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Sent. n. 5069/19 II Sezione TAR Campania – Inammissibilità della motivazione postuma. Annullamento in autotutela, requisiti. Applicabilità art. 21 nonies ratione temporis

    Deve escludersi che l’Amministrazione possa anche successivamente introdurre elementi, estranei al corpo motivazionale degli atti in contestazione, di supporto al provvedimento originario; infatti, è inammissibile l’integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante gli scritti difensivi predisposti dall’Amministrazione resistente, ciò anche dopo le modifiche apportate alla Legge n. 241/1990 dalla Legge n.15/2005, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire il provvedimento amministrativo, ciò a tutela del buon andamento amministrativo e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario.

     

    Al fine dell’annullamento in autotutela di un provvedimento, non è sufficiente la illegittimità del provvedimento stesso, occorrendo il concorso di una serie di diversi ed ulteriori requisiti quali: a) la sussistenza di concrete ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’atto pretesamene illegittimo; b) il fatto che l’azione di secondo grado si svolga “entro un termine ragionevole”; c) la ponderazione dell’interesse pubblico all’annullamento con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. In particolare, con riguardo ai titoli edilizi, i presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio devono rispondere ai requisiti di legittimità codificati nell’articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell’illegittimità originaria del titolo e nell’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità, da compararsi con i contrapposti interessi dei privati, entro un termine ragionevole.

     

    L’annullamento d’ufficio del permesso di costruire richiede necessariamente un’espressa motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dello status quo ante, preminente su quello privato alla conservazione del provvedimento, che giustifichi il ricorso al potere di autotutela della P.A., entro un termine ragionevole, non essendo, pure nella materia edilizia, sufficiente l’intento di operare un mero astratto ripristino della legalità violata.

     

    L’art.21-nonies si applica soltanto ai provvedimenti adottati successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, non può che riferirsi ai provvedimenti in autotutela di provvedimenti di primo grado adottati successivamente alla vigenza della legge.

    (massime a cura dell’avv. Benedetta Leone)

     

    Pubblicato il 25/10/2019

    1. 05069/2019 REG.PROV.COLL.
    2. 04780/2018 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 4780 del 2018 proposto dai Sigg. …, rappresentati e difesi dall’avv. ….e con domicilio eletto presso il suo studio in ….;

    contro

    Comune di …. in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. …. e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    e con l’intervento di

    ad opponendum:

    …, rappresentata e difesa da se medesima e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    per l’annullamento

    previa sospensione, dell’ordinanza di demolizione del Comune di …., a firma Responsabile SUE, ex art. 31 DPR 380/01, sotto comminatoria di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ed irrogazione di sanzione pecuniaria, notificata il 8.8.2018, nonché di ogni atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente.

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;

    Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1909 del 2018 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica, con onere per il Comune di depositare una relazione e chiarire se il parere della Commissione di cui all’art.14 della Legge n.219/1981 di determinazione del contributo richiamato nel citato titolo autorizzatorio richiamato dai ricorrenti – e che deve pure essere esibito dall’amministrazione in uno agli elaborati progettuali a suo tempo con lo stesso valutati- avesse anche rilevanza ai fini edilizi;

    Visto l’atto di intervento dell’…;

    Vista la memoria del Comune …;

    Vista la memoria di parte ricorrente;

    Vista la memoria dell’avv. …;

    Vista la memoria di parte ricorrente;

    Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.3424 del 2019;

    Vista la documentazione depositata dal Comune ….;

    Vista la memoria di parte ricorrente;

    Vista la memoria ….;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica del 22 ottobre 2019, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

    FATTO

    Espongono in fatto i ricorrenti di essere proprietari di immobile in ….. n.38 di cui al fl.1 p.lla 196 sub.1, acquistato da soggetto che ne era divenuto proprietario a seguito di successivo trasferimento; con autorizzazione del Comune n.70/1990 rilasciata ai sensi della Legge n.219/1981 veniva consentito al sig. … in qualità di proprietario e di amministratore di procedere alla ricostruzione-riparazione del fabbricato, così come veniva assentita la variante successivamente presentata per minime differenze. Da ultimo, a 25 anni di distanza, con il provvedimento impugnato il Comune contesta la mancata conformità dello stato dei luoghi ai grafici architettonici allegati alla perizia di variante del 1992 ed alla richiesta di licenza del 1970.

