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Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza del 29 luglio 2020

    Diritto d‘autore – Diritti di sfruttamento commerciale: competenza – Notificazione: nullità ed efficacia sanante – Diritto ad un periodo di sell-off: buona fede integrativa – Lite temeraria: onere probatorio

    Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa anche in relazione al diritto di sfruttamento commerciale delle opere pubblicate in precedenza dalla ricorrente/licenziataria, atteso che la protezione del diritto di autore assume rilevanza sia con riferimento alla proprietà sia con riguardo ai connessi diritti di sfruttamento commerciale quale specificazione economica del diritto di autore stesso.

    È affetta da nullità, in luogo della inesistenza, la notificazione effettuata non nella sede della società ma presso lo studio del difensore poi costituitosi in giudizio, dal momento che il luogo in cui viene eseguita la notificazione, per principio consolidato, non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali di quest’ultima. Pertanto, la costituzione in giudizio della parte che abbia eccepito l’inesistenza della notifica ha efficacia sanante in via retroattiva ex art. 156, co.3 c.p.c.

    Il giudice, anche in assenza di specifica previsione contrattuale, in applicazione del principio di buona fede e correttezza può ritenere l’esistenza di un onere per i contraenti di provvedere alla sorte delle rimanenze, dovendo a tal fine considerare le circostanze del caso concreto, quali, a titolo esemplificativo, la durata del rapporto, le aspettative di prosecuzione, il soggetto che ha inviato la disdetta.

    Ai fini dell’applicabilità della condanna disciplinata dall’art. 96 c.p.c. si richiede a) un requisito oggettivo, costituito dalla soccombenza totale, b) un requisito soggettivo, costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, c) il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore, il cui onere probatorio – trattandosi di responsabilità aquiliana – incombe sulla parte istante.

    Massima a cura dell’avv. Gloria Valeria Ventura e dell’avv. Giancarlo Borriello

    R.G. n. 7649/2020

     

    TRIBUNALE DI NAPOLI

    SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA

     

    Il GU, dott.ssa Viviana Criscuolo, nel procedimento tra :

    …. EDIZIONI S.R.L. in liquidazione, con sede legale in …. (NA) alla via … (P. IVA: OMISSIS), in persona del liquidatore p.t. …., domiciliato per la carica presso la predetta sede sociale ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Frattamaggiore (NA) al …. n. 133 presso lo studio dell’Avv. …., da cui è rappresentato e difeso unitamente e con poteri disgiunti all’Avv. …. giusta procura in calce al presente atto,

    RICORRENTE

    nei confronti di

    … …. INC., con sede in 2900 …., …., CA91505, Stati Uniti d’America, in persona del legale rappresentante …., domiciliato per carica come sopra ed elettivamente in Roma, alla Via …. presso lo studio dell’avv. Barbara … che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, agli avvocati …, giusta procura rilasciata su foglio separato.

    RESISTENTE

     

    NONCHE’

    …. S.p.A., con sede in Modena, …. n. 380, P.I. OMISSIS,1 in persona del proprio legale rappresentante Ing. …, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti …. (del Foro di Modena e Maria Francesca …. del Foro di Bologna, in forza di procura speciale che si allega ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato …. in Bologna, Viale … n. 48,

    Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 23/7/2020 ha

    adottato la seguente ordinanza :

    Con ricorso ex artt. 670 e 700 c.p.c., notificato in data 11 giugno 2020 all’avv. …., …. Edizioni s.r.l. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo: (1) il sequestro giudiziario nei confronti di …. Inc (i) delle scorte di magazzino costituite dai fumetti pubblicati e stampati per…. Inc e di quelli che alla data di cessazione del rapporto erano già in stampa e (ii) dei relativi introiti indicati negli inventari allegati, comprensivi della titolarità del diritto alla loro commercializzazione e messa in vendita; (2) provvedimento ex art. 700 c.p.c. (i) di inibitoria alla pubblicazione e messa in vendita in veste singola o in albi speciali e/o antologie dei fumetti pubblicati e stampati per …. Inc rientranti nelle scorte di magazzino di …. Edizioni s.r.l. anche nei confronti di ….S.p.a. (di seguito “….S.p.a.”)

