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T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, Sentenza n. 6061 del 19 dicembre 2019

    Immigrazione – Controlli – Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno – Requisiti – Livello A2 di conoscenza della lingua italiana – Attestazioni – Enti riconosciuti

    È legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in virtù della mancata prova circa la conoscenza della lingua italiana di livello A2, in quanto l’attestazione non risulta rilasciata da uno degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

    Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo richiede tra i propri indefettibili presupposti un livello di conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa.

    Il ricorrente può provare tale livello di competenze linguistiche mediante il superamento di un apposito test (secondo le previsioni dell’articolo 3 del D.M. 4 giugno 2010), ovvero mediante un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2. Gli unici enti certificatori riconosciuti dal ai fini del rilascio di tali attestazioni sono: 1) Università degli studi di Roma Tre; 2) Università per stranieri di Perugia; 3) Università per stranieri di Siena; 4) Società Dante Alighieri. Pertanto, ogni altra attestazione prodotta non è valida al fine di dimostrare il livello di conoscenza previsto dalla legge.

     

    Massima a cura dell’Avv. Valeria Aveta e del dott. Francesco Allocca

     

     

    Pubblicato il 19/12/2019

    06061/2019 REG.PROV.COLL.

    01103/2019 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Sesta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2019, proposto da
    …, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Emilia, via Fontanelli, 1;

    contro

    Questura Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

    per l’annullamento

    del provvedimento assunto in data 18.09.2017 dal Questore di Napoli e notificato in data 18.12.2018 con cui si è decretato la reiezione dell’istanza presentata dall’interessato per l’ottenimento del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo, successivo all’ultimo permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Questura di Genova per lavoro subordinato n. I05369005, scaduto in data 04.03.2016.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura Napoli;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Espone l’odierno ricorrente che allo scadere del permesso di soggiorno n. I05369005 rilasciato dalla Questura di Genova, si attivava per l’ottenimento del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo, inviando il kit postale il giorno 10.03.2016. Riferisce di aver inserito nel suddetto kit i documenti necessari al rinnovo. Era dunque regolarmente convocato per il giorno 03.05.2016 al fine di procedere al fotosegnalamento, ma in quella sede gli veniva richiesto di integrare la documentazione con la propria dichiarazione dei redditi, che depositava in data 21 giugno 2016, quindi attendendo la data di convocazione per l’attivazione e la consegna del titolo di soggiorno richiesto.

    Riferisce di essere titolare a partire dal 25.07.2015 dell’impresa individuale denominata “…”, con sede in Napoli (NA), Via … e ciò fino al 31.10.2016, cui seguiva un breve periodo di ferie di 2 mesi e, al rientro in Italia, il trasferimento in Campagnola Emilia, nella Provincia di Reggio Emilia e, a partire dal 10.10.2017, a Novellara (RE), in Via … come dimostra la comunicazione di ospitalità a suo favore. Riferisce ancora che a partire dall’11.04.2017 è titolare di una stabile posizione lavorativa in qualità di operaio magazziniere presso la società “…..”, con sede di lavoro in Campagnola Emilia (RE), in Via A. ….

    Espone che in data 18.12.2018 gli è stato notificato il decreto di rigetto definitivo dell’istanza sulla base di una contestazione che assume generica e priva dei dovuti approfondimenti e, soprattutto, in difetto del prescritto preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990. A sostegno dunque del proposto ricorso il ricorrente deduce violazione dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. 286/98 ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, nonché per insufficienza e inidoneità della motivazione, in quanto la documentazione attestante lo stato di necessità della permanenza in Italia e la completezza dei requisiti è veritiera e attuale e, soprattutto, idonea a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo, ovvero in via subordinata, il rinnovo di permesso di soggiorno a motivo di “lavoro subordinato”.

    Lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per non esservi stato preavviso di rigetto laddove il contraddittorio con esso ricorrente sarebbe stato essenziale, anche per verificare l’iter lavorativo e la continuità alloggiativa sino ad oggi.

    Assume che i rilievi recati dall’avversato decreto possono ritenersi superati dalla documentazione prodotta in giudizio che è esaustiva su ogni requisito, atteso che se è vero che lo straniero ha il dovere di attivarsi nel deposito tempestivo di tutta la documentazione richiesta dalla Questura, eccessiva ed esclusivamente punitiva, nel caso de quo appare la conferma del decreto di rigetto avuto riguardo all’attuale posizione dell’odierno ricorrente. Quanto prodotto in giudizio, infatti, concreta la sussistenza di elementi che dimostrano quanto il ricorrente abbia il diritto ad almeno un rinnovo di permesso di soggiorno. Sul punto dell’attestazione del livello linguistico produce parte ricorrente in giudizio l’attestazione dell’Università per Stranieri Dante Alighieri, non avendo elementi per ritenere che trattasi di Istituto accreditato o meno, comunque affermando che anche qualora non lo fosse, la detta circostanza certamente non sarebbe motivo per la non concessione del rinnovo del permesso di soggiorno.

    Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

    Alla pubblica udienza del 6 novembre 2019 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

    Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

    Con il ricorso in esame è chiesto l’annullamento del provvedimento assunto in data 18.09.2017 dal Questore di Napoli e notificato in data 18.12.2018 con cui si è decretato la reiezione dell’istanza presentata dall’interessato per l’ottenimento del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo, successivo all’ultimo permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Questura di Genova per lavoro subordinato, scaduto in data 04.03.2016. Il decreto si fonda invero su plurime ragioni in sostanza riassumibili nella inesistenza della ditta condotta dal ricorrente presso il domicilio in Napoli corrispondente al luogo di esercizio dell’impresa denominata “….”; nella non reperibilità del ricorrente presso il luogo di residenza attestato sulla carta di identità prodotta al momento della richiesta di rinnovo del titolo autorizzativo; nell’assenza di fonti reddituali da attività lecita; nel difetto di certezza in ordine alla situazione abitativa; nella produzione di un attestato conseguito il 10.05.2016 presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri, con sede a Reggio Calabria non valido, in quanto rilasciata da un Istituto di fatto non accreditato.

