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TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. VI, 22 marzo 2019, n. 1604

     

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. VI, 22 marzo 2019, n. 1604

    Immigrati – Diniego di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – presupposti

     

     

    La reperibilità o meno della straniero all’indirizzo dichiarato, accertata mediante un unico accesso in orario lavorativo, è del tutto insufficiente ed impedisce al richiedente di interloquire con l’amministrazione fornendo elementi utili a chiarire la sua posizione personale, lavorativa, reddituale e familiare.

    Tra i presupposti per il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo la normativa di settore prevede la conoscenza della lingua italiana a livello A2, che si può dimostrare anche mediante il possesso di una certificazione di conoscenza dell’Italiano di livello A2 rilasciata da uno dei quattro Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. In alternativa al sostenimento dell’esame, la conoscenza della lingua italiana si può provare mediante il possesso di una certificazione PLIDA.

     

    (massima a cura dell’avv. Benedetta Leone)

     

    Pubblicato il 22/03/2019

    1. 01604/2019 REG.PROV.COLL.
    2. 01963/2018 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Sesta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2018, proposto da
    …., rappresentato e difeso dall’avvocato …., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliato ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

    per l’annullamento

    del decreto del Questore Napoli Cat.A.12/2017/Imm/1^Sez/Dinieghi/mt, emesso il 08.11.2017 e notificato il 15.02.2018, di diniego di rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso a quello impugnato.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Il ricorrente, cittadino pakistano, vive in Italia dall’anno 2002.

    In data 24 gennaio 2017 ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dichiarandosi titolare di impresa individuale con sede in Napoli, piazza Garibaldi n. 39.

    Con il provvedimento impugnato l’istanza del ricorrente è stata respinta sul triplice presupposto che:

    1. a) non avrebbe documentato la conoscenza della lingua italiana nelle forme prescritte dal D.M. 4 giugno 2010, avendo presentato un attestato di conoscenza rilasciato dall’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria che non risulta rilasciato da uno degli enti certificatori indicati da tale decreto;
    2. b) sarebbe risultato irreperibile e sconosciuto all’indirizzo indicato come propria residenza (Vico Campanile al Consiglio n. 36);
    3. c) non avrebbe la disponibilità di un reddito adeguato proveniente da fonti lecite.

    Con il ricorso all’esame viene quindi dedotto che il provvedimento è illegittimo e privo di presupposti in quanto: a) la certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana rientrerebbe tra quelle previste dall’allegato A al decreto 4 giugno 2010 che comprende tra gli enti certificatori la società Dante Alighieri; b) egli vive all’indirizzo dichiarato con il proprio figlio e con un altro giovano affidatogli dalla famiglia di origine; c) dispone di un reddito derivante da fonte lecita come dimostrano le dichiarazione dei redditi presentate per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 (allegate al ricorso).

    In sostanza il ricorrente sostiene di essere in possesso di tutti i requisiti occorrenti al rilascio del titolo di soggiorno richiesto, evidenziando che, se l’amministrazione non si fosse limitata a eseguire un unico accesso presso la sua residenza (oltretutto in giorno feriale e in orario lavorativo), egli sarebbe stato trovato, avrebbe ricevuto l’avviso di procedimento, che invece è stato illegittimamente omesso, e avrebbe potuto interloquire con l’autorità fornendo puntuale documentazione dei requisiti in questione (oltre che dei legami familiari che pure sono stati completamente ignorati).

    Il ministero dell’interno resiste al ricorso.

    Con ordinanza n. 967 del 4 luglio 2018 la sezione ha respinto l’istanza di tutela cautelare. In conseguenza dell’annullamento di tale provvedimento ad opera della ordinanza n. 5143 del 19 ottobre 2018 del Consiglio di Stato, la trattazione del merito del ricorso è stata fissata alla pubblica udienza del 6 febbraio 2019.

    Il ricorso è infondato.

    Va premesso che il provvedimento impugnato si regge su una pluralità di motivi ciascuno dei quali idoneo autonomamente a sostenerlo.

    Il Collegio ritiene fondate le censure avverso una parte di tali motivi, in particolare quelli relativi a irreperibilità del ricorrente e alla mancanza di mezzi economici provenienti da fonti lecite.

    Dalla documentazione depositata dall’amministrazione risulta infatti confermato l’assunto del ricorrente secondo cui la sua irreperibilità all’indirizzo dichiarato è stata accertata mediante un unico accesso in orario lavorativo (le ore 12); si tratta di una modalità di accertamento inidonea a fornire effettiva certezza in ordine alla reperibilità o meno della straniero all’indirizzo dichiarato, tenuto conto sia della unicità dell’accesso che dell’orario in cui esso è avvenuto; l’insufficienza di questo accertamento ha determinato l’omissione dell’avviso-preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e ha impedito quindi al ricorrente di interloquire con l’amministrazione fornendo elementi utili a chiarire la sua posizione personale, lavorativa, reddituale e familiare.

    Quanto precede sarebbe sufficiente a giustificare l’annullamento del provvedimento se esso denegasse un “ordinario” permesso di soggiorno.

