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Sent. n. 4863/19 IV Sezione TAR Campania – Sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere. Differenze.

    1-Sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere. Differenze.

    Nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall’art. 35 comma 1, lett. c), c.p.a., e della cessazione della materia del contendere, pur determinando entrambe l’improcedibilità del ricorso, si differenziano nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra P.A. e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato; inoltre, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte. (conformi: T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368).

     

    Massima a cura dell’avv. Francesco Foggia e del dott. Domenico Ciccarelli

     

    Pubblicato il 14/10/2019

    1. 04863/2019 REG.PROV.COLL.
    2. 02711/2019 REG.RIC.

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.;

    sul ricorso numero di registro generale 2711 del 2019, proposto da
    ….., rappresentata e difesa dagli avv.ti ….. e ….., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    Comune di ….., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …..;

    per l’annullamento

    1.della disposizione dirigenziale n.273/A del 20 dicembre 2018 emessa dal Comune di ….. – Ufficio SUEP, notificata in data 29 aprile 2019, avente ad oggetto l’ordine della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi (ai sensi dell’art.33 del D.P.R. 380/2001), delle opere realizzate dalla ricorrente alla via G. Pascoli n.29;

    2.di ogni altro atto precedente o comunque collegato, lesivo degli interessi della ricorrente e, in particolare del verbale di sopralluogo 47815/BIS/PG/2014/449291737869/PG/2014/1026561/ED del 30 dicembre 2014 eseguito dalla Polizia Municipale del Comune di …..;

    3.della comunicazione di avvio del procedimento del 24.04.2014ordine di demolizione opere abusive del Comune di …..

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di …..;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO e DIRITTO

    Con ricorso, notificato in data 04/06/2019 e depositato in data 02/07/2019, la ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

    Si costituiva in resistenza il Comune di ……

    Con memoria depositata in data 04/10/2019 la difesa del Comune di ….. deduceva che il provvedimento impugnato sub 1) dell’epigrafe era stato annullato ex officio con d.d. n.185/A del 09/09/2019 (cfr. all. n.1 del 04/10/2019) e chiedeva, pertanto, che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    All’udienza camerale del 09/10/2019, la causa, sentite le parti, passava in decisione.

    In limine litis il Collegio osserva che la causa, essendo di pronta soluzione, può essere decisa con sentenza in forma semplificata invece che con l’ordinanza resa in sede cautelare, tenuto conto della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria (art.60 c.p.a.).

    All’udienza odierna la difesa di parte ricorrente ha confermato l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento demolitorio gravato (sub 1) dell’epigrafe), chiedendo che si disponesse la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

    Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

    E’ noto che il discrimen tra sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e cessazione della materia del contendere è individuato dai giudici amministrativi nel carattere non satisfattivo o satisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione in relazione alla fattispecie (cfr. da ultimo, TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368. “nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall’art. 35 comma 1, lett. c), c.p.a., e della cessazione della materia del contendere, pur determinando entrambe l’improcedibilità del ricorso, si differenziano nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra P.A. e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato; inoltre, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte”).

    Nella vicenda in esame, parte ricorrente ha conseguito l’utilità a cui aspirava (la rimozione dal mondo giuridico dell’atto lesivo adottato dall’Amministrazione in suo danno), cosicché non vi è luogo ad una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma di cessazione della materia del contendere.

    In considerazione dell’esito del ricorso e delle richieste delle parti, può ritenersi la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

    a)dichiara cessata la materia del contendere:

    b)compensa tra le parti le spese di giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Pierina Biancofiore, Presidente

    Ida Raiola, Consigliere, Estensore

    Luca Cestaro, Consigliere

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Ida Raiola Pierina Biancofiore
     
     

    IL SEGRETARIO

     

     

     

     

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