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Processo Amministrativo – Notifica ricorso ad una amministrazione ad indirizzo PEC diverso da quello non inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012 – nullità della notifica – inammissibilità del ricorso

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I – sentenza 18 giugno 2019, n. 3360

    (Pres. Veneziano – Est. Di Vita)

    Processo Amministrativo – Notifica ricorso ad una amministrazione ad indirizzo PEC diverso da quello non inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012 – nullità della notifica – inammissibilità del ricorso

    Nel quadro del vigente processo amministrativo telematico e secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale a una amministrazione pubblica nel giudizio amministrativo, deve utilizzarsi in via esclusiva l’indirizzo p.e.c. inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012; viceversa, per le notifiche degli atti giudiziari all’amministrazione, in sede di giudizio amministrativo, non è validamente utilizzabile, in alternativa, l’indirizzo risultante dal registro IPA.

    Va dichiarata la nullità della notifica di un ricorso fatta ad un’amministrazione ad un indirizzo pec diverso da quello non inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto inidonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale, poiché le modalità della notifica non danno certezza legale che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità della controparte

    Non può essere accolta la richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’articolo 44 cpc laddove non vi è un’oggettiva situazione di incertezza in ordine alla individuazione del recapito da utilizzare per le notifiche di atti processuali nel processo amministrativo telematico nel caso in cui l’amministrazione intimata abbia comunicato il proprio indirizzo p.e.c. al Ministero della Giustizia e sussistendo in capo al ricorrente l’onere di verificare il recapito utile ai fini della notificazione del ricorso in vigenza del processo amministrativo telematico retto da specifiche disposizioni ed a maggior ragione quando il predetto recapito utile è chiaramente indicato sul sito internet dell’amministrazione per tutti i tipi di contenzioso, senza quindi alcuna limitazione

    Massima a cura dell’avv. Achille Buffardi e dell’avv. Marco Bergamo

     

     

    Pubblicato il 18/06/2019

    03360/2019 REG.PROV.COLL.

    02091/2019 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 2091 del 2019, proposto da
    ….. s.p.a., ….. s.r.l., ….. s.r.l., ….. s.p.a., ….. s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati ….., ….., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    Comune di ….., in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

    per l’annullamento

    della deliberazione della Giunta Comunale di Napoli 27.2.2019 n. 58, pubblicata all’Albo pretorio dall’1.3.2019 al 15.3.2019 avente ad oggetto “Aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del 50% delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e di quella del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507”, nonché di ogni atto connesso e conseguente e, segnatamente, della “Tabella delle tariffe base sulla pubblicità e le relative maggiorazioni in vigore nel territorio del comune di Napoli dal 2019”, pubblicata nel sito del Comune ad aprile 2019 in ritenuta attuazione della D.G.C. n. 58/19 e di tutti gli atti che verranno emessi in applicazione di tali tariffe;

    – nonché per la condanna dell’intimata amministrazione, accertato il perpetrato inadempimento all’obbligo di legge ribadito all’art. 7 octies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (inserito in sede di conversione con Legge 31 marzo 2005 n. 43), a ricondurre le tariffe annue del Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP) a partire dall’anno d’imposta 2005 e, in ogni caso, quelle deliberate per l’anno d’imposta 2019, entro il limite fissato dall’art. 62, comma 2, lettere d) ed f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

    Premesso che:

    – è impugnata la deliberazione della Giunta Comunale di ….. 27.2.2019 n. 58 recante ad oggetto “Aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del 50% delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e di quella del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507”;

    – con tale delibera il Comune di ….., tenuto conto dello stato di predissesto che ha portato all’adozione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (per il quale l’art. 243 bis, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la facoltà di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita), avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 919, della L. n. 145/2018, ha aumentato la tariffa sulla imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nella misura massima consentita del 50%;

