Accesso agli atti – Posizione differenziata e qualificata – Procedure di mobilità del personale docente – Sussiste
In materia di accesso agli atti, sussiste la posizione differenziata e qualificata dell’istante – nella specie, un insegnante in servizio – in relazione agli atti della procedura di mobilità del personale docente. L’ostensione di tali atti è infatti indispensabile al fine di conoscere le ragioni della propria esclusione dalla procedura e di acquisire informazioni circa i requisiti posseduti dagli altri soggetti trasferiti.
L’accesso deve essere considerato non solo come un istituto capace di permettere la conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale alla partecipazione procedimentale o alla difesa in giudizio, ma anche come idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento amministrativo ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse concreto, diretto, attuale e funzionale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, potendo avere ad oggetto atti idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività.
Massima a cura dell’Avv. Valeria Aveta e del dott. Francesco Allocca
Pubblicato il 06/02/2020
00582/2020 REG.PROV.COLL.
04140/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4140 del 2019, proposto da
…, rappresentato e difeso dagli avvocati …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio … in Napoli, via …;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Non Presente, Non Presente;
M.I.U.R. Uff. VI A. T. Napoli in persona del L.R.P.T. non costituito in giudizio;
per l’annullamento del silenzio – rigetto formatosi in data 28.09.2019 sulla domanda di accesso presentata in data 29.08.2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente, insegnante di scuola primaria, tipo posto Sostegno, in servizio, in assegnazione provvisoria all’Istituto Comprensivo di …. – premesso di aver presentato senza esito favorevole la domanda di trasferimento interprovinciale dalla provincia di Napoli a quella di Caserta per l’anno scolastico 2019/2020 e di aver riscontrato che sono stati destinatari di trasferimento interprovinciale insegnanti con punteggio inferiore al proprio con la dicitura riportata nella graduatoria precedenza “prevista dal C.C.N.I.” – con istanza a mezzo pec, del 29.08.2018 ha inoltrato formale richiesta di accesso all’Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli Scolastico per l’esibizione della documentazione relativa alle procedure di mobilità anno 2019/2020 , ma senza esito da parte.
Concludeva – posto che la suddetta richiesta è rimasta priva di qualsiasi riscontro da parte della P.a. – ai sensi dell’art. 116 CPA nel senso di annullare il silenzio dell’amministrazione sulla citata istanza di accesso agli atti, accertando il suo diritto prendere visione ed estrarre copia dei relativi documenti con condanna della PA alla relativa esibizione ed alle spese di lite.
Si costituiva con memoria di stile e senza documentazione l’amministrazione intimata concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 16.1.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Ed, invero, in relazione alla posizione differenziata e qualificata di parte ricorrente rispetto alla documentazione richiesta, sussistono i presupposti normativamente definiti dagli artt. 22 e ss. L. 241/1990, con particolare riferimento alla presenza di un interesse concreto, diretto ed attuale collegato al tipo di documento richiesto in funzione della rappresenta esigenza di prendere visione ed estrarre copia dei documenti sopra citati: condivisiblmente infatti parte ricorrente rileva che l’accesso richiesto mira a prendere visione ed estrarre copia della richiesta documentazione relativa alla citata procedura di mobilità del personale – Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2019/2020, al fine di conoscere le ragioni della propria esclusione disposta dall’amministrazione resistente.
In particolare, l’ostensione degli atti richiesti è indispensabile al fine di acquisire informazioni circa i requisiti posseduti da tutti i soggetti trasferiti con dicitura “precedenza prevista dal CCNI”. e non esibiti dal secondo ufficio a tal fine interpellato (Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli Scolastico avendo l’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta, in prima battuta adito, evidenziato che la documentazione richiesta era stata oggetto di valutazione da parte degli Uffici Scolastici Provinciali di provenienza).
Né quest’ultimo, benché in tal senso compulsato, ha dedotto e provato profili ostativi a siffatta esigenza, serbando, sia in sede procedimentale che processuale, un contegno di sostanziale inerzia.
Del resto, l’accesso deve essere considerato non solo ed esclusivamente come un istituto capace di permettere la conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale alla partecipazione procedimentale o alla difesa in giudizio, ma anche come idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento amministrativo ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, potendo avere ad oggetto atti idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività.
Con riferimento a tali atti, poi, destinati per loro natura al confronto con quelli di altri candidati, in un contesto di competizione concorsuale, è da escludere in radice la sussistenza di una particolare esigenza di riservatezza atteso che una volta acquisiti dalla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti.
Ne segue, per le ragioni esposte, che il ricorso va accolto e, per l’effetto, va condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli a consentire alla parte ricorrente, nel termine massimo di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l’accesso e l’estrazione di copia dei documenti richiesti.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli a consentire alla parte ricorrente, nel termine massimo di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l’accesso e l’estrazione di copia dei documenti richiesti.
Condanna l’amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Carlo Buonauro | Paolo Passoni | |
IL SEGRETARIO