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Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza del 11 gennaio 2018

    Marchio figurativo – Identità tra segni distintivi – Difetto di capacità rappresentativa dell’associazione che cura il percorso massonico: carenza legittimazione processuale e nullità della procura

    Il difetto della capacità rappresentativa di un’associazione in capo al legale rappresentante pro tempore determina un difetto di legittimazione processuale e la nullità della procura ex art 77 c.p.c; vizi, questi, non sanabili con lo strumento contemplato dall’art 182 c.p.c., non applicabile al procedimento cautelare.

    L’impugnazione della decisione – adottata dall’Alta Corte di giustizia massonica – pendente dinanzi al Tribunale competente ed avente ad oggetto la radiazione del legale rappresentante dall’Istituzione massonica non incide sull’efficacia della decisione stessa che, pertanto, non risultando sospesa, determina il difetto della capacità rappresentativa del legale rappresentante nel procedimento cautelare instaurato.

    Massima a cura dell’avv. Gloria Valeria Ventura e dell’avv. Giancarlo Borriello

    R.G. n. 17958/2018

    TRIBUNALE DI NAPOLI

    Sezione specializzata in materia di impresa

    Il GIUDICE DESIGNATO

    dott. ssa Maria Tuccillo

    – Udite le parti ed esaminati gli atti del

    RICORSO ex art. 126,129, 131 CPI ed ex 700 c.p.c

    presentato da

    –              Centro …, (c.f. OMISSIS), con sede in Roma, alla Via …. 3, in persona del suo Presidente e pertanto, legale rappresentante pro tempore Avv. …. (c.f. OMISSIS) e Gran …., con sede in Roma, alla Via …. 3, in persona del suo Gran Maestro Sovrano Gran Commendatore e, pertanto, legale rappresentante pro tempore, Avv. …., rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Prof. …. (c.f. OMISSIS) e … , elett.te dom.ti in Roma alla via …., 15

    nei confronti di

    –              Gran L. …., con sede in Napoli, …., in persona del suo Gran Maestro e, pertanto, legale rappresentante pro tempore, Avv. …., rapp.to e difeso giusta procura i calce alla memoria difensiva dall’avv. … , presso  il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla piazza … n. 42

    RESISTENTE

    OSSERVA

    Con ricorso  depositato in data  19.06.2018  ai sensi degli artt. 126, 129 e 131 CPI ed ex 700 c.p.c.,  le ricorrenti rappresentavano che:

    • La Gran …., …. ( di seguito solo ….), è una secolare Obbedienza Massonica, costituisce un’associazione di matrice filosofico-cavalleresca che ha per scopo il perfezionamento morale dell’ Umanità, praticando ideali di Pace, Amore e di Fratellanza, e per mezzo la propaganda di una vera Filantropia con l’ impiego di usi e forme simboliche, impone ai suoi adepti il rispetto delle opinioni altrui ed interdice loro nelle riunioni ogni discussione politica e religiosa;
    • Per evitare contaminazioni con le attività esterne, per meglio perseguire unicamente obiettivi di carattere esoterici, è stata affiancata da un’altra associazione denominata “Centro …” ( d’ora in poi CSI ) . Soci del CSI sono di diritto tutti gli associati della Gran ….. Tale associazione ha quale precipuo compito quello di svolgere tutte le attività di relazione concretamente operative con il mondo esterno. A titolo esemplificativo, acquista immobili, versa il corrispettivo per gli eventi organizzati dalla Gran …., si incarica di tutelare i diritti di privativa intellettuale propri della Gran ….;
    • Al fine di tutelare l’ingente patrimonio di tradizioni della storia della Gran …, il CSI ha depositato e registrato, i marchi relativi al segno distintivo, in particolare nella sua dimensione figurativa e li ha concessi in licenza gratuita alla Gran …..
    • Tali marchi nazionali figurativi, sono stati rinnovati nel corso degli anni;
    • La composizione grafica del segno è peculiare articolandosi in una doppia circonferenza all’interno della quale è composta la dicitura “gran ….”. Nell’area ricompresa nella circonferenza più interna, al di sotto della formula “….” è allocata una piramide, alla cui base sono erette due colonne, a presidio della quale è posta una sfinge al cui centro è disegnata una mezzaluna con le punte rivolte verso l’alto, sotto l’egida in alto sulla destra di un sole irradiante. All’altezza dell’orizzonte, sulla destra vi è un sarcofago con un tappetino e alla base,     delle     Alla base vi è l’inscrizione “A….”;
    • La Gran …. è venuta a conoscenza nello scorso marzo, del fatto che l’associazione Massonica denominata Gran L., spendeva presso il pubblico il proprio nome, avvalendosi di un segno distintivo identico a quello delle odierne esponenti , ed anche la creazione di un sito internet e una pagina Facebook, recante il marchio in contestazione, cosi come del suo impiego in manifestazioni pubbliche, diffida a mezzo PEC il 23 marzo 21018 “ La Gran L., ovvero qualsivoglia ulteriore soggetto a non impiegare ulteriormente detto segno ovvero qualsivoglia segno confondibilmente simile con quello in titolarità dello stesso CSI, accuratamente registrato e non porre in essere attività che, vuoi per i segni distintivi impiegati, vuoi per le denominazioni utilizzate possa ingenerare in terzi una anche soltanto remota prospettiva di associazione o confusione tra due soggetti;
    • che, in riscontro alla suddetta diffida il legale rappresentante dell’associazione “Gran L….a mezzo PEC il 6 aprile 2018 disconosceva le violazioni ;
    • Per tale ragione il 12 aprile 2018 a mezzo PEC le ricorrenti, reiteravano la diffida, adducendo che: “Il comportamento della Gran L. confligge con i diritti di privativa della Gran…. e del CSI, ciò comportando una condotta illecita avuto riguardo alle previsioni del codice della proprietà intellettuale, che trova applicazione nonostante siano no profit le suddette Associazioni, soprattutto nella parte destinata alla contraffazione dei marchi e dei segni distintivi in senso ampio, sia la genesi di un danno in termini patrimoniali e di immagine in capo alle stesse”;
    • I fondatori della Gran L., tra cui il legale rappresentante pro tempore, Avv. …., furono dapprima sospesi e poi espulsi in data 20 gennaio 2018, dall’associazione degli A…. oggi ricorrente, in quanto rei della più grave colpa prevista dagli Statuti, ovvero il sovvertimento dell’ordine interno costituito, arrogandosi le prerogative del vertice;
    • In seguito a tali eventi i soggetti ora richiamati hanno costituito questa autonoma associazione massonica che opera sotto l’egida di un segno distintivo che nell’aspetto figurativo è identico a quello delle ricorrenti;