    Tanto premesso, rileva il Collegio che, pur essendo incontestata la mancanza di preavviso di rigetto ex art 10 bis della legge n. 241 del 1990, parimenti incontestabile è il dato concernente la constatata irreperibilità del ricorrente, in esito ad attività condotta dalle Forze dell’ordine, presso l’indirizzo di residenza dallo stesso indicato in Napoli, così come l’insussistenza dell’attività di lavoro autonomo asseritamente in svolgimento presso altro indirizzo sempre in Napoli. Parimenti incontestabile, ai fini della ritenuta insussistenza della ditta, il dato relativo alla circostanza per cui le contribuzioni versate al fisco risultano riconducibili a diverso ambito provinciale.

    Decisivo, in ogni caso, trattandosi di mancato rilascio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lunga durata, peraltro fondato su plurime ed autonome ragioni, il dato concernente il difetto della prova della necessaria conoscenza della lingua italiana. Il permesso di cui è questione, infatti, richiede tra i propri indefettibili presupposti un livello di conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa.

    La documentazione di questo livello di competenze linguistiche presuppone il superamento di un apposito test secondo le previsioni dell’articolo 3 del D.M. 4 giugno 2010; il ricorrente non si è sottoposto a tale test e di fatto invoca la previsione della lettera a) del successivo articolo 4 secondo cui non è tenuto allo svolgimento (e al superamento) del test lo straniero “in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto”; a sua volta l’allegato A al decreto indica come “enti certificatori”: 1) Università degli studi di Roma Tre; 2) Università per stranieri di Perugia; 3) Università per stranieri di Siena; 4) Società Dante Alighieri.

    In ricorso il ricorrente produce attestazione della Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.

    Ma, come già rilevato, il numero 4 dell’allegato A indica quale ente certificatore “la società Dante Alighieri” che è un soggetto formalmente diverso dalla Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria che ha rilasciato il diploma al ricorrente.

    Ad avviso del Collegio il certificato del ricorrente non corrisponde a quanto richiesto dall’articolo 4 D.M. 4 giugno 2010 (cfr., in termini, T.A.R. Napoli, VI Sezione, 22 marzo 2019 n. 1604).

    Del resto, lo statuto dell’istituzione e il regolamento di ateneo non possono derogare al disposto di una fonte normativa secondaria (il più volte citato D.M. 4 giugno 2010) che prescrive che il certificato attestante il livello A2 di competenze linguistiche sia rilasciato da uno degli enti certificatori indicati nell’allegato A, che a sua volta indica – quale ente certificatore – la “Società Dante Alighieri” (il cui titolo è la cd. certificazione PLIDA come oltre si vedrà). Dai siti web della società Dante Alighieri (e della stessa Università per stranieri Dante Alighieri) risulta che la certificazione della società Dante Alighieri che attesta la competenza in italiano come lingua straniera secondo la scala di sei livelli elaborati a partire da quelli definiti dal Consiglio d’Europa nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue sulla base di convenzione stipulata con il ministero degli affari esteri (e valevole quindi ai fini del D.M. 4 giugno 2010) è la cd. certificazione PLIDA (Progetto lingua italiana Dante Alighieri); nel sito web della Università per stranieri di Reggio Calabria si legge che tale istituzione “è Centro autorizzato per l’esame di Certificazione di Competenza della Lingua Italiana (PLIDA). La certificazione PLIDA è un diploma ufficiale rilasciato della Società “Dante Alighieri” in base ad una convenzione con il Ministero degli Esteri”.

    Va poi aggiunto che dal sito web della società Dante Alighieri risulta che in Reggio Calabria esiste un comitato locale della società che organizza, al pari degli altri comitati locali distribuiti sul territorio nazionale, corsi di lingua italiana per stranieri, ma non un “centro certificatore” PLIDA (che esiste invece a Messina e a Catania).

    In definitiva, il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo presuppone, in alternativa al sostenimento dell’esame, il possesso di una certificazione PLIDA, cioè rilasciata dalla società Dante Alighieri (ovvero CELI, cioè rilasciata dalla università per stranieri di Perugia, CILS, cioè rilasciata dalla università per stranieri di Siena, o IT, cioè rilasciata dall’Università di Roma 3).

    La certificazione del ricorrente non corrisponde alla certificazione PLIDA rilasciata dalla società Dante Alighieri (né a una delle altre certificazioni rilasciate dagli enti certificatori indicati nel decreto più volte citato) e tanto basta a escludere che egli disponga di tutti i requisiti occorrenti al rilascio del permesso per soggiornanti di lunga durata.

    È chiaro peraltro che ciò non esclude che al ricorrente possa essere rilasciato un comune permesso di soggiorno (per lavoro subordinato) avuto riguardo alle circostanze, invero, più compiutamente rappresentate e comprovate solo in sede di giudizio, con specifico riguardo cioè alla situazione alloggiativa e lavorativa in atto.

    Il ricorso va quindi respinto. Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione di particolarità e novità della questione trattata.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Paolo Passoni, Presidente

    Davide Soricelli, Consigliere

    Anna Corrado, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Anna Corrado Paolo Passoni
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

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