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TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. II- 7 GENNAIO 2021- n.106/2021

    Formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio: il termine di 24 mesi, previsto dall’art. 39, comma 4, della L. 724/1994 presuppone la completezza della domanda medesima.  Condono per edificio produttivo: si adotta il criterio del completamento funzionale.

    Il termine di 24 mesi, previsto dall’art. 39, comma 4, della L. 724/1994 e decorso il quale si forma il silenzio assenso su una domanda di condono edilizio, presuppone che la domanda stessa sia completa di tutta la documentazione necessaria a valutarla. Preclude alla formazione del silenzio assenso la mancata dimostrazione, da parte degli interessati, dell’avvenuto completamento, all’atto di presentazione della istanza, dell’opera oggetto della richiesta di condono.

    Nei casi in cui il condono è chiesto per un edificio non abitativo, ma produttivo, al criterio dell’esecuzione del rustico e della copertura si sostituisce quello, diverso, del completamento funzionale. Per completamento funzionale si intende l’idoneità ad un dato uso ovvero l’avvenuta esecuzione delle opere che quell’uso rendano possibile.

    Massima a cura dell’Avv. Rosita Brigante e della dott.ssa Fabia Balletta

     

    Pubblicato il 07/01/2021

    00106/2021 REG.PROV.COLL.

    00594/2016 REG.RIC.

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 594 del 2016, proposto da

    …, rappresentati e difesi dagli avvocati …, …, con domicilio eletto presso lo studio … in …, via … n….;

    contro

    Comune di …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio eletto presso il suo studio in …, via …,…;

    per l’annullamento

    1. a) del diniego n. 29 del 10.11.2015 (prot. n. 26367 del 10.11.2015), notificato l’11.11.2015, mercè il quale il Comune di … rigettava definitivamente l’istanza di condono prot. n. 4857 dell’1.3.1995 (pratica n. 1121) presentata dal sig. …, ai sensi della legge n. 724/1994, per il manufatto situato in … (…) alla via A… n. …;

    e per l’accertamento

    dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 39, comma 4, della Legge n. 724/1994, in ordine all’istanza di condono prot. n. 4857 dell’1.3.1995 (pratica n. 1121/95), con conseguente declaratoria della sussistenza dei presupposti per l’assentibilità in sanatoria dell’intervento edilizio”.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di …;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2020 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del d.l. 137/2020;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti impugnano il provvedimento n. 29 del 10.11.2015 (prot. n. 26367 del 10.11.2015), notificato l’11.11.2015, di diniego dell’istanza di condono prot. n. 4857 dell’1.3.1995 (pratica n. 1121).

    Espongono, in punto di fatto, che, in assenza dei necessari titoli abilitativi, essi avevano realizzato due manufatti, per i quali, ai sensi della legge 724/1994, in data 01.03.1995, il Sig. … presentava due istanze di condono nn. 4856 e 4857, rispettivamente pratiche nn. 1120 e 1121.

     

    Successivamente, a seguito del decorso del tempo e del verificarsi di violenti fenomeni atmosferici veniva realizzata una struttura in c.a., giusta istanza presentata dai ricorrente in data 26.3.1998, autorizzata con provvedimento n. 19 del 1998.

    In ragione di ulteriori lavori abusivi, l’istanza di condono veniva integrata alla luce della l. 326/2003, con cui veniva chiesta la sanatoria anche di due appartamenti nel frattempo realizzati.

    Il Comune, con provvedimenti n. 2 e 3 del 4.11.2015, rilasciava il condono per i due appartamenti e preannunciava il rigetto della istanza di condono di cui alla pratica n. 4857/1995.