    – avverso tale atto insorgono le società ricorrenti deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili concludendo per l’accoglimento del ricorso, con annullamento della delibera comunale e con condanna dell’ente locale a conformarsi al dettato legislativo, riconducendo le tariffe CIMP (Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari) approvate per l’anno d’imposta 2019 entro il limite fissato dall’art. 62, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ai sensi dell’art. 7 octies della L. n. 43/2005, con tutte le conseguenti restituzioni delle maggiori somme indebitamente pretese a favore delle imprese pubblicitarie ricorrenti;

    – il Comune di ….. non si è costituito in giudizio;

    – la causa, trattata nell’udienza camerale per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, essendo matura per la decisione di merito, completa l’istruttoria, avendone dato avviso al difensore di parte ricorrente presente e sussistendo gli altri presupposti di legge;

    Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate:

    – l’art. 14, comma 2, del D.P.C.M. n. 40/2016 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico) stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi p.e.c. di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, convertito nella L. n. 221/2012;

    – il predetto comma 12 (come modificato da ultimo con D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014) onerava le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della formazione dell’elenco presso il Ministero della Giustizia;

    – il comma 1 bis, aggiunto all’art. 16 ter del medesimo D.L. n. 179 dal D.L. n. 90/2014, estende alla giustizia amministrativa l’applicabilità del comma 1 dello stesso art. 16 ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi “quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”;

    – non è espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi p.e.c da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti, il registro c.d. IPA, disciplinato dall’art. 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009, il quale prevedeva che tutte le amministrazioni pubbliche istituissero una casella di posta elettronica certificata e ne dessero comunicazione al Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che così provvedeva alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica;

    – quindi, nel quadro del vigente processo amministrativo telematico e secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale a una amministrazione pubblica nel giudizio amministrativo, deve utilizzarsi in via esclusiva l’indirizzo p.e.c. inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012 (T.A.R. Reggio Calabria, n. 702/2018; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1842/2017; T.A.R. Basilicata, n. 607/2017; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2401/2017; T.A.R. Toscana, n. 1287/2017); viceversa, per le notifiche degli atti giudiziari all’amministrazione, in sede di giudizio amministrativo, non è validamente utilizzabile, in alternativa, l’indirizzo risultante dal registro IPA;

    – ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.P.C.M. n. 40/2016 e dell’art. 14, comma 6, dell’Allegato A del medesimo regolamento, è comunque possibile eseguire la notificazione alle amministrazioni degli atti processuali con modalità non telematiche, salvo poi depositare nel fascicolo informatico la copia informatica, cioè la scansione del documento cartaceo con relativa asseverazione di conformità degli atti relativi alla notificazione (T.A.R. Reggio Calabria, n. 702/2018);

    Rilevato che:

    – nel caso in esame, il ricorso è stato notificato a un indirizzo c.d. IPA del Comune di ….. (…..@pec.comune. ……it) e ad altro indirizzo p.e.c. (………..@pec.comune. ……it), entrambi diversi da quello risultante dal Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ex art. 16, comma 12, del D.L. n. 170/2012 (atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it);

    – pertanto, va dichiarata la nullità della predetta notifica, in quanto inidonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale, poiché le modalità della notifica non danno certezza legale che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità della controparte (cfr. art. 156, comma 2, del c.p.c. secondo cui va pronunciata la nullità “quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”; cfr. Cass. Civ., Sez. Unite n. 14916/2016 secondo cui “scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono in termini – per quanto qui interessa – di instaurazione del contraddittorio)”;

    – il Comune di ….. non si è costituito in giudizio con conseguente inoperatività della sanatoria della predetta nullità per il principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. e art. 44 c.p.a. (T.A.R. Lazio, Roma, n. 12045/2017);

    – trattandosi di giudizio impugnatorio per il quale è previsto un termine decadenziale, la nullità non può essere sanata mediante la rinnovazione della notifica;

