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TAR Napoli – VIII Sezione – Sent. n. 2638/2021

    Urbanistica – condono edilizio ex. L. n. 326/2003 – improcedibilità dell’istanza per carenza documentale. 

    La carenza documentale di una domanda di condono edilizio ex. L. n. 326/2003 può dare luogo ad una declaratoria di improcedibilità dell’istanza soltanto laddove la P.A. abbia preventivamente formulato al soggetto interessato una espressa e specifica richiesta di integrazione della documentazione necessaria, assegnandogli un termine perentorio per provvedere. Pertanto, l’inottemperanza a tale richiesta determina la legittima chiusura della pratica e costituisce legittimo motivo di diniego della concessione edilizia in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 4, L. n. 724/1994, così come modificato dall’art. 2, comma 37, della L. n. 662/96.

    Impugnativa del cd. provvedimento plurimotivato – inammissibilità per carenza d’interesse. 

    Nell’ipotesi in cui il provvedimento impugnato sia fondato su di una pluralità di autonomi motivi (c.d. provvedimento plurimotivato), il rigetto della doglianza volta a contestare una delle sue ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle (ulteriori) doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato.

    Motivazione per relationem del provvedimento amministrativo – legittimità del provvedimento in ipotesi di omessa allegazione degli “altri” atti.

    Nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia motivato per relationem, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L. n. 241/1990, con riferimento ad altri atti dell’Amministrazione, non sussiste l’obbligo della P.A. di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato. Sicché la loro omessa allegazione o immediata disponibilità per l’interessato non è tale da incidere sulla legittimità del provvedimento finale, potendo semmai valere in sede di errore scusabile per la rimessione in termini ai fini di una loro impugnazione.

    Omesso preavviso di rigetto ex. art. 10-bis L. n. 241/1990 – natura vincolata del provvedimento di diniego alla domanda di condono edilizio ex. L. n. 326/2003.

    La violazione dell’art. 10-bis della L n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto della domanda di condono edilizio ex. L. n. 326/2003 non comporta l’illegittimità (per violazione di norme sul procedimento) del provvedimento di diniego in quanto, avendo lo stesso natura essenzialmente vincolata, nei suoi confronti trova applicazione l’art. 21 octies, co. 2, L. n. 241/1990, in forza del quale non è annullabile il provvedimento, avente natura vincolata, il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    Massima a cura dell’avv. Marco Mesca.

    * * *

    Pubblicato il 23/04/2021

    02638/2021 REG.PROV.COLL.

    03788/2018 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Ottava)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3788 del 2018, proposto da OMISSIS, in proprio e quale avente causa della de cuius OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, quali eredi della de cuius OMISSIS, rappresentati e difesi dall’avv. OMISSIS, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS in OMISSIS, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    contro

    Comune di OMISSIS, Dirigente Settore Urbanistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS in OMISSIS, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    per l’annullamento

    “a) del provvedimento datato 10.07.2018, prot. n. 10600, notificato il 13.07.2018, con il quale il Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di OMISSIS ha disposto il rigetto della “Richiesta in sanatoria per abusi edilizi” presentata dai sig.ri OMISSIS e OMISSIS in data 14 marzo 2004, avente protocollo n. 13291”;

    1. b) degli atti tutti connessi in preordine e conseguenza; in particolare: aa) del verbale n. 1/18 del 08.05.2018 della Commissione “condono” del Comune di OMISSIS; bb) della relazione tecnica istruttoria, di cui si sconoscono gli estremi identificativi, non indicata nel provvedimento impugnato.”

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di OMISSIS;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 – tenutasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 – la dott.ssa Rosalba Giansante;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO e DIRITTO

    Con il presente ricorso, ritualmente notificato il 17 settembre 2018 e depositato il 5 ottobre 2018, OMISSIS, in proprio e quale avente causa della de cuius OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, quali eredi della de cuius OMISSIS, hanno chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 10600 del 10 luglio 2018, notificato il 13 luglio 2018, con il quale il Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di OMISSIS ha disposto il rigetto della richiesta di sanatoria per abusi edilizi presentata da OMISSIS e OMISSIS in data 14 marzo 2004, assunta al protocollo comunale n. 13291, nonché degli altri atti indicati in epigrafe.

