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Sent. n. 5212/19 IV Sezione TAR Campania – Prova pratica di concorso. Regola dell’anonimato. Non applicabile.

    1-Prova pratica di concorso. Regola dell’anonimato. Non applicabile.

    Non è applicabile la regola dell’anonimato alla prova pratica anche nei casi in cui la stessa viene effettuata mediante la contestuale descrizione per iscritto da parte del candidato di operazioni di qualificazione e di interpretazione di un determinato caso concreto, avuto primariamente riguardo al fatto che la prova pratica, di per sé, non è assoggettata al principio dell’anonimato, essendo destinata ad accertare empiricamente particolari competenze e non a dimostrare capacità di ricostruzione teorica com’è per le prove scritte. (conforme: Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 1285).

     

    Massima a cura dell’avv. Francesco Foggia e del dott. Domenico Ciccarelli

     

    Pubblicato il 04/11/2019

    1. 05212/2019 REG.PROV.COLL.
    2. 03883/2016 REG.RIC.

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3883 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da ….., rappresentati e difesi dall’avvocato …., con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via ….. e con domicilio digitale presso la PEC risultante dai registri di Giustizia;

    contro

    Ministero ….., Ufficio Scolastico Regionale della ….., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11 e con domicilio digitale presso la PEC risultante dai registri di Giustizia;

    nei confronti

    …., non costituito in giudizio;

    per l’annullamento

    – dell’elenco degli ammessi alla prova orale relativa al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno degli alunni con disabilità, pubblicato in data 17.08.2016 nella parte in cui non comprendono i nominativi dei ricorrenti.

     

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero ….. e di Ufficio Scolastico Regionale della …..;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO

    1. I ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, secondarie per le Regioni Campania, Abbruzzo, Basilicata, Molise, relative alla classe di concorso AD3 (Classe A 29-30 – Musica), non superando la fase della prova scritta e pratica.

    Contro lo svolgimento di tale fase concorsuale hanno proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, articolando le censure di violazione del principio dell’anonimato, violazione di legge (in ordine alla predisposizione di tabelle e griglie di valutazione) e violazione del d.m. n. 95/2016, nonché per violazione della par condicio e della disciplina sulla commissione di concorso.

    1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, anche solo “MIUR”), concludendo per il rigetto del gravame.

    1.2. L’istanza cautelare di primo grado è stata respinta con ordinanza n. 1566 del 2016.

    Con motivi aggiunti è stata impugnata, per consequenzialità, la graduatoria di merito del suddetto concorso approvata n. prot. 13219/2016 del Direttore Generale dell’URS Campania.

    1.3. All’udienza pubblica del 23 ottobre 2019, in vista della quale l’amministrazione ha depositato la documentazione inerente lo svolgimento della procedura di gara e le parti hanno presentato memorie difensive, il ricorso è trattenuto in decisione.

    DIRITTO

    1. Il ricorso è infondato.
    2. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione del principio dell’anonimato. La doglianza non merita accoglimento.

    2.1. La denunciata irregolarità riguarderebbe la concreta realizzazione della prova scritta e pratica perché caratterizzata dalla presenza di una scheda sulla quale doveva appositamente annotarsi il nome e cognome di ciascuno dei concorrenti.

    Le operazioni svolte durante le prove sono consistite in una preliminare procedure di identificazione del candidato, il quale ha estratto il proprio codice di controllo dalla scatola urna.

    Ogni candidato ha dunque ricevuto il suddetto codice, unitamente ad una busta ed al modulo anagrafico.

    Al termine della prova ciascun candidato, alla presenza del comitato di vigilanza, ha estratto il codice di controllo dalla busta (composto da 20 caratteri alfanumerici) per inserirlo nel foglio da riporre all’interno della busta internografa, subito richiusa dal candidato e sigillata dal comitato di vigilanza, il tutto in un’operazione della durata di pochi secondi.

    2.2. È evidente, pertanto, che la possibilità di abbinare il codice alfanumerico all’identità del candidato era estremamente limitata, onde può concludersi nel senso che l’operato della Commissione esaminatrice, peraltro conforme alle statuizioni dei decreti ministeriali e delle connesse circolare, risulta legittimo, poiché alcun vulnus alla garanzia di par condicio dei candidati è stato in alcun modo realizzato.

    Come è noto, la regola dell’anonimato si concreta in uno strumento funzionale a preservare in sede di procedure concorsuali il giudizio delle commissioni dai possibili condizionamenti connessi alla conoscenza dell’identità dei concorrenti e costituisce, come più volte ribadito, applicazione della più generale garanzia di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre che, come detto, di par condicio dei candidati.

    1. Con altri rilievi gli esponenti lamentano – sotto svariati profili – l’erroneità e l’illogicità delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte compiute dalla commissione di concorso, reputando generici ed immotivati sia il giudizio negativo della prova scritta sia i criteri fissati dalla stessa commissione per la correzione degli elaborati e la conseguente attribuzione dei punteggi.

