Condono edilizio. Silenzio assenso. Requisiti.
Per costante e condivisibile giurisprudenza, (in linea di principio) nelle ipotesi di silenzio assenso, una volta decorso il termine fissato dalla legge per provvedere, il relativo potere dell’Amministrazione deve considerarsi consumato, potendo quest’ultima procedere solo in sede di autotutela all’annullamento dell’atto fictus illegittimamente formatosi.
Ed invero, il Collegio non ignora che, anche nelle ipotesi di istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 32 L. 24.11.2003 n. 326, il semplice decorso del termine per provvedere costituisca un elemento sicuramente necessario, ma non di per se solo sufficiente al conseguimento del titolo edilizio abilitativo. Per la formazione del silenzio assenso, una volta decorso il previsto termine di ventiquattro mesi, sia necessario che la domanda del privato risulti corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, che sia stata interamente pagata la dovuta oblazione e che l’opera sia stata ultimata nel termine di legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33 l. 28.2.1985 n. 47.
(massime a cura dell’avv. Benedetta Leone)
Pubblicato il 01/10/2019
- 04682/2019 REG.PROV.COLL.
- 05707/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5707 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
….., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …., con domicilio eletto presso lo studio ….;
contro
Comune di …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …. con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in ….
nei confronti
… non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento n. 03/2011/Def., prot. n. 2490/AT del 27 giugno 2011, del Settore Assetto del Territorio e Lavori Pubblici del Comune …., a firma del Responsabile Ufficio Condono Edilizio, dott. …., conosciuta da ….in data 1° luglio 2011;
– di ogni atto e provvedimento, anche ignoto negli estremi e nell’esatto contenuto, connesso, antecedente o consequenziale al precedente, ovvero adottato in esecuzione di esso
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di …;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2019 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 26.10.2011 la società ….invoca l’annullamento degli atti in epigrafe indicati lamentando:
– Carenza di potere per formazione del silenzio assenso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20, 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990;
– Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
– Violazione e falsa applicazione del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, con particolare riguardo all’Allegato 2.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 05.04.2012, la Società ricorrente invoca altresì l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza di sospensione lavori e di demolizione di opere abusive n. 15/2012 del 2 febbraio 2012, a firma del Responsabile Abusivismo Edilizio del Comune di …, e del Dirigente del Settore Assetto del Territorio e LL.PP. inviata a …. con nota prot. 2941 del 2 febbraio 2012, e pervenuta a H3G in data 9 febbraio 2012, nonché di ogni atto e provvedimento, anche ignoto negli estremi e nell’esatto contenuto, connesso, antecedente o consequenziale al precedente, ovvero adottato in esecuzione di esso.
Espone, in particolare, la Società ricorrente di avere avanzato, con domanda di definizione di illeciti edilizi ex D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326, istanza di condono relativamente all’impianto tecnologico al servizio delle rete di telecomunicazione cellulare, sito nel territorio del Comune ….., su immobile in piazza …, n. 20, distinto al NCEU di Afragola al fg. 21, p.11a 674, di proprietà della sig.ra …, completa della copia della ricevuta del versamento dell’oblazione, successivamente integrata, del progetto architettonico e delle evidenze fotografiche; tuttavia il Comune di …, con nota prot. 3311/AT, comunicata 1’8 maggio 2006, ha avanzato richiesta di integrazione della documentazione posta a corredo della predetta istanza di condono con la copia del titolo di proprietà o atti equivalenti, le attestazioni di versamento delle oblazioni e gli elaborati grafici, richiesta prontamente riscontrata da parte ricorrente a mezzo di nota dell’8 giugno 2006, per allegare la “copia del titolo di proprietà”, la “copia del versamento oblazione, che già corredava la domanda relativa all’illecito edilizio” e precisare che “la richiesta di esibizione dei grafici del progetto e della documentazione fotografica fu soddisfatta contestualmente alla presentazione della istanza in oggetto”. Senonchè con l’impugnato provvedimento n. 03/2011/Def, il Comune ha disposto il “diniego all’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria (domanda di condono presentata in data 13 maggio 2004, al Prot. Gen. N 9159, Pratica n. 68)”.