    Ciò premesso in fatto le ricorrente ritenuto che la condotta posta in essere dalla resistente costituisca contraffazione del marchio registrato e attività di concorrenza sleale e sussistendo il fumus e il periculum in mora della pretesa cautelare, domandavano in via di urgenza ed inaudita altera parte, ovvero in subordine, previa fissazione dell’udienza di discussione:

    “-accertare e dichiarare la contraffazione dei marchi in titolarità del CSI e della Gran …, in ragione dell’utilizzazione del segno figurativo posto in essere dalla Gran L. e per      l’effetto, concedere alle ricorrenti nei confronti della resistente il sequestro inaudita altera parte di tutti i prodotti recanti i marchi ed i segni distintivi confondibili con i segni distintivi di titolarità delle ricorrenti, ovunque fossero rinvenuti all’interno del territorio nazionale e, in particolare, presso la succitata sede della resistente, e/o presso sue pertienze e/o magazzini, e/o punti vendita.

    -inibire alla Gran L.ex art. 131 CPI nonché 669 sexies c.p.c ogni ulteriore atto di impiego di qualsiasi forma e maniera e attraverso qualsivoglia mezzo, di ogni segno uguale o inaccettabilmente simile a quelli di titolarità delle Ricorrenti e di cui al presente ricorso

    –              disporre una sanzione non inferiore a 5.000.00 euro nei confronti della resistente per ogni singola, ulteriore, violazione di quanto disposto dall’emanando provvedimento e/o per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;

    –              disporre la pubblicazione del emanando provvedimento ex art 126 CPI e/o 2600 c.c e 700 c.p.c a cura della ricorrente ed a spese della resistente sui quotidiani “ Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” e sul settimanale “L’Espresso”.

    Il GD con decreto fissava l’udienza di comparizione delle parti  per il  giorno  18/10/2018 e  ordinava alle ricorrenti la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla controparte.

    Mediante deposito di memoria difensiva si costituiva la resistente ivi eccepiva:

