Vai al contenuto
Home » Articoli » Giurisdizione – Indennità per le vittime del dovere – sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

Giurisdizione – Indennità per le vittime del dovere – sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I – sentenza 5 Marzo 2019, n. 1257

    (PRES. Veneziano – Est. Di Vita)

    Giurisdizione – Indennità per le vittime del dovere – sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in caso di contestazione da parte di un dipendente delle forze dell’ordine (nel caso di specie Ispettore di Polizia di Stato) della quantificazione operata dal Ministero di appartenenze (nel caso di specie Ministero dell’Interno) della somma riconosciuta a titolo di indennità per tale infermità dipendente da causa di servizio ai sensi dell’art. 1, comma 563, della L. n. 266/2005

    In relazione ai benefici di cui all’art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell’art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale.

    Massima a cura dell’avv. Achille Buffardi e dell’avv. Marco Bergamo

     

     

    Pubblicato il 05/03/2019

    01257/2019 REG.PROV.COLL.

    01460/2016 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2016, proposto da
    -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati ………….., ………….., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

    per l’annullamento

    del decreto prot. n., 559/C/72839/SG del 13.10.2015 emesso dal Ministero dell’Interno.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    La Sig.ra -OMISSIS-, Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato P.S. di -OMISSIS- espone in fatto di essere stata vittima di un evento traumatico nel 1997 nell’espletamento di attività di soccorso conseguente ad una frana, con conseguente -OMISSIS-.

    Tale infermità veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio ai sensi dell’art. 1, comma 563, della L. n. 266/2005 con decreto del Ministero dell’Interno n. 200 del 9.2.2007 e, per l’effetto, le veniva riconosciuta una -OMISSIS- per l’infermità “-OMISSIS-” ed una somma di € 2.238,00 a titolo di speciale elargizione.

    Con il ricorso in trattazione contesta la quantificazione della invalidità di cui al citato decreto che ritiene sottostimata rispetto all’intero quadro patologico in quanto, secondo la istante, dovrebbe tener conto della più grave infermità per “-OMISSIS-”; deduce il difetto di motivazione e violazione di legge ed inoltre allega perizia da cui emergerebbe che la percentuale complessiva di danno biologico permanente sarebbe pari -OMISSIS-.

    Costituitasi in giudizio, l’Avvocatura Distrettuale si oppone all’accoglimento del ricorso.

    All’udienza del 6 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la Sezione ha posto d’ufficio la questione relativa al difetto di giurisdizione. Indi, la causa è passata in decisione.

    Il giudizio esula dalla cognizione del giudice amministrativo, in quanto – così come ha ribadito il giudice della giurisdizione (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 23300/2016 del 16 novembre 2016) – per un verso la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio ha la natura del diritto soggettivo e per altro verso “tale diritto non rientra nello spettro dei doveri e dei diritti che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche” e “si colloca fuori e al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia”.

    Tale decisione ha, in particolare, rilevato che si è in presenza di un diritto “di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un’infermità” e che, quindi “la competenza è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell’assistenza sociale”.

    Nello stesso senso si colloca la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8982/2018 che, nel risolvere un conflitto di giurisdizione, ha statuito quanto segue: “In relazione ai benefici di cui all’art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell’art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale”.

    Su questa medesima linea si è peraltro attestata la prevalente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1338/2006 e n. 5618/2009; T.A.R. Lazio, n. 11092/2018 e n. 7280/2018; T.A.R. Sicilia, Palermo n. 587/2015, n. 1204/2014), anche di questo stesso Tribunale (T.A.R. Campania, Sez. I, n. 3199/2018, n. 3008/2017, n. 4263/2016 e n. 4477/2016 secondo cui “la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari si configura quale vero e proprio diritto soggettivo, essendo la pubblica amministrazione priva di ogni potere discrezionale sia con riguardo ai presupposti dell’erogabilità – circoscritti alla qualificazione dell’evento criminoso come riconducibile ad atti di terrorismo o di criminalità organizzata – sia con riferimento all’entità della somma da erogare, prefissata dalla legge”).

    Alla stregua delle considerazioni svolte, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale e, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., va individuata nel giudice ordinario l’Autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale il processo dovrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.

    Quanto alle spese di giudizio, la definizione in rito ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta nei termini e per gli effetti di cui in parte motiva.

    Compensa tra le parti le spese di giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del D.Lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Salvatore Veneziano, Presidente

    Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

    Maurizio Santise, Primo Referendario

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Gianluca Di Vita Salvatore Veneziano
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

    In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

     

    Condividi su