    A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

    Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di OMISSIS; parte resistente dopo aver richiamato l’art. 36 del d.P.R. 380/2001 che disciplina l’accertamento di conformità ha eccepito che nel caso di specie si sarebbe formato il silenzio rigetto, non impugnato da parte ricorrente, ha dedotto, comunque, l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.

    Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e parte ricorrente ha prodotto una memoria di replica nella quale ha sostenuto che gli scritti difensivi di parte resistente consisterebbero in una motivazione postuma; inoltre nel caso di specie il diniego impugnato non riguarderebbe una istanza di accertamento di conformità ma un permesso di costruire in sanatoria per condono.

    All’esito dell’udienza pubblica del 7 ottobre 2020 questa Sezione, con ordinanza n. 4402 del 12 ottobre 2020,

    RITENUTO necessario, al fine del decidere, acquisire: 1) la documentazione integrativa prodotta da parte ricorrente in allegato alla nota datata 18 dicembre 2015, assunta al protocollo comunale del Comune di OMISSIS in data 29 dicembre 2015; 2) tutta la documentazione esaminata dalla Commissione Condono nel corso dell’istruttoria conclusasi con il verbale n. 1/2018 dell’8 maggio 2018, espressamente richiamato nel provvedimento di diniego prot. n. 10600 del 10 luglio 2018, oggetto di impugnazione, nonché lo stesso verbale;

    RITENUTO che all’incombente istruttorio dovranno provvedere, rispettivamente, la parte più diligente in riferimento alla documentazione sopra specificata di cui al n. 1), tenuto conto che, contrariamente a quanto rappresentato da parte ricorrente nel foliario del 5 ottobre 2018 in ordine all’avvenuto deposito in giudizio di tale documentazione integrativa in allegato alla suddetta nota datata 18 dicembre 2015, essa non risulta prodotta e il Comune di OMISSIS relativamente al n. 2) mediante il deposito della documentazione stessa secondo le modalità previste dal processo amministrativo telematico entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla sua notificazione (ove antecedente).”,

    ha ordinato a parte ricorrente e al Comune di OMISSIS di adempiere all’incombente istruttorio nei suddetti modi e termini ed ha rinviato la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 10 marzo 2021.

    Parte resistente e parte ricorrente hanno prodotto documentazione, in esecuzione della suddetta ordinanza.

    Parte ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza e note di udienza chiedendo il passaggio in decisione allo stato degli atti del giudizio. Anche parte resistente ha depositato note di udienza chiedendo il passaggio in decisione.

    All’udienza del 10 marzo 2021 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

    Il Collegio deve innanzitutto respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune resistente per la mancata impugnazione del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria, per la risolutiva circostanza che, contrariamente a quanto prospettato da parte resistente, nel caso di specie non è stata presentata un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ma un’istanza di condono ex L. n. 326/2003, come peraltro risulta anche dallo stesso provvedimento impugnato che richiama la suddetta legge statale nonché la relativa L.R. n. 10/ 2004.

    Passando al merito, parte ricorrente a sostegno del gravame ha dedotto le seguenti censure:

    1. A) Violazione ed errata applicazione della legge n. 326/2003 e della legge Regione Campania n. 10/2004, violazione della legge n. 241/1990, violazione dei principi generali del diritto in tema di atto e di procedimento amministrativo, violazione degli artt. 3, 42 e 97 della Carta Costituzionale, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.

    I ricorrenti lamentano il difetto di istruttoria e la violazione del giusto procedimento. In particolare nel caso in esame il provvedimento impugnato sarebbe privo degli obbligatori elementi indicativi della necessaria preventiva istruttoria e sarebbe stato violato l’obbligo di motivazione.

    1. B) Violazione ed errata applicazione della legge n. 326/2003 e della legge Regione Campania n. 10/2004 e del d.P.R. n. 380/2001, violazione della legge n. 241/1990, violazione degli artt. 3, 42 e 97 della Carta Costituzionale, violazione dei principi generali del diritto in tema di atto e di procedimento amministrativo, eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.

