Vai al contenuto
Home » Articoli » TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. III, 8 febbraio 2021, n. 823

TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. III, 8 febbraio 2021, n. 823

    Disciplina normativa dettata in tema di utilizzazione delle graduatorie concorsuali approvate da altri Enti Pubblici. Limite temporale di utilizzabilità.

    L’obbligo di accordarsi gravante in capo alle PP.AA. Art. 3, comma 61, L. n. 350/2003.

    Assenza di limiti temporali alla stipulazione dell’accordo.

    Ai sensi della Legge n. 145/2018, Legge di bilancio 2019, l’istituto dell’utilizzo reciproco delle graduatorie approvate da altri Enti Pubblici risulta applicabile alle sole graduatorie approvate prima del 2019.

    Il rispetto dell’esigenza di garanzia dei principi fondamenti di imparzialità e trasparenza – che discendono dalle previsioni di cui agli artt. 97 Cost. e 35, D. Lgs n. 165/2001 – impone alle Pubbliche Amministrazioni la necessità di previa pubblicazione di un avviso pubblico destinato ai soggetti collocati in graduatoria, al fine di consentire una loro manifestazione di interesse, sì che, scaduto il termine assegnato dall’avviso pubblico, vengano contattati gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione.

    Ferma, dunque, la possibilità di pervenire all’utilizzazione reciproca delle sole graduatorie approvate prima del 2019, vige in capo alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di stipulare un accordo che si innesti nell’ambito di un imparziale e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare le graduatorie concorsuali di altri Enti, tale da escludere ogni arbitrio.

    Le Amministrazioni interessate possono registrare l’accordo di cui all’art. 3, comma 61, L. n. 350/2003, durante qualsiasi fase della procedura concorsuale indetta.

    Massima a cura dell’Avv. Giovanna Sasso e Benedetta Leone

     

     

    Pubblicato il 08/02/2021

    00823/2021 REG.PROV.COLL.

    00823/2020 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 823 del 2020, proposto da
    – OMISSIS -, rappresentata e difesa dall’avv. – OMISSIS -, con domicilio eletto in Napoli, alla…., e domicilio digitale, come da p.e.c.: – OMISSIS -;

    contro

    – OMISSIS -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. – OMISSIS -, con domicilio eletto in Napoli, alla via ….e domicilio digitale, come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

    nei confronti

    – OMISSIS – e – OMISSIS -, non costituiti in giudizio;

    per l’annullamento previa sospensione e adozione delle più idonee misure cautelari

    della deliberazione del Commissario n. 767 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra l’- OMISSIS – e l’- OMISSIS – per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Dirigente ambientale – ruolo tecnico – metereologo – contratto Collettivo Nazionale – Area III SSN, nonché per l’annullamento di tutti gli altri atti comunque connessi e/o preparatori tra i quali tutti gli atti istruttori a supporto della delibera impugnata.

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata – OMISSIS -;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Viste le disposizioni straordinarie di cui all’art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 31 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell’art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

    Relatore nella udienza del giorno 10 novembre 2020 il dott. Vincenzo Cernese, trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con ricorso, notificato il 14.02.2020 e depositato il 02.03.2020, – OMISSIS – che, nella qualità di dipendente a tempo indeterminato dell’- OMISSIS -, con la qualifica di collaboratore professionale esperto, aveva partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente ambientale – ruolo tecnico- biologo del CCNL dirigenza del SSN bandito da – OMISSIS -, con avviso pubblicato sulla G.U. n. 27 del 7.4.2017.- premette che:

    – era risultata idonea in detto concorso classificandosi alla 17esima posizione della graduatoria finale di merito approvata con deliberazione del Direttore Generale di – OMISSIS – n. 185 del 4.12.2018;

    – avendo l’- OMISSIS – necessità di dotarsi di un dirigente ambientale del ruolo tecnico CCNL – Area 3 SSN – come da Piano Triennale del fabbisogno del personale (PTFP) del triennio 2019/2021, a tal fine, si è avvalsa dell’art. 9 della L. 16.1.2003 n. 3 la quale prevede che gli enti pubblici non economici possano ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, e dell’art. 3 comma 61 L. 24.12.2003 n° 350 il quale subordina le assunzioni ad un previo accordo tra le amministrazioni interessate.