Si è costituito in giudizio il Comune di …. invocando il rigetto del ricorso per come integrato dai motivi aggiunti e, all’udienza pubblica del 24.09.2019, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti del 05.04.2012, è fondato nel merito e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, a parere del Tribunale risulta fondato il primo motivo del ricorso principale, in cui la Società ricorrente si duole che il provvedimento di diniego dell’istanza di condono impugnato sia stato emesso dall’Amministrazione Comunale resistente nonostante che sull’istanza medesima si fosse già formato il silenzio assenso per decorso del termine di ventiquattro mesi ex art. 32, comma 37, del d.l. 269/2003.
Al riguardo, infatti, il Tribunale si limita ad evidenziare che, per costante e condivisibile giurisprudenza, (in linea di principio) nelle ipotesi di silenzio assenso, una volta decorso il termine fissato dalla legge per provvedere, il relativo potere dell’Amministrazione deve considerarsi consumato, potendo quest’ultima procedere solo in sede di autotutela all’annullamento dell’atto fictus illegittimamente formatosi (ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I 9 ottobre 2007 n. 1633; T.A.R. Toscana, Firenze sez. II 22 ottobre 2004 n. 5054; Consiglio di Stato, sez V 22 giugno 2004 n. 4335, T.A.R. Puglia Bari sez. II 7 aprile 2003 n. 1633).
Ed invero, il Collegio non ignora che, anche nelle ipotesi di istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 32 L. 24.11.2003 n. 326, il semplice decorso del termine per provvedere costituisca un elemento sicuramente necessario, ma non di per se solo sufficiente al conseguimento del titolo edilizio abilitativo.
Al riguardo, infatti, la condivisibile giurisprudenza ha avuto modo di osservare come, anche in tale fattispecie, per la formazione del silenzio assenso, una volta decorso il previsto termine di ventiquattro mesi, sia necessario che la domanda del privato risulti corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, che sia stata interamente pagata la dovuta oblazione e che l’opera sia stata ultimata nel termine di legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33 l. 28.2.1985 n. 47 (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 12.4.2012, n. 625).
Tuttavia, nella fattispecie che occupa il Tribunale non può esimersi dall’evidenziare come la domanda di sanatoria presentata dalla Società ricorrente risulti completa sin dall’08.06.2006, all’esito delle integrazioni documentali fornite dalla medesima al Comune di …., laddove invece il provvedimento impugnato risulta adottato solo in data 27 giugno 2011, quindi ben oltre il termine di ventiquattro mesi previsto per la formazione del silenzio assenso sull’istanza in questione ex art. 32, comma 37, del d.l. 269/2003, di modo che il provvedimento di diniego, in quanto emanato successivamente, è illegittimo giacché adottato in carenza di potere amministrativo, potendo l’Amministrazione Comunale resistente, successivamente alla formazione del silenzio assenso, unicamente assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies, in conformità a quanto stabilito dall’art. 20 comma 3 L. 241/90.
Da quanto sin qui osservato consegue l’illegittimità dell’impugnato provvedimento n. 03/2011/Def nonché dell’ordinanza di sospensione lavori e di demolizione di opere abusive n. 15/2012 del 2 febbraio 2012 impugnata con i successivi motivi aggiunti del 05.04.2012, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale spiegato dalla Società ricorrente, restando assorbite tutte le altre censure avanzate.
Sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e di taluni aspetti di assoluta novità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per come integrato dai motivi aggiunti del 05.04.2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dispone l’annullamento degli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Brunella Bruno, Consigliere
Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Antonella Lariccia | Gabriele Nunziata | |
IL SEGRETARIO