    A  sostegno  delle proprie  richieste …. Edizioni s.r.l. assumeva  l’illegittimità del comportamento  tenuto  da  …. Inc riassunto  deducendo  che  :  1)  la resistente non avrebbe informato …. Edizioni s.r.l. delle trattative con ….S.p.a.; 2) nell’estate del 2019 la resistente avrebbe commissionato a …. Edizioni s.r.l.  una serie di impegni editoriali che comportavano una importante esposizione economica e facevano confidare …. EDIZIONI S.R.L.   nel rinnovo del contratto che invece, successivamente era stato negato; 3) …. Edizioni s.r.l.  avrebbe appreso solo a metà febbraio 2020 che ….S.p.a aveva avviato una campagna pubblicitaria sugli stessi prodotti di …. Edizioni s.r.l.  e questa notizia determinava la decisione di …. EDIZIONI S.R.L.   di mettere in liquidazione la società; 4) la resistente avrebbe concesso a …. EDIZIONI S.R.L.   un periodo di sell- off di un anno per poi revocarlo successivamente ed illegittimamente, così generando un grave danno a …. EDIZIONI S.R.L.  : In particolare, la ricorrente segnalava che il valore del magazzino sarebbe di Euro 27.000.000,00 di cui 5.000.000 per costi sostenuti (traduzioni di file americani, stampa albi, costi aziendali e IVA). Secondo la tesi della ricorrente le ragioni della illegittima revoca del sell-off sarebbero da rintracciarsi in un piano ordinato dalle parti convenute in giudizio per far uscire dal mercato …. EDIZIONI S.R.L.   e costringerla alla svendita a prezzo irrisorio del magazzino. Instava pertanto affinché fosse riconosciuto il proprio diritto al sell-off per un tempo proporzionale all’entità delle scorte e al fatturato medio di periodo, ed invocava l’adozione di provvedimenti cautelari ed urgenti al fine di non vedere pregiudicati i propri diritti nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito. In particolare, con ricorso del 24/4/2020 instavano affinché il Tribunale disponesse 1) in danno di  …. INC  COMICS  and  …. PUBBLICATIONS, INC., 1700 …, New York, NY 10019, in persona del legale rapp.te p.t., sequestro giudiziario  ex  art.  670  c.p.c.  avente  ad  oggetto  le  scorte  di magazzino costituite dai fumetti pubblicati e stampati per …. INC, e di quelli che alla data di cessazione del rapporto – 31/03/20 – erano già in stampa (per i quali cioè era stato già completato l’iter di produzione, fatta eccezione per la sola stampa), e sui relativi introiti, indicati negli inventari allegati, comprensivi della titolarità del diritto alla loro commercializzazione e messa in vendita; 2) in danno di …. INC COMICS and … PUBBLICATIONS, INC., 1700 …, New York, NY 10019, in persona del legale rapp.te p.t., e di …. … Comics, ossia …. S.p.a., con sede viale …, n.380, in Modena, in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi e per gli effetti dell’art. 700 c.p.c., un provvedimento di inibitoria alla pubblicazione e messa in vendita in veste singola e/o in albi speciali e/o in antologie dei fumetti pubblicati e stampati per la …. INC e rientranti nelle scorte di magazzino della …. EDIZIONI S.R.L.  , e dei prodotti già in stampa (per i quali cioè, alla data di cessazione del rapporto, è stato già completato l’iter di produzione, fatta eccezione per la sola stampa), e sui relativi introiti, ed individuati negli inventari allegati; con condanna delle società resistenti alle spese del procedimento, con attribuzione ai difensori costituiti per dichiarazione di fattone anticipo.

     

    Si costituiva la resistente …. S.p.a. deducendo preliminarmente l’incompetenza per materia e territorio, in secondo luogo rappresentando la sua carenza di legittimazione ed in ultimo instando per il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti con vittoria di spese.

    Si costituiva la …. INC COMICS, con sede in U.S.A. eccependo in via preliminare l’irregolarità della notifica effettuata all’avv. …che non era legittimata alla ricezione dell’atto, l’errata individuazione del soggetto passivo della cautela richiesta avendolo denominato “…. INC COMICS and … Pubblications INC” rappresentando che non esiste una società con tale denominazione mentre esistono due distinte società – …. INC Comics e … Pubblications inc., con due distinti legali rappresentanti – che hanno sottoscritto il contratto di licenza con …. EDIZIONI S.R.L.   (doc. 3) e che controparte ha – non si comprende come – ritenuto un unico soggetto, tanto da notificare un solo atto a “…. INC COMICS and … Pubblications INC” in persona del legale rappresentante pro- tempore con conseguente inesistenza della notifica.