    Nella fattispecie, tuttavia, viene in rilievo un mancato rilascio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lunga durata il quale richiede tra i propri indefettibili presupposti un livello di conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa.

    La documentazione di questo livello di competenze linguistiche presuppone il superamento di un apposito test secondo le previsioni dell’articolo 3 del D.M. 4 giugno 2010; il ricorrente non si è sottoposto a tale test e invoca la previsione della lettera a) del successivo articolo 4 secondo cui non è tenuto allo svolgimento (e al superamento) del test lo straniero “in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto”; a sua volta l’allegato A al decreto indica come “enti certificatori”: 1) Università degli studi di Roma Tre; 2) Università per stranieri di Perugia; 3) Università per stranieri di Siena; 4) Società Dante Alighieri.

    In ricorso in particolare il ricorrente afferma che il diploma da lui prodotto rientrerebbe nella ipotesi del numero 4 dell’allegato.

    Senonchè il numero 4 dell’allegato A indica quale ente certificatore “la società Dante Alighieri” che è un soggetto formalmente diverso dalla Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria che ha rilasciato il diploma al ricorrente.

    In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione a sostegno della sua tesi; in particolare: a) due note della segreteria dell’Università per stranieri di Reggio Calabria in cui si afferma che il diploma rilasciato da tale istituto sarebbe valido ai fini dell’articolo 4 D.M. 4 giugno 2010 “in forza dello Statuto dell’Università”, del regolamento didattico di ateneo e della circolare sulle “procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto” della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica emanata nel febbraio 2018; b) una stampa di una pagina del sito web della società Dante Alighieri da cui risulta che la società ha una sede in Reggio Calabria (il cui indirizzo corrisponde a quello della Università per stranieri Dante Alighieri).

    Ad avviso del Collegio questa documentazione non dimostra che il certificato del ricorrente corrisponda a quanto richiesto dall’articolo 4 D.M. 4 giugno 2010.

    È chiaro infatti che la idoneità della certificazione in questione non può farsi derivare da una dichiarazione unilaterale del soggetto che l’ha rilasciata; in ordine poi al contenuto della dichiarazione, lo statuto dell’istituzione, il regolamento di ateneo e la circolare indicati – peraltro non depositati – non possono derogare al disposto di una fonte normativa secondaria (il più volte citato D.M. 4 giugno 2010) che prescrive che il certificato attestante il livello A2 di competenze linguistiche sia rilasciato da uno degli enti certificatori indicati nell’allegato A, che a sua volta indica – quale ente certificatore – la “Società Dante Alighieri” (il cui titolo è la cd. certificazione PLIDA come oltre si vedrà).

    La schermata del sito web della società Dante Alighieri depositata dal ricorrente non dimostra d’altro lato che l’Università per stranieri di Reggio Calabria costituisca una articolazione della prima che possa legittimamente rilasciare certificazioni a essa imputabili.

    In realtà – come anche rappresentato dal Collegio alla udienza pubblica al difensore del ricorrente – dai siti web della società Dante Alighieri (e della stessa Università per stranieri Dante Alighieri) risulta che la certificazione della società Dante Alighieri che attesta la competenza in italiano come lingua straniera secondo la scala di sei livelli elaborati a partire da quelli definiti dal Consiglio d’Europa nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue sulla base di convenzione stipulata con il ministero degli affari esteri (e valevole quindi ai fini del D.M. 4 giugno 2010) è la cd. certificazione PLIDA (Progetto lingua italiana Dante Alighieri); nel sito web della Università per stranieri di Reggio Calabria si legge che tale istituzione “è Centro autorizzato per l’esame di Certificazione di Competenza della Lingua Italiana (PLIDA).La certificazione PLIDA è un diploma ufficiale rilasciato della Società “Dante Alighieri” in base ad una convenzione con il Ministero degli Esteri”.

    Va poi aggiunto che dal sito web della società Dante Alighieri risulta che in Reggio Calabria esiste un comitato locale della società che organizza, al pari degli altri comitati locali distribuiti sul territorio nazionale, corsi di lingua italiana per stranieri, ma non un “centro certificatore” PLIDA (che esiste invece a Messina e a Catania).

    In definitiva il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo presuppone, in alternativa al sostenimento dell’esame, il possesso di una certificazione PLIDA, cioè rilasciata dalla società Dante Alighieri (ovvero CELI, cioè rilasciata dalla università per stranieri di Perugia, CILS, cioè rilasciata dalla università per stranieri di Siena, o IT, cioè rilasciata dall’Università di Roma 3).

    La certificazione del ricorrente non corrisponde alla certificazione PLIDA rilasciata dalla società Dante Alighieri (né a una delle altre certificazioni rilasciate dagli enti certificatori indicati nel decreto più volte citato) e tanto basta a escludere che egli disponga di tutti i requisiti occorrenti al rilascio del permesso per soggiornanti di lunga durata.

    È chiaro peraltro che ciò non esclude che gli possa essere rilasciato un comune permesso di soggiorno.

    Il ricorso va quindi respinto. Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione di particolarità e novità della questione trattata.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Paolo Passoni, Presidente

    Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

    Carlo Buonauro, Consigliere

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Davide Soricelli Paolo Passoni

    IL SEGRETARIO

     

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