    • Difetto di legittimazione attiva dell’Avvocato …, che si qualificava come Presidente e pertanto legale rappresentante pro tempore del CSI, e Gran Maestro Sovrano Gran Commendatore in quanto radiato dall’istituzione massonica a seguito di giudizio massonico dinanzi all’ Alta Corte di Giustizia, massimo organo di giustizia domestica, con sentenza del 20 aprile 2017, impugnata dinanzi al Tribunale di Roma ma non sospesa;
    • Difetto di legittimazione attiva del CSI, il quale non ha alcun rapporto con le questioni esoteriche e massoniche delle quali il predetto sigillo costituisce un simbolo fondamentale e comune a tutte le Obbedienze,
    • Inammissibilità, infondatezza, e improponibilità dell’azione proposta, poiché il logo di cui si pretende l’esclusiva reca una scritta diversa ossia “GRAN L.”, seguita dall’anno della sua costituzione, ovvero il 2017, sicchè non vi è pericolo di confusione, essendo la figura simbolica, di cui è composto il marchio un emblema storico di interesse pubblico, non assoggettabile a privativa;
    • L’inesistenza del periculum in mora, in quanto la ricorrente parla di “pregiudizio diffuso in termini di sviamento di clientela, il quale sarà ovviamente difficilmente quantificabile in termini risarcitori”, la clientela fa riferimento all’attività economica che esula dalla fattispecie in esame, pertanto non vi è nessun motivo di urgenza che giustifichi il ricorso al rimedio cautelare, ben potendo attendere l’esito di un giudizio di merito.

    Ciò posto, domandava dichiararsi il ricorso proposto inammissibile, improponibile e comunque infondato nel merito e per l’effetto rigettarlo con ogni conseguenza di legge.

    All’udienza del 18 ottobre 2018 le parti si riportano ai propri scritti difensivi, chiedendo un termine per il deposito di note autorizzate che veniva  concesso  e all’udienza del  4 dicembre 2018 il  Giudice si riservava per la decisione.

    Tanto premesso, mette conto evidenziare che la fattispecie in esame attiene ad una vicenda che ha profili assai particolari perché riguarda soggetti, rectius associazioni, che curano il percorso massonico e si caratterizzano per  la complessità della  struttura in cui si articolano e dello statuto  che li disciplina, come è dato comprendere dai documenti depositati in giudizio.

    La Gran … e il CSI , seppur soggetti associativi diversi ,  hanno, tuttavia, un comune denominatore dato dall’identità del soggetto che li rappresenta che si differenzia solo per la diversa denominazione . Nella prima il rappresentante legale ha il nome di Presidente; nella seconda , invece , quello di Gran Maestro Sovrano Gran Commendatore.

    Fatta questa doverosa premessa per comprendere la vicenda nel suo complesso, va rilevato che entrambe le ricorrenti si costituiscono in persona dell’avv. … quale presidente del Csi e Mastro Sovrano Commendatore di Gran ….

    Tale soggetto tuttavia con decisione assunta in data 20.04.2017 ( v. all. 4 fascicolo di  parte resistente) dall’Alta Corte di Giustizia ( organo costituito in senso al Supremo Consiglio ) risulta essere stato radiato, espulso ciòè dall’Istituzione Massonica e dunque decaduto dalla carica.

    Circostanza pacifica, in quanto in alcun modo contestata e risultante dai documenti depositati in giudizio ( v. copia atto di citazione doc. 16 del fascicolo di parte ricorrente) , è che tale decisione allo stato non risulta dichiarata nulla o annullata, stante la pendenza del  giudizio di impugnazione  dinanzi al Tribunale di Roma, né sospesa in sede cautelare .

    Ciò posto, l’eccezione relativa al difetto di legittimazione processuale dell’avv … , in persona del quale risultano costituitesi le ricorrenti, è da ritenersi fondata e come tale meritevole di  accoglimento.

    Il difetto della capacità rappresentativa delle associazioni ricorrenti in capo avv. … determina, invero un difetto di legittimazione processuale e la nullità della procura ex art 77 cp.c , vizi non sanabili con lo strumento contemplato dall’art 182 cp.c. , non applicabile al procedimento cautelare e avuto riguardo , con riferimento alla procura , anche al termine per  il  rilascio contemplato dall’art 125 cp.c. .

    A conclusioni di segno contrario non conducono i rilievi formulati sul punto dalla difesa di parte ricorrente, circa l’inesistenza della decisione per l’intervenuta sospensione dei membri dell’organo prima del deliberato , atteso che – come innanzi rilevato- l’efficacia non risulta sospesa, ma la decisione risulta soltanto impugnata.

    Ciò posto, il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso.

    Le spese seguono alla soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo tariffa vigente.

    P.Q.M

    Il Tribunale sul ricorso speosistato nell’interesse di CSI, in persona del suo Presidente e Gran … degli A….., , in persona del suo Gran Maestro Sovrano Gran Commendatore cosi’ decide :

    –              dichiara inammissibile il ricorso;

    –              condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese id lite in favore della resistente che liquida in euro 4454,00 per compensi oltre iva e cp.a e rimborso ex art 2 DM 55/2014

     

    Così deciso, Napoli 11.01.2018

    Il giudice

    Dott.ssa Maria Tuccillo

     

     

     

     

     

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