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T.A.R. Campania – Napoli – Sez. VI – Sentenza 3 dicembre 2019, n. 5673

    Abusi edilizi – vincolo di inedificabilità – istanza di condono edilizio – rigetto – presupposti

    In materia di abusi edilizi, il combinato disposto dell’art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269 comporta che un abuso di tipologia (“Opere comportanti nuove superfici peraltro non conformi alla vigente strumentazione urbanistica realizzate su territorio dichiarato di notevole interesse pubblico”), commesso su un bene sottoposto “a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente: a) l’imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima della esecuzione delle opere; b) la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio; c) la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sezione quarta, sentenza 17 settembre 2013, n. 4587 e Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, sentenze n. 3341 del 13 giugno 2014, n. 2495 del 7 maggio 2014, n. 2495 del 7 maggio 2014, n. 4902 del 6 novembre 2013, n. 2908 del 5 giugno 2013, n. 4873 del 29 novembre 2012, n. 912 del 22 febbraio 2011, n. 359 del 27 gennaio 2010, n. 844 del 10 febbraio 2010; n. 884 del 24 gennaio 2006; sez. settima, 3 novembre 2010, n. 22299 e n. 9355 del 24 luglio 2008 ma anche T.A.R. Salerno, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 26; Tar Puglia, Lecce, sezione terza, n. 2116 del 10 ottobre 2013; Bari, sez. terza, 12 gennaio 2010).

    Piani territoriali paesistici – funzione – prevalenza sugli altri strumenti urbanistici – contenuto – compatibilità urbanistica

    I piani territoriali paesistici sono strumenti di disciplina di uso e valorizzazione dei territori assoggettati a vincoli paesaggistici che, in attuazione del principio fondamentale di cui all’art. 9 Cost., prevalgono sui piani regolatori generali e sugli altri strumenti urbanistici e possono certamente imporre limitazioni di carattere generale, ovvero puntuali prescrizioni, con efficacia immediatamente precettiva a carico dei proprietari, quando siano ravvisate ragioni di tutela dei valori paesaggistici, di cui i piani stessi debbono articolare la disciplina (cfr. Cons. Stato VI Sezione, 23\2\2011 n.1114). All’interno del descritto quadro di riferimento non può, dunque, essere revocata in dubbio la chiara attitudine delle disposizioni contenute nei piani territoriali paesistici ad assurgere a parametro di riferimento (nella specie concorrente, essendo stato opposto il contrasto anche con il PRG) ai fini della valutazione di compatibilità richiesta dal comma 27 lettera d) dell’articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269.

     

    Massima a cura del dott. Francesco Allocca e dell’avv. Valeria Aveta.

     

    Pubblicato il 03/12/2019

    05673/2019 REG.PROV.COLL.

    05283/2014 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Sesta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 5283 del 2014, proposto da
    …, rappresentato e difeso dagli avvocati …, …, con domicilio eletto presso lo studio … in Napoli, Segreteria T.A.R.;

    contro

    Comune di … in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;

    per l’annullamento

    del provvedimento del comune di … n.8324-8325-8326/2014 con i quali vengono respinte le corrispondenti istanze di condono edilizio, nonché del provvedimento n. 8333/2914 recante la conseguenziale ordinanza di demolizione

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 20 novembre 2019 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente, quale proprietario di un immobile sito in … alla via … n. …, premesso di aver inoltrato plurime istanze di condono edilizio ex art. 32 d.l. n. 269/2003, chiede l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati recanti il rigetto delle istanze di condono ed il conseguente ordine di demolizione.

    A sostegno del ricorso deduceva vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e insufficiente istruttoria.

    Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese diritti ed onorari.

    Il Comune di … non si costituiva per resistere al ricorso.

    Alla pubblica udienza di discussione del 20.11.2019 il ricorso veniva introitato per la decisione.

    Nel giudizio risultano impugnati i provvedimenti con cui sono state respinte le istanze di condono presentata da parte ricorrente ed il conseguente ordine di demolizione ingiunto in via conseguenziale.

    A sostegno del gravato diniego risultano addotte quali ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza il contrasto tra gli interventi realizzati e l’art. 3 comma 3 del p.t.p. avendo comportato nuove volumetrie, in zona di protezione integrale ove sono ammessi i soli interventi di conservazione e miglioramento del verde e le nuove costruzioni destinate a residenze e pertinenze sono assentibili solo entro dati limiti e riservate a proprietari coltivatori diretti, o conduttori in economia o imprenditori agricoli a titolo principale.