    – pur nella correttezza delle premesse, nondimeno l’- OMISSIS – ha inviato direttamente ad un certo numero di amministrazioni del comparto la richiesta, omettendo i rituali passaggi previsti dalla Legge;

    – a seguito del predetto invio, l’- OMISSIS – ha risposto positivamente alla richiesta e ha utilizzato la graduatoria di un concorso svolto del ruolo dirigenziale e, quindi, le due amministrazioni (- OMISSIS – e – OMISSIS -) hanno stipulato una convenzione il cui schema l’- OMISSIS – ha approvato con la delibera commissariale n. 767 del 16.12.2019 in epigrafe.

    Tanto premesso e preso atto che con tale delibera era stata confermata la volontà di attingere dalla graduatoria sarda per la copertura del posto dirigenziale, – OMISSIS – ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, la predetta delibera, articolando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

    L’- OMISSIS – si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

    All’udienza del 10 novembre 2020 il ricorso è stato assegnato in decisione ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020.

    DIRITTO

    In rito va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario sollevata dalla resistente – OMISSIS -, atteso che nelle controversie sul pubblico impiego privatizzato la cognizione della domanda avanzata dal concorrente collocatosi utilmente in graduatoria e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del proprio concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere fuori dall’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione” (cfr. Cass. SS. UU. 26596/2018). Nella specie, la ricorrente, contestando formalmente la legittimità della procedura seguita dall’- OMISSIS -, farebbe valere, secondo il principio del petitum sostanziale, il proprio diritto soggettivo all’assunzione, volto allo scorrimento della graduatoria in cui la stessa era inserita (quella dell’- OMISSIS -).

    L’eccezione va disattesa.

    Sul punto è sufficiente osservare che l’atto principale impugnato è rappresentato dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 767 del 16.12.2019, quale atto discrezionale di organizzazione, previsto dalla legge per rendere operante l’istituto della utilizzazione reciproca delle graduatorie nell’ambito egli Enti del medesimo comparto di contrattazione e rispetto al quale lo schema di convenzione tra l’- OMISSIS – e l’- OMISSIS – – allegata in appendice alla predetta deliberazione predetta e da quest’ultima approvata – si pone quale atto meramente consequenziale.

    Appare altresì evidente che l’azione proposta dalla ricorrente non è volta a far valere in via diretta il diritto allo scorrimento della graduatoria, ma a contestare le modalità di esercizio di quel potere discrezionale adoperato dall’amministrazione, onde poter sindacare, a tutela dei propri interessi legittimi, i criteri in base ai quali con la delibera predetta si è autorizzata la stipula della convenzione con l’- OMISSIS -, per poi utilizzare le graduatorie da quest’ultima approvate.

    Sempre preliminarmente non può negarsi la legittimazione e l’interesse della ricorrente ad impugnare, per quanto di ragione la deliberazione in epigrafe, atteso che la – OMISSIS – aveva partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente ambientale – ruolo tecnico- biologo del CCNL dirigenza del SSN bandito da – OMISSIS -, con avviso pubblicato sulla G.U. n. 27 del 7.4.2017, classificandosi fra gli idonei al posto n. 17, il che non esclude la possibilità di conseguire la nomina, per effetto di eventuali rinunce di coloro che la precedono.

    Quanto all’interesse concreto e attuale ad impugnare la deliberazione del Commissario n. 767 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra l’- OMISSIS – e l’- OMISSIS – lo stesso consegue alla “disponibilità” emersa relativamente al predetto posto, atteso che con la impugnata delibera si esterna la volontà di attingere dalla graduatoria sarda per la copertura del posto dirigenziale di tipologia analoga a quella cui aspirava anche la ricorrente.

    Ciò posto, nel merito con la unica censura è dedotta la violazione di legge (art. 9, L. 16.1.2003 n. 3 e art. 3, co.61, L. 24.12.2003, n. 350 in relazione all’art. 96 Cost. ed alla L. 241/90), il vizio del procedimento, la perplessità, l’erroneità, la falsa causa, lo sviamento ed il difetto di motivazione, al riguardo rilevandosi che:

    – la procedura seguita da – OMISSIS – per la copertura del posto dirigenziale è erronea; è vero che l’ art. 9 della legge 3/2003 consente alle PPAA di attingere dalle graduatorie anteriori al 2019 degli altri Enti del comparto per la copertura dei posti da coprire da parte di uno degli Enti interessati, tuttavia le modalità seguite da – OMISSIS – non sono conformi alla lettera e allo spirito della normativa ; la procedura avrebbe dovuto essere pubblicizzata con avviso pubblico, e previa manifestazione di disponibilità dell’Ente della cui graduatoria si tratta si sarebbe dovuto procedere con la convenzione tra i due Enti.