    – sul punto, non può essere accolta la richiesta avanzata dalla parte ricorrente di rimessione in termini ex art. 44 c.p.a. alla luce del quadro normativo tracciato e del consolidato indirizzo pretorio sopra riportato che non consente di ravvisare un’oggettiva situazione di incertezza in ordine alla individuazione del recapito da utilizzare per le notifiche di atti processuali nel processo amministrativo telematico nel caso in cui l’amministrazione intimata abbia comunicato il proprio indirizzo p.e.c. al Ministero della Giustizia;

    – peraltro, le pronunce giurisprudenziali menzionate nell’istanza di rimessione riguardano principalmente casi in cui: a) l’amministrazione destinataria della notificazione telematica sia rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare il proprio indirizzo p.e.c. da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia, con conseguente applicazione del principio di autoresponsabilità (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7026/2018); b) parte ricorrente abbia inviato il ricorso ad un indirizzo p.e.c. indicato dalla stessa amministrazione sul proprio sito internet o nei propri atti difensivi, senza evidenti preclusioni riferite all’invio di atti processuali, con ciò ingenerando affidamento sulla utilizzabilità del recapito (T.A.R. Molise, n. 420/2017); c) il p.a.t. era in vigore solo da poco tempo e non si era ancora formata una consolidata giurisprudenza in materia di notifiche di atti processuali con modalità telematiche (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, ordinanze n. 673/2018);

    – tali precedenti non possono essere invocati a sostegno della presunta scusabilità dell’errore, atteso che: a1) si è visto che il Comune di ….. ha un indirizzo p.e.c. inserito nell’elenco presso il Ministero della Giustizia ex art. 16, comma 12, del D.L. n. 170/2012 (………….@pec.comune………..it) consultabile dagli operatori e, nel caso specifico, non utilizzato per la notifica dell’atto introduttivo del giudizio; b1) il predetto indirizzo p.e.c. è chiaramente indicato sul sito internet del Comune di ….. (http://www.comune………………..it/contatta-il-comune) come quello appositamente destinato ad avvocati ed operatori del diritto, “unico ed esclusivo ai fini della ricezione, con effetti legali, di atti giudiziari” e, sotto distinto profilo, non risulta che i diversi indirizzi p.e.c. utilizzati dai ricorrenti siano riportati nel provvedimento impugnato come recapito per eventuali impugnazioni, con conseguente inoperatività del principio di legittimo affidamento dei privati; c1) le modalità telematiche di notificazione nel processo amministrativo telematico sono in vigore da tempo e, sulla specifica questione oggetto di scrutinio, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale sfavorevole alla prospettazione di parte ricorrente (Consiglio Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 216/2018: “Nulla quaestio se l’indirizzo PEC della pubblica amministrazione è effettivamente contenuto nel registro di cui al citato art. 16, comma 12, e la notifica viene fatta ad un diverso indirizzo PEC: in tal caso, può convenirsi con l’indirizzo assolutamente prevalente che la notifica è sicuramente nulla”);

    – non assume rilevo esimente la circostanza che l’indirizzo riportato nell’IPA sia valido per la notifica agli enti impositori nel processo tributario ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. n. 163/2013; in senso contrario, va rilevato che incombe sul ricorrente l’onere di verificare il recapito utile ai fini della notificazione del ricorso in vigenza del processo amministrativo telematico retto da specifiche disposizioni e, inoltre, si è visto che l’indirizzo p.e.c. che andava utilizzato per la notifica (…..@pec.comune. ……it) è chiaramente indicato sul sito internet del Comune di ….. per tutti i tipi di contenzioso, senza quindi alcuna limitazione.

    Ritenuto in conclusione che:

    – alla luce delle svolte considerazioni, la nullità della notifica conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, prima comma lett. b), del c.p.a.;

    – non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in mancanza di costituzione della parte intimata.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

    Nulla in ordine alle spese di giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Salvatore Veneziano, Presidente

    Paolo Corciulo, Consigliere

    Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Gianluca Di Vita Salvatore Veneziano
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

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