    Con nota n. 29 del 10.11.2015, prot. n. 26367, il Comune di … adottava il definitivo provvedimento di diniego dell’istanza di condono prot. n. 4857/1995 per le seguenti ragioni:

    “1. Alla data di entrata in vigore della legge 724/94, l’immobile non risultava ultimato…. (omissis)

    1. Il fabbricato è difforme rispetto a quanto richiesto con la domanda di condono edilizio prot. n. 4857 del 01/03/1995 e a quanto riportato nella documentazione grafico-descrittiva allegata… (omissis)
    2. Lo stato dei luoghi rappresentato nei grafici allegati alla pratica di condono (sia quelli datati che quelli non datati) non corrisponde a quanto denunciato al N.C.E.U…. (omissis)”.

    Tanto premesso, i ricorrenti deducono le seguenti doglianze:

    1) Violazione del giusto procedimento amministrativo – Violazione degli artt. 21octies e nonies della legge n. 241/90 – Violazione dell’art. 39, comma 4, della legge n. 724/94 – Violazione dell’art. 97 Cost. ed in particolare dei principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa – Eccesso di potere per sviamento – Falsità della causa – Carenza dei presupposti di fatto e di diritto – Travisamento dei fatti – Carenza di istruttoria – Omessa ponderazione della fattispecie considerata – Illogicità manifesta – Altri profili, in quanto mancherebbe il propedeutico annullamento in autotutela del silenzio formatosi sulla pratica di condono ex 724/1994.

    2) “Violazione degli artt. 31 e 35 della legge n. 47/1985 – Violazione dell’art. 39 della l. n. 724/1994 – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Eccesso di potere – Sviamento – Carenza di motivazione – Carenza di istruttoria – Omessa ponderazione della fattispecie considerata – Irragionevolezza – Travisamento – Illogicità manifesta – Ingiustizia manifesta – Altri profili”. In particolare, i ricorrenti contestano “L’infondatezza del primo motivo di rigetto, secondo cui l’opera non sarebbe passibile di sanatoria poiché non ultimata alla data del 31.12.1993, per effetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 2, della Legge n. 47/85 e dall’art. 39 della Legge n. 724/94, poiché il locale in questione aveva in realtà il requisito del completamento funzionale, da considerare con riferimento alla funzione svolta dal manufatto in esame, come deposito o magazzino.

    3) Violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985 – Violazione dell’art. 39 della l. n. 724/1994 – Violazione dell’art. 32 della legge n. 326/2003 – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 – Violazione dell’art. 97 della Costituzione (ed in particolare del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa) – Eccesso di potere – Sviamento – Omessa ponderazione della fattispecie considerata –Carenza di istruttoria – Travisamento – Illogicità manifesta – Ingiustizia manifesta – Contraddittorietà – Altri profili, poiché il fatto che il manufatto originario risulti ora frazionato non costituisce una difformità rispetto alla originaria documentazione fotografica, in quanto vanno considerate le ulteriori modiche intervenute, che dovevano essere valutate contestualmente.

    4) Violazione dell’art. 39 della l. n. 724/1994 – Violazione dell’art. 32 della legge n. 326/2003 – Violazione dell’art. 23 bis del d.p.r. n. 380/2001 – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Eccesso di potere – Sviamento – Omessa ponderazione della fattispecie considerata – Carenza di istruttoria –Travisamento – Illogicità manifesta – Ingiustizia manifesta – Contraddittorietà – Altri profili, poiché lo stato dei luoghi denunciato nell’istanza di condono non sarebbe difforme da quanto denunciato, in quanto il locale era fin dall’origine destinato a deposito dei materiali di falegnameria, essendo strumentale all’attività artigianale dell’attiguo laboratorio. In ogni caso, il cambio di destinazione sarebbe irrilevante perché intervenuto nell’ambito della stessa categoria funzionale, ovvero la destinazione direzionale produttiva.

    Il Comune si è costituito e ha chiesto, con una memoria, il rigetto del ricorso, perché infondato.

    Parte ricorrente ha depositato una memoria per ulteriormente argomentare le sue tesi difensive.

    Entrambe le parti hanno depositato memorie di replica e, all’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

    Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto.

