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1- Legittimazione ad agire del titolare del diritto di credito garantito da ipoteca su immobili oggetto di provvedimenti sanzionatori e ripristinatori in materia edilizia. Carenza. 2- Interventum ad adiuvandum. Art. 50 c.p.a. Ammissibilità.

    T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ.II – sentenza 25 marzo 2019 n. 1678

     (EST. Lo Sapio – PRES. Pennetti)

    1-Legittimazione ad agire del titolare del diritto di credito garantito da ipoteca su immobili oggetto di provvedimenti sanzionatori e ripristinatori in materia edilizia. Carenza.

    L’epigrafato soggetto non è titolare di una posizione legittimante azionabile con l’impugnazione di tali provvedimenti, poiché il rapporto giuridico amministrativo in forza della espressa previsione di cui all’art. 30 co. 7 DPR 380/2001 intercorre tra l’amministrazione, titolare del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia disciplinato dal Titolo V del D.P.R. 380/2001, e“i proprietari delle aree e gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 29” ovvero chi si trovi, al momento dell’irrogazione dell’ordine in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato (cfr. Cons. St., Ad. Plen. 17 ottobre 2017, n. 9).

     

    2-Interventum ad adiuvandum. Art. 50 c.p.a .Ammissibilità.

    Il terzo creditore garantito da ipoteca iscritta sul bene immobile, che si ritenga pregiudicato dall’esercizio del potere sanzionatorio, essendo titolare di un rapporto giuridico obbligatorio dipendente, è legittimato ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio ex art. 50 c.p.a., al fine di sostenere le ragioni del destinatario del provvedimento ritenuto lesivo, potendo subire l’efficacia solo riflessa della sentenza (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 2 gennaio 2017 n. 50; T.A.R. Toscana, sez. III, 7 maggio 2018, n. 630; cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2013, n. 3678).

     

    Massima a cura dell’avv. Vittoria Chiacchio e dell’avv. Valeria Aveta.

     

     

     

     

    Pubblicato il 25/03/2019

    01678/2019 REG.PROV.COLL.

    02029/2017 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2029 del 2017, proposto da
    … , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato…., con domicilio eletto presso lo studio …in Napoli, piazza…;

    contro

    Comune di…, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato…., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    nei confronti

    …..; …..non costituiti in giudizio;

    per l’annullamento

    a) del provvedimento n. 40 del 08/10/2014, con il quale il Comune di ….ha ordinato, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 380/01, “l’immediata sospensione di ogni attività edilizia e l’immediata interruzione delle opere in corso”, e vietato di “disporre dei suoli e delle opere già realizzate, di stipulare atti tra vivi sia in forma pubblica che in forma privata”, relativamente tutti le porzioni immobiliari ricomprese in un comprensorio sito alla via … n. … (Parco….); ed in particolare anche relativamente ai cespiti censiti in Catasto al Folio 55, particella 2903 sub 31, civico 29/A, piano T-1-2-S1; ed al sub 32 civico 30/A piano T-1-2-S1; rispettivamente di proprietà di …. e …. (terze datrici di ipoteca).

    b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente, ivi inclusa la Relazione U.T.C. prot. 59097 del 30.11.2013, di cui è menzione nel provvedimento impugnato.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di…. ;

    Visti gli artt. 35, co. 1 cod. proc. amm.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO e DIRITTO

    1.Oggetto di impugnazione è il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001, nella parte in cui accerta l’avvenuta lottizzazione abusiva cd. materiale, concernente un più ampio complesso immobiliare sito in Via …. n….., con particolare riguardo anche a due unità immobiliari (catastalmente individuate al Fl. 55 o.lla 2903 sub 31 e sub 32) di proprietà di … e… , su cui è stata iscritta ipoteca in favore della ….., odierna ricorrente.

    2. La … riferisce in particolare che, in data 28 aprile 2011 (con atto notarile rep. 22894 Notaio ….), aveva concesso mutuo fondiario a medio/lungo termine di 400.000 euro a favore della …. s.r.l. legalmente rappresentata dal sig…., garantito dall’ipoteca concessa dalle terze datrici, sopra indicate.