    La prospettazione di parte ricorrente merita condivisione nei termini di seguito precisati.

    Pacifico è che, secondo la normativa vigente l’Amministrazione, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità di concorsi pubblici per la qualifica, categoria e profilo professionale dei posti vacanti da ricoprire secondo il Piano Triennale Formazione Personale, può avvalersi, ai sensi dell’art. 3, comma 61, terzo periodo della legge n.350/2003, della facoltà di utilizzare graduatorie a tempo indeterminato in corso di validità, formate da altre amministrazioni a seguito selezioni pubbliche per posti analoghi a quelli di cui necessita al fine di assumere unità a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli e limiti di legge in materia.

    In tal senso, per la prima volta, ha disposto l’art. 9 della legge n. 3/2003, alla stregua del quale: << A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione (……) >>.

    Successivamente l’art. 14, comma 4bis, del d.l. n. 95/2012 ha esteso la suddetta ipotesi, inizialmente prevista solo per le amministrazioni centrali, a tutte le amministrazioni pubbliche.

    In tema, l’articolo 3, (“Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici”) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 61, ha previsto che: << I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l’anno 2004. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni.”

    La legge di bilancio n. 145/2018 all’art. 1 comma 361, poi, nel prevedere che le graduatorie dei concorsi approvate dal 2019 sono utilizzabili esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso impedisce di fatto l’utilizzo della medesima graduatoria per la copertura di posti ulteriori a quelli messi a selezione, sia da parte della P.A. procedente che di altra P.A.

    Pertanto, in ragione della normativa su riferita, l’istituto dell’utilizzo reciproco delle graduatorie risulta applicabile solo alle graduatorie approvate prima del 2019.

    Tanto premesso, va rilevato come la norma è stata interpretata (Corte conti sezione regionale Umbria, n. 124 -2013/PAR), nel senso che “la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il ‘previo accordo’, di cui all’art. 3, comma 61, della l. 350/2003, ad una data anteriore alla ‘approvazione della graduatoria’ o, addirittura, alla ‘indizione della procedura concorsuale’”. Ciò che conta è che l’accordo stesso si deve inserire in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio: la posizione lavorativa deve essere omogenea a quella ricercata, e il profilo e categoria professionale del posto che si intende coprire devono corrispondere a quelle del bando.

    Per prevenire tuttavia il rischio di applicazioni distorte, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato nella Sostituzione manuale n. 5/2013 alcuni indirizzi, raccomandando che gli enti si dotino di una specifica regolamentazione dello strumento improntata ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione: è opportuno che ogni soggetto pubblico individui dei criteri in base ai quali procedere all’accordo con altre PA, ad esempio circoscrivendo l’ambito territoriale all’interno del quale ricercare altre graduatorie.

    Invero, per una corretta applicazione della suddetta normativa, in ossequio alla direttiva costituzionale che, quale modalità di accesso nelle PP.AA: prevede, accanto alla regola del concorso la salvezza degli << altri casi stabiliti dalla legge >> (cfr., art. 97, co. 3. Cost.), pur ritenuta ammissibile e legittima, al fine di accrescere la efficienza e la economicità e la buona amministrazione, la forma di reclutamento di personale per la copertura di posti disponibili, nelle PP.AA. consistente nello utilizzo reciproco (ai fini di un loro eventuale scorrimento) delle graduatorie fra enti pubblici appartenenti al medesimo comparto, in deroga al sistema tradizionale di indizione di un pubblico concorso, è pur sempre necessario che ciò avvenga garantendo agli aspiranti a ricoprire il posto vacante la massima trasparenza e imparzialità, quali beni e valori assoluti irrinunciabili e indisponibili, in modo tale da assicurare al soggetto risultato idoneo in una pubblica selezione sostanzialmente le medesime garanzie pretese da un partecipante ad un pubblico concorso.