    Con riferimento al primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente sostiene che si sarebbe formato sulla istanza di condono il silenzio assenso, il Collegio rileva che il termine di 24 mesi, previsto dall’art. 39, comma 4, della L. 724/1994 e decorso il quale si forma il silenzio assenso su una domanda di condono edilizio, presuppone che la domanda stessa sia completa di tutta la documentazione necessaria a valutarla. (Consiglio di Stato sez. VI, 07/01/2020, n.98).

    Nel caso di specie, il silenzio assenso non si è potuto formare, in quanto all’atto della presentazione della istanza prot. n. 4857/1995, gli interessati non hanno dimostrato l’avvenuto completamento, nel termine di legge, dell’opera oggetto della richiesta di condono.

    Infatti, dalla perizia giurata allegata all’istanza di condono risulta, per espressa ammissione del tecnico di parte, che “l’immobile allo stato è da completarsi in quanto sono presenti strutture portanti, tamponamento e copertura in lamiera”.

    Il tecnico di parte sostiene dunque che si tratti di immobile ultimato al rustico.

    Tuttavia, nei casi in cui il condono è chiesto per un edificio non abitativo, ma produttivo, al criterio dell’esecuzione del rustico e della copertura si sostituisce quello, diverso, del completamento funzionale. Per completamento funzionale si intende l’idoneità ad un dato uso ovvero l’avvenuta esecuzione delle opere che quell’uso rendano possibile. (Consiglio di Stato sez. VI, 09/03/2018, n.1513)

    Nel caso di specie, il manufatto era indicato nella istanza come avente destinazione industriale/artigianale. La richiesta è presentata per “Superficie per attività industriale o artigianale”; del pari, nell’area dedicata all’indicazione della “Destinazione d’uso dell’opera” è di nuovo barrata la casella relativa ad “attività industriale o artigianale”.

    In nessuno degli atti di allegati all’istanza di condono si fa riferimento alla funzione del manufatto come deposito o magazzino, come invece sostiene parte ricorrente, pertanto non rileva la circostanza che il manufatto potrebbe essere in astratto considerato completato in relazione alla destinazione di deposito o magazzino né che esso fosse da ritenersi strumentale rispetto all’attività artigianale svolta nell’attiguo laboratorio.

    Rispetto alla funzione di manufatto a destinazione artigianale, dunque, non risulta che siano stati provati, alla data del 31.12.1993, i requisiti di completamento funzionale, come correttamente rilevato dal Comune nel provvedimento impugnato.

    Inoltre, la circostanza che nel 1998 sia stato effettuato un adeguamento statico della struttura conferma che alla data del 31.12.1993 tale idoneità non vi fosse, dal punto di vista strutturale.

    Alla luce di quanto detto, deve dunque essere respinto il primo motivo di ricorso, giacché non è possibile ritenere che si sia formato il silenzio assenso sulla istanza di condono.

    Per le medesime ragioni sopra esposte, va anche respinto il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente sostiene che poiché il locale in questione aveva in realtà il requisito del completamento funzionale, da considerare con riferimento alla funzione svolta dal manufatto in esame di deposito/magazzino.

    Gli ulteriori motivi di ricorso, il terzo e il quarto, possono essere dichiarati improcedibili, in quanto volti a contestare le ulteriori ragioni su cui si regge il provvedimento impugnato, il quale si caratterizza per essere un atto plurimotivato.

    Il rigetto delle censure avverso una delle motivazioni che sorreggono il provvedimento rende infatti improcedibile l’esame delle ulteriori censure, concernenti le ulteriori ragioni a sostegno del provvedimento.

    In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidandole in euro 3.000/00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:

    Paolo Corciulo, Presidente

    Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

    Antonella Lariccia, Primo Referendario

     

    L’ESTENSORE                       IL PRESIDENTE

    Maria Laura Maddalena                       Paolo Corciulo

     

    IL SEGRETARIO

     

     

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