    La resistente eccepiva poi il difetto di giurisdizione in applicazione dell’art. 30 del Contratto Licenza che individuava quale legge applicabile all’accordo quella dello Stato di New York e quale  giudice competente in esclusiva – con riferimento a qualsivoglia controversia relativa all’accordo e a qualsivoglia azione o procedimento relativo a tale controversia – i tribunali della Contea di New York in quanto la domanda di merito parrebbe prefigurare l’accertamento, diretto e/o incidentale, di domande contrattuali, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice Italiano e necessità di regolare le controversie tra le parti secondo la legge di New York. La resistente eccepiva altresì l’incompetenza per materia del Tribunale delle Imprese, nonché l’incompetenza territoriale del Tribunale, adito in violazione dell’art. 19 c.p.c., la cui applicazione, in combinato con l’art. 33 c.p.c., avendo la ricorrente evocato in giudizio due società, una italiana ed una straniera, avrebbe determinato la competenza del Tribunale di Modena o di Roma. nel merito, instava per il rigetto della domanda cautelare azionata siccome inammissibile per difetto dei presupposti di legge e comunque infondata in fatto e diritto con vittoria di spese di giudizio. Il GU fissava udienza per il 25/6/2020 con trattazione scritta. Con ordinanza del 30/6/2020 il GU preso atto delle note scritte depositate dalle parti, da ultimo quella depositata in data 25/6/2020 dall’avvocato costituito della …. COMICS INC. anche in ragione delle eccezioni sollevate dalla resistente predetta con riferimento alla esistenza della notifica, alla effettiva individuazione della società resistente ed infine al difetto di giurisdizione del Tribunale adito l’opportunità di rinviare ad una udienza successiva, assegnava alle parti termini sfalsati per il deposito di note rinviando nello stato all’udienza del 23/7/2020 ore 11.00.

    Tutte le parti depositavano note nei termini indicati ed all’udienza del 23/7/2020, presente solo la difesa di parte ricorrente, il Giudice si riservava.

    In data 23/7/2020 e 24/7/2020 entrambe le resistenti depositavano istanza di revoca dell’ordinanza con cui il Giudice si era riservato deducendo che la loro assenza dipendeva dal fatto che entrambe, in buona fede ed in considerazione del tenore del provvedimento di rinvio del 30/6/2020, avevano ritenuto che l’udienza si celebrasse con le forme della trattazione scritta.

    Preliminarmente, va esaminata tale istanza, rilevandosi che: 1) il contenuto del provvedimento era inequivoco non essendovi alcun riferimento alla trattazione scritta, 3) la concessione di un termine per note era per garantire il pieno contraddittorio all’udienza del 23/7/2020 senza dover poi dare ulteriori termini, 4) il rinvio nello stato si riferiva esclusivamente nella medesima fase processuale e quindi in prima udienza, 5) Il D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera b-bis) che al comma 6, primo periodo,  dell’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio 2020” erano sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020” con la conseguenza che il 30/6/2020 non sarebbe stato possibile disporre un rinvio con trattazione scritta avendo la norma, entrata in vigore il 25/6/2020, disposto che tale modalità di trattazione era possibile solo fino al 30/6/2020 e non più fino al 31/7/2020.

    Ritenuto quindi che il provvedimento assunto sia corretto in base alla normativa vigente, deve inoltre rilevarsi come la concessione di un termine per il deposito di note e repliche prima della celebrazione dell’udienza abbia garantito in misura sufficiente il contraddittorio tra le parti; ne discende la legittimità del provvedimento adottato ed il rigetto delle istanze di revoca formulate dalle resistenti.

    Venendo poi alle eccezioni preliminari formulate dalle resistenti, va, in primo luogo, affermata la giurisdizione del Giudice italiano come espressamente previsto dall’ art. 669 ter co 3 c.p.c. nell’ipotesi in cui non vi sia la giurisdizione italiana per l’azione di merito.

