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D.L n. 22 /2021, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale del 1marzo 2021, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”.

    L’epigrafato decreto – strutturato in sei Capi per un totale di 12 articoli piu’ un allegato relativo al contingente numerico del personale assegnato al Ministero del turismo – si pone quale precipuo obiettivo lo sviluppo ed il riordino delle attuali attribuzioni ministeriali.

    In particolare, l’organo esecutivo ha proceduto a:

    a- istituire il (nuovo) Ministero della Transizione ecologica concentrando in capo allo stesso le originarie competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – cfr. artt. 2 e 3.

    b- istituire un Ministero dedicato unicamente al Turismo, con la finalità di rilanciare uno dei settori maggiormente incisi dall’attuale pandemia – cfr. artt. 6 e 7.

    c- rafforzare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e promozione delle politiche relative all’innovazione tecnologica, alla trasformazione e alla transizione digitale attraverso la creazione di due comitati interministeriali finalizzati al coordinamento ed all’impulso della transizione ecologica (CITE) – cfr. art. 4 e di quella digitale (CITD) – cfr. art. 8.

     

    Appare opportuno analizzare, brevemente e con ampliativo rinvio al testo normativo, la portata degli articoli maggiormente rilevanti del decreto in parola seguendone la relativa suddivisione in Capi.

    Il Capo I –composto dall’art. 1 – concerne le disposizioni generali.

    In particolare, il citato art. 1 – rubricato “Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”1 – prevede che sia così modificato l’elenco dei Ministeri, ivi, previsti al comma 1:

    a -il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”- ivi previsto al n. 8 – viene sostituito dal neocostituito Ministero della transizione ecologica;

    b- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ivi previsto al n. 9 – viene sostituito dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

    c- il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – ivi previsto al n. 13 – viene sostituito dal Ministero della cultura;

    d-viene aggiunto all’elenco, al n. 15, il neocostituito Ministero del turismo.;

    e-per l’effetto, al comma 4 bis, il numero dei Ministeri passa dai precedenti quattordici agli attuali quindici.

    Il Capo II concerne le disposizioni relative al Ministero della transizione ecologica – artt. da 2 a 4- e dello Sviluppo economico e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – art. 5.

    In particolare, l’art. 2, al comma 1, sancisce la ridenominazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in “Ministero della transizione ecologica” ed al successivo comma 2 apporta modifiche agli artt. 28, 29 e 35 del D.Lgs n. 300/1999 cit, nonché agli artt. 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, D.Lgs n. 66/20102. Si prevede, infine che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in parola, lo statuto dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA – sia modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte dello stesso Ministero della transizione ecologica.

    L’art. 3 prevede che al neoistituito Ministero siano trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’originario Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con trasferimento della dotazione organica delle posizioni, ivi, individuate ed attualmente in forza al Mise.

    L’art. 4 modifica il D.Lgs n. 152/20063 ivi introducendo l’art. 57 bis ove si prevede la creazione – presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

    L’art.5, al comma 1, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia

    ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

     

    Il Capo III – – composto dagli artt.6 e 7– concerne le disposizioni relative ai Ministeri della Cultura e del Turismo che divengono due Ministeri differenti.

    In particolare, al comma 1 dell’art. 6 si prevede che il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo sia ridenominato unicamente Ministero della cultura.

    Seguono, al comma 2, modifiche ed integrazioni al piu’ volte citato D.Lgs n. 300/1999 con l’introduzione del Capo XII bis concernente l’istituzione e le attribuzioni dell’autonomo Ministero del Turismo.

    Il Capo IV – composto dall’art. 8 – concerne le disposizioni relative alla transizione digitale e alla istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale ( CITD) le cui funzioni sono individuate, al comma 2, nel coordinamento e nel monitoraggio dell’attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle PP.AA

    Il Capo V – composto dall’art. 9 – concerne le disposizioni relative al Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

    Al comma 1 si prevedono modifiche all’art. 1, comma 3 della L.n. 285/19974, nonché la soppressione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 975

    Il Capo VI, – composto dagli artt. da 10 a 12 – concerne, infine, le disposizioni finanziarie finali.

    In particolare, l’art. 10 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in parola e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze e che sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta’ di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

    L’art. 11 attiene unicamente alle disposizioni finanziarie.

    L’art. 12 disciplina, infine, la data di entrata in vigore del decreto la quale coincide con il 2 marzo 2021.

    A cura dell’avv. Vittoria Chiacchio.

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