    In fase cautelare il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione in ragione della documentata esistenza – a mezzo di perizia di parte – del titolo autorizzatorio n.17/1990 rilasciato il 20/6/90 e della variante del 1992, oggetto del verbale della Commissione Tecnica della Ricostruzione in data 1°/6/1998, da cui risulterebbe che nulla del progetto originario e dei relativi grafici era stato escluso da contributo né ritenuto abusivo. Si è anche onerato il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di …. – che non si era costituito in giudizio – di depositare, in previsione dell’udienza pubblica, una dettagliata relazione sui fatti di causa comprensiva di tutti gli atti del procedimento, in particolare chiarendo se il parere della Commissione di cui all’art.14 della Legge n.219/1981 di determinazione del contributo richiamato nel citato titolo autorizzatorio richiamato dai ricorrenti -e che deve pure essere esibito dall’amministrazione in uno agli elaborati progettuali a suo tempo con lo stesso valutati- aveva anche rilevanza ai fini edilizi. Successivamente il Comune si è costituito depositando relazione datata 27/3/2019.

    Il Comune di …. si è costituito in giudizio per dedurre circa l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. E’ intervenuta in giudizio l’avv. …, insistendo per il rigetto del ricorso.

    Con ulteriore ordinanza è stato richiesto al Comune il deposito delle aerofotogrammetrie di cui alla CTU … resa in sede civile, degli elaborati grafici allegati all’istanza di variante del 1992, degli eventuali grafici allegati alla domanda di contributo ed all’istanza “Licenza edilizia” n.15/1970 poi rinunciata; il Comune ha depositato documenti e parte ricorrente ha insistito con memoria per l’accoglimento del ricorso.

    Alla udienza pubblica del 22 ottobre 2019 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

    DIRITTO

    1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione della Legge n.219/1981, del DPR n.380/2001, del D. Lgs. n.301/2002, del DM n.1444/1968, della Legge n.241/1990, dei principi in materia di obbligo di motivazione e di esercizio del potere di autotutela, nonché l’eccesso di potere e la carenza di istruttoria.
    2. Nella fattispecie in esame il Tribunale ritiene preliminarmente di non condividere l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune in sede di costituzione, atteso che parte ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio a mezzo posta e, dunque, non sussisteva obbligo di sottoscrizione in firma digitale, prevista solo in caso di notifica a mezzo PEC.

    2.1 Venendo al merito della controversia, il Collegio prende atto che – giusta relazione del 10/9/2019 – il Comune intimato da una parte ha dichiarato di non essere in possesso di taluni atti, dall’altra ha riproposto grafici e richiesta di variante già agli atti del giudizio.

    Il Tribunale è dunque dell’avviso, ai fini dell’accoglimento del ricorso come peraltro anticipato in fase cautelare, di censurare l’istruttoria lacunosa quale condotta dall’intimata Amministrazione – più conferente semmai in relazione al gravame proposto dalla …. – laddove si è trascurato che il verbale dell’1/6/1998 della Commissione Tecnica della Ricostruzione, istituita ai sensi dell’art.14 della Legge n.219/1981, aveva escluso che le opere eseguite da parte ricorrente fossero prive di regolare titolo abilitativo, giusta autorizzazione n.17/1990 rilasciata il 20/6/90 al sig. …. in qualità di rappresentante condominiale, ciò dopo che la citata Commissione abilitata a sostituire a tutti gli effetti la Commissione edilizia aveva espresso parere favorevole per la parte urbanistica con obbligo di rispetto delle correzioni in rosso come apportate sui grafici di progetto – laddove le avrebbe stralciate se fossero state ritenute mai autorizzate – e determinato il buono contributo da erogare per le unità immobiliari adibite ad abitazione. Le opere di ristrutturazione edilizia oggetto di contenzioso erano state integralmente riportate negli elaborati grafici e nelle tabelle di calcolo delle superfici residenziali e non residenziali e sono state in maniera incontestabile oggetto di provvedimenti autorizzativi ai sensi della Legge n.219/1981 che, all’art.14, ha dettato le regole generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione, mentre agli artt.9 e 10 ha rispettivamente disciplinato la ricostruzione ex novo degli immobili distrutti ed all’art.10 la riparazione di quelli non in maniera irrimediabile danneggiati dal terremoto e destinati ad uso di abitazione.