    In secondo luogo, va affermata la competenza per materia del Tribunale adito: al riguardo deve evidenziarsi come in via generale come le questioni di competenza debbano essere delibate e decise sulla base della domanda, cioè della prospettazione in fatto e in diritto formulata dalla parte attrice, al di là della fondatezza di essa (cfr. sul punto, per tutte, Cass. Sez. Lav. 6319/1987, Cass. 1916/1993, e Cass. 5594/1996). In altri termini, gli elementi a cui occorre fare riferimento nel determinare la sussistenza o meno della competenza funzionale sono il petitum e la causa petendi della domanda oggetto di causa, e ciò a prescindere dalla circostanza che la fattispecie fattuale oggetto del giudizio sia stata o meno correttamente sussunta da parte attrice nella fattispecie normativa invocata nella causa petendi in concreto enunciata. Ciò posto, in relazione al caso di specie si rileva che parte ricorrente a fondamento delle proprie richieste cautelari indica quali domande del successivo giudizio di merito: a) l’accertamento della illegittimità e pretestuosità della revoca del periodo di svendita delle scorte di magazzino e dei prodotti già in stampa (per i quali cioè era stato già completato l’iter di produzione, fatta eccezione per la sola stampa), anche a fronte della usualità secondo le norme e gli usi nel campo dell’editoria della concessione di un periodo di sell-off per la vendita delle scorte di magazzino e dei prodotti già in stampa (per i quali cioè era stato già completato l’iter di produzione, fatta eccezione per la sola stampa), congruo in considerazione dell’entità dello stock dei fumetti in suo possesso; b) in via gradata, in caso di impossibilità di fruizione di un periodo di sell-off per la avvenuta messa in commercio degli stessi prodotti da parte di …. S.p.a. o per problemi societari insorti per l’ostracismo di …. INC, di accertamento del diritto di …. EDIZIONI S.R.L.   ad ottenere da …. INC un corrispettivo per i costi sostenuti per produrre i fumetti che costituiscono le scorte in suo possesso e quelli già in stampa (per i quali cioè era stato già completato l’iter di produzione, fatta eccezione per la sola stampa; c) di accertare i danni causato dai comportamenti di …. INC a fine rapporto ed a chiedere la sua condanna alla corresponsione del conseguente risarcimento; d) di accertare i danni causati a …. EDIZIONI S.R.L.   dai comportamenti sinergici di …. INC e di …. S.p.a. Comics ed a chiedere la condanna delle predette società alla corresponsione del conseguente risarcimento.

    Si tratta con tutta evidenza di domande che sono inerenti alle pattuizioni successive al contratto di licenza intercorso tra la ricorrente e la …. INC Comics e già cessato al momento di introduzione del giudizio, e si fondano sull’accertamento della validità ed esecuzione delle intese successive relative alla concessione di un congruo periodo di sell off da parte della …. INC Comics alla ricorrente ed alla proprietà della produzione oggetto della licenza editoriale e rimasta invenduta. In tali domande la protezione del diritto di autore assume rilevanza con riferimento alla proprietà ed ai connessi diritti di sfruttamento commerciale delle opere che la ricorrente ha pubblicato in precedenza in quanto licenziataria e che all’attualità costituiscono rimanenze che vuole vendere; invero pur non essendo in contestazione tra le parti che la ricorrente non sia più licenziataria del diritto di stampare, pubblicare e vendere i fumetti in virtù del contratto ormai cessato, le domande concernono il diritto di sfruttamento commerciale dei fumetti già stampati che, secondo la tesi della …. INC Comics dovrebbero esserle restituiti o comunque eliminati proprio perché la resistente non vanta più alcun diritto relativo allo sfruttamento del diritto di autore che essi incorporano. Ne discende la competenza di questa sezione specializzata in relazione al diritto di sfruttamento commerciale dei fumetti già pubblicati che la ricorrente domanda le sia riconosciuto, quale specificazione economica del diritto d’autore ex art. 12 l.d.a.

    Infine, il Tribunale adito è anche territorialmente competente ex art. 669 ter co 3 c.p.c. e art. 33 c.p.c. quale luogo in cui dovrebbe essere eseguito un eventuale provvedimento cautelare di sequestro dei fumetti oggetto di rimanenze come richiesto dalla ricorrente.

    Quanto poi alle eccezioni relative all’integrità del contraddittorio, si evidenzia come l’avvocato …, costituendosi per la …. INC Comics, abbia rilevato l’inesistenza della notifica effettuata alla predetta società statunitense non nella sua sede all’estero bensì allo studio romano del predetto difensore, sulla base di una pregressa corrispondenza tra le difese in cui Ella dichiarava di chiedere informazioni sul procedimento in nome e per conto della società.