    I ricorrenti, premesso che nel verbale n. 1/2018, riportato in corsivo nel provvedimento gravato, la Commissione ha affermato che: “- A carico degli istanti è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, n. 309/97, ai sensi dell’art. 20, L. 47/85; – Sulle opere abusive grava ordinanza di demolizione n. 53 del 08/08/96 e successivo verbale di inottemperanza del 05/02/97; ordinanza di demolizione n. 27 del 12/03/97 e successivo verbale di inottemperanza n. 83 del 30/03/98; – La demolizione non aveva luogo, come rilevato dai citati verbali, levati dalla Polizia Municipale, e pertanto, secondo quanto disposto dall’alt. 31 c. 3 e 4 del DPR 380/2001, il bene da condonare, già acquisito ex lege poteva essere trascritto in favore del Comune di OMISSIS;”, lamentano che le conclusioni alle quali è giunta la Commissione condono sarebbero errate in quanto l’esistenza di una sentenza penale di condanna per abuso edilizio, e conseguente ordine giudiziale di demolizione dell’opera abusiva, non osterebbero al rilascio del permesso di costruire in sanatoria e con la presentazione della domanda di condono le ordinanze n. 53/1996 e n. 27/1997 sarebbero divenute inefficaci.

    1. C) Violazione ed errata applicazione della legge n. 326/2003 e della legge Regione Campania n. 10/2004, violazione ed errata applicazione del d.P.R. n. 380/2001, violazione della legge n. 241/1990, degli artt. 3, 42 e 97 della Carta Costituzionale, violazione dei principi generali del diritto in tema di atto e di procedimento amministrativo, eccesso di potere, difetto di istruttoria.

    In riferimento all’ulteriore motivo posto a fondamento del diniego, concernente la carenza della documentazione inviata, i ricorrenti assumono di avere prodotto documentazione con la nota del 18 dicembre 2015, assunta al protocollo comunale in data 29 dicembre 2015, contenente il seguente analitico elenco dei documenti depositati in allegato: N.ro due marche da bollo euro 14,62; Titolo di proprietà; Casellario giudiziale; Grafici di rilevo; Relazione tecnica illustrativa; Perizia asseverata; Rilievo fotografico; Certificazione catastale e planimetrie catastali; Certificazione comprovante l’epoca dell’abuso (o atto sostitutivo notorio); Attestazione versamenti Oblazione; Attestazione versamenti Oneri Concessori; Copia conforme dei titoli abilitativi pregressi; Attestazione versamento ICI/IMU; Attestazione versamento TARSU. In merito all’avvenuta acquisizione della documentazione agli atti comunali parte ricorrente richiama la giurisprudenza alla luce della quale si tratterebbe di un atto pubblico di fede privilegiata avente la funzione di certificare la certezza legale dell’avvenuta ricezione, sia di garantire la conoscenza effettiva da parte dell’organo procedente.

    Relativamente alla contestazione secondo cui “… le somme a titolo oblativo non sono congrue alle tipologie degli abusi commessi”, ad avviso di parte ricorrente si tratterebbe di una motivazione del tutto generica; secondo i ricorrenti sarebbe stata necessaria una specifica contestazione con indicazione non solo della presunta diversa quantificazione delle somme che, secondo la Commissione, sarebbero state dovute, ma anche delle eventuali modalità di calcolo, dopo aver chiarito e specificato i motivi del dissenso.

    1. D) Violazione ed errata applicazione della legge n. 326/2003 e della legge Regione Campania n. 10/2004, del d.P.R. n. 380/2001, violazione della legge n. 241/1990, degli artt. 3, 42 e 97 della Carta Costituzionale, violazione dei principi generali del diritto in tema di atto e di procedimento amministrativo, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria in quanto non sarebbe stato loro notificato l’obbligatorio preavviso di rigetto della istanza.

    Le censure sono in parte infondate ed in parte inammissibili.

    Occorre premettere che nel provvedimento impugnato prot. n. 10600 del 10 luglio 2018, con cui è stato disposto il rigetto della richiesta di sanatoria per abusi edilizi presentata da OMISSIS e OMISSIS in data 14 marzo 2004, assunta al protocollo comunale n. 13291, il Comune resistente ha rappresentato: “…preso atto del procedimento condotto dalla commissione condono, appositamente istituita per l’istruttoria delle istanze di condono presentate ai sensi della L. n. 326 del 24-11-2003, al fine di verificarne l’ammissibilità e al fine di curare l’intera istruttoria finalizzata all’eventuale rilascio dei relativi permessi in sanatoria, conclusosi con verbale n. 1/18 del 08-05-2018, dal quale risulta: .. omissis “non risultano invece effettuati i versamenti in relazione agli oneri concessori dovuti:

