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T.A.R. Campania – Napoli – Sez. VI – Sentenza n. 5146 del 29 ottobre 2019

    Immigrazione – Controlli – Rinnovo del permesso di soggiorno – Omessa comunicazione del preavviso di rigetto – Violazione del contraddittorio con il difensore del richiedente – Illegittimità – Sussiste

    È illegittimo il decreto della Questura che respinge l’istanza rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo quando è stata omessa la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre, quando il ricorrente dimostri di aver conferito mandato al proprio difensore per la gestione della pratica di rinnovo in epoca anteriore alla data del provvedimento, l’amministrazione procedente ha il dovere di instaurare il contraddittorio con il difensore indicato, al fine di acquisire ogni utile informazione e documentazione in ordine alla residenza, all’attività lavorativa e alla situazione personale e familiare del ricorrente nonché a eventuali sopravvenienze. A tal fine la Questura può anche utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa di cui il richiedente è titolare, laddove lo stesso risulti dai pubblici registri.

     

    Massima a cura dell’Avv. Valeria Aveta e del dott. Francesco Allocca

     

    Pubblicato il 29/10/2919

     05146/2019 REG.PROV.COLL.

    00453/2019 REG. RIC.

     

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Sesta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 453 del 2019, proposto da

    -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato …., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

    per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

    del decreto del Questore della Provincia di Napoli, Cat. A.12/2018/Imm/1^Sez/Dinieghi/l.v.

    -OMISSIS- e notificato in data 20 novembre 2018 dalla Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione, recante respingimento di istanza di permesso di soggiorno.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Con il provvedimento impugnato, datato 28 maggio 2018 e comunicato il successivo 20 novembre 2018, il Questore della provincia di Napoli ha respinto una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal ricorrente in data 20 gennaio 2017 (in realtà l’istanza è stata inoltrata mediante invio del kit postale il precedente 14 settembre 2016 mentre la data del 20 gennaio – o meglio quella del 19 gennaio 2018 – si riferisce al fotosegnalamento).

    Il diniego si basa sulle seguenti motivazioni: a) irreperibilità del ricorrente all’indirizzo dichiarato; il provvedimento afferma che dalle indagini eseguite era risultato che l’immobile indicato quale dimora non era mai stato locato al ricorrente ed era stato condotto in locazione da una cooperativa sino alla data del 31 luglio 2017 (data a partire dalla quale era rimasto sfitto); era quindi risultato che il ricorrente era anagraficamente residente a altro indirizzo di Napoli ma “con certificazione sospesa”; b) mancata dimostrazione del possesso di un adeguato reddito derivante da fonti lecite.

    Con il ricorso all’esame il signor -OMISSIS-denuncia l’illegittimità del provvedimento in quanto basato su presupposti erronei.

    In ordine alla irreperibilità egli evidenzia che l’indirizzo da lui indicato quale dimora nella istanza era effettivo e non fittizio, corrispondendo all’indirizzo della cooperativa (la stessa menzionata nel provvedimento a proposito degli accertamenti eseguiti) di cui egli era ospite essendo stato alla stessa affidato (il ricorrente è infatti entrato in Italia come “minore non accompagnato”); egli puntualizza che a seguito della improvvisa chiusura della cooperativa aveva dovuto lasciare l’alloggio e aveva prima trovato ospitalità presso amici e connazionali per poi prendere (dal giugno 2018, cioè in data successiva al provvedimento impugnato) la residenza in un alloggio nel comune di Quarto; quanto alla titolarità di redditi il ricorrente documenta di essere titolare di ditta individuale, quale muratore, sin dal 2015 e di aver presentato per gli anni di imposta 2016 e 2017 la dichiarazione dei redditi (da cui risultano redditi dichiarati rispettivamente di 7.100 e di 6.797 euro).

    Il ricorrente denuncia infine l’omissione del preavviso di rigetto con conseguente violazione dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Con ordinanza n. 308 del 20 febbraio 2019 la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare e fissato la trattazione del ricorso alla udienza pubblica del 9 ottobre 2019.

    Il ricorso è fondato.

    In particolare è fondato e assorbente il vizio di omissione del preavviso di rigetto.

    Al riguardo va rilevato che – benchè il ricorrente non avesse fornito all’amministrazione un indirizzo presso il quale inviare eventuali comunicazioni (ma la violazione dell’obbligo dell’articolo 6, comma 8, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 non giustifica il diniego del titolo di soggiorno) – egli ha documentato di aver conferito in epoca ampiamente anteriore alla data del provvedimento mandato al proprio difensore per la gestione della pratica di rinnovo del permesso di soggiorno; il difensore a sua volta aveva compulsato la questura facendo presente la sua qualità di delegato; di conseguenza l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto instaurare il contraddittorio con il difensore così indicato (e a essa noto) al fine di acquisire ogni utile informazione e documentazione in ordine alla residenza, all’attività lavorativa e alla situazione personale e familiare del ricorrente nonché a eventuali sopravvenienze; in questo modo tutti gli elementi che il ricorrente ha indicato in ricorso al fine di dimostrare l’insussistenza dei presupposti del diniego avrebbero potuto essere rappresentati all’amministrazione che avrebbe avuto la possibilità di verificarli. Oltretutto, poiché l’impresa individuale del ricorrente è iscritta nel registro delle imprese (si veda la visura camerale allegata al ricorso), egli è anche titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata che la questura avrebbe potuto utilizzare per comunicare il preavviso e chiedere al ricorrente informazioni e documentazione sulla sua attuale abitazione e sulla titolarità di redditi.

    Va solo aggiunto , in relazione alla circostanza che nella relazione dell’amministrazione, si afferma che l’ufficio immigrazione avrebbe interloquito con il difensore del ricorrente anche dopo il provvedimento eseguendo nuovi accertamenti presso il nuovo indirizzo da quello indicato che avrebbero dato esito negativo risultando confermato lo stato di irreperibilità del ricorrente, che: a) dalla documentazione depositata risulta in realtà che, dopo la comunicazione del cambio di residenza da parte del comune di Quarto (in data 13 settembre 2018), l’ufficio immigrazione ha eseguito due accessi presso la nuova abitazione del ricorrente, ma non al fine di promuovere il contraddittorio nei suoi confronti (del resto il procedimento era stato già concluso) quanto a quello di notificargli il provvedimento impugnato (che è stato poi consegnato al difensore a seguito di esercizio del diritto di accesso in data 20 novembre 2018); b) gli accessi presso la residenza di Quarto (eseguiti rispettivamente il 15 e 28 novembre 2018) implicitamente hanno confermato che il ricorrente si era trasferito presso il connazionale conduttore dell’alloggio e che egli se ne era temporaneamente allontanato su consiglio del suo avvocato non essendo ancora noto l’esito del procedimento.

    Quanto precede giustifica l’annullamento del provvedimento impugnato con salvezza delle ulteriori determinazione dell’amministrazione da assumere previa instaurazione del contraddittorio con il ricorrente.

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

    Condanna il ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:

     

     

    Paolo Passoni, Presidente

    Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

    Carlo Buonauro, Consigliere

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