    Sul punto, pur essendo evidente che non vi era stata alcuna elezione di domicilio da parte della società presso il predetto difensore poi costituitosi, la notifica non può dirsi inesistente dovendosi invero qualificare come nulla e comunque sanata dalla costituzione in giudizio della società, conformemente all’interpretazione consolidata delle Sezioni Unite in merito. Infatti, secondo la dottrina e la Giurisprudenza meno recenti, ove l’atto processuale sia del tutto incomparabile con il modello sancito dalla legge, deve dirsi affetto dal più grave vizio di inesistenza piuttosto che da quello più lieve di nullità (Cass. sent. 28285/2015) con conseguente irretroattività della sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’atto conseguente alla costituzione spontanea della parte convenuta. Successivamente, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute con la sentenza n.14916/2016, sancendo che l’inesistenza della notificazione è configurabile in casi estremi e residuali, alla luce del fondamentale principio di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, ove risulti una totale mancanza materiale dell’atto o laddove l’attività compiuta nel caso concreto sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere l’atto riconoscibile come notificazione, in particolare qualora il vizio ricada sull’attività di trasmissione o nella fase di consegna. Le S.U., con la sentenza n. 32041/2018 hanno successivamente precisato che il luogo in cui viene eseguita la notificazione non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali di quest’ultima, con la conseguenza che ove esso risulti privo di qualsiasi collegamento con il destinatario, il vizio di cui sarebbe affetta la notificazione dovrebbe essere quello più lieve della nullità. Configurandosi una nullità, in luogo dell’inesistenza, della notifica, la costituzione in giudizio della parte avrà efficacia sanante in via retroattiva ex art. 156, comma 3, c.p.c., dal momento che essa dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo sotteso alla notificazione di un atto, quello, cioè, di portare quest’ultimo a conoscenza della controparte onde consentirle il pieno esercizio delle prerogative difensive. La costituzione della …. INC Comics con il ministero del difensore al quale il ricorso è stato notificato sana dunque la nullità della notifica e consente di ritenere integro il contraddittorio.

    Quanto infine all’eccezione relativa alla vocatio in ius di una sola società con nome unico rispetto alle due che in realtà sono sottoscrittrici del contratto, quanto alla …. INC Comics Inc. nuovamente la sua costituzione in giudizio è sufficiente a sanare l’inesatta indicazione contenuta nel ricorso, quanto invece alla … Pubblications Inc. la difesa della ricorrente ha rinunciato alle domande nei suoi confronti con la conseguenza che non vi è più interesse a provvedere all’instaurazione del regolare contraddittorio nei suoi confronti.

    Venendo al merito della vicenda, deve ritenersi che la ricorrente non abbia dimostrato il fumus boni iuris necessario all’accoglimento del ricorso.

    Ed invero, essa fonda le sue istanze cautelari sulla base di un diritto ad un periodo di sell-off – che le consentirebbe di continuare a sfruttare commercialmente il diritto d’autore di cui era licenziataria, vendendo le rimanenze che ha in magazzino – illegittimamente negato dalla …. INC Comics Inc.

    Orbene, pur essendo pacifico tra le parti che nel contratto ormai cessato non vi fosse alcun riferimento ad un periodo di sell-off, tuttavia, secondo gli usi, all’atto della fine del rapporto, le parti possono considerarsi onerate a trovare una ragionevole soluzione in ordine al destino delle rimanenze di magazzino della ex licenziataria, che non lasci a carico della stessa tutti gli effetti di una prudenziale organizzazione delle scorte ed allo stesso tempo non interferisca con ipotetici nuovi contratti di licenza che la licenziante ritenga di stipulare per i medesimi prodotti. Tale conclusione è imposta dalla applicazione della regola generale dell’obbligo di buona fede e correttezza nell’esecuzione (anche  finale) del contratto ex art. 1375 cc. (Cass. n. 5348/2009; Cass. n. 15476/2008) costituente un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica (Cass. n. 3462/2007). Tale principio deve essere inteso “come una specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall’art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge; in questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, l’assetto, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. Il criterio della buonafede costituisce, quindi, uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo – anche in senso modificativo o integrativo – dello statuto negoziale; e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi (Cass. n. 23726/2007). Il giudice, quindi, nell’interpretazione secondo buonafede del contratto, deve operare nell’ottica dell’equilibrio fra i detti interessi” (così Cass. 20106/09; conf. Cass. 29/9/01)”; secondo la giurisprudenza di merito, il Giudice, “anche in assenza di specifica previsione contrattuale in ordine alla sorte delle rimanenze, in applicazione del principio di buona fede e correttezza potrebbe ritenere l’esistenza di un onere per i contraenti di provvedere in tal senso, definendo -previo controllo in contraddittorio di entità e stato delle giacenze di magazzino- quale ne possa essere la sorte di collocazione sul mercato (salvo la licenziante intenda provvedere al riacquisto) che non pregiudichi comunque valutazione ed appetibilità commerciale del segno licenziato (come avverrebbe ove il mercato fosse inondato di prodotti fallati a prezzo vile)”. ( cfr. Tribunale di Milano Tribunale Sez. spec. Impresa – Milano, 02/04/2014, n. 4510). Chiaramente nel definire l’entità e la portata di tale obbligo integrativo a carico di entrambe le parti imposto dai doveri di buona fede, il giudice non può prescindere dalle circostanze del caso concreto, quali la durata del rapporto, e le aspettative di prosecuzione, il soggetto che ha inviato la disdetta, i tempi della stessa in relazione alla possibilità di adeguare l’organizzazione imprenditoriale del licenziatario (ed anche, in parte, del licenziante). Nel caso di specie dall’esame della documentazione prodotta da entrambe le parti attinente alla fase finale del rapporto contrattuale e i mesi immediatamente successivi emerge che :