    3.1. Sul punto, appare necessario evidenziare che la commissione di concorso, nella prima seduta (verbale n. 1 del 10 giugno 2016) ha discusso collegialmente i criteri di valutazione delle prove, peraltro già definiti a livello nazionale, approvando la Griglia di valutazione della prova scritta

    3.2. La giurisprudenza amministrativa, qui condivisa, ha ribadito che la commissione è tenuta a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali nella sua prima riunione o, eventualmente, prima della correzione delle prove scritte (rientrando tale principio nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ritiene necessario determinare i criteri in un momento nel quale non possano sorgere dubbi circa l’imparzialità degli stessi) con la conseguenza che deve ritenersi legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione anche dopo l’effettuazione delle prove concorsuali, purché prima della loro effettiva valutazione (Cons. St., sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6979).

    Nel caso di specie, i concorrenti non hanno dedotto che i criteri siano stati definiti dopo la correzione degli elaborati o di parte di essi.

    1. In relazione alle censure mosse avverso l’espletamento della prova pratica, si palesa infondata la doglianza relativa alla violazione della regola dell’anonimato.

    4.1. Vale ribadire che la regola dell’anonimato si concreta in uno strumento funzionale a preservare in sede di procedure concorsuali il giudizio delle commissioni dai possibili condizionamenti connessi alla conoscenza dell’identità dei concorrenti e costituisce, come più volte ribadito, applicazione della più generale garanzia di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre che, come detto, di par condicio dei candidati.

    Secondo l’orientamento giurisprudenziale che in questa sede si ritiene di condividere, va evidenziato che se la relazione tra anonimato ed elaborato scritto può ritenersi diretta, sull’opposto versante si colloca quella tra anonimato e prova pratica, nella misura in cui essa implichi lo svolgimento di concreta attività professionale materiale ed anche ove le modalità di svolgimento di quest’ultima si concretizzino nella redazione di uno scritto esplicativo delle operazioni materiali svolte.

    Pertanto non è applicabile la regola dell’anonimato quando la prova pratica viene effettuata mediante la contestuale descrizione scritta delle operazioni di qualificazione e di interpretazione di un determinato caso concreto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 159 dell’8 marzo 1994), avuto primariamente riguardo al fatto che la prova pratica, di per sé, non è assoggettata al principio dell’anonimato (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, ordinanza n. 14/2017) essendo destinata “ad accertare empiricamente particolari competenze e non a dimostrare capacità di ricostruzione teorica com’è per le prove scritte” (T.A.R. Campania, Napoli, sentenza n. 38/2016).

    4.2. Secondo, infatti, quanto asserito dalla consolidata giurisprudenza della Sezione VI del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 1285 del 30 gennaio 2007) “una considerazione della regola dell’anonimato che accentui la sua portata generale ed inderogabile in tutti i casi in cui la prova pratica contenga un qualsiasi elemento scritto, contribuirebbe ad assimilare indebitamente la prova pratica a quella scritta, ed a considerare la prova pratica come un succedaneo della prova scritta. Comporterebbe, perciò, in definitiva, una configurazione della prova pratica che non risponde alla previsione del bando, con il risultato di rendere inutile lo svolgimento di tale prova”, giacché l’obiettivo che le amministrazioni si propongono di conseguire con suddette prove è “l’accertamento delle capacità tecnico-professionali dei concorrenti” e non la dimostrazione del possesso di “conoscenze teoriche del caso esaminato”.

    In definitiva, ogni qual volta una prova pratica di concorso implichi lo svolgimento non di un mero testo scritto a carattere pratico, ma di una concreta attività professionale materiale – anche con il supporto di un collaterale testo scritto – non sussiste alcuna realistica possibilità materiale di anonimizzare la prova, dovendo la medesima essere assoggettata a valutazione diretta da parte della Commissione esaminatrice per come fattualmente svolta dal singolo candidato.

     

    Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, dunque, non è ravvisabile nel modus operandi della Commissione alcun contegno che abbia affievolito la garanzia di imparzialità della prova concorsuale (cfr. Tar Bari, n. 436 del 2017).

    1. Quanto infine alle modalità di selezione dei compiti da eseguire nella prova pratica, alla contestazione della ragionevolezza dei criteri utilizzati dalla Commissione e la denunzia in ordine ai tempi di correzione degli elaborati, le doglianze, oltre ad essere prive di adeguato supporto probatorio, si riducono a segnalare criticità nella gestione della procedura di gara che, in quanto generiche e fondate su dati opinabili, non possono avere alcuna incidenza sulla valutazione finale, peraltro riservata alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

    5.1. Ed invero le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio), e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l’adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica” (Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835).

    1. Per i motivi indicati il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dall’amministrazione resistenze, che liquida in euro 2500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Pierina Biancofiore, Presidente

    Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

    Luca Cestaro, Consigliere

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Michele Buonauro Pierina Biancofiore
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

     

     

     

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