    Considerato che:

    Nella domanda non è riportato con chiarezza e come per legge il quadro di calcolo delle somme dovute a titolo di oblazione e degli oneri concessori;

    Manca la dichiarazione certificata sull’epoca dell’abuso;

    Manca la documentazione fotografica come prescritto per legge;

    Manca perizia giurata a firma di tecnico abilitato sullo stato delle opere e sull’entità dell’abuso. Rilevato inoltre

    A carico degli istanti è stata pronunciata sentenza dl condanna, passata in giudicato, n. 309/9.1 sensi dell’art. 20 L. 47/85;

    Sulle opere abusive grava ordinanza di demolizione n. 53 del 08/08/96 e successivo verbale di inottemperanza del 05/02/97; ordinanza di demolizione n. 27 del 12/03/97 e successivo verbale di inottemperanza n. 83 del 30/03/98;

    La demolizione non aveva luogo, come rilevato dai citati verbali; levati dalla Polizia Municipale, e pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 31 c. 3 e 4 del DPR 380/2001, il bene da condonare, già acquisito ex lege poteva essere trascritto in favore del Comune di OMISSIS;

    Le somme versate titolo oblativo non sono congrue alle tipologie degli abusi commessi;

    Considerato inoltre che

    La commissione ha verificato la documentazione a corredo della pratica ivi compreso le dichiarazioni allegate sia da/la ditta intestataria che dal tecnico di sua fiducia,…….

    tutto quanto premesso e considerato, visti gli atti e

    PER QUANTO SOPRA

    I sottoscritti tecnici concordano nel dichiarare non procedibile la istanza di P. d. C. in sanatoria.”.

    Il Collegio evidenzia innanzitutto che la legge n. 662/1996 (art. 2, comma 37) ha introdotto, tra le cause di improcedibilità e diniego delle domande di condono ex L. n. 724-94, il tardivo deposito dell’integrazione documentale oltre novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune.

    Infatti, “la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione”.

    La stessa causa di improcedibilità vige anche per le domande presentate ai sensi del condono edilizio ex L. n. 326/2003, come nel caso di specie, il quale richiama e rinvia alle stesse procedure di cui alla L. n. 47/1985 e L. n. 724/1994 tramite i commi 25, 38 e 40 dell’art. 32 D.L. n. 269/2003 convertito con modifiche in L. n. 326/2003 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 12 marzo 2020, n. 1766).

    Il carattere perentorio del termine assegnato per ottemperare alla richiesta d’integrazione documentale della pratica di condono è stato più volte affermato dal Consiglio di Stato: «a fronte di una domanda di condono edilizio incompleta, ove l’Amministrazione richieda all’interessato l’integrazione di detta documentazione assegnandogli un termine per provvedere, quest’ultimo deve ritenersi tassativo (salvi i casi di impossibilità non imputabile), sicché l’inottemperanza a tale richiesta determina la legittima chiusura della pratica e costituisce legittimo motivo di diniego della concessione edilizia in sanatoria» (v. in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2714; id., 23 luglio 2009, n. 4671).

    La disposizione di cui alla L. n. 662/1996, peraltro, ha semplicemente procedimentalizzato, fissando un termine ragionevole per ottemperare, una previsione già contenuta in termini generali nella L. n. 47/1985 (art. 35, comma 7), in forza della quale il Sindaco, «ove lo ritenga necessario» una volta esaminata la domanda, «invita» l’interessato a produrre «l’ulteriore documentazione».

    Alla stregua del riferito quadro normativo e giurisprudenziale, già fatto proprio dalla Sezione e dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (TAR Campania, Sezione VIII, 4 gennaio 2021, n. 31 e 16 novembre 2020, n. 5248), deve ritenersi consolidato in giurisprudenza il condivisibile principio in forza del quale la carenza documentale di una domanda di condono edilizio può dare luogo ad una declaratoria di improcedibilità dell’istanza soltanto laddove la P.A. abbia preventivamente formulato al soggetto interessato una espressa e specifica richiesta di integrazione della documentazione necessaria, in conformità alla sopra richiamata norma di riferimento (art. 2, comma 37, della L. n. 662/96, che ha integrato e modificato il comma 4 dell’art. 39 della L. n. 724/1994).