    – con missiva del 24 gennaio 2020 la …. INC  Comics  Inc comunicava formalmente alla …. EDIZIONI S.R.L.   che, come previsto nel contratto di Licenza n. 2875 sottoscritto fra …. INC COMICS e … PUBLICATIONS, INC. (unitamente “…. INC”) e …. EDIZIONI S.R.L.   S.r.l. (“…. EDIZIONI S.R.L.  ”) il 7 giugno 2011, come modificato, la scadenza era al 31 marzo 2020. Chiedeva quindi la restituzione dei materiali riprodotti per le Edizioni Licenziate nel possesso o altrimenti nella disponibilità dell’Editore, nonché l’invio di un rendiconto certificato con indicazione del numero di copie della delle Edizioni Licenziate esistenti unitamente a una descrizione di tutti  i  relativi  materiali  promozionali  e  pubblicitari  ad essi relativi di cui vi sia una quantità rilevante. Nella misura in cui l’Editore abbia restanti scorte di Edizioni Licenziate, …. INC autorizzava un periodo di svendita (sell-off) della durata di un anno e quindi siano al 31 marzo 2021, espressamente subordinandolo all’invio da parte del Produttore di un piano di sell-off per tali scorte e alla preventiva approvazione scritta di tale piano da parte di …. INC.

    – Con mail del 29/1/2020 la ricorrente rispondeva alla comunicazione della …. INC Comics Inc rappresentando di essere in una fase di ristrutturazione che ha comportato importanti cambiamenti strutturali tutti comunicati alla stessa …. INC da un lato e dall’altro lato con un piano di rientro in corso con …. INC che è stato regolarmente seguito nel 2019 con la scadenza del marzo 2020; inoltre rappresentava che il breve preavviso ( 5 mesi) dell’intenzione di non rinnovare il contratto, trasferendo le sue licenze al principale concorrente di …. EDIZIONI S.R.L.   (…. S.p.a.) le impediva qualsiasi possibilità di ristrutturazione non solo  nelle attività editoriali (altri titoli da pubblicare) ma anche perché le banche senza una licenza attiva non sono più flessibili e bloccano tutte le garanzie date a protezione delle diverse esposizioni. Chiedeva pertanto, al fine di poter evitare il fallimento, gestire i creditori, ed avere una minima possibilità di continuare la ristrutturazione, di avere i 4 anni di sell-off necessari a vendere il magazzino a sconti di mercato (un ulteriore imposizione di …. INC, che impedisce di fare sconti aggressivi) per raggiungere una quota di 2 milioni, il minimo necessario a iniziare un piano di rientro (incluso di quanto dovuto alla stessa …. INC) e la possibilità di continuare a produrre per il nord Europa ( che vale fra il 5% e il 10% del fatturato complessivo generato dal vecchio contratto) a fronte di una garanzia economica a valere su un pagamento anticipato. Ricordava alla …. INC Comics che le rimanenze in magazzino valevano circa 30 milioni di euro di prezzo di copertina per costo netti di produzione di 6 milioni di euro e, per questo, 2.000/2.500.000 sono un valore raggiungibile in un tempo lungo seguendo le regole di mercato come determinate da …. INC. Stigmatizzava la condotta della …. S.p.a. che, nelle more di tale situazione, annunciava al mercato di essere il nuovo licenziatario della …. INC Comics Inc.. Infine, ribadiva che l’offerta della …. INC, al termine di una lunga trattativa, con cui si riduceva il periodo di vendita (fra l’altro sempre legato agli sconti di mercato) del magazzino a solo un anno, era totalmente insufficiente a consentire il raggiungimento della somma necessaria a evitare il fallimento, con l’obbligo di distruggere definitivamente l’intero magazzino.

    –              Con missiva del 21/2/ 2020, la …. EDIZIONI S.R.L.   rappresentava l’incertezza in ordine alla pubblicazione dei fumetti e libri di …. INC non avendo la possibilità di pagare le tipografie.

