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Sent. n. 4676/2019 II Sezione TAR Campania – Ordinanza di demolizione. Atto vincolato. Istanza di accertamento conformità

    L’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, non necessita di particolare motivazione, potendosi ritenere adeguata e autosufficiente la motivazione quando già solo siano rinvenibili la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza o difformità dal permesso di costruire e l’individuazione della norma applicata, come ravvisabile nel caso di specie, ogni altra indicazione – ad esempio in tema di caratteristiche dimensionali o di collocazione temporale degli illeciti edilizi – esulando dal contenuto tipico del provvedimento.

    L’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla legittimità della previa ordinanza di demolizione pregiudicandone definitivamente l’efficacia, ma ne sospende soltanto gli effetti fino alla definizione, espressa o tacita, dell’istanza, con il risultato che la demolizione potrà essere portata ad esecuzione se l’istanza è rigettata decorrendo il relativo termine di adempimento dalla conoscenza del diniego.

     

     

     

    Pubblicato il 01/10/2019

    1. 04676/2019 REG.PROV.COLL.
    2. 00068/2012 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 74 c.p.a.
    sul ricorso numero di registro generale 68 del 2012, proposto da
    …, rappresentata e difesa dall’Avv. …, con il quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla ….

    contro

    COMUNE DI …, rappresentato e difeso dall’Avv. … dell’Avvocatura Municipale, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;

    per l’annullamento

    1. a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di …. n. 38 del 27 ottobre 2011, recante la demolizione di opere edilizie costituenti variazioni essenziali al permesso di costruire n. 79/04 e successivo permesso di costruire in variante n. 109/95, entrambi riguardanti la costruzione di un fabbricato per civile abitazione previa demolizione di quello esistente;
    2. b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi il verbale di accertamento di infrazione del 3 luglio 2007 e la relazione tecnica del 25 giugno 2007, citati nella suddetta ordinanza.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2019 il dott. Carlo Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto che il ricorso si presta ad essere definito con sentenza in forma semplificata, giacché si presenta manifestamente infondato, il che rende superfluo lo scrutinio delle eccezioni di rito opposte dalla difesa comunale;

    Rilevato che le censure formulate in gravame avverso l’ordinanza di demolizione (emessa ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001) e gli atti della relativa serie procedimentale, tutti meglio individuati in epigrafe, possono essere così riassunte:

    1. a) tutte le opere oggetto dell’ordine di demolizione sono inquadrabili nell’ambito della ristrutturazione edilizia, con conseguente applicazione del più mite trattamento sanzionatorio di cui all’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, connotato dall’eventuale irrogazione – in via sostitutiva ed all’esito di ponderata valutazione tecnica che evidenzi il pericolo di pregiudizio per la parte regolarmente edificata – di una mera sanzione pecuniaria;
    2. b) l’ordinanza di demolizione è affetta da difetto di motivazione sia in relazione alle norme ritenute violate e alla consistenza delle opere sia in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico sul contrapposto interesse privato, tenuto conto dell’entità e della tipologia dell’abuso. Inoltre, nel caso specifico sarebbe comunque dovuta intervenire una motivazione rafforzata in termini di interesse pubblico prevalente, atteso il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’illecito, risalente almeno a quattro anni prima, che ha consolidato nella parte ricorrente una posizione di affidamento sulla conservazione del manufatto così come realizzato;
    3. c) la ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Tale istanza, essendo stata prodotta dopo l’emanazione dell’ordine di demolizione, rende priva di efficacia la misura sanzionatoria, essendo quest’ultima destinata ad essere superata dalle nuove determinazioni che l’amministrazione è tenuta ad adottare a seguito della richiesta di sanatoria;

    Considerato che le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate:

    1. aa) gli interventi abusivi accertati sono stati correttamente riguardati dal trattamento sanzionatorio di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi nella specie di opere costituenti variazioni essenziali a permessi di costruire rilasciati non per ristrutturazione edilizia ma per nuova costruzione previa demolizione di preesistente fabbricato. Pertanto, è assolutamente implausibile che nella specie possa trovare applicazione il diverso meccanismo sanzionatorio disciplinato dal successivo art. 33, atteso che tale disposizione non è invocabile nei casi in cui non si faccia questione di interventi di ristrutturazione edilizia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 settembre 2010 n. 7129);
    2. bb) Il Collegio osserva che, secondo la condivisibile giurisprudenza amministrativa prevalente, l’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, non necessita di particolare motivazione, potendosi ritenere adeguata e autosufficiente la motivazione quando già solo siano rinvenibili la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza o difformità dal permesso di costruire e l’individuazione della norma applicata, come ravvisabile nel caso di specie, ogni altra indicazione – ad esempio in tema di caratteristiche dimensionali o di collocazione temporale degli illeciti edilizi – esulando dal contenuto tipico del provvedimento (cfr. ex multis TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 30 maggio 2017 n. 2870 e 28 gennaio 2016 n. 538; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 23 gennaio 2012 n. 315). Inoltre, si rileva che i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali, per cui è da escludere la necessità di una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale o di una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati; ne discende che essi sono sufficientemente motivati con riguardo all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime dei titoli abilitativi edilizi e del corrispondente trattamento sanzionatorio, non rivelandosi necessario alcun ulteriore obbligo motivazionale. Quanto esposto vale anche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione e gli atti conseguenti intervengano a distanza di tempo dalla commissione dell’illecito, sia perché il mero decorso del tempo non può affatto legittimare – in assenza di specifica causa di giustificazione normativamente individuata – l’edificazione avvenuta senza titolo ed il correlativo arretramento del potere di contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio, sia perché non può riconnettersi alcun affidamento tutelabile al perdurante mantenimento di una situazione di fatto abusiva e, pertanto, contra legem (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 17 ottobre 2017 n. 9; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 marzo 2017 n. 1386 e 28 febbraio 2017 n. 908; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2016 n. 4205 e 31 agosto 2016 n. 3750);
    3. cc) infine, va rimarcato che l’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla legittimità della previa ordinanza di demolizione pregiudicandone definitivamente l’efficacia, ma ne sospende soltanto gli effetti fino alla definizione, espressa o tacita, dell’istanza, con il risultato che la demolizione potrà essere portata ad esecuzione se l’istanza è rigettata decorrendo il relativo termine di adempimento dalla conoscenza del diniego (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2015 n. 466);

    Ritenuto, in conclusione, che:

    – resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato;

    – le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Condanna parte ricorrente a rifondere in favore del Comune di …. le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00).

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Gabriele Nunziata, Presidente FF

    Carlo Dell’Olio, Consigliere, Estensore

    Antonella Lariccia, Primo Referendario

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Carlo Dell’Olio Gabriele Nunziata

    IL SEGRETARIO

     

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