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T.A.R. Campania, Napoli, VI Sezione, sentenza 7 febbraio 2020, n. 604

    Accesso civico generalizzato – Funzione – Richiesta di accesso civico per finalità “egoistiche” – Limiti e finalità – Diniego all’istanza “egoistica” di accesso generalizzato – Illegittimità 

    L’accesso civico svolge una funzione di controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena realizzazione del principio della trasparenza (1); anche richieste di accesso civico presentate per finalità “egoistiche” (purché non emulative o di mera curiosità) possono favorire un controllo diffuso sull’amministrazione, se queste consentono di conoscere le scelte amministrative effettuate al fine di una complessiva vigilanza (anche) sugli standard qualitativo-prestazionali erogati dalle amministrazioni pubbliche (2).

    Pertanto, deve ritenersi non legittimo, alla luce del dettato normativo in tema di accesso generalizzato, il diniego dell’amministrazione in quanto genericamente riferito ad “istanza egoistica”, circostanza questa che non può rappresentare di per sé un limite in quanto non solo non prevista dal legislatore come tale (e dunque inidonea a limitare la conoscenza “diffusa”), ma anche perché ben può l’accesso civico generalizzato appoggiarsi su finalità di controllo diffuso sul perseguimento delle finalità istituzionali.

    • Tar Campania, Napoli, sez. VI, 5 novembre 2014, n. 5671;
    • Tar Campania, Napoli, sez. VI, 6 marzo 2019, n. 2486.

    Massima a cura del dott. Francesco Allocca e dell’Avv. Valeria Aveta.

     

     

    Pubblicato il 07/02/2020

    00604/2020 REG.PROV.COLL.

    04067/2019 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Sesta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 4067 del 2019, proposto da
    …, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Usr Campania, Istituto Statale … di …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege;

    nei confronti

    …, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0005204 del 13.08.2019, comunicato all’istante il successivo 16.08.2019, a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore … di … (Na), con il quale lo stesso ha opposto il “diniego totale” all’istanza di accesso generalizzato prodotta dalla ricorrente in data 09.07.2019 ai sensi dell’art 5, comma 2 e ss., del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, finalizzata ad ottenere copia del curriculum vitae della Prof.ssa …, nonché di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o conseguenziale.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Usr Campania e di … e di Istituto Statale … di …;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, insegnante di Scienze Economico Giuridiche presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore … di … impugna il provvedimento prot. N.5204 del 13 agosto 2019, con il quale è stata respinta l’istanza di accesso generalizzato presentata dalla ricorrente in data 09.07.2019.

    In particolare, con la suddetta istanza, parte attorea richiedeva di visionare ed estrarre copia del curriculum vitae della collega prof.ssa …, al fine di conoscere i requisiti soggettivi ed oggettivi, che le avevano permesso di risultare vincitrice, con il punteggio di 51,5, della “Selezione di Esperti da impiegare all’interno del PON – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”.

    L’istanza, formulata ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d. lgs. n. 33/2013, era motivata dall’esigenza – non di tutelare una propria posizione giuridica soggettiva, non avendo la ricorrente partecipato alla procedura valutativa, ma – di rispetto del principio generale di trasparenza della P.A nonché quale strumento di controllo in ordine al corretto funzionamento dell’apparato amministrativo-scolastico di appartenenza e della qualità dell’offerta formativa ivi erogata.

    Precisa al riguardo infatti i curriculum dei candidati non risultavano inseriti né sulla, piattaforma PON dei partecipanti, come previsto dall’Autorità di Gestione, né pubblicati nell’Albo Pretorio on-line dell’Istituzione Scolastica.

    Tuttavia, l’amministrazione, a seguito del diniego della controinteressata, in data 13.08.2019, ha denegato totalmente l’accesso, per la presenza, nel curriculum vitae della prof.ssa …, di dati sensibili afferenti alla sua vita privata. Aggiungendo inoltre che l’istanza risultava inaccoglibile in quanto volta a soddisfare un interesse meramente egoistico e personale della ricorrente.

    Pertanto, parte attorea ricorreva in giudizio al fine di ottenere l’accertamento del diritto all’accesso agli atti e ai documenti richiesti.

    Si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e la parte controinteressata concludendo per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso.

    Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

    Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni e nei limiti che seguono.

    Va premesso che ai sensi dell’art. 5 cit. la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2013 n. 1904).

    Con l’istituto dell’accesso civico si è voluto riconoscere, infatti, a qualsiasi cittadino o ente di poter controllare se una P.a. abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, e verificare il perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (cfr. art. 1, co. 1, d.lg. 33/2013). Dette finalità rappresentano gli obiettivi che la legge vuole perseguire, essendo l’accesso civico generalizzato solo uno degli strumenti volti a realizzare un ordinamento democratico, a consentire la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa, a comprendere le scelte effettuate dalle amministrazioni, a promuovere il libero formarsi dell’opinione pubblica.

    Come sostenuto da questo Collegio, per un verso, l’accesso civico svolge una funzione di controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena realizzazione del principio della trasparenza (Tar Campania, Napoli, sez. VI, 5 novembre 2014, n. 5671); per altro verso, anche richieste di accesso civico presentate per finalità “egoistiche” (purché non emulative o di mera curiosità) possono favorire un controllo diffuso sull’amministrazione, se queste consentono di conoscere le scelte amministrative effettuate al fine di una complessiva vigilanza (anche) sugli standard qualitativo-prestazionali erogati dalle amministrazioni pubbliche (Tar Campania, Napoli, sez. VI, 6 marzo 2019, n. 2486).

    Pertanto, deve ritenersi non legittima, alla luce del dettato normativo in tema di accesso generalizzato, la decisione dell’amministrazione in quanto genericamente riferita ad “istanza egoistica”, circostanza questa che non può rappresentare di per sé un limite in quanto non solo non prevista dal legislatore come tale (e dunque inidonea a limitare la conoscenza “diffusa”), ma anche perché ben puà l’accesso civico generalizzato appoggiarsi su finalità di controllo diffuso sul perseguimento delle finalità istituzionali (tanto più da parte di una appartenente al complesso organizzatorio de quo).

    Si aggiunga che, trattandosi di documenti a doverosa pubblicazione, nell’ambito della disciplina dell’accesso civico l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 impone l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

    Ciò posto, l’istanza di accesso civico può incorrere in alcune limitazioni.

    L’art. 5-bis. co. 1, individua i limiti da applicare alle richieste di accesso civico generalizzato, prevedendo che detto accesso deve essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici, allorquando cioè il diritto a conoscere possa pregiudicare la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive.

    Ancora, ai sensi dell’art. 5- bis, co. 2, l’accesso generalizzato deve essere negato se ciò risulti necessario per evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela di uno dei seguenti interessi privati, quali la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

    Dal dato normativo (art. 5-bis, co. 1 e 2) emerge che il criterio individuato dal legislatore per la valutazione delle esclusioni dall’accesso generalizzato è quello del solo “pregiudizio concreto”. Tuttavia deve ritenersi che la scelta finale dell’amministrazione sull’istanza di accesso generalizzato non debba tenere conto solo del “pregiudizio concreto” ma anche dell’interesse alla divulgazione che fonda la richiesta dell’istante. Al riguardo va richiamata la giurisprudenza secondo cui “la P.A. intimata dovrà in concreto valutare, se i limiti ivi enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi ivi previsti e non potrà non tener conto, nella suddetta valutazione, anche le peculiarità della posizione legittimante del richiedente” (Cons. Stato, sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3631).

    L’amministrazione dovrà quindi assumere la decisione nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia di tutti gli interessi coinvolti, quindi anche di quello del richiedente.

    Va osservato, inoltre, che non può ritenersi fondato il diniego opposto motivato sulla compromissione dell’azione della P.a. Il buon andamento della Pubblica Amministrazione rappresenta – in qualunque forma di accesso – un valore cogente e non recessivo, la cui sussistenza, tuttavia, non può essere genericamente affermata bensì adeguatamente dimostrata da parte dell’amministrazione che nega l’accesso (cfr. Circolare della Funzione Pubblica 30 maggio 2017 n. 2/2017).

    Alla luce delle considerazioni fin qui svolte il diniego di accesso civico generalizzato non risulta sufficientemente motivato e pertanto il ricorso va accolto.

    Quanto alle modalità di esercizio delle facoltà ostensive, si precisa che, in conformità con il generale canone di minimizzazione del trattamento, l’eventuale presenza di dati sensibili all’interno del curricuculum viae, non aventi alcuna rilevanza sul processo selettivo de quo, dovranno essere oscurati.

    Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato e condanna l’amministrazione al rilascio della documentazione di cui all’istanza prodotta dalla ricorrente in data 09.07.2019.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:

    Paolo Passoni, Presidente

    Davide Soricelli, Consigliere

    Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Carlo Buonauro Paolo Passoni
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

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