    –              Con mail del 3/3/2020 la …. INC rilevava in merito alle contestazioni sollevate dalla …. EDIZIONI S.R.L.   nella sua corrispondenza: 1) che i termini e le condizioni del contratto erano stati negoziati tra le parti ed erano in linea con quelli abitualmente applicati a editori licenziatari in altri paesi 2) che negli ultimi 3 anni, …. EDIZIONI S.R.L.   non aveva adempiuto ai suoi obblighi di pagamento nei confronti di …. INC, la quale aveva accettato una serie di nuovi piani di pagamento, ripetutamente violati dalla …. EDIZIONI S.R.L.   con la conseguenza che la predetta società aveva accumulato un debito nei confronti della licenziante pari a $ 860.000. 3) che essa non aveva né l’obbligo di rinnovare l’accordo né di di concedere a …. EDIZIONI S.R.L.   alcun periodo di sell-off alla scadenza del contratto. 4) che, se concesso, la durata di un periodo di sell- off nell’ambito editoriale era pari a 6-12. 5) che un periodo di 3 o 4 anni, come richiesto da …. EDIZIONI S.R.L.  , sarebbe un periodo di sell-off di durata straordinariamente e irragionevolmente lunga 6) che essendo …. EDIZIONI S.R.L.   in forte difficoltà, essa non sarebbe in grado di smaltire le sue scorte anche qualora le fosse concesso un periodo di sell-off di tre anni. 6) pertanto in ragione del sostanziale e non sanabile inadempimento da parte della …. EDIZIONI S.R.L.   all’obbligo di versare quanto dovuto nei termini previsti, …. INC comunicava la risoluzione immediata del contratto, come ivi previsto, per inadempimento non sanabile dell’Editore.

    –              Seguiva una diffida del 22/4/2020 della …. INC alla …. EDIZIONI S.R.L.   ritirare immediatamente e a riconsegnare a …. INC ogni e qualsiasi pubblicazione o materiale relativo alle Opere …. INC ancora in circolazione e/o nella disponibilità di terzi ed a inviare a …. INC una lista di eventuali Materiali che …. EDIZIONI S.R.L.   non sia riuscita a ritirare dalla circolazione e/o da soggetti terzi detentori, fornendo la certificazione attestante l’avvenuta distruzione di tutto l’inventario rimanente relativo alle Licensed Editions, nonché di tutti i materiali promozionali e pubblicitari; di inviare immediatamente un resoconto finale della situazione debitoria di …. EDIZIONI S.R.L.  , unitamente al resoconto finale delle somme dovute a …. INC, corrispondendo quanto ancora dovuto

    –              ancora con missiva del 6/5/2020 l’avv. …, in nome e per conto della …. INC Comics inc, in risposta ad una missiva della …. EDIZIONI S.R.L.   del 25/4/2020 (che non è stata allegata agli atti del procedimento) contestando le accuse di malafede mosse dalla …. EDIZIONI S.R.L.   ribadiva come la ricorrente non aveva mai adempiuto alle richieste di …. INC, né si è mai dichiarata disponibile a farlo, che essa non aveva più legittimazione a sfruttare, in qualsiasi modo, pubblicazioni e materiali di proprietà di …. INC con la conseguenza che i distributori aventi causa da …. EDIZIONI S.R.L.   non erano più legittimati a proseguire nell’attività di distribuzione; chiedeva informazioni sul ricorso che la …. EDIZIONI S.R.L.   diceva di aver proposto in Tribunale ( cioè il presente giudizio) ed instava ancora una volta per ottenere le informazioni relative al valore delle opere in magazzino, al metodo di calcolo, al titolo giuridico per cui il liquidatore riteneva che il magazzino non potesse essere restituito.

    Tanto premesso, emerge chiaramente dalle trattative intercorse tra le parti nei mesi che hanno preceduto l’introduzione del procedimento cautelare, che la …. INC Comics aveva formulato una proposta di sell-off per la durata di un anno a beneficio della …. EDIZIONI S.R.L.   ponendo delle condizioni ( di informativa, di sconti da applicare, di mercato di vendita) che, in ragione dello stato della società …. EDIZIONI S.R.L.   , come dalla medesima dichiarato (impossibilità di pagare i soggetti necessari al procedimento di pubblicazione, stampa e distribuzione delle opere) non possono considerarsi, per quello che emerge dagli atti e nei limiti della cognizione sommaria che caratterizza il giudizio cautelare, contrarie a buona fede. Al contrario, la lettura della corrispondenza evidenzia che la …. EDIZIONI S.R.L.   ha ritenuto irricevibile la proposta della …. INC di un periodo di sell-off di durata annuale, assolutamente conforme agli usi, in ragione della necessità, per l’esposizione debitoria e la quantità di rimanenze nel magazzino – il cui valore peraltro è stato indicato dalla ricorrente senza alcun riferimento al relativo criterio di stima – di un periodo più lungo stimato dalla …. EDIZIONI S.R.L.   in un quadriennio.