    Il ricorso è infondato e va respinto come di seguito argomentato.

    In primo luogo destituito di giuridico fondamento si appalesa il rilievo circa l’erronea applicazione della normativa condonistica. Costituisce invero pacifico assunto giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione per discostarsi, quello secondo cui il combinato disposto dell’art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269 comporta che un abuso di tipologia (“Opere comportanti nuove superfici peraltro non conformi alla vigente strumentazione urbanistica realizzate su territorio dichiarato di notevole interesse pubblico”), quale quello di cui qui trattasi, commesso su un bene sottoposto “a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente: a) l’imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima della esecuzione delle opere; b) la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio; c) la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sezione quarta, sentenza 17 settembre 2013, n. 4587 e Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, sentenze n. 3341 del 13 giugno 2014, n. 2495 del 7 maggio 2014, n. 2495 del 7 maggio 2014, n. 4902 del 6 novembre 2013, n. 2908 del 5 giugno 2013, n. 4873 del 29 novembre 2012, n. 912 del 22 febbraio 2011, n. 359 del 27 gennaio 2010, n. 844 del 10 febbraio 2010; n. 884 del 24 gennaio 2006; sez. settima, 3 novembre 2010, n. 22299 e n. 9355 del 24 luglio 2008 ma anche T.A.R. Salerno, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 26; Tar Puglia, Lecce, sezione terza, n. 2116 del 10 ottobre 2013; Bari, sez. terza, 12 gennaio 2010).

    Di qui consegue che i riferimenti contenuti nel diniego impugnato alla ineludibile strumentazione di piano e al vincolo paesaggistico preesistente integrano quindi giustificazione del tutto sufficiente rispetto al contenuto dispositivo dell’atto.

    La lettura offerta dal Comune intimato dei presupposti di ammissibilità dell’invocata sanatoria si rivela del tutto coerente con la disciplina di cui alla legge 326/2003 con cui il legislatore ha introdotto una disciplina (art. 32 comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003) più restrittiva rispetto a quelle precedenti e che in presenza di abusi realizzati in zone vincolate richiede il requisito aggiuntivo della conformità urbanistica delle opere realizzate in assenza o in difformità dal prescritto titolo abilitativo.

    L’art. 32 comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003 esclude, infatti, dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali).

    Deve quindi ritenersi che la novità sostanziale della suddetta previsione normativa sia costituita proprio dall’inserimento del requisito della conformità urbanistica all’interno della fattispecie del condono edilizio (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011 , n. 164, sez. VI, 21 ottobre 2014, n- 5399).

    Risultando, nel corpo del provvedimento di rigetto del condono, chiaramente delineato il contrasto delle opere medesime con il regime urbanistico dell’area, legittimamente non è stata investita del procedimento l’amministrazione statale deputata alla tutela del vincolo, rivelandosi siffatto adempimento manifestamente superfluo rispetto alle divisate emergenze istruttorie, che già imponevano la sollecita adozione dei provvedimenti qui avversati, da intendersi dovuti ed a contenuto vincolato.

    Sul punto, per completezza espositiva, deve rilevarsi che i Piani territoriali paesistici, concorrono come gli altri strumenti urbanistici, ad introdurre prescrizioni per un armonioso sviluppo di intere zone che si vogliono tutelare per la particolarità ed unicità della loro bellezza, assolvendo dunque appieno una funzione anche urbanistica.

    Come noto, i P.T.P., già previsti dall’articolo 5 della legge n. 1497/1939, sono stati ulteriormente valorizzati dalla legge Galasso n.431/1985 (che ha espressamente assimilato nella funzione regolatoria i Piani paesistici ai Piani Territoriali di Coordinamento recanti specifiche considerazioni dei valori paesistici ambientali), fino ad assumere una natura composita ed un contenuto complesso nell’attuale assetto normativo, quale delineato dagli articoli 143 e ss. del d.Lgs. 22-1-2004 n. 42, all’interno del quale l’ampia ed articolata funzione regolatoria da essi assolta resta presidiata dal principio di prevalenza.