    2.2 Anche per sgomberare il campo da asserite incongruenze dedotte dalla controinteressata, l’istanza di licenza edilizia del 1970 venne esaminata dal Comune di …. ai fini del successivo rilascio del provvedimento cui venne attribuito il numero 15/1970; non è anomalo che, in sede di istruttoria dell’istanza di variante del 1992, fosse rimasto come elemento identificativo della pratica il numero di protocollo del provvedimento iniziale 17/1990, giacchè con il rilascio dell’autorizzazione si attivavano due procedure: la prima di tipo urbanistico riguardava la realizzazione degli interventi di ristrutturazione progettati; la seconda di tipo contabile/economico si concretizzava con il rilascio del buono contributo ed afferisce alla valutazione di congruità e fattibilità dell’intervento dal punto di vista economico.

    A seguito di presentazione in data 23/7/1992 di richiesta di variante, sempre la Commissione Tecnica della Ricostruzione nella seduta dell’1/6/1998 esprimeva parere favorevole esaminando l’intera pratica del fabbricato, con conseguente rideterminazione del contributo spettante; dalla perizia di parte acquisita agli atti emerge che nessuno degli ambienti riportati nelle planimetrie riportate nello stato di fatto e nello stato di progetto – sia originario sia successivo alla variante – era stato escluso dal computo delle superfici di cui si era tenuto conto ai fini della determinazione del buono contributo. La Commissione ex Legge n.219 riunitasi in data 01/06/1998, successivamente alle indicate note UTC, nulla eccepiva sulla regolarità urbanistica dei cespiti oggetto di ricorso (come da verbale e grafici esaminati dalla Commissione), in quanto non evidenziava sugli elaborati grafici del piano primo con segno X reso con la penna rossa e con firma dei membri della Commissione eventuali opere abusivamente realizzate nel corso dei lavori, mentre così provvedeva quanto al piano terra di altra proprietà.

    Non è superfluo sottolineare l’adeguata qualificazione tecnica della citata Commissione Tecnica istituita ai sensi dell’art.14 della Legge n.219/1981, appieno equiparata – come riconosciuto dalla giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 12.4.2010, n.1918; Cons. Stato, 9.2.1996, n.144) – dall’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 1990, n. 76 alla Commissione Edilizia Comunale in contrasto con quanto asserito dall’avv. ….. Nello specifico con riguardo al parere reso da detto Organo si è affermato (T.A.R. Campania Napoli, V, 20.6.2003, n.7622) che il comma 3 dell’art.19 del T.U. n.76/1990 dispone “Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente testo unico. Il parere sulla determinazione del contributo è vincolante”.

    1. A parere della Sezione l’impugnata demolizione viola per le cennate ragioni il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi, quale scolpito nell’art. 3 della Legge n. 241/1990, che non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica Amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all’autorità giurisdizionale (ex multis, Cons. Stato, IV, 22.9.2005, n.4982; TAR Lazio, Roma, I-ter, 31.1.2011, n. 841; TAR Campania, Napoli, VIII, 25.3.2009, n. 1610).

    In tale ottica nella fattispecie deve ritenersi carente di motivazione l’impugnata ordinanza di demolizione fondata su circostanze chiaramente smentite sia dall’esistenza dell’autorizzazione n.17/1990 rilasciata il 20/6/90 al sig. …., sia dal dato di fatto che – in relazione alla richiesta di variante – nella seduta dell’1/6/1998 veniva espresso parere favorevole in sede di esame dell’intera pratica del fabbricato.

    3.1 D’altra parte deve escludersi (orientamento consolidato: cfr. ex multis, Cons. Stato, VI, 18.10.2011, n.5598; 30.6.2011, n. 3882; TAR Campania, Salerno, II, 15.2.2012, n.218; TAR Campania, Napoli, VII, 10.6.2011, n. 3081) che l’Amministrazione possa anche successivamente introdurre elementi, estranei al corpo motivazionale degli atti in contestazione, di supporto al provvedimento originario; infatti, è inammissibile l’integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante gli scritti difensivi predisposti dall’Amministrazione resistente, ciò anche dopo le modifiche apportate alla Legge n. 241/1990 dalla Legge n.15/2005, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire il provvedimento amministrativo, ciò a tutela del buon andamento amministrativo e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario. Invero, la norma contenuta nell’art.3 della Legge n.241/1990, che prescrive che ogni provvedimento amministrativo sia motivato, non è riconducibile a quelle “sul procedimento o sulla forma degli atti”, poiché la motivazione non ha alcuna attinenza né con lo svolgimento del procedimento né con la forma degli atti in senso stretto, riguardando, più precisamente, l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche “che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”, tant’è che nella stessa giurisprudenza comunitaria la motivazione viene configurata come requisito di “forma sostanziale” (cfr. TAR Sicilia, Catania, IV, 29.3.2012 n. 900).

