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Analisi sul Decreto del Ministro della Giustizia del 13 aprile 2021 afferente lo svolgimento dell’esame di stato per l’accesso alla professione forense

    Con il decreto del Ministro della Giustizia 13 aprile 2021, rubricato “Nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – Sessione 2020” (pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 89 del 14 aprile 2021), è stata fissata la data di inizio del suddetto esame e sono state precisate le modalità di svolgimento delle prove orali.

    La prima prova orale, ai sensi dell’art. 1, ha inizio a partire dal 20 maggio 2021.

    La Commissione centrale, alla luce dell’art. 2, procede entro 5 giorni dalla pubblicazione del sopraindicato decreto ad abbinare mediante sorteggio le Corti d’appello, assegnando ogni Corte che dovrà esaminare i candidati a quelle della sede della prova di esame (individuata in base al distretto della Corte d’appello in cui il candidato ha svolto il periodo di tirocinio). Entro lo stesso termine la Commissione comunica alle Corti d’appello l’esito dell’abbinamento.

    Il sorteggio ed il relativo abbinamento tra le sedi avvengono entro le seguenti fasce, che includono le sedi con un numero tendenzialmente omogeneo di candidati:

    • Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano) con n. 35 sottocommissioni;
    • Fascia B (Corti di appello di Bologna, Catania, Catanzaro, Palermo e Venezia) con n. 12 sottocommissioni;
    • Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno e Firenze) con n. 9 sottocommissioni;
    • Fascia D (Corti di appello di Lecce, Brescia, Genova, Ancona, Cagliari, L’Aquila, Messina e Reggio Calabria) con 5 sottocommissioni;
    • Fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Trento e Trieste) con n. 3 sottocommissioni.

    Entro dieci giorni dalla comunicazione degli abbinamenti sorteggiati, sulla base dell’elenco dei candidati ammessi all’esame, trasmesso a cura delle diverse Corti di appello abbinate, il Presidente di ogni Corte di appello che esaminerà i candidati procede al sorteggio delle sottocommissioni davanti alle quali ciascun candidato dovrà sostenere la prima prova orale, estraendo a sorte la lettera dell’alfabeto che determinerà l’ordine di svolgimento della prova.

    Ultimate le operazioni di sorteggio, le sottocommissioni predispongono i calendari di esame, previo concerto con la Corte di appello assegnata per verificare la disponibilità dei locali presso cui svolgere le singole prove.

    Una volta conclusa la fase di sorteggio e di perdisposizione dei calendari di esame, verranno inserite nell’area personale di ciascun candidato le informazioni relative al luogo, alla data ed all’orario di svolgimento della prima prova orale, almeno 20 giorni prima della data stabilita. Tale inserimento di dati vale a tutti gli effetti come comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto legge n. 31 del 2021[1].

    È garantita, ai sensi dell’art. 3, la pubblicità delle sedute di esame della prima prova orale (che si svolgono con la modalità di collegamento da remoto) mediante la possibilità di collegamento in contemporanea da parte di tutti i candidati e dei soggetti terzi che ne facciano richiesta all’Amministrazione entro il limite di 40 partecipanti[2].

    È sempre consentita la partecipazione degli ispettori nominati con decreto del Ministro della Giustizio 25 marzo 2021.

    La gestione dell’aula virtuale in cui si svolge la prova è affidata al Presidente della commissione o ad altro membro dallo stesso delegato.

    Il Presidente, all’orario fissato per l’inizio della seduta, apre l’aula virtuale ed attende per un tempo massimo di dieci minuti al fine di consentire il collegamento del candidato da esaminare.

    L’audio-video registrazione della seduta è vietata.

    Durante lo svolgimento della discussione il candidato deve mantenere attivi microfono e telecamera e non può essere utilizzata la messaggistica istantanea della riunione nel corso di tutta la durata dell’esame.

    Terminata la discussione, i commissari abbandonano l’aula virtuale dell’esame e si riuniscono in Camera di consiglio in una diversa aula virtuale al fine di decidere il voto da attribuire al candidato.

    A conclusione della deliberazione, i commissari si ricollegano nell’aula virtule utilizzata per la discussione e comunicano il risultato della prova.

    La pubblicità della seduta riguardante la seconda prova orale, nel caso di svolgimento in presenza, è garantita mediante l’accesso e la permanenza nei locali a ciò adibiti del candidato e di altri soggetti, nel rispetto delle misure di accesso e permanenza ai locali, disciplinati nel suddetto decreto, e delle disposizioni impartite dal Capo dell’Ufficio giudiziario in cui si svolge la prova. Nel caso in cui la seconda prova orale si svolga con modalità di collegamento da remoto si applicano le disposizioni previste per la prima prova orale.

    L’accesso ai locali adibiti per lo svolgimento delle prove attraverso il collegamenro da remoto, ai sensi dell’art. 4, è consentito esclusivamente ai candidati ed al personale amministrativo incaricato allo svolgimento delle funzioni di segretario e dei compiti di vigilanza.

    Onde evitare assembramenti, ogni candidato è tenuto a presentarsi presso la sede di svolgimento della prova 15 minuti prima dell’orario di convocazione e deve lasciare la sede al termine dell’esame.

    Durante la permanenza nei locali, il candidato deve indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e deve rispettare il distanziamento di almeno due metri da altri soggetti. Nel corso della discussione, sulla base delle condizioni ambientali, il Presidente della sottocommissione può autorizzare il candidato a rimuovere il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

    Non è consentito l’accesso ai locali di esame ai candidati che hanno una temperatura corporea superiore a 37,5° o sintomi compatibili con l’infezione da COVID-19[3]

    Qualora il candidato, secondo l’art. 5, non intenda sostenere le prove di esame deve formalizzare la rinuncia alla domanda di ammissione collegandosi al sito del Ministero della Giustizia «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni», accedendo al sistema con le credenziali in suo possesso.      La rinuncia alla domanda di partecipazione va redatta compilando l’apposito modulo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto ministeriale.     Inoltre, ai sensi dell’art. 6, per l’indicazione delle materie di esame scelte per la prima e la seconda prova orale, il candidato deve accedere, con le credenziali già in suo possesso, all’area personale e compilare l’apposito modulo.     Nel caso in cui il candidato ometta di comunicare le materie prescelte per le due prove orali nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, tale omissione è considerata come rinuncia alla domanda di partecipazione.     Fermo restando che la seconda prova orale deve durare almeno 45 minuti e non più di 60 minuti, ai sensi dell’art.7, la durata effettiva della stessa deve essere determinata dalla sottocommissione sulla base dei criteri di ragionevolezza ed equità.     Infine, alla luce dell’art. 8, la rimodulazione della composizione delle commissioni già nominate con il decreto del Ministro della Giustizia 20 gennaio 2021 e la nomina delle ulteriori sottocommissioni d’esame sono disposte in conformità al successivo allegato 1 che è parte integrante del decreto ministeriale 13 aprile 2021 e del quale sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia.

    A cura del dott. Francesco Allocca.

     

    [1]A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, è data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali”.

    [2] Il presidente della sottocommissione ha comunque la facoltà di ammettere ulteriori partecipanti, purchè ciò non pregiudichi la funzionalità del collegamento telematico.

    [3] In tali casi si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, comma 7, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, ossia “In caso di positività al virus COVID-19, di sintomatologia compatibile con l’infezione da COVID-19, quarantena o isolamento fiduciario, il candidato può richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l’istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell’impedimento”.

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