    Nella fattispecie per cui è causa dalla documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente, nonché da parte resistente in esecuzione della suddetta ordinanza istruttoria n. 4402 del 12 ottobre 2020, risulta un espresso invito alla produzione della documentazione mancante della domanda di condono, contrassegnata con una x, con la nota del 13 gennaio 2014, notificata il 19 maggio 2014, entro 30 giorni dalla data di notifica della nota stessa.

    Con la nota datata 18 dicembre 2015, assunta al protocollo comunale n. 13320 in data 29 dicembre 2015, OMISSIS e OMISSIS hanno depositato documentazione integrativa.

    Tra la documentazione richiesta vi era anche l’ “Attestazione Versamenti Oneri Concessori” che tuttavia parte ricorrente non risulta in atti aver prodotto.

    In particolare nella domanda di sanatoria, richiesta espressamente per “ampliamento fabbricato esistente” residenziale, non risulta barrata la casella n. 3 relativa all’ “Attestazione prima rata versamento oneri concessori” e dagli atti risultano solo le ricevute relative ai versamenti delle tre rate dell’oblazione. Pertanto, non risultano effettuati i versamenti relativi agli oneri concessori dovuti, né parte ricorrente ha riportato con chiarezza il quadro delle somme dovute a titolo di oblazione e degli oneri concessori, come legittimamente rappresentato nel provvedimento impugnato, nonostante la richiesta di integrazione documentale di cui alla suddetta nota da parte del Comune resistente, ma si è limitata a rappresentare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotto in pari data del 18 dicembre 2015, depositata in giudizio da parte resistente, “Che, in caso di conguaglio degli oneri concessori e dell’oblazione, questi siano ripartiti nel massimo numero di rate possibili”.

    Pertanto deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia stato legittimamente adottato già solo alla luce della risolutiva circostanza della mancata documentazione del pagamento degli oneri concessori.

    Ed invero il Collegio, alla luce del contenuto del sopra richiamato provvedimento impugnato, ritiene che esso sia un atto plurimotivato in quanto, come peraltro rappresentato dagli stessi ricorrenti, si fonda su più autonomi capi di motivazione.

    Costituisce infatti ius receptum che, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse.

    Inoltre nel caso in cui il provvedimento impugnato sia fondato su di una pluralità di autonomi motivi (c.d. provvedimento plurimotivato), il rigetto della doglianza volta a contestare una delle sue ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall’autonomo motivo riconosciuto sussistente (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 26 novembre 2020, n. 5563, 8 giugno 2018, n. 3855, 26 marzo 2018, n. 1923 e 29 maggio 2015, n. 2791, Sez. VII, 14 gennaio 2011, n. 164).

    Deve, pertanto, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso di cui alla lettera C), relativamente alle censure concernenti la documentazione, e inammissibile il secondo motivo di ricorso di cui alla lettera B), nonché il terzo motivo di ricorso di cui alla lettera C), relativamente alle censure concernenti la contestazione secondo cui “… le somme a titolo oblativo non sono congrue alle tipologie degli abusi commessi” per difetto di interesse.

    Deve altresì ritenersi infondato il primo motivo di ricorso di cui alla lettera A).

    Ed invero il Collegio, alla luce di quanto sopra, ritiene che il provvedimento impugnato, che si fonda sui sopra richiamati autonomi capi di motivazione, indichi in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, come prescrive l’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

    Inoltre, quanto al verbale n. 1/2018 della Commissione preposta per l’istruttoria delle pratiche di condono, prodotto in giudizio da parte resistente in esecuzione della suddetta ordinanza istruttoria n. 4402 del 12 ottobre 2020, richiamato e riportato in corsivo nel provvedimento gravato, il Collegio osserva che, secondo la condivisibile giurisprudenza amministrativa prevalente, l’art. 3 della legge n. 241/1990 consente l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell’Amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell’atto va intesa nel senso che all’interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 259, 18 maggio 2005, n. 6500, 18 gennaio 2005, n. 178).

    Il provvedimento amministrativo può essere legittimamente motivato per relationem ad altri atti (Consiglio di Stato, Sezione II, parere n. 815 del 27 marzo 2018), come nel caso di specie, la cui omessa allegazione o immediata disponibilità per l’interessato non è tale da incidere comunque sulla legittimità del provvedimento finale, potendo semmai valere in sede di errore scusabile per la rimessione in termini ai fini di una loro impugnazione (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11 maggio 2017, n. 5704, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 9 novembre 2020, n. 5066, 9 maggio 2018, n. 3089 e 6 giugno 2018, n. 3741).