    Invero la medesima ricorrente riferisce anche che, in data antecedente rispetto alla stipulazione del mutuo, i predetti immobili erano già stati oggetto di un’ordinanza di demolizione ex art. 31 DPR 380/2001 n. 78/2008 (espressamente richiamata nel provvedimento oggetto di questo giudizio), notificata al sig…. , quale rappresentante legale della … . dante causa delle proprietarie, datrici di ipoteca.

    3.I motivi di ricorso sono fondati su due ordini di doglianze: a) violazione delle garanzie partecipative, non essendo stata la banca creditrice coinvolta nel procedimento; b) difetto di istruttoria, non avendo il Comune sufficientemente supportato l’accertamento della lottizzazione abusiva cd. materiale.

    4.Si è costituito il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.

    5.All’udienza del 19 gennaio 2019, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

    6.Il ricorso, come indicato ex art. 73 co. 3 c.p.a. alle parti, è inammissibile per mancanza di legittimazione ad agire della banca creditrice.

    7.Come osservato dalla giurisprudenza in casi analoghi, il titolare del diritto di credito garantito da ipoteca su immobili oggetto di provvedimenti sanzionatori e ripristinatori in materia edilizia non è titolare di una posizione legittimante azionabile con l’impugnazione di tali provvedimenti, poiché il rapporto giuridico amministrativo in forza della espressa previsione di cui all’art. 30 co. 7 DPR 380/2001 intercorre tra l’amministrazione, titolare del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia disciplinato dal Titolo V del D.P.R. 380/2001, e “i proprietari delle aree e gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 29” ovvero chi si trovi, al momento dell’irrogazione dell’ordine in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato (cfr. Cons. St., Ad. Plen. 17 ottobre 2017, n. 9). Il terzo creditore garantito da ipoteca iscritta sul bene immobile, che si ritenga pregiudicato dall’esercizio del potere sanzionatorio, essendo titolare di un rapporto giuridico obbligatorio dipendente, è semmai legittimato ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio ex art. 50 c.p.a., al fine di sostenere le ragioni del destinatario del provvedimento ritenuto lesivo, potendo subire l’efficacia solo riflessa della sentenza (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 2 gennaio 2017 n. 50; T.A.R. Toscana, sez. III, 7 maggio 2018, n. 630; cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2013, n. 3678).

    8.In altri termini, la prospettata lesione derivante dalla circostanza dell’inadempimento del contratto di mutuo da parte della mutuataria proprietaria del bene immobile su cui è stata costituita l’ipoteca, non radica alcuna posizione qualificata e differenziata tale integrare la legittimazione ad agire, la quale va rinvenuta sul piano sostanziale e sulla base della concreta disciplina giuridica del potere amministrativo di cui si tratta.

    9.Va peraltro aggiunto, con specifico riguardo al caso in esame, che – anche a voler prescindere dall’effetto acquisitivo derivante dal decorso del termine di novanta giorni di cui all’art. 30 co. 8 DPR 380/2001 – alla data di costituzione dell’ipoteca, le unità immobiliari risultavano già oggetto di un’ordinanza di demolizione ex art. 31 DPR 380/2001 risalente a circa tre anni prima, di cui non è dato verificare in questa sede se sia mai seguito un atto ricognitivo e conseguente trascrizione, con cancellazione di tutti i diritti reali minori e di garanzia eventualmente gravanti sul bene (fattispecie assimilabile al perimento del bene, analogamente a quanto previsto dall’art. 2878 n. 4 c.c.: cfr. da ultimo, Cons. St., Sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 398; Cass. civile, sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 23453).

    10.In conclusione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. La peculiarità della questione processuale, peraltro rilevata d’ufficio, giustifica la compensazione delle spese di lite.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Giancarlo Pennetti, Presidente

    Carlo Dell’Olio, Consigliere

    Germana Lo Sapio, Primo Referendario, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Germana Lo Sapio Giancarlo Pennetti
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

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