    1. Sotto ulteriore profilo l’operato del Comune di … va censurato nella misura in cui, sia pure in maniera irrituale, ha inteso procedere nel 2018 all’esercizio del potere di autotutela con riguardo ad atti risalenti al 1990 ed al 1998.

    Ora è noto che il principio di buon andamento impegna la P.A. ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza quindi anche il riesame degli atti adottati, ove reso opportuno da circostanze sopravvenute ovvero da un diverso apprezzamento della situazione preesistente (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 24.10.2007, n.1077; Cons. Stato, V, n. 508/1999; n. 1263/96; VI, 29.3.1996, n. 518; 30.4.1994, n. 652); il potere di autotutela decisoria in capo all’Amministrazione non ha in verità come unica finalità il mero ripristino della legalità, costituendo una potestà discrezionale che deve contemplare la verifica di determinate condizioni, previste dall’ordinamento e concernenti l’opportunità di correggere l’azione amministrativa svoltasi illegittimamente.

    L’annullamento è stato, pertanto, connotato dall’art.21-nonies, come modificato da ultimo dalla Legge 7/8/2015, n.124, in termini di rinnovata manifestazione, entro un termine ragionevole, della funzione amministrativa; proprio con riguardo all’art.21-nonies della Legge n.241/1990 come modificato dall’art.6, comma 1, lett. d), n. 1 della Legge n.124/2015 (“comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20”), la Sezione ritiene che quanto disposto non ha carattere interpretativo dell’inciso che precede (“entro un termine ragionevole”) perché, se così fosse, si dovrebbe considerare comunque e sempre “ragionevole” l’autoannullamento effettuato dall’Amministrazione entro 18 mesi, laddove nulla vieta di ritenere irragionevole anche un provvedimento in autotutela adottato entro il predetto termine. D’altra parte nemmeno può attribuirsi ad esso carattere sanante dei provvedimenti illegittimi rilasciati precedentemente ai 18 mesi antecedenti all’entrata in vigore della norma, giacchè un tale obiettivo mal si concilia con la dichiarata finalità di semplificazione procedimentale della norma in questione (cfr. il titolo del capo I della Legge n. 124/2015).

    4.1 La norma in esame ha, dunque, sicuramente carattere innovativo, sicchè si applica soltanto ai provvedimenti adottati successivamente alla sua entrata in vigore: ora, tenendo conto che tale disposizione riguarda soltanto provvedimenti di secondo grado e che, come si è detto, non ha valenza sanante dei provvedimenti (di primo grado) emessi antecedentemente ai 18 mesi precedenti alla sua entrata in vigore, tale disposizione – che introduce un regime temporale rigido di annullabilità dell’atto amministrativo – non può che riferirsi ai provvedimenti in autotutela di provvedimenti di primo grado adottati successivamente alla vigenza della legge.

    Depone a favore di tale interpretazione la stessa lettera della norma che, assumendo che l’annullamento in autotutela deve disporsi entro un termine “comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione”, afferma, in buona sostanza, che l’atto di secondo grado non potrà essere emanato dopo 18 mesi dal momento dell’adozione – momento che, attesa l’innovatività della norma, non può che essere successivo alla sua entrata in vigore – del provvedimento autorizzativo (di primo grado) (cfr. sul punto questa Sezione, 12.9.2016 n. 4229).

    4.2 La stessa Adunanza Plenaria (17.10.2017, n.8) ha di recente chiarito che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e che, in ogni caso, il termine ‘ragionevole’ per la sua adozione decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro. L’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi); in ogni caso la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte.