    Deve infine ritenersi infondato anche il quarto motivo di ricorso contrassegnato con la lettera D) con cui parte ricorrente lamenta il mancato invio del preavviso di rigetto della istanza di condono.

    L’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L n. 241 del 1990 ha lo scopo di far conoscere all’amministrazione procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell’interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in gioco; tuttavia, tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a giustificare l’annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo contenuto, in quanto vincolato, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 octies, comma 2, primo periodo della legge n. 241 del 1990.

    Tale disposizione, ad avviso del Collegio, continua a trovare applicazione nel caso di omissione di preavviso di provvedimento negativo pur dopo la modifica del secondo comma dell’art. 21 octies ad opera dell’art. 12, comma 1, lett. i) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha aggiunto il seguente terzo periodo: “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10 bis”.

    Al riguardo il Collegio condivide l’orientamento fatto proprio da ultimo dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato con il parere n. 478 del 26 marzo 2021 alla luce del quale “In disparte l’inapplicabilità ratione temporis alla presente controversia del D.L. n. 76 del 2020 in base al principio tempus regit actum (cfr. Cons. St. Sez. IV, 20/1/2021, n. 594; Sez. VI, 18/1/2021, n. 526; Sez. IV, 28/12/2020, n. 8419)” – come nel caso di specie – “va osservato che, quand’anche si volesse accedere alla tesi della applicazione ai giudizi in corso della novella dell’art. 21 octies riconoscendole natura processuale (in tal senso Cons. St. Sez. III, 22/10/2020, n. 6378/2020), non si giungerebbe a diverse conclusioni in considerazione della natura vincolata del provvedimento impugnato.

    Il recente intervento legislativo, invero, ridimensionando l’orientamento sostanzialistico esteso all’attività discrezionale della pubblica amministrazione, volto a riconoscere nell’art. 21 octies una generale dequotazione dei vizi formali dell’atto che non incidano sulla legittimità sostanziale del provvedimento, al dichiarato scopo di garantire una maggiore efficienza all’azione amministrativa “risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all’attribuzione del bene della vita richiesto dall’interessato”( così Cons. Stato Sez.II, 14/10/2020, n. 6220; Sez. VI, 10/02/2020, n. 1001; Cons. St. Sez. V, 8/2/2021, n. 1126; 23/1/2008, n. 143), ha chiarito che nei procedimenti ad istanza di parte, in presenza di un modello procedimentale correlato all’esercizio di un potere discrezionale, rispetto al quale è irrinunciabile l’apporto del privato in funzione difensiva e collaborativa per il suo potere di influire sul contenuto dispositivo dell’atto, è sempre annullabile il provvedimento emesso in violazione dell’art. 10 bis, essendo in questo caso esclusa la possibilità per l’amministrazione di dimostrare in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    Per converso la novella, anche in base alla sua espressione letterale (che richiama il solo secondo periodo del comma 2 dell’art. 21 octies), non ha inciso sulla portata del primo periodo del comma 2, che prevede la non annullabilità per vizi procedimentali o formali degli atti qualora, per la loro natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato”.

    Avendo, nella specie, il diniego di condono impugnato natura essenzialmente vincolata (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 4 gennaio 2021, n. 31 cit.), trova applicazione il primo periodo del comma 2 dell’art. 21 octies secondo cui “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” ed è conseguentemente infondata la richiesta di annullamento per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 2809, Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 810; id., VI, 9 settembre 2018 n. 5464; id., 2 novembre 2018 n. 6219).

    Conclusivamente, alla luce dei su esposti motivi, il ricorso deve essere in parte rigettato ed in parte dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

    Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2019, n. 3110). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

    Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico di parte ricorrente in favore di parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di interesse, nei sensi di cui in motivazione.

    Condanna parte ricorrente al pagamento di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), in favore di parte resistente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 10 marzo 2021 e 14 aprile 2021, – tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e del D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 – con l’intervento dei magistrati:

    Francesco Gaudieri, Presidente

    Paola Palmarini, Consigliere

    Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Rosalba Giansante Francesco Gaudieri
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

     

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