    I piani territoriali paesistici, infatti, sono strumenti di disciplina di uso e valorizzazione dei territori assoggettati a vincoli paesaggistici che, in attuazione del principio fondamentale di cui all’art. 9 Cost., prevalgono sui piani regolatori generali e sugli altri strumenti urbanistici e possono certamente imporre limitazioni di carattere generale, ovvero puntuali prescrizioni, con efficacia immediatamente precettiva a carico dei proprietari, quando siano ravvisate ragioni di tutela dei valori paesaggistici, di cui i piani stessi debbono articolare la disciplina.(cfr. Cons. Stato VI Sezione, 23\2\2011 n.1114). All’interno del descritto quadro di riferimento non può, dunque, essere revocata in dubbio la chiara attitudine delle disposizioni contenute nei piani territoriali paesistici ad assurgere a parametro di riferimento (nella specie concorrente, essendo stato opposto il contrasto anche con il PRG) ai fini della valutazione di compatibilità richiesta dal comma 27 lettera d) dell’articolo 32 sopra citato.

    In ragione dei principi suesposti e del rilevato contrasto con il regime urbanistico di riferimento – nemmeno fatto oggetto di contestazione nell’atto di gravame – l’avversato diniego s’imponeva, dunque, e come già sopra evidenziato, come atto dovuto.

    Prive di pregio si appalesano le doglianze relative alla violazione del principio di contraddittorio procedimentale, di mancato avviso di avvio del procedimento e di mancato invio della comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, ed il connesso profilo della mancata motivazione in ordine alla circostanza che l’atto non avrebbe potuto avere contenuto diverso, motivazione necessaria al fine di applicare la ‘sanatoria’ di cui all’art. 21 octies della L. 241/1990.

    L’infondatezza della censura sub articolo 7 e 10 bis della legge n. 241/1990 discende, come già ripetutamente affermato da questa Sezione (cfr., tra le tante, sentenze n. 1847 del 30 marzo 2011 e n. 8776 del 25 maggio 2010) dall’ineluttabilità delle determinazioni assunte con l’atto impugnato, sicché alcuna alternativa sul piano decisionale si poneva all’Amministrazione procedente. Dirimenti in senso ostativo alle pretese attoree si rivelano, pertanto, le previsioni di cui all’art. 21 octies della legge 241/1990, secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Alla luce delle esposte considerazioni, emerge difatti l’invariabilità del contenuto dispositivo dell’impugnato diniego rispetto alle censure dedotte, prive di capacità invalidante ai sensi dell’art 21octies l.241/90 e s.m.

    Alla luce delle descritte emergenze non può perciò esser predicato alcun difetto di istruttoria e/o di motivazione, atteso che l’ assunta determinazione di diniego è sufficientemente giustificata con i richiami alla situazione di fatto ed a quella correlata e preclusiva di diritto costituita dalle norme ostative del p.t.p. sicché si appalesano infondate le rimanenti censure dedotte circa la mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia e della Commissione integrata ambientale, (ex multis Consiglio di Stato sex V, 4 ottobre 2007, n.5153), alla luce di quel costante orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo cui tale parere non sarebbe a tal fine obbligatorio “in quanto, tra l’altro, non espressamente previsto dalla normativa specifica in materia” (ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione II, n. 2679/2015, che a sua volta richiama Cons. Stato, Sez. IV, 16 ottobre 1998, n. 1306; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 3 maggio 2012, n. 906; T.A.R Lazio, Roma, II bis, 21 gennaio 2013, n. 646).

    Inoltre rispetto all’ordine di demolizione, priva di pregio risulta, infine, la censura incentrata sulla necessità di applicare, per tali interventi, da diversa sanzione pecuniaria ex art. 31 TU ediliza: di contro s’osserva che, trattandosi di zona soggetta a vincolo paesaggistico e di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 1 lett. D l. 1497/1939, è necessaria l’acquisizione del permesso a costruire anche delle opere per le quali si ritiene sufficiente la D.I.A. La giurisprudenza ha, inoltre, statuito che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera D.I.A., l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica (Tar Campania Napoli, sez.VI , 3 luglio 2019, n. 3900/2012).

    Il ricorso va quindi respinto e nulla va disposto per le spese in assenza di costituzione dell’ente intimato.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Paolo Passoni, Presidente

    Renata Emma Ianigro, Consigliere

    Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Carlo Buonauro Paolo Passoni

    IL SEGRETARIO

     

     

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