    4.3 Nella fattispecie, tuttavia, la Sezione rileva, come peraltro già osservato dal Tribunale (ex multis, VIII, 28.8.2018, n.5276), che, al fine dell’annullamento in autotutela di un provvedimento, non è sufficiente la illegittimità del provvedimento stesso, occorrendo il concorso di una serie di diversi ed ulteriori requisiti quali a) la sussistenza di concrete ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’atto pretesamene illegittimo; b) il fatto che l’azione di secondo grado si svolga “entro un termine ragionevole”; c) la ponderazione dell’interesse pubblico all’annullamento con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. In particolare, con riguardo ai titoli edilizi, i presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio devono rispondere ai requisiti di legittimità codificati nell’articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell’illegittimità originaria del titolo e nell’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità, da compararsi con i contrapposti interessi dei privati, entro un termine ragionevole. Il Collegio ritiene che l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire richieda necessariamente un’espressa motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dello status quo ante, preminente su quello privato alla conservazione del provvedimento, che giustifichi il ricorso al potere di autotutela della P.A., entro un termine ragionevole, non essendo, pure nella materia edilizia, sufficiente l’intento di operare un mero astratto ripristino della legalità violata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 24 aprile 2017, n. 2227, 3 gennaio 2017, n. 60, 4 gennaio 2017, n. 65, T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 1602; T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 24 febbraio 2016, n. 446, Consiglio di Stato, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2468, Cons. Stato sez. III 4 maggio 2012 n. 2567).

    4.4 D’altra parte l’identificazione dell’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto viziato nelle medesime esigenze di tutela implicate dalla norma violata con lo stesso si risolve in ogni caso nella (inammissibile) coincidenza del presupposto vincolante, consistente nell’invalidità del provvedimento originario, con l’ulteriore e diversa condizione (secondo l’assetto regolativo di riferimento) della sussistenza di un interesse pubblico alla sua rimozione d’ufficio. Perché la norma abbia un senso è necessario, in altri termini, non solo che l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto viziato non coincida con la mera esigenza della restituzione all’azione amministrativa della legalità violata, ma anche che l’invocato interesse pubblico non si risolva nella semplice e astratta ripetizione delle stesse esigenze regolative sottese all’ordine giuridico infranto: una motivazione siffatta finirebbe logicamente proprio per esaurire l’apprezzamento del presupposto discrezionale in un esame del mero riscontro della condizione vincolante (l’illegittimità dell’atto da annullare d’ufficio), con un palese (e inammissibile) tradimento della chiara volontà del legislatore.

    4.5 Ora, nel caso di specie, come condivisibilmente sostenuto da parte ricorrente, difettano i presupposti necessari al fine della pronuncia di annullamento di un provvedimento, e specificatamente: a) la sussistenza di concrete ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’atto pretesamene illegittimo; b) il fatto che l’azione di secondo grado si svolga “entro un termine ragionevole”; c) la ponderazione dell’interesse pubblico all’annullamento con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Nel caso in esame, al contrario, il Comune resistente non ha fornito alcuna ragione, per quanto succinta, di interesse pubblico in base alla quale giustificare l’esercizio del potere di autotutela, né ha valutato il grado di incisione del suddetto potere sugli interessi della ricorrente, in bilanciamento con quelli pubblici. Ne consegue che la suddetta motivazione si rivela del tutto insufficiente a legittimare la misura di autotutela, non avendo il Comune di … fornito alcuna argomentazione concreta circa le ragioni dell’attualità dell’esigenza della reintegrazione di quei valori (in relazione alla situazione di fatto prodottasi per effetto dell’attuazione dei titoli edilizi originari), né nella comunicazione di avvio del procedimento e neppure nel provvedimento conclusivo, né ha valutato il grado di incisione del suddetto potere sugli interessi dei ricorrenti, in bilanciamento con quelli pubblici. Nella specie manca, in altre parole, il requisito rappresentato dalla valutazione motivata della posizione dei soggetti destinatari del provvedimento.

    1. In conclusione il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza di demolizione.

    La peculiarità in fatto della vicenda giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

    La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Gabriele Nunziata, Presidente FF, Estensore

    Carlo Dell’Olio, Consigliere

    Germana Lo Sapio, Primo Referendario

    IL PRESIDENTE, ESTENSORE
    Gabriele Nunziata

    IL SEGRETARIO

     

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