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Sent. n. 4667/2019 II Sezione TAR Campania – Ordinanza di demolizione. Atto vincolato. Efficacia. Istanza di accertamento della cd. doppia conformità

    L’ordinanza di demolizione, quale atto vincolato con il quale l’amministrazione accerta in fatto il presupposto legalmente previsto della natura abusiva dell’opera, non deve essere in ogni caso preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non essendo prevista la possibilità per l’amministrazione di effettuare alcuna valutazione di interesse pubblico relativa alla conservazione del bene.

    Anche a prescindere dall’esito – nel caso specifico negativo – dell’istanza di accertamento della cd. doppia conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001, la pendenza di tale procedimento di sanatoria avviato su istanza di parte non incide sulla legittimità sostanziale dell’ordinanza ripristinatoria potendo solo, ricorrendone la sovrapposizione temporale, arrestarne provvisoriamente l’efficacia (“la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, successivamente all’adozione dell’ordinanza di demolizione, non comporta alcuna conseguenza sull’efficacia dell’ordinanza di demolizione, ma produce unicamente la sospensione temporanea dei suoi effetti, per il periodo di tempo necessario fino alla definizione dell’istanza medesima”).

    (massime a cura dell’avv. Benedetta Leone)

     

    Pubblicato il 01/10/2019

    1. 04667/2019 REG.PROV.COLL.
    2. 04721/2011 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 4721 del 2011, proposto da
    …, rappresentato e difeso dagli avvocati …., con domicilio eletto presso lo studio Lucia Manna in Napoli, via …;

    contro

    Comune di …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso …., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    per l’annullamento

    dell’ordinanza di demolizione n. 44/2011 del 18.05.2011 del Comune di …..

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2019 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    1.Con il ricorso in esame, è stata impugnata l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 prot. n. 44/-2011, relativa alle opere abusivamente realizzate alla via …., consistenti un “una mansarda occupante una superficie di circa mq. 35,00 rea-lizzata sul lastrico solare con tetto in legno e tegole il cui accesso è consentito da una scala interna. La mansarda è realizzata in muratura e vetrate con due porte d’accesso dal terrazzo. La struttura è ultimata internamente ed esterna-mente con la presenza di arredo interno».

    2.Il ricorrente lamenta: a) la violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; b) la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione alla presunta sanabilità delle opere oggetto del provvedimento demolitorio, rappresentando di aver presentato la relativa richiesta (il Comune di …., con nota prot. n. 27/N/2011, in data 10.11.2011, depositata in atti in data 26.6.2019, ha comunicato al ricorrente il diniego della suddetta istanza di permesso di costruire poichè «l’intervento ricade nel vigente P.R.G. in zona G/3 “Zona turistico Alberghiera” ed è in contrasto “con le norme tecniche d’attuazione relative alla suddetta zona e a quelle del R.E. vigente in quanto il manufatto si configura come nuova volumetria con la quale si eccedono i limiti stabiliti dalle suddette N.T.A. e R.E. per volu-metria, numero di piani, e altezza”; diniego che non risulta essere stato impugnato); c) la mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria; d) la mancanza di motivazione e l’omessa comparazione dell’interesse pubblico alla demolizione e quello privato alla conservazione dell’opera; e) la mancanza del parere della Commissione Edilizia Comunale.

    3.Si è costituito il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso ed articolando le sue difese con memoria depositata anche in vista dell’udienza.

    All’udienza del 24 settembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

    4.Il ricorso è infondato.

    1. Seguendo l’ordine delle censure sopra riportato si osserva che:
    2. a) secondo costante giurisprudenza, dalla quale questo Collegio non intende discostarsi, l’ordinanza di demolizione, quale atto vincolato con il quale l’amministrazione accerta in fatto il presupposto legalmente previsto della natura abusiva dell’opera, non deve essere in ogni caso preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non essendo prevista la possibilità per l’amministrazione di effettuare alcuna valutazione di interesse pubblico relativa alla conservazione del bene (da ultimo, cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 25 febbraio 2019, n.1281, ma il principio è consolidato)
    3. b) anche a prescindere dall’esito – nel caso specifico negativo – dell’istanza di accertamento della cd. doppia conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001, la pendenza di tale procedimento di sanatoria avviato su istanza di parte non incide sulla legittimità sostanziale dell’ordinanza ripristinatoria potendo solo, ricorrendone la sovrapposizione temporale, arrestarne provvisoriamente l’efficacia (“la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, successivamente all’adozione dell’ordinanza di demolizione, non comporta alcuna conseguenza sull’efficacia dell’ordinanza di demolizione, ma produce unicamente la sospensione temporanea dei suoi effetti, per il periodo di tempo necessario fino alla definizione dell’istanza medesima”. T.A.R. Napoli , sez. VII , 21 giugno 2019 , n. 3432; anche su tale questione si registra ormai un orientamento di gran lunga maggioritario fatto proprio anche dalla Sezione);
    4. c) quanto alla dedotta violazione dell’art. 34 comma 2 d.P.R. 380/2001, a prescindere dalla applicabilità di tale norma alle sole ipotesi di parziale difformità dell’opera rispetto al titolo non ricorrente nella fattispecie, il privato sanzionato con l’ordine di demolizione dell’abuso edilizio non può invocarne l’applicazione a proprio favore laddove non fornisca seria ed idonea prova del pregiudizio stesso su struttura e utilizzabilità del bene residuo (T.A.R. Napoli, sez. VI, 7 gennaio 2019, n.70), onere non assolto nel caso di specie vista la genericità dell’affermazione;
    5. d) quanto al vizio di eccesso di potere per insufficiente motivazione, deve richiamarsi il consolidato principio secondo cui l’ordinanza di demolizione non deve essere sorretta da alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico a disporre la sanzione, poiché l’abuso, anche se risalente nel tempo, non può giustificare alcun legittimo affidamento del contravventore a vedere conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare e, di conseguenza, l’ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato, non richiede in nessun caso una specifica motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico o sulla comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti. (T.A.R. Napoli, sez. IV, 2 gennaio 2019, n.14)
    6. e) infine, va osservato che la fattispecie legale di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001 che, alla stregua del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativa delinea i presupposti per l’esercizio del potere “sanzionatorio” in esame, non prevede alcun parere di organi consultivi, la cui omissione peraltro non sarebbe di per sé lesiva della posizione giuridica del privato.
    7. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

    Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1500 oltre accessori come per legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Gabriele Nunziata, Presidente

    Brunella Bruno, Consigliere

    Germana Lo Sapio, Primo Referendario, Estensore

     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Germana Lo Sapio Gabriele Nunziata

    IL SEGRETARIO

     

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