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TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. IV, 9 dicembre 2020, n. 5997.

    Appalti pubblici – Esclusione del concorrente ex art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 – Violazioni gravi “definitivamente accertate” degli obblighi di pagamento imposte e tasse. 

    Le violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ex. art. art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 si considerano definitivamente accertate anche in pendenza del giudizio tributario avverso la sola cartella di pagamento.

    Tale impugnativa, introducendo una lite attinente esclusivamente alla fase della riscossione, non pregiudica la sussistenza del debito tributario sottostante (e già fatto oggetto di iscrizione a ruolo) e, quindi, non integra la fattispecie della non definitività dell’accertamento tributario.

    Massima a cura dell’avv. Rosita Brigante e dell’avv. Marco Mesca.

    * * *

    Pubblicato il 09/12/2020

    05997/2020 REG.PROV.COLL.

    03409/2020 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3409 del 2020, proposto da
    OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    nei confronti

    OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    per l’annullamento

    1.del provvedimento di Ritiro Aggiudicazione – Gara a procedura aperta n. D.P.L.H./ ACQ.L.H./ Gara7622102, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del servizio analisi chimico/batteriologica delle acque dei serbatoi e dei circuiti idrici dei rotabili e degli impianti fissi da eseguirsi presso gli impianti manutentivi della divisione passeggeri…, diviso in sei lotti. Lotto n. 4: CIG 8129767FF2- IMC AV NAPOLI del 14.09.2020 prot. TRNIT- DPLH.AcqLH/P72020/0031697.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di ….. e …..

    Visti tutti gli atti della causa;

    Giudice relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2020, tenuta ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70, la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    RILEVATO che, con ricorso notificato in data 24/09/2020 e depositato in data 07/10/2020, parte ricorrente esponeva in fatto:

    -che in data 10/12/2019 OMISSIS – aveva indetto una “Gara a procedura aperta n. D.P.L.H./ACQ.L.H./Gara7622102, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del servizio analisi chimico/batteriologica delle acque dei serbatoi e dei circuiti idrici dei rotabili e degli impianti fissi da eseguirsi presso gli impianti manutentivi della divisione passeggeri Long Haul, diviso in sei lotti”, di cui i Lotti 1-2-3-4, denominati “perimetro AV” e i lotti 5-6 “Perimetro IC” (doc. 2);

    -che la durata prevista dell’appalto era pari a 36 mesi, con possibilità di rinnovo, per un valore totale dell’appalto pari a euro 5.712.913,44#, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

    -che alla gara aveva partecipato anche il OMISSIS in qualità di mandataria del costituendo RTI con OMISSIS (di seguito OMISSIS), presentando offerta limitatamente al “Lotto n. 4 CIG 8129767FF2 –Napoli”;

    -che, in data 08/07/2020, con nota prot. TRNITDPLH.AcqLH/P/2020/0023441, la Stazione Appaltante aveva comunicato al OMISSIS che era “risultata aggiudicataria della procedura […] per un importo complessivo triennale di euro 479.954,52” e che, conseguentemente, avrebbe espletato le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

    -che, in data 03/08/2020, OMISSIS aveva inviato al OMISSIS la richiesta di chiarimenti prot. TRNIT-DPLH.AcqLH/P/2020/0027402, nella quale si rilevava che “a carico della società OMISSIS, è presente la cartella di pagamento n. 068220190091792704, riferita all’anno di imposta 2010, e notificata il 19/12/2019, seguita da reclamo con esito di diniego, per un importo pari a euro 46.808,55;

    -che OMISSIS aveva affermato, nell’occasione, che tale circostanza configurava causa ostativa di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016 come accertamento definitivo di violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e chiedeva chiarimenti in merito”;

    -che il OMISSIS, in data 06/08/2020, aveva reso i chiarimenti richiesti, evidenziando che la predetta cartella di pagamento era “stata oggetto di ricorso-reclamo notificato in data 17/02/2020”;

    -che, pertanto, essendo stata tempestivamente impugnata detta cartella ed essendo ancora pendente il relativo giudizio, la contestazione non poteva considerarsi “definitivamente accertata” ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016;

    -che, ai chiarimenti resi dal OMISSIS, era stato allegato anche il ricorso presentato dalla Società OMISSIS innanzi alla competente Commissione Tributaria, affinché la Stazione appaltante potesse ricostruire in modo completo ed esaustivo i fatti oggetto di contestazione tra cui, in particolare, il fatto che la cartella di pagamento n. 0682019 0091792704000 del 19/12/2019 fosse stato il primo atto con cui era stata manifestata la pretesa impositiva a carico di OMISSIS avente ad oggetto sanzioni e interessi relativi al ritardato pagamento della rata di un piano di rateizzazione;

    -che la notifica della predetta cartella di pagamento, difatti, non era stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento né di alcun precedente atto impositivo;

    -che la stessa Stazione appaltante OMISSIS aveva formulato un’identica richiesta di chiarimenti in altra gara pendente (GPA N. 20472 per l’affidamento del servizio di campionamento e analisi ambiente) ove le medesime giustificazioni in ordine all’avvenuta impugnazione della cartella di pagamento n. 068220190091792704 (fornite da OMISSIS in data 27/04/2020) erano state accolte, provvedendosi, poi, all’aggiudicazione definitiva a favore del RTI di cui OMISSIS era mandante;

    -che, però, ciò nonostante, in data 14/09/2020, OMISSIS aveva disposto nella presente procedura di gara “il ritiro dell’aggiudicazione, di cui alla nota prot. TRNIT-DPLH.AcqLH/P/2020/0023441 del 08.07.2020, per carenza del requisito di cui all’art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016” e la contestuale escussione della polizza fideiussoria.

