 6/2/1992 nell’appartamento posto al secondo piano (int. 3).

    L’esibizione documentale, superflua per ciò che concerne la posizione della ricorrente, nella prospettazione della parte è volta a comprovare la distinta legittimazione di ogni richiedente a presentare separate istanze di condono.

    Tanto precisato, non è contestata in giudizio l’effettività del dato della residenza della ricorrente e degli altri richiedenti nella porzione dell’immobile per la quale avevano presentato la domanda di condono (a prescindere dalla divergenza tra il piano e l’interno indicati nel provvedimento rispetto al certificato anagrafico).

    Tuttavia, ad avviso del Collegio tale elemento di fatto non è sufficiente a fondare la legittimazione di ciascuno di essi a presentare l’istanza di condono edilizio per una parte del fabbricato.

    Ciò in mancanza di un titolo valido, opponibile al proprietario e avente data certa, che fondi la titolarità del richiedente rispetto a quest’ultimo.

    3.3.1. Sotto questo profilo, va detto che l’art. 31 cit. (nell’ammettere che possa richiedere il condono chi ha titolo a ottenere la concessione edilizia o autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria) si mostra preordinato alla salvaguardia di quelle situazioni nelle quali, a fronte principalmente dell’inerzia del proprietario, è favorita la conservazione del bene realizzato senza titolo, per l’utilizzazione e la preservazione del suo valore economico.

    In tali casi, il titolo di sanatoria opera in favore di soggetto diverso dal proprietario del suolo su cui è stata edificata l’opera abusiva, surrogato per ciò che attiene alle facoltà dominicali ordinariamente ad esso attribuite.

    È, pertanto, indispensabile l’esistenza di un valido e certo titolo giuridico, attestante la relazione qualificata tra il richiedente e il bene, opponibile non solo al proprietario ma altresì alla stessa Amministrazione chiamata a verificare la legittimazione del richiedente.

    3.3.2. Tornando alla fattispecie in esame, il rapporto giuridico su cui si fa poggiare la legittimazione dei richiedenti è sottinteso o presunto, ed è ascritto in termini generali al novero dei diritti personale di godimento.

    Peraltro, non si versa in un’ipotesi di surrogazione del richiedente rispetto al proprietario, non essendo manifestata nella specie alcuna inerzia da parte di questo (ma essendo, anzi, coincidenti le posizioni rispetto alla sanabilità dell’intera opera, per parti separate).

    Manca quindi una titolata posizione giuridica alla presentazione della domanda di condono, in luogo del proprietario del suolo su cui è stata edificata la costruzione e, per accessione, dell’intero edificio realizzato.

    Il dato della residenza non è di per sé sufficiente, atteso che essa designa una situazione di fatto, laddove la possibilità di presentare una separata istanza di condono rispetto al proprietario del suolo e costruttore dell’opera abusiva si atteggia quale un’ipotesi eccezionale, per la quale sono necessari una differenziazione oggettiva e una diversificata posizione qualificata del richiedente, rilevanti entrambe sul piano del diritto e non riassumibili nell’esistenza di situazioni di carattere familiare.

    Sotto questi profili, la giurisprudenza non ha mancato di rilevare che l’ipotesi derogatoria ammessa dalla legge riguarda abusi che:

    a) sul piano oggettivo, possano differenziarsi rispetto all’unicità del programma costruttivo privo di titolo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17/6/2016 n. 2693: “la norma in esame, mentre per gli ampliamenti di edifici già esistenti fissa nei citati 750 mc il limite massimo di volumetria condonabile, per le nuove costruzioni precisa che lo stesso limite vada computato “per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria”: ma ciò non significa affatto che in tal modo sia stato autorizzato il “frazionamento” degli interventi abusivi al fine di eludere il limite de quo, essendosi il legislatore solo preoccupato di precisare che, laddove all’interno di un unico compendio immobiliare sia possibile individuare abusi ontologicamente diversi, è possibile per essi presentare distinte richieste di condono (ciascuna delle quali soggiacerà al ridetto limite volumetrico), mentre in tutti gli altri casi resta fermo che dovranno essere le plurime istanze, sommate assieme, a non eccedere la volumetria di 750 mc (in tal senso, cfr. Cass. pen., sez. III, 13 marzo 1996, nr. 358)”);

    b) sul piano soggettivo, possano ascriversi a soggetti titolari di una posizione qualificata, non coincidente con scelte di natura familiare (cfr. Cons. Stato, cit.: “anche nella più ampia e “liberale” delle prospettive, l’interesse legittimante la richiesta di condono deve pur sempre essere oggettivamente apprezzabile alla stregua di una situazione di collegamento con l’abuso oggetto di condono, e non essere semplicemente affermato da chi propone l’istanza sulla base di una propria visione soggettiva. L’orientamento estensivo della giurisprudenza, in definitiva, mira a garantire e rafforzare la posizione di individui che siano comunque titolari di una posizione giuridica “qualificata”, e non anche solamente apprezzabile dal punto di vista familiare-affettivo”.

    Giova ancora considerare che la legislazione condonistica in questione è ispirata all’esigenza di prevenire abusi di maggiore consistenza, ulteriormente ribadendosi la doverosa interpretazione restrittiva dell’ipotesi derogatoria, la quale non può prescindere dall’individuazione del titolo che si colleghi in maniera certa alla porzione di immobile, non potendo riferirsi altrimenti il limite dei 750 mc. che all’intera costruzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24/7/2017 n. 3631: “Come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 45 del 2001 cit., i profili di illegittimità costituzionale di detta disposizione sono stati ritenuti non fondati “nei sensi di cui in motivazione”, proprio alla luce del “sistema del nuovo condono edilizio” del 1994, delineato come del tutto contingente ed eccezionale e non ulteriormente reiterabile (sentenze nn. 416 e 427 del 1995; ordinanza n. 395 del 1996), accompagnato da nuovi obblighi e restrizioni soggettive ed oggettive, che valgono a circoscrivere l’ambito della definizione agevolata o a riequilibrare situazioni di eccessivo vantaggio, nella valutazione del legislatore di preminenti interessi pubblici, come l’esclusione di abusi maggiori. Nel predetto sistema del nuovo condono, secondo il Giudice delle Leggi, i limiti di volumetria ammessa per la sanatoria discendono da esigenze dirette a circoscrivere la definizione agevolata, ed inderogabili per una interpretazione conforme a Costituzione, di modo che il limite di 750 mc. funzioni, senza distinzione per tutte le sanatorie ammissibili, come norma di chiusura […]. Detta norma, invece, per le “nuove costruzioni” (che, come tali, per la differenza di situazione oggettiva, non possono avere un parametro di preesistente riferimento non essendovi costruzione originaria) costituisce limite unico (riferito alla nuova costruzione, complessivamente considerata con carattere unitario a prescindere dalle unità immobiliari ai fini catastali) ed assoluto, con un derogatorio temperamento (di stretta interpretazione) riferibile esclusivamente alle ipotesi eccezionali in cui è ammessa la scissione delle domande di sanatoria per effetto di suddivisione in autonome costruzioni o di limitazioni quantitative del titolo in base al quale si chiede il condono-sanatoria (v. sentenza n. 302 del 1996); conf., 12/6/2017 n. 2826).

    3.4. Resta da esaminare il terzo motivo con cui la ricorrente si duole che non sia stata favorevolmente esaminata la propria istanza di condono, presentata in qualità di proprietaria (e, quindi, legittimata), non eccedente il limite di mc. 750.

    La censura è priva di pregio, atteso che l’unicità dell’edificio realizzato impone di riguardare l’abuso nella sua consistenza totale e impedisce di poter far luogo ad una sanatoria limitata ad una sua parte, che denoterebbe a sua volta un intento elusivo, non potendo il limite dei 750 mc. essere addotto neppure per conservare solo in parte l’opera abusiva (cfr., anche su questo punto, la citata sentenza della sez. II n. 5039 del 2018: “Infine destituita di fondamento, siccome in contrasto coi principi che impediscono di chiedere una sanatoria parziale di un edificio interamente abusivo, è la censura […] secondo cui il Comune avrebbe dovuto rilasciarle quanto meno il titolo in sanatoria per una volumetria pari a 750 mc (sui 1980,54 mc di sua proprietà)”.

    Non vale sostenere che l’abuso potrebbe essere ricondotto al limite di legge, atteso che si tratta di nuova costruzione per la quale il limite massimo di cubatura opera in via assoluta e con riferimento all’intera consistenza del bene abusivo, mentre solo per gli ampliamenti ammessi fino al 30% della costruzione originaria (di cui alla prima parte dell’art. 39 cit.), sarebbe possibile ridurre la sanabilità dell’abuso ai 750 mc. e nel limite percentuale suddetto.

    Nel caso di specie, una sanatoria parziale si porrebbe in dissidio anche con ragioni di coerenza, non potendosi evidentemente ammettere la regolarizzazione edilizia per la porzione del bene scisso dalla restante parte abusiva e che, posto nella specie al primo piano del fabbricato, non potrebbe strutturalmente reggere.

    Ne consegue che correttamente il Comune ha formulato anche in tal caso il diniego di condono edilizio, per il vincolo di presupposizione tra la richiesta parziale della proprietaria e le istanze degli altri richiedenti.

    4. – Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

    Le spese processuali seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo (trattandosi di ricorso facente parte di più impugnative proposte avverso lo stesso provvedimento), con attribuzione al difensore del … dichiaratosi antistatario.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente .. degli onorari e delle spese di giudizio, liquidati in complessivi € 1.000,00 (mille/00), con attribuzione diretta all’avvocato … dichiaratosi antistatario.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

    Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Giuseppe Esposito Fabio Donadono
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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