    Non si ritiene pertanto integrato il fumus boni iuris con riferimento alle domande della ricorrente, atteso che non vi è stata revoca da parte di …. INC Comics di un periodo di sell-off per il quale era stato raggiunto un accordo, avendo, piuttosto, la …. EDIZIONI S.R.L.   manifestato il suo disaccordo alla previsione di un periodo annuale alle condizioni indicate dalla …. INC in una fase precedente, e cioè durante le trattative, ritenendo per lei necessario un periodo di quattro anni; ne discende che non possono essere adottati né il sequestro giudiziario ( cessato il contratto, la …. EDIZIONI S.R.L.   non ha più diritto a sfruttare commercialmente e quindi a vendere i libri ed i fumetti già prodotti ma comunque oggetto della licenza, né l’assenza del periodo di sell- off, per quanto sinora detto, può considerarsi contrario a buona fede), né l’inibitoria nei confronti della …. S.p.a., che allo stato attuale legittimamente esercita i diritti connessi al contratto di licenza stipulato con …. INC Comics.

    Le ulteriori domande – relative all’accertamento del diritto di …. EDIZIONI S.R.L.   ad ottenere da …. INC un corrispettivo per i costi sostenuti per produrre i fumetti che costituiscono le scorte in suo possesso e quelli già in stampa e di accertare i danni causato dai comportamenti di …. INC a fine rapporto ed a chiedere la sua condanna alla corresponsione del conseguente risarcimento e di accertare i danni causati a …. EDIZIONI S.R.L.   dai comportamenti sinergici di …. INC e di …. S.p.a. Comics ed a chiedere la condanna delle predette società alla corresponsione del conseguente risarcimento – trattandosi di domande a contenuto patrimoniale (diritto al corrispettivo, diritto al risarcimento dei danni) non sono assolutamente pertinenti ad una controversia sulla proprietà e pertanto inidonee ad essere valutate ai fini della verifica della sussistenza del fumus bonis iuris con riferimento al sequestro giudiziario richiesto.

    Quanto alla richiesta provvedimento ex art. 700 c.p.c. di inibitoria alla pubblicazione e messa in vendita in veste singola o in albi speciali e/o antologie dei fumetti pubblicati e stampati per …. INC rientranti nelle scorte di magazzino di …. EDIZIONI S.R.L.   nei confronti di …. S.p.a. S.p.a., deve rilevarsi come l’incontestata risoluzione del contratto di licenza tra la …. EDIZIONI S.R.L.   e …. S.p.a. e la verifica sommaria, effettuata in questa sede, della correttezza della condotta contrattuale della licenziataria anche nella fase finale del contratto e per la previsione del periodo di sell-off, nei termini supra indicati, per un verso priva la …. EDIZIONI S.R.L.   della legittimazione a richiedere tale tipo di tutela non essendo più titolare della relativa licenza e per altro verso induce a ritenere insussistente la condotta “sinergica” della …. INC e della …. S.p.a.  causativa di danno.

    Conclusivamente, per le motivazioni esposte, il ricorso va rigettato.

    Parimenti non può trovare accoglimento la condanna formulata da entrambe le resistenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

    In via generale ed astratta, il presupposto per l’applicabilità della predetta norma, nel rispetto del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie, è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave. In particolare, si richiede: a) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza (totale), con la conseguente condanna alle spese; b) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, c) il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore. L’ampia formulazione del comma 3 consente, inoltre, al giudice di emettere condanna anche d’ufficio della parte soccombente (e quindi a prescindere da una specifica domanda in tal senso) al pagamento, a favore della controparte, di una “somma equitativamente determinata” e quindi sganciata dalla prova del quantum del danno riportato dalla parte vittoriosa. Quanto al regime probatorio, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale è richiesta la prova, incombente sulla parte istante, sia dell’an e sia del quantum debeatur, o comunque, essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi devono  in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, non avendo le resistenti dimostrato né l’elemento soggettivo e  tantomeno quello oggettivo della invocata responsabilità richiesta genericamente senza indicazione degli elementi costitutivi, la relativa istanza va rigettata.

    La ricorrente va condannata, in applicazione del principio della soccombenza alla refusione delle spese di giudizio nei confronti delle resistenti.

    pqm

    il Tribunale sul ricorso ex art 670 e 700 cp.c. proposto nell’interesse di …. EDIZIONI S.R.L.   EDIZIONI S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t, così decide:

    –              Rigetta il ricorso;

    –              Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio a beneficio delle resistenti che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5535,00 per ciascuna delle parti, oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA se dovute.

    Si comunichi.

    Napoli il 29/7/2020

    Il Giudice

    Dott. Viviana Criscuolo

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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