    In tal senso anche la deliberazione datata 4 agosto 2020, n. 85 la Corte dei conti, Sez. controllo per la Sardegna, ove si rileva che la procedura è consentita anche per graduatorie già approvate, ma l’ente è tenuto a predeterminare e a cristallizzare, preferibilmente nel proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri per l’individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l’accordo.

    Principi di imparzialità e trasparenza richiedono una procedura di tipo paraconcorsuale, a mente della quale l’Ente pubblichi un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità approvate da Enti pubblici in seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato, di profilo professionale equivalente a quello che si intende ricoprire; dando così loro modo di presentare, nel termine assegnato nel relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati.

    La fase di interpello degli altri enti dovrebbe quindi seguire e non precedere quella di avviso pubblico ai diretti interessati, sì che, scaduto il termine assegnato dall’avviso pubblico, vengano contattati gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all’utilizzo delle graduatorie. Individuata la graduatoria, si procede al suo utilizzo previo accordo con l’Ente detentore, mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati.

    Nel caso in esame, l’amministrazione de qua ha proceduto invertendo tale ordine logico e giuridico, avendo l’- OMISSIS – seguito l’iter del diretto avviso alle amministrazioni del settore.

    La censura di parte ricorrente, a mente della quale l’- OMISSIS – avrebbe prescelto un numero di Agenzie ridotto, inviando direttamente ad un certo numero di amministrazioni del comparto la richiesta, è fondata nei soli sensi in cui lamenta che l’Agenzia abbia proceduto inviando direttamente l’avviso agli enti del settore, ma non laddove deduce che sarebbe stato prescelto discrezionalmente un numero di Agenzie ridotto. Tale ultimo profilo è stato documentalmente smentito dalle produzioni difensive della resistente amministrazione, la quale ha dato prova che, con nota indirizzata alle – OMISSIS – nazionali ed altri Enti del S.S.N. prot. n. 63533 del 29/10/2019, manifestava la volontà di avvalersi dell’istituto dell’utilizzazione reciproca delle graduatorie, nel rispetto della propria dotazione organica e dei limiti normativamente previsti. Alla predetta manifestazione di interesse davano riscontro diverse amministrazioni, tra cui – OMISSIS – con nota acquisita al prot. – OMISSIS – n. 64736 del 05/11/2019 comunicava la disponibilità della graduatoria per un posto di Dirigente Ambientale ruolo tecnico —meteorologo — CCNL Area III Servizio Sanitario Nazionale approvata con Determinazione n. 1127 del 29/08/2018 del Servizio Risorse Umane, e di seguito con nota acquisita al prot. – OMISSIS – n. 68352/2019 – OMISSIS – comunicava formale assenso all’utilizzo della graduatoria sopra descritta, previa stipula di apposita convenzione.

    Va tuttavia rilevato, come sopra osservato, che la procedura seguita non rispetta appieno l’esigenza di garantire i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di costituzione del rapporto di lavoro da parte delle PA, principi che discendono dalle previsioni dell’articolo 97 Costituzione e dall’articolo 35 del D. Lgs n. 165/2001. Tale principio imponeva la necessità di previa pubblicazione di un avviso pubblico destinato ai soggetti collocati in dette graduatorie, al fine di consentire una loro manifestazione di interesse, sì che, scaduto il termine assegnato dall’avviso pubblico, vengano contattati gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione. Non può invero essere lasciata alla scelta discrezionale del singolo ente interpellato la facoltà di decidere se rispondere o meno all’interpello dell’amministrazione richiedente, decidendo unilateralmente le sorti di soggetti che vantano un legittimo interesse alla massima utilizzazione possibile della graduatoria.

    Conseguentemente va annullata la delibera impugnata, nella parte in cui non prevede un adeguato iter di svolgimento della procedura di utilizzo della graduatoria di altri enti del settore, nei sensi sopra precisati.

    Data la novità della questione si ravvisano eccezionali motivi per compensare integralmente fra le parti le spese giudiziali, tranne il contributo unificato, che si pone a carico dell’amministrazione resistente.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione del Commissario n. 767 del 16.12.2019, nei sensi di cui in motivazione.

    Spese compensate tranne il contributo unificato, che si pone a carico dell’amministrazione resistente.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall’art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020 e già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l’intervento dei magistrati:

    Anna Pappalardo, Presidente

    Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

    Gabriella Caprini, Consigliere

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Vincenzo Cernese Anna Pappalardo
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

    Condividi su