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Pubblico impiego – Personale docente – Ricercatori universitari e assegnisti – Trattamento di quiescenza e previdenza – Diritto alle differenze retributive – Sussiste

    T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ.II – sentenza 10 gennaio 2019 n. 128

    (PRES. Pennetti – EST. Nunziata)

    Pubblico impiego – Personale docente – Ricercatori universitari e assegnisti – Trattamento di quiescenza e previdenza – Diritto alle differenze retributive – Sussiste

    “L’art. 103 DPR n.382/1980 stabilisce che ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente” (1).

    “La figura dell’assegnista di ricerca ai sensi dell’articolo 51, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è del tutto equiparabile a quello dei titolari di borsa di studio menzionati nell’articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in quanto la categoria degli assegnisti di ricerca rappresenta un’evoluzione delle categorie di collaborazione precaria con le università e le istituzioni di ricerca vigenti all’epoca dell’entrata in vigore del D.P.R. 25 novembre 1980, n. 382. Pertanto, deve ritenersi sussistente in capo al ricercatore confermato il diritto al riconoscimento, ad ogni effetto di legge, di carattere giuridico ed economico, del servizio pregresso svolto come assegnista di ricerca, nonché il diritto alle differenze retributive tra quanto dovuto a seguito del predetto riconoscimento, e quanto effettivamente percepito, con decorrenza dal momento della conferma nel ruolo dei ricercatori” (2).

     

    (1) cfr. T.A.R. Marche, 15/4/2016, n.233; Cons. Stato, II, 22/10/2015, n.142; n.102/2012 che confermava sentenza TAR Campania n.16962/2010

    (2) cfr. Cons. Stato, II, parere 22/10/2015, n.2851; VI, 11/1/2012, n. 102, nello stesso senso, T.A.R. Trentino-Alto Adige, 7/3/2013, n. 77

    Massime a cura di Avv. Valeria Aveta e Avv. Vittoria Chiacchio

    Pubblicato il 10/01/2019

    00128/2019 REG.PROV.COLL.

    03256/2011 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3256 del 2011 proposto dal Dott. …., rappresentato e difeso dall’avv. …. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in …., viale ….;

    contro

    Università degli Studi di …. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di …., presso cui ope legis domicilia alla via ….;

    per l’annullamento

    del provvedimento n.42343 del 12/4/2011 di negazione del riconoscimento del servizio prestato quale assegnista di ricerca dal 1° luglio 2004 al 17 gennaio 2005, nonché per l’accertamento a vedersi riconosciuta la ricostruzione economica della carriera.

    Visti il ricorso ed i relativi allegati;

    Vista la memoria della Università degli Studi di…..;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2018 il Consigliere Gabriele Nunziata e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

    Ritenuto e considerato quanto segue in

    FATTO

    Espone parte ricorrente di essere ricercatore confermato a tempo pieno in servizio presso l’Università degli Studi di …. e di aver con istanza del 14/10/2010 richiesto il riconoscimento del servizio prestato quale assegnista di ricerca dal 1° luglio 2004 al 17 gennaio 2005, nonché l’accertamento a vedersi riconosciuta la ricostruzione economica della carriera. Interveniva il preavviso di rigetto e con la nota impugnata l’istanza veniva definitivamente rigettata sul presupposto che l’assegno di ricerca del ricorrente sarebbe stato finanziato dalla Regione Campania e non rientrerebbe tra quelli previsti dalla legge ai fini dell’anzianità di servizio, difettando peraltro all’attività di assegnista lo scopo didattico.

    L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita depositando documentazione ed una memoria in cui si deduce che le attività di assegnista di ricerca non rientrerebbero tra quelle di cui all’art.7 della Legge n.28/1980 ed all’art.103 del DPR n.382/1980.

    All’udienza pubblica del 4 dicembre 2018 il ricorso è stato introitato in decisione.

    DIRITTO

    1.Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art.103 del DPR n.382/1980, dell’art.7 della Legge n.28/1980, dell’art.51 della Legge n.449/1997, nonché la disparità di trattamento.

    2. Il Collegio ritiene, ai fini dell’accoglimento del ricorso, di aderire all’orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, T.A.R. Marche, 15/4/2016, n.233; Cons. Stato, II, 22/10/2015, n.142; n.102/2012 che confermava sentenza di questa Sezione n.16962/2010) secondo cui l’art. 103, comma 3, del DPR n. 382/1980 stabilisce che “ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente”.

    2.1 In ordine all’equiparabilità del titolo di assegnista di ricerca ex art. 51 della Legge n. 449/1997 alle categorie contemplate nell’art.103 cit., la più recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, II, parere 22/10/2015, n.2851; VI, 11/1/2012, n. 102) ha affermato che “la figura dell’assegnista di ricerca ai sensi dell’articolo 51, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è del tutto equiparabile a quello dei titolari di borsa di studio menzionati nell’articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in quanto la categoria degli assegnisti di ricerca rappresenta un’evoluzione delle categorie di collaborazione precaria con le università e le istituzioni di ricerca vigenti all’epoca dell’entrata in vigore del D.P.R. 25 novembre 1980, n. 382, dovendosi pertanto ritenere sussistente in capo al ricercatore confermato il diritto al riconoscimento, ad ogni effetto di legge, di carattere giuridico ed economico, del servizio pregresso svolto come assegnista di ricerca, nonché il diritto alle differenze retributive tra quanto dovuto a seguito del predetto riconoscimento, e quanto effettivamente percepito, con decorrenza dal momento della conferma nel ruolo dei ricercatori” (nello stesso senso, T.A.R. Trentino-Alto Adige, 7/3/2013, n. 77).

    In particolare, è stato osservato che l’art. 7, comma 8, lett. e), della Legge n. 28/1980 equipara, ai fini considerati, borse ed assegni di ricerca, consentendo l’inquadramento nella qualifica di ricercatore dei titolari di borse o assegni di formazione comunque denominati, sempreché le borse e gli assegni siano istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari e che siano assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso.

    Il generico richiamo “a qualsiasi borsa o assegno di formazione” consente, quindi, di estendere il riconoscimento anche a figure non espressamente individuate dal D.P.R. n. 382/1980 (come quella degli assegnisti di ricerca, identificata dall’articolo 51, comma 7, della legge 449/1997), purché chiaramente riconducibili alla fattispecie esaminata.

    2.2 Del resto, sebbene l’elenco dei servizi riconoscibili abbia carattere tassativo, tuttavia il principio di tassatività va interpretato ed applicato in senso dinamico ed evolutivo; il servizio svolto dal ricorrente, infatti, non poteva essere preso in considerazione dal legislatore del 1980, in quanto trattasi di figura istituita successivamente. L’elenco dei servizi riconoscibili di cui all’art. 103 del DPR n. 382/1980, pertanto, non può non adeguarsi ai mutamenti di legislazione intervenuti dopo la sua entrata in vigore, anche per un ovvio principio di parità di trattamento e di uniformità del regime giuridico tra le tipologie di categorie elencate nella predetta norma rispetto a nuove categorie che abbiano avuto origine dalla trasformazione di quelle esistenti nel 1980 e prese espressamente in considerazione dallo stesso art. 103 cit. (Consiglio di Stato, n. 102/2012, cit.).

    Il ricorrente, quindi, in qualità ricercatore confermato, si trova nelle condizioni di applicabilità della disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 103 del D.P.R. n. 382/1980 e 7, comma 8, lett. e) della legge n. 28/1980, sicché gli vanno riconosciuti, ai fini della carriera, tutti i servizi elencati nella norma che siano stati dallo stesso effettivamente prestati, tra cui rientra sicuramente quello di assegnista di ricerca.

    3. Per tali ragioni, il ricorso è fondato e va accolto; per l’effetto, va affermato il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del d.P.R. n. 382/1980, del servizio prestato quale assegnista di ricerca dal 1° luglio 2004 al 17 gennaio 2005, con ogni conseguenza rispetto al trattamento economico spettante.

    L’amministrazione resistente va anche condannata al pagamento delle differenze retributive dovute a far tempo dalla data della nomina del ricorrente quale ricercatore confermato, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di riconoscimento (19 ottobre 2010) sino al soddisfo. Trattandosi di crediti retributivi maturati dopo il 31 dicembre 1994, non è dovuta la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione ex artt. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991 e 22, comma 36, della Legge n. 724/1994.

    Sussistono motivi, in ragione della peculiarità della vicenda e delle oscillazioni della giurisprudenza sulle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del d.P.R. n. 382/1980, del servizio prestato quale assegnista di ricerca dal 1° luglio 2004 al 17 gennaio 2005, nonché condanna l’Università degli Studi di ….. al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive dovutegli a far data dalla nomina quale ricercatore confermato, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal 19 ottobre 2010 sino al soddisfo.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

    La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 4 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Giancarlo Pennetti, Presidente

    Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

    Carlo Dell’Olio, Consigliere

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Gabriele Nunziata Giancarlo Pennetti
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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