    RILEVATO, altresì che la difesa di parte ricorrente ha articolato a sostegno dell’impugnativa plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere;

    RILEVATO, altresì, che si sono costituiti in resistenza la controinteressata OMISSIS e OMISSIS;

    RILEVATO, infine, che, con ordinanza cautelare del 28/10/2020 n. 1997, l’istanza di sospensiva è stata respinta;

    CONSIDERATO che

    -la causa in esame rientra nel novero delle controversie aventi ad oggetto l’affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, di tal che la presente sentenza può essere redatta in forma semplificata (art.120, comma 6, c.p.a.);

    RITENUTO che:

    -la determinazione di esclusione della gara dell’istante sia stata legittimamente assunta dalla stazione appaltante, rivestendo carattere di definitività e di gravità la riscontrata violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (art.80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016);

    -pur a voler prescindere dalla attestazione resa dalla Agenzia delle Entrate con nota del 20/07/2020 (cfr. allegato n.3 del 26/10/2020 di OMISSIS), sia condivisibile il principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale, da un lato, la pendenza dell’impugnativa avverso la cartella di pagamento, introducendo una lite attinente esclusivamente alla fase della riscossione, non pregiudica la sussistenza del debito tributario sottostante e già fatto oggetto di iscrizione a ruolo e, dall’altro, non può assegnarsi rilievo all’istanza di rottamazione del ruolo presentata ai sensi dell’art.6 del d.l. n. 193/2016, se il procedimento di rottamazione non si è definito favorevolmente prima della partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 03/04/2018, n. 2049);

    -le vicende pregresse all’emissione della cartella di pagamento n. 068220190091792704, notificata in data 19/12/2019, sinteticamente richiamate nell’ordinanza cautelare e riportate dettagliatamente nelle difese di OMISSIS. (cfr., in particolare, memoria depositata in data 26/10/2018), con particolare riguardo all’avvenuta presentazione ad opera della ricorrente, dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità, prevista in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali con autoliquidazione dell’imposta dagli artt. 36bis d.p.r. n.600/1973 e 54bis d.p.r. n. 633/1972, conducono a ritenere che il carico fiscale – e la relativa iscrizione a ruolo – in capo alla parte ricorrente era da questo pienamente conosciuto (ci si riferisce alla avvenuta presentazione di un’istanza di rateizzazione dopo il ricevimento della comunicazione di irregolarità e alla successiva adesione alla rottamazione dei ruoli ai sensi dell’art.6 d.l. n. 193/2016);

    -dall’esame delle cartelle di pagamento n. 068220190091792704, notificata in data 19/12/2019, e della cartella n.10020160023716487 emessa nel 2016 (allegati nn.13 e 14 della produzione documentale del 04/11/2020 di parte ricorrente), è possibile inferire che, mentre la cartella del 2016 è stata emessa a seguito del mancato rispetto del piano di rateizzazione accordato a seguito della comunicazione di irregolarità ricevuta nel 2013 in riferimento a irregolarità accertate nella dichiarazione modello Unico 2011 presentata per il periodo di imposta 2010 (cfr. pag. 2 della cartella), la cartella esattoriale del 2019 è stata emessa in riferimento sia al Modello Unico 2011 per il periodo di imposta 2010 (cfr. pag. 6 della cartella), già posto a base della cartella del 2016, sia alla dichiarazione Modello Unico 2013 presentata per il periodo di imposta 2012, per il quale era stata predisposta comunicazione di irregolarità consegnata in data 22/05/2015 (cfr. pag. 8 della cartella);

    -in definitiva, la cartella esattoriale 068220190091792704, notificata in data 19/12/2019, non può essere ritenuta il primo atto dal quale la ricorrente ha appreso l’esistenza di una pretesa tributaria a suo carico ed è stata emessa a seguito di due distinte iscrizioni a ruolo, relative ad accertamenti per gli anni di imposta 2010 e 2012, entrambe comunicate al contribuente come prescritto dagli artt. 36bis d.p.r. n.600/1973 e 54bis d.p.r. n. 633/1972 in caso di dichiarazioni fiscali con autoliquidazione dell’imposta, cosicché correttamente l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato e la stazione appaltante ha ritenuto sussistere gravi violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (art.80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016);

    RITENUTO, conclusivamente, che:

    -alla luce dei rilievi svolti, il ricorso debba essere respinto;

    -le spese di giudizio vadano regolate secondo il principio della soccombenza.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

    1. a) rigetta il ricorso;
    2. b) condanna parte ricorrente al rimborso, in favore della resistente OMISSIS e della controinteressata OMISSIS., delle spese di giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in €.3.000, 00# (euro tremila/00#) e, quindi, in complessivi €.6.000,00# (euro seimila/00#).

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:

    Pierina Biancofiore, Presidente

    Ida Raiola, Consigliere, Estensore

    Rita Luce, Consigliere

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Ida Raiola Pierina Biancofiore